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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 7910 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025 vertente
TRA
partita Iva e numero di iscrizione al registro Parte_1 delle imprese di Milano n. 11304960963, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott.
rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Parte_2
Palomba e dall'Avv. Viviana Maselli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Milano (MI), Via Lovanio 10, giusta delega in calce al ricorso introduttivo attore
E
(C.F. e P. IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c., ed in calce anche ai sensi dell'art. 18, V comma, D.M. Giustizia nr. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia nr. 48/2013, dagli Avv.ti Giovanni Esposito, Raimondo Iusto, e
Giovanni Di Mauro e con gli stessi elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali e presso lo studio legale sito in Napoli al
Centro Direzionale Isola E/1 piano 2°. pagina 1 di 8 convenuto
Conclusioni per parte attrice
In via principale: • accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
alle obbligazioni relative al Progetto di cessione nonché ai
[...] contratti di cessione, • accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di per violazione del dovere di buona CP_1 fede;
e per l'effetto di entrambi gli accertamenti di cui sopra • condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 294.881,63, oltre interessi di mora, oltre
[...] ai costi e alle spese sostenuti per l'attività di recupero del predetto credito, oltre spese e costi del presente procedimento In via subordinata: • condannare ex art. 2041 c.c. al CP_1 pagamento a titolo di indennizzo dei costi sostenuti da Parte_1 per la stipula del contratto di cessione e per la
[...] successiva attività di gestione e recupero del credito oggetto della cessione, sempre per l'importo complessivo di euro 294.881,63, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria. • In via residuale: • Accertare e dichiarare che è comunque CP_1 debitore dell'importo di euro 294.881,63, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e per l'effetto, • Condannare al pagamento dell'importo di CP_1 euro 294.881,63, oltre interessi di mora quale indennizzo per arricchimento senza causa ovvero di quella diversa somma che dovesse essere stabilita dall'adito Tribunale;
In via Istruttoria:
Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni per parte convenuta
In via preliminare: a. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare estinto il presente CP_1 giudizio per vizio della vocatio in ius ai sensi e per gli effetti pagina 2 di 8 dell'art. 164 c.p.c.; b. nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Tribunale non dovesse dichiarare estinto il presente giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza nel caso di specie di un forte nesso di pregiudizialità tecnica tra il giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Napoli - Sez. Imprese - R.G. n. 8768/2023 -
Giud. Dott.ssa Viviana Criscuolo - e questo giudizio incardinato dalla presso Codesto Ill.mo Tribunale di Parte_1
Milano, e per l'effetto, sospendere ex art 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa di definizione di quello precedente;
In via principale: c. accertare e dichiarare, per tutti motivi di cui in narrativa, che la ha correttamente adempiuto a tutte le CP_1 obbligazioni contrattuali assunte verso la e Parte_1 che alcuno degli inadempimenti lamentati dalla Parte_1 nel ricorso introduttivo può essere imputato alla e, per CP_1
l'effetto, rigettare l'avversa domanda di condanna al pagamento della somma pari ad euro 294.881,63 per responsabilità contrattuale e/o a titolo di indennizzo dei costi sostenuti da d. Parte_1 accertare e dichiarare, nel caso di specie e per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c. in quanto alcun arricchimento senza causa può essere imputato alla CP_1
ai danni della e, per l'effetto,
[...] Parte_1 rigettare la domanda avanzata in via residuale dalla Parte_1
; e. accertare e dichiarare l'inerzia ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 1267 comma 2 c.c. della società Parte_1
nel recupero del credito oggetto di contratto di cessione pro
[...] soluto nei confronti del (di seguito anche Controparte_3 il ). CP_3
In via subordinata: f. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere le suesposte domande, accertare e dichiarare che la somma pari ad euro 2.729,60 aggiunta dalla per la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. Parte_1
30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, non è dovuta dalla e, Parte_3 per l'effetto, sottrarla dal calcolo finale della somma calcolata pagina 3 di 8 dalla per il pagamento delle numero 4 fatture Parte_1
(non dovute dalla ) per la somma per ad euro 292.152,03; In CP_1 ogni caso: g. con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, gravate di IVA e CPA come per legge, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere che venisse accertato l'inadempimento di alle CP_1 obbligazioni relative al Progetto di cessione nonché ai contratti di cessione stipulati tra le parti e per l'effetto fosse CP_1 condannata al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 294.881,63. A sostegno della domanda la società attrice deduceva: che in data 17-18/03/2022 e CP_1 [...]
(di seguito anche ) stipulavano un “Programma di Parte_1 Pt_1 cessione” con contestuale “Cessione del portafoglio iniziale” ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999; che nell'ambito e in esecuzione di tale “Programma di cessione”, con contratti di cessione stipulati in data 8/04/2022, 15/04/2022 e 20/05/2022 CP_1 cedeva a il credito complessivo di euro 1.143.702,83 vantato Pt_1 nei confronti del (di seguito anche il Controparte_3
); che il , contestava gli importi di cui alle fatture n. CP_3 CP_3
389/1 del 14.12.2021, n. 397/1 del 22.12.2021, n. 120/1 dell'08.04/2022, n. 124/1 dell'11.04.2022 oggetto delle cessioni di aprile 2022, per complessivi euro 292.152,03, sostenendo che tali fatture erano state illegittimamente emesse dalla CP_1 contravvenendo agli accordi presi, per importi non dovuti;
che le fatture cedute da a erano dunque relative a crediti CP_1 Pt_1 inesistenti e doveva pertanto trovare applicazione quanto previsto dall'ALLEGATO 9 del Programma di cessione in punto di obblighi di indennizzo;
che pertanto vantava un credito nei confronti Pt_1 della di euro 294.881,63 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria eventualmente anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 4 di 8 costituendosi chiedeva preliminarmente che il presente CP_1 giudizio fosse sospeso in attesa della definizione di quello da lei instaurato presso il Tribunale di Napoli nei confronti del
[...]
avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza Controparte_3 delle stesse 4 fatture. Nel merito chiedeva che la domanda attorea fosse rigettata. In primo luogo, sosteneva di essere carente di legittimazione passiva in quanto tenuto al pagamento delle fatture contestata era il . deduceva poi che le cessioni CP_3 CP_1 erano state stipulate pro soluto, ossia senza alcuna garanzia di solvenza del debitore ceduto ed erano state emesse a fronte di prestazioni rese dalla società convenuta in favore del CP_3
Tanto premesso, si conferma la decisione assunta all'udienza del
23.10.2025 in punto di inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c., in quanto il presente giudizio e quello pendente di fronte al Tribunale di Napoli vertono tra parti diverse.
Infatti, “ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (tra le altre Cass.12996/2018)”.
Nel merito, la domanda avanzata da non può Parte_1 trovare accoglimento.
L'ALLEGATO 9 del Programma di cessione menzionato da parte ricorrente, infatti, disciplinava espressamente l'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, ma prevedeva che la stessa fosse stata dichiarata con sentenza. Stabiliva infatti all'art. 1 ultimo comma: “Nel caso sia dichiarata con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva l'inesistenza, totale o parziale, di uno o più Crediti, il Cedente dovrà irrevocabilmente a prima domanda manlevare e tenere indenne i Soggetti Indennizzati, per ogni danno, perdita, pretesa, costo e spesa (ivi inclusi/e, a mero titolo esemplificativo, gli onorari e le spese legali, nonché l'IVA
pagina 5 di 8 eventualmente dovuta) - rinunciando irrevocabilmente ad eccepire diritti di compensazione, deduzione o trattenuta di qualsiasi natura
- che i Soggetti Indennizzati abbiano avuto effettivamente a sopportare o a subire in conseguenza della inesistenza di tali
Crediti”.
Il medesimo articolo regolamentava anche le conseguenze dell'accertata inesistenza dei crediti nei seguenti termini:
“Le Parti convengono che in tale caso l'indennizzo immediatamente dovuto dal Cedente sarà pari a (i) Corrispettivo dei Crediti, o della parte di essi, dichiarati inesistenti, più (ii) gli interessi calcolati al tasso Euribor più il 2,5% (per cento) e maturati a partire dalla Data di Pagamento del Corrispettivo (inclusa) fino alla
Data di Pagamento successiva alla data in cui viene pagato tale indennizzo. Le Parti converranno in buona fede i termini e le modalità per l'eventuale restituzione dei Crediti oggetto di tale sentenza”.
In virtù di tale previsione, deve ritenersi che le parti abbiano voluto, al fine anche di non snaturare la natura solutoria della cessione, stabilire l'obbligo indennitario in capo al cedente, per l'ipotesi di cessione di crediti inesistenti, solo a fronte di previa espressa pronuncia giurisdizionale di insussistenza dei crediti.
Allo stato, i crediti di cui alle fatture numeri 389/1 del
14.12.2021, n. 397/1 del 22.12.2021, n. 120/1 dell'08.04/2022, n.
124/1 dell'11.04.2022 non possono dirsi inesistenti. Non risulta, infatti, intervenuta una sentenza sul punto ed anzi pende, come detto, di fronte al Tribunale di Napoli giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti del CP_1 CP_3 per i medesimi importi. L'inesistenza dei suddetti crediti non è stata dimostrata neppure nel presente giudizio, non potendo discendere dalle sole contestazioni del , (doc. 11 parte CP_3 ricorrente), né dalla circostanza per la quale la abbia CP_1 ritenuto di richiedere in via monitoria al debitore ceduto il pagamento delle somme, sia pure a fronte della cessione dei crediti,
pagina 6 di 8
considerato che
tale condotta sembra al contrario deporre nel senso che la società convenuta confidi nella esistenza e validità dei crediti.
Deve poi aggiungersi che, come sopra riportato, l'indennizzo dovuto a fronte della declaratoria di inesistenza dei crediti non sarebbe comunque pari al valore nominale delle fatture contestate, come richiesto da parte attrice ma al “Corrispettivo dei Crediti, o della parte di essi, dichiarati inesistenti” oltre interessi, a fronte della restituzione degli stessi.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2041 c.c., comunque inammissibile anche per mancanza di residualità, considerata la possibilità per Parte_1
20 di avvalersi dei rimedi espressamente previsti in contratto, sia pure alle condizioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 ai valori medi salvo la fase istruttoria e quella decisoria, liquidate ai valori minimi poiché la causa veniva decisa sulla base del solo esame dei documenti.
Non si ritengono sussistenti motivi per dichiarare temeraria la domanda di parte attrice, considerata comunque l'esistenza di contestazioni da parte del la cui fondatezza verrà accertata CP_3 di fronte al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 di lite liquidate in euro 14.170,00 per compenso oltre iva cpa e rimb. forf., da corrispondersi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano il 12.06.2025.
Il Giudice
pagina 7 di 8 dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 7910 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025 vertente
TRA
partita Iva e numero di iscrizione al registro Parte_1 delle imprese di Milano n. 11304960963, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore dott.
rappresentata e difesa dall'Avvocato Vincenzo Parte_2
Palomba e dall'Avv. Viviana Maselli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Milano (MI), Via Lovanio 10, giusta delega in calce al ricorso introduttivo attore
E
(C.F. e P. IVA in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Dott. rappresentata e CP_2 difesa, giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83, III comma, c.p.c., ed in calce anche ai sensi dell'art. 18, V comma, D.M. Giustizia nr. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia nr. 48/2013, dagli Avv.ti Giovanni Esposito, Raimondo Iusto, e
Giovanni Di Mauro e con gli stessi elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali e presso lo studio legale sito in Napoli al
Centro Direzionale Isola E/1 piano 2°. pagina 1 di 8 convenuto
Conclusioni per parte attrice
In via principale: • accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_1
alle obbligazioni relative al Progetto di cessione nonché ai
[...] contratti di cessione, • accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di per violazione del dovere di buona CP_1 fede;
e per l'effetto di entrambi gli accertamenti di cui sopra • condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo di € 294.881,63, oltre interessi di mora, oltre
[...] ai costi e alle spese sostenuti per l'attività di recupero del predetto credito, oltre spese e costi del presente procedimento In via subordinata: • condannare ex art. 2041 c.c. al CP_1 pagamento a titolo di indennizzo dei costi sostenuti da Parte_1 per la stipula del contratto di cessione e per la
[...] successiva attività di gestione e recupero del credito oggetto della cessione, sempre per l'importo complessivo di euro 294.881,63, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 e rivalutazione monetaria. • In via residuale: • Accertare e dichiarare che è comunque CP_1 debitore dell'importo di euro 294.881,63, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 2041 c.c.; e per l'effetto, • Condannare al pagamento dell'importo di CP_1 euro 294.881,63, oltre interessi di mora quale indennizzo per arricchimento senza causa ovvero di quella diversa somma che dovesse essere stabilita dall'adito Tribunale;
In via Istruttoria:
Con riserva di ulteriormente produrre od articolare ogni mezzo di prova, ivi compresa CTU. Con vittoria di spese e compensi professionali.
Conclusioni per parte convenuta
In via preliminare: a. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della e, per l'effetto, dichiarare estinto il presente CP_1 giudizio per vizio della vocatio in ius ai sensi e per gli effetti pagina 2 di 8 dell'art. 164 c.p.c.; b. nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto Ill.mo Tribunale non dovesse dichiarare estinto il presente giudizio, accertare e dichiarare la sussistenza nel caso di specie di un forte nesso di pregiudizialità tecnica tra il giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Napoli - Sez. Imprese - R.G. n. 8768/2023 -
Giud. Dott.ssa Viviana Criscuolo - e questo giudizio incardinato dalla presso Codesto Ill.mo Tribunale di Parte_1
Milano, e per l'effetto, sospendere ex art 295 c.p.c. il presente giudizio in attesa di definizione di quello precedente;
In via principale: c. accertare e dichiarare, per tutti motivi di cui in narrativa, che la ha correttamente adempiuto a tutte le CP_1 obbligazioni contrattuali assunte verso la e Parte_1 che alcuno degli inadempimenti lamentati dalla Parte_1 nel ricorso introduttivo può essere imputato alla e, per CP_1
l'effetto, rigettare l'avversa domanda di condanna al pagamento della somma pari ad euro 294.881,63 per responsabilità contrattuale e/o a titolo di indennizzo dei costi sostenuti da d. Parte_1 accertare e dichiarare, nel caso di specie e per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inapplicabilità dell'art. 2041 c.c. in quanto alcun arricchimento senza causa può essere imputato alla CP_1
ai danni della e, per l'effetto,
[...] Parte_1 rigettare la domanda avanzata in via residuale dalla Parte_1
; e. accertare e dichiarare l'inerzia ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 1267 comma 2 c.c. della società Parte_1
nel recupero del credito oggetto di contratto di cessione pro
[...] soluto nei confronti del (di seguito anche Controparte_3 il ). CP_3
In via subordinata: f. nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere le suesposte domande, accertare e dichiarare che la somma pari ad euro 2.729,60 aggiunta dalla per la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. Parte_1
30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, non è dovuta dalla e, Parte_3 per l'effetto, sottrarla dal calcolo finale della somma calcolata pagina 3 di 8 dalla per il pagamento delle numero 4 fatture Parte_1
(non dovute dalla ) per la somma per ad euro 292.152,03; In CP_1 ogni caso: g. con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, gravate di IVA e CPA come per legge, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 chiedere che venisse accertato l'inadempimento di alle CP_1 obbligazioni relative al Progetto di cessione nonché ai contratti di cessione stipulati tra le parti e per l'effetto fosse CP_1 condannata al pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di euro 294.881,63. A sostegno della domanda la società attrice deduceva: che in data 17-18/03/2022 e CP_1 [...]
(di seguito anche ) stipulavano un “Programma di Parte_1 Pt_1 cessione” con contestuale “Cessione del portafoglio iniziale” ai sensi e per gli effetti della legge n. 130/1999; che nell'ambito e in esecuzione di tale “Programma di cessione”, con contratti di cessione stipulati in data 8/04/2022, 15/04/2022 e 20/05/2022 CP_1 cedeva a il credito complessivo di euro 1.143.702,83 vantato Pt_1 nei confronti del (di seguito anche il Controparte_3
); che il , contestava gli importi di cui alle fatture n. CP_3 CP_3
389/1 del 14.12.2021, n. 397/1 del 22.12.2021, n. 120/1 dell'08.04/2022, n. 124/1 dell'11.04.2022 oggetto delle cessioni di aprile 2022, per complessivi euro 292.152,03, sostenendo che tali fatture erano state illegittimamente emesse dalla CP_1 contravvenendo agli accordi presi, per importi non dovuti;
che le fatture cedute da a erano dunque relative a crediti CP_1 Pt_1 inesistenti e doveva pertanto trovare applicazione quanto previsto dall'ALLEGATO 9 del Programma di cessione in punto di obblighi di indennizzo;
che pertanto vantava un credito nei confronti Pt_1 della di euro 294.881,63 oltre interessi e rivalutazione CP_1 monetaria eventualmente anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 4 di 8 costituendosi chiedeva preliminarmente che il presente CP_1 giudizio fosse sospeso in attesa della definizione di quello da lei instaurato presso il Tribunale di Napoli nei confronti del
[...]
avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza Controparte_3 delle stesse 4 fatture. Nel merito chiedeva che la domanda attorea fosse rigettata. In primo luogo, sosteneva di essere carente di legittimazione passiva in quanto tenuto al pagamento delle fatture contestata era il . deduceva poi che le cessioni CP_3 CP_1 erano state stipulate pro soluto, ossia senza alcuna garanzia di solvenza del debitore ceduto ed erano state emesse a fronte di prestazioni rese dalla società convenuta in favore del CP_3
Tanto premesso, si conferma la decisione assunta all'udienza del
23.10.2025 in punto di inapplicabilità dell'art. 295 c.p.c., in quanto il presente giudizio e quello pendente di fronte al Tribunale di Napoli vertono tra parti diverse.
Infatti, “ai fini della sospensione necessaria del processo, non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione. (tra le altre Cass.12996/2018)”.
Nel merito, la domanda avanzata da non può Parte_1 trovare accoglimento.
L'ALLEGATO 9 del Programma di cessione menzionato da parte ricorrente, infatti, disciplinava espressamente l'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, ma prevedeva che la stessa fosse stata dichiarata con sentenza. Stabiliva infatti all'art. 1 ultimo comma: “Nel caso sia dichiarata con sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva l'inesistenza, totale o parziale, di uno o più Crediti, il Cedente dovrà irrevocabilmente a prima domanda manlevare e tenere indenne i Soggetti Indennizzati, per ogni danno, perdita, pretesa, costo e spesa (ivi inclusi/e, a mero titolo esemplificativo, gli onorari e le spese legali, nonché l'IVA
pagina 5 di 8 eventualmente dovuta) - rinunciando irrevocabilmente ad eccepire diritti di compensazione, deduzione o trattenuta di qualsiasi natura
- che i Soggetti Indennizzati abbiano avuto effettivamente a sopportare o a subire in conseguenza della inesistenza di tali
Crediti”.
Il medesimo articolo regolamentava anche le conseguenze dell'accertata inesistenza dei crediti nei seguenti termini:
“Le Parti convengono che in tale caso l'indennizzo immediatamente dovuto dal Cedente sarà pari a (i) Corrispettivo dei Crediti, o della parte di essi, dichiarati inesistenti, più (ii) gli interessi calcolati al tasso Euribor più il 2,5% (per cento) e maturati a partire dalla Data di Pagamento del Corrispettivo (inclusa) fino alla
Data di Pagamento successiva alla data in cui viene pagato tale indennizzo. Le Parti converranno in buona fede i termini e le modalità per l'eventuale restituzione dei Crediti oggetto di tale sentenza”.
In virtù di tale previsione, deve ritenersi che le parti abbiano voluto, al fine anche di non snaturare la natura solutoria della cessione, stabilire l'obbligo indennitario in capo al cedente, per l'ipotesi di cessione di crediti inesistenti, solo a fronte di previa espressa pronuncia giurisdizionale di insussistenza dei crediti.
Allo stato, i crediti di cui alle fatture numeri 389/1 del
14.12.2021, n. 397/1 del 22.12.2021, n. 120/1 dell'08.04/2022, n.
124/1 dell'11.04.2022 non possono dirsi inesistenti. Non risulta, infatti, intervenuta una sentenza sul punto ed anzi pende, come detto, di fronte al Tribunale di Napoli giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti del CP_1 CP_3 per i medesimi importi. L'inesistenza dei suddetti crediti non è stata dimostrata neppure nel presente giudizio, non potendo discendere dalle sole contestazioni del , (doc. 11 parte CP_3 ricorrente), né dalla circostanza per la quale la abbia CP_1 ritenuto di richiedere in via monitoria al debitore ceduto il pagamento delle somme, sia pure a fronte della cessione dei crediti,
pagina 6 di 8
considerato che
tale condotta sembra al contrario deporre nel senso che la società convenuta confidi nella esistenza e validità dei crediti.
Deve poi aggiungersi che, come sopra riportato, l'indennizzo dovuto a fronte della declaratoria di inesistenza dei crediti non sarebbe comunque pari al valore nominale delle fatture contestate, come richiesto da parte attrice ma al “Corrispettivo dei Crediti, o della parte di essi, dichiarati inesistenti” oltre interessi, a fronte della restituzione degli stessi.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte attrice ex art. 2041 c.c., comunque inammissibile anche per mancanza di residualità, considerata la possibilità per Parte_1
20 di avvalersi dei rimedi espressamente previsti in contratto, sia pure alle condizioni di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022 ai valori medi salvo la fase istruttoria e quella decisoria, liquidate ai valori minimi poiché la causa veniva decisa sulla base del solo esame dei documenti.
Non si ritengono sussistenti motivi per dichiarare temeraria la domanda di parte attrice, considerata comunque l'esistenza di contestazioni da parte del la cui fondatezza verrà accertata CP_3 di fronte al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da parte attrice;
condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 di lite liquidate in euro 14.170,00 per compenso oltre iva cpa e rimb. forf., da corrispondersi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano il 12.06.2025.
Il Giudice
pagina 7 di 8 dott.ssa Michela Guantario
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