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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 18918/2024 R.G. Previdenza vertente
TRA
, nata in [...] il Parte_1
01/02/1967 C.F. residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio degli avv.ti Chiara D'Ago e Federico Battaglia, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC:
[...]
Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Napoli CP_2 alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC:
t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità NASPI con decorrenza a far data dal 23/01/2024 (domanda amministrativa); b) Condannare l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente dei ratei di indennità di NASPI dal 23/01/2024 (domanda amministrativa) a tutt'oggi; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”. Rappresentava
- di avere prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze del sig. Persona_1 dal 01/01/2022 al 23/01/2024, data in cui il rapporto era cessato a seguito di licenziamento per giusta causa;
- di avere prestato attività di lavoro subordinato in Italia dal 2008 sempre con mansioni di collaboratrice domestica, come risulta dall'allegato Mod. C2 storico;
- che con domanda protocollo .5173.06/02/2024.0008122 del 06/02/2024 (n. domus CP_2
9107000189833), chiedeva accertarsi il proprio diritto alla NASPI avendo cessato involontariamente l'attività di lavoro subordinato in data 23/01/2024;
- che l' rigettava la domanda senza emettere alcun provvedimento e senza CP_2 comunicare alla ricorrente i motivi della reiezione;
- che avverso il diniego la ricorrente, per il tramite del Patronato presentava CP_3 ricorso amministrativo in data 21/06/2024. Su tali premesse, richiamata la normativa disciplinante l'erogazione della indennità richiesta, rassegnava le conclusioni esposte. CP_ Fissata udienza di discussione per il 30.1.2025, si costituiva tempestivamente l' con memoria depositata il 12.1.2025, assumendo la legittimità del proprio operato. Secondo la prospettazione dell' , la domanda di NASPI inoltrata dalla ricorrente in CP_1 data 6/2/2024 era stata respinta per mancanza di documentazione comprovante il diritto alla prestazione;
in sede di istruttoria della domanda NASPI 9107000189833-
2024/942195, era stata, infatti, rilevata la presenza di un contratto di lavoro domestico antecedente l'ultimo cessato il 23.1.2024, segnatamente la ricorrente risultava ancora in servizio quale domestica in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal 23.11.2011 con (numero rapporto 9811068785). Persona_2 Per tale motivo, risultando insussistente lo stato di disoccupazione all'atto dell'inoltro della domanda di Naspi, l' competente con lettera datata 19.2.2024, provvedeva a CP_2 richiedere integrazione della documentazione necessaria, cui però la ricorrente non dava riscontro. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio”. All'esito di concessione di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per la decisione al 16.10.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze,
e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 richiede come requisiti necessari per la prestazione: a) stato involontario di disoccupazione;
b) tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti: c) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti al periodo di disoccupazione.
Nella specie ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla prestazione invocata: quanto allo stato involontario di disoccupazione, risulta che al 23/01/2024 il rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del sig. e della sig.ra era cessato a Per_1 CP_4 seguito di licenziamento per giusta causa (docc. 1 e 2 all. al ricorso); risultano altresì documentate le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, nonché le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti al periodo di disoccupazione, come da estratto conto previdenziale reso dall' (cfr. All. 1). CP_2 Infine, la domanda è stata presentata il 6.2.2024, ovvero nei termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 22/2015 (68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, avvenuta il 23.1.2024). CP_ A fronte del suddetto quadro probatorio, le eccezioni sollevate dall' attengono anche in questa fase giudiziaria (come in quella amministrativa) alla mancata presentazione di documentazione attestante l'effettivo stato di disoccupazione all'atto della presentazione della domanda di Naspi, asserendo l' convenuto che la ricorrente risultava ancora CP_1 in servizio quale domestica in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal 23.11.2011 con . Persona_2 Ebbene rileva il Tribunale che dall'estratto contributivo allegato dalla ricorrente (doc. 1) risulta che il rapporto di lavoro domestico intercorso alle dipendenze della signora
è cessato in data 10/03/2013, come ulteriormente comprovato dal Persona_2 Modello C2 storico (allegato n. 2).
Pertanto, i motivi addotti dal convenuto a sostegno del diniego del beneficio sono infondati e, di conseguenza, il ricorso va accolto con dichiarazione del diritto della ricorrente alla Naspi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6.2.2024 nei termini e nella misura di legge, e conseguente condanna del convenuto , in persona del l.r.p.t. al pagamento degli arretrati maturati dalla CP_1 domanda, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara il diritto di Parte_1 alla Naspi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
6.2.2024 nei termini e nella misura di legge;
b) Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento degli arretrati maturati dalla CP_2 domanda amministrativa, oltre accessori come da motivazione;
c) Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;
Si comunichi.
Napoli 27.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 18918/2024 R.G. Previdenza vertente
TRA
, nata in [...] il Parte_1
01/02/1967 C.F. residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, presso lo studio degli avv.ti Chiara D'Ago e Federico Battaglia, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti (comunicazioni alla PEC:
[...]
Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia presso la sede di Napoli CP_2 alla via A. De Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC:
t) Email_2
- convenuto -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità NASPI con decorrenza a far data dal 23/01/2024 (domanda amministrativa); b) Condannare l' al pagamento CP_2 in favore della ricorrente dei ratei di indennità di NASPI dal 23/01/2024 (domanda amministrativa) a tutt'oggi; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti”. Rappresentava
- di avere prestato attività di lavoro domestico alle dipendenze del sig. Persona_1 dal 01/01/2022 al 23/01/2024, data in cui il rapporto era cessato a seguito di licenziamento per giusta causa;
- di avere prestato attività di lavoro subordinato in Italia dal 2008 sempre con mansioni di collaboratrice domestica, come risulta dall'allegato Mod. C2 storico;
- che con domanda protocollo .5173.06/02/2024.0008122 del 06/02/2024 (n. domus CP_2
9107000189833), chiedeva accertarsi il proprio diritto alla NASPI avendo cessato involontariamente l'attività di lavoro subordinato in data 23/01/2024;
- che l' rigettava la domanda senza emettere alcun provvedimento e senza CP_2 comunicare alla ricorrente i motivi della reiezione;
- che avverso il diniego la ricorrente, per il tramite del Patronato presentava CP_3 ricorso amministrativo in data 21/06/2024. Su tali premesse, richiamata la normativa disciplinante l'erogazione della indennità richiesta, rassegnava le conclusioni esposte. CP_ Fissata udienza di discussione per il 30.1.2025, si costituiva tempestivamente l' con memoria depositata il 12.1.2025, assumendo la legittimità del proprio operato. Secondo la prospettazione dell' , la domanda di NASPI inoltrata dalla ricorrente in CP_1 data 6/2/2024 era stata respinta per mancanza di documentazione comprovante il diritto alla prestazione;
in sede di istruttoria della domanda NASPI 9107000189833-
2024/942195, era stata, infatti, rilevata la presenza di un contratto di lavoro domestico antecedente l'ultimo cessato il 23.1.2024, segnatamente la ricorrente risultava ancora in servizio quale domestica in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal 23.11.2011 con (numero rapporto 9811068785). Persona_2 Per tale motivo, risultando insussistente lo stato di disoccupazione all'atto dell'inoltro della domanda di Naspi, l' competente con lettera datata 19.2.2024, provvedeva a CP_2 richiedere integrazione della documentazione necessaria, cui però la ricorrente non dava riscontro. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di giudizio”. All'esito di concessione di termine per il deposito di note illustrative, la causa veniva rinviata per la decisione al 16.10.2025.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze,
e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1). L'art. 3 D.Lgs. n. 22/2015 richiede come requisiti necessari per la prestazione: a) stato involontario di disoccupazione;
b) tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti: c) trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti al periodo di disoccupazione.
Nella specie ricorrono tutti i requisiti costitutivi del diritto alla prestazione invocata: quanto allo stato involontario di disoccupazione, risulta che al 23/01/2024 il rapporto di lavoro domestico alle dipendenze del sig. e della sig.ra era cessato a Per_1 CP_4 seguito di licenziamento per giusta causa (docc. 1 e 2 all. al ricorso); risultano altresì documentate le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti, nonché le trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti al periodo di disoccupazione, come da estratto conto previdenziale reso dall' (cfr. All. 1). CP_2 Infine, la domanda è stata presentata il 6.2.2024, ovvero nei termini di cui all'art. 6 d.lgs. n. 22/2015 (68 giorni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, avvenuta il 23.1.2024). CP_ A fronte del suddetto quadro probatorio, le eccezioni sollevate dall' attengono anche in questa fase giudiziaria (come in quella amministrativa) alla mancata presentazione di documentazione attestante l'effettivo stato di disoccupazione all'atto della presentazione della domanda di Naspi, asserendo l' convenuto che la ricorrente risultava ancora CP_1 in servizio quale domestica in virtù di rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato dal 23.11.2011 con . Persona_2 Ebbene rileva il Tribunale che dall'estratto contributivo allegato dalla ricorrente (doc. 1) risulta che il rapporto di lavoro domestico intercorso alle dipendenze della signora
è cessato in data 10/03/2013, come ulteriormente comprovato dal Persona_2 Modello C2 storico (allegato n. 2).
Pertanto, i motivi addotti dal convenuto a sostegno del diniego del beneficio sono infondati e, di conseguenza, il ricorso va accolto con dichiarazione del diritto della ricorrente alla Naspi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6.2.2024 nei termini e nella misura di legge, e conseguente condanna del convenuto , in persona del l.r.p.t. al pagamento degli arretrati maturati dalla CP_1 domanda, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda sino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara il diritto di Parte_1 alla Naspi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del
6.2.2024 nei termini e nella misura di legge;
b) Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento degli arretrati maturati dalla CP_2 domanda amministrativa, oltre accessori come da motivazione;
c) Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari;
Si comunichi.
Napoli 27.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Federico Bile