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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti FRANCESCA FORANI e ELISABETTA DE C.F._1
SANTIS;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. LUIGINA APRILE;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno chiesto al tribunale di omologare l'accordo di separazione raggiunto.
Motivazione
ricorreva al Parte_1
Tribunale istaurando il presente giudizio di separazione dal marito CP_1
coniuge per matrimonio contratto in data 29.07.1990, trascritto (numero 16, Parte II,
Serie A, Ufficio 1) presso il registro dello stato civile del comune di Monte Urano (cfr. all. 1 ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio . CP_1
Alla prima udienza del 30.01.2025 veniva esperito dal Giudice delegato alla trattazione il tentativo di cui all'art. 473 bis.21, comma III, primo periodo, c.p.c., che dava esito negativo. Le parti, tuttavia, si conciliavano, manifestando il loro consenso alla separazione con esclusione di alcun contributo al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro e compensazione delle spese di lite;
chiedevano, quindi, al
Tribunale, omologarsi il predetto accordo di separazione raggiunto. Il Giudice delegato alla trattazione, dato atto della conciliazione ed omessi in ragione della stessa l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda merita accoglimento, non ravvisandosi alcuna ragione di contrasto dell'accordo di separazione con gli interessi dei figli, peraltro tutti maggiorenni, nonché economicamente indipendenti, come non contestato tra le parti (cfr. ricorso introduttivo e comparsa di costituzione).
Le spese di lite devono essere interamente compensate, così come richiesto dall'attrice e dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa la separazione consensuale di Parte_1
e , alle condizioni pattuite di cui alla parte
[...] CP_1
motiva;
❖ compensa tra le parti le spese di lite;
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Monte Urano) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274/2024 promossa da:
(c.f. Parte_1
), con gli avv.ti FRANCESCA FORANI e ELISABETTA DE C.F._1
SANTIS;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv. LUIGINA APRILE;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno chiesto al tribunale di omologare l'accordo di separazione raggiunto.
Motivazione
ricorreva al Parte_1
Tribunale istaurando il presente giudizio di separazione dal marito CP_1
coniuge per matrimonio contratto in data 29.07.1990, trascritto (numero 16, Parte II,
Serie A, Ufficio 1) presso il registro dello stato civile del comune di Monte Urano (cfr. all. 1 ricorso introduttivo).
Si costituiva in giudizio . CP_1
Alla prima udienza del 30.01.2025 veniva esperito dal Giudice delegato alla trattazione il tentativo di cui all'art. 473 bis.21, comma III, primo periodo, c.p.c., che dava esito negativo. Le parti, tuttavia, si conciliavano, manifestando il loro consenso alla separazione con esclusione di alcun contributo al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro e compensazione delle spese di lite;
chiedevano, quindi, al
Tribunale, omologarsi il predetto accordo di separazione raggiunto. Il Giudice delegato alla trattazione, dato atto della conciliazione ed omessi in ragione della stessa l'assunzione di provvedimenti temporanei e urgenti, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma, c.p.c.
La domanda merita accoglimento, non ravvisandosi alcuna ragione di contrasto dell'accordo di separazione con gli interessi dei figli, peraltro tutti maggiorenni, nonché economicamente indipendenti, come non contestato tra le parti (cfr. ricorso introduttivo e comparsa di costituzione).
Le spese di lite devono essere interamente compensate, così come richiesto dall'attrice e dal convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ omologa la separazione consensuale di Parte_1
e , alle condizioni pattuite di cui alla parte
[...] CP_1
motiva;
❖ compensa tra le parti le spese di lite;
❖ ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Monte Urano) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna