Art. 211-bis.
(( (Mobilita').)) ((1. Ai fini della mobilita' degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorita' di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne da' comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio e, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita' di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.
4. La mobilita' per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.))
(( (Mobilita').)) ((1. Ai fini della mobilita' degli ormeggiatori, il comandante del porto, di intesa con l'Autorita' di sistema portuale, ove istituita, sentite le rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio, verifica periodicamente la corrispondenza del numero degli ormeggiatori iscritti nel registro rispetto a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3 e l'esistenza di eventuali esuberi rispetto alle esigenze del traffico e ne da' comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nel caso di esuberi di cui al comma 1, all'individuazione dell'ormeggiatore da assoggettare a mobilita' si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralita' di domande, sulla base della minore anzianita' di servizio e, in caso di pari anzianita' di servizio, sulla base delle condizioni di famiglia.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio provvedimento, la disciplina per la mobilita' di cui al presente articolo al fine di coprire le vacanze verificatesi nei porti e adotta i relativi atti amministrativi.
4. La mobilita' per esuberi comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori di provenienza e l'iscrizione in quello di destinazione.))