TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 27/10/1980, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARIA GRAZIA RONDONI;
e
ELLETRI (RM) 20/04/1974, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CLAUDIA FOSCHINI;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Velletri il 15/06/2002; Parte_1 CP_1 dall'unione è nato un figlio, il 23/04/2008. Per_1
La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Velletri con decreto del
23/02/2024.
Con ricorso depositato il 29/07/2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) Il figlio , prossimo alla maggiore età, tuttora affidato ad entrambi i genitori, Persona_2 rimane collocato presso la madre con la quale al momento vive stabilmente, mentre vedrà il padre liberamente, anche senza preavvisare l'altro genitore;
2) La casa familiare sita a Velletri, Via Selvanova II n. 45 resta assegnata definitivamente alla sig.ra come già stabilito in sede di separazione;
Parte_1
- 1 - 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio la somma di € 400,00 mensili, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni Per_1 mese (in prosecuzione di quanto già stabilito in sede di separazione), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, costo vita;
4) Nell'eventualità in cui il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, decida di stabilire altrove il proprio domicilio (per motivi di studio o similari), la quota di mantenimento erogata dal padre potrà essere versata direttamente al figlio maggiorenne, e analogamente si regolerà la madre limitatamente al proprio contributo;
5) Il raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio comporterà Per_1 automaticamente la decadenza del mantenimento diretto e indiretto da parte dei genitori;
6) Entrambi i ricorrenti, si obbligano a versare ciascuno il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida Protocollo Spese Ordinarie e Straordinarie” Per_1 approvate dal Tribunale di Velletri in data 31.03.2015 [...];
7) La sig.ra avendo raggiunto una propria stabilità economica, dichiara di Parte_1 voler rinunciare come in effetti rinuncia, e con decorrenza maggio 2025, all'assegno di mantenimento di € 200,00 già stabilito in proprio favore in sede di separazione, liberando pertanto il sig. da ogni obbligo presente e futuro a riguardo;
CP_1
8) L'assegno unico per i figli a carico, erogato dall'Inps e finora percepito per intero dal sig.
, verrà suddiviso tra i due genitori in parti uguali, a far data dal mese di maggio CP_1
2025; per il periodo precedente, la quota parte riferibile alla sig.ra viene Parte_1 dalla medesima imputata a titolo di concorso nelle spese sostenute dal sig. (€ CP_1
7.000,00) in data 30.04.2024 per l'acquisto della motocicletta per il figlio viene Per_1 espressamente convenuto tra le Parti, che le rate residue del finanziamento acceso in occasione dell'acquisto della moto ( pari ad € 219 al mese fisse, fino al saldo previsto per il
31.04.2027), verranno sostenute per intero dal solo sig. ; CP_1
9) Le somme presenti sul libretto di risparmio n. 46443847 aperto presso in CP_2 data 22.01.2022, in custodia presso la sig.ra ed intestato al figlio , con Pt_1 Persona_2 un saldo attivo alla data del presente ricorso di € 1.368,24 (sul quale sono stati accantonati importi ricevuti per regalia da familiari e parenti), verranno impiegate esclusivamente per esigenze straordinarie del figlio (legate a motivi di studio o di abitazione), e non Per_1 potranno in alcun modo essere utilizzate in alternativa o supporto del mantenimento o del concorso nelle spese extra gravanti su entrambi i genitori;
10) Il sig. , risulta titolare di un fondo di investimento (Life Found), sottoscritto in CP_1 data 03.06.2020 con l'intermediazione finanziaria della , nel quale ha Controparte_3
- 2 - fatto confluire la somma di € 11.000,00 riferibile direttamente al figlio unitamente Per_1 alla somma di € 4.000,00 tratta da risparmi personali del genitore); tale fondo, ha maturato al momento un controvalore di € 21.665,68, come evidenziato nel relativo documento noto alle Parti. In pieno accordo tra loro, il sig. e la sig.ra stabiliscono la CP_1 Pt_1 prosecuzione di tale investimento, risultando il medesimo redditizio, e che il capitale iniziale riferibile al figlio (€ 11.000,00), maggiorato della quota proporzionale dei Per_1 rendimenti maturati e maturandi, verrà fin da ora imputato a capitale di riserva per le future esigenze del figlio (vincolandosi pertanto ad essere utilizzato solo per ragioni di Per_1 studio, per l'eventuale acquisto di una abitazione personale solo per il figlio, per un eventuale trasferimento all'estero o in altro domicilio, per l'apertura di un conto corrente personale del figlio, e per ogni altra circostanza legata alla sopraggiunta autonomia del medesimo), e non potrà in alcun modo essere utilizzato in alternativa o supporto del mantenimento o del concorso nelle spese extra gravanti su entrambi i genitori.
11)Fin da ora, la sig.ra ed il sig. stabiliscono che al compimento dei 20 anni di Pt_1 CP_1 età del figlio sia il libretto postale (di cui al punto 9, con documentazione delle Per_1 eventuali operazioni e del saldo fino a quel momento) che i risparmi accantonati sul fondo di investimento (negli importi risultanti come specificati al punto 10), verranno messi a disposizione del figlio che potrà amministrarli direttamente per le proprie esigenze Per_1 di studio o di alloggio o di lavoro, fermo restando l'impegno dei genitori a supportare il figlio fino al raggiungimento della autosufficienza economica;
Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 3 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Velletri il 15/06/2002; Parte_1 CP_1
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, parte 2, serie
A, atto n. 45).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
CA SS
- 4 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
CA SS Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3178 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(VELLETRI (RM) 27/10/1980, C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARIA GRAZIA RONDONI;
e
ELLETRI (RM) 20/04/1974, C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CLAUDIA FOSCHINI;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Velletri il 15/06/2002; Parte_1 CP_1 dall'unione è nato un figlio, il 23/04/2008. Per_1
La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Velletri con decreto del
23/02/2024.
Con ricorso depositato il 29/07/2025 le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo gli accordi e alle condizioni di seguito riportate:
1) Il figlio , prossimo alla maggiore età, tuttora affidato ad entrambi i genitori, Persona_2 rimane collocato presso la madre con la quale al momento vive stabilmente, mentre vedrà il padre liberamente, anche senza preavvisare l'altro genitore;
2) La casa familiare sita a Velletri, Via Selvanova II n. 45 resta assegnata definitivamente alla sig.ra come già stabilito in sede di separazione;
Parte_1
- 1 - 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 del figlio la somma di € 400,00 mensili, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni Per_1 mese (in prosecuzione di quanto già stabilito in sede di separazione), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, costo vita;
4) Nell'eventualità in cui il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, decida di stabilire altrove il proprio domicilio (per motivi di studio o similari), la quota di mantenimento erogata dal padre potrà essere versata direttamente al figlio maggiorenne, e analogamente si regolerà la madre limitatamente al proprio contributo;
5) Il raggiungimento della indipendenza economica da parte del figlio comporterà Per_1 automaticamente la decadenza del mantenimento diretto e indiretto da parte dei genitori;
6) Entrambi i ricorrenti, si obbligano a versare ciascuno il 50% delle spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida Protocollo Spese Ordinarie e Straordinarie” Per_1 approvate dal Tribunale di Velletri in data 31.03.2015 [...];
7) La sig.ra avendo raggiunto una propria stabilità economica, dichiara di Parte_1 voler rinunciare come in effetti rinuncia, e con decorrenza maggio 2025, all'assegno di mantenimento di € 200,00 già stabilito in proprio favore in sede di separazione, liberando pertanto il sig. da ogni obbligo presente e futuro a riguardo;
CP_1
8) L'assegno unico per i figli a carico, erogato dall'Inps e finora percepito per intero dal sig.
, verrà suddiviso tra i due genitori in parti uguali, a far data dal mese di maggio CP_1
2025; per il periodo precedente, la quota parte riferibile alla sig.ra viene Parte_1 dalla medesima imputata a titolo di concorso nelle spese sostenute dal sig. (€ CP_1
7.000,00) in data 30.04.2024 per l'acquisto della motocicletta per il figlio viene Per_1 espressamente convenuto tra le Parti, che le rate residue del finanziamento acceso in occasione dell'acquisto della moto ( pari ad € 219 al mese fisse, fino al saldo previsto per il
31.04.2027), verranno sostenute per intero dal solo sig. ; CP_1
9) Le somme presenti sul libretto di risparmio n. 46443847 aperto presso in CP_2 data 22.01.2022, in custodia presso la sig.ra ed intestato al figlio , con Pt_1 Persona_2 un saldo attivo alla data del presente ricorso di € 1.368,24 (sul quale sono stati accantonati importi ricevuti per regalia da familiari e parenti), verranno impiegate esclusivamente per esigenze straordinarie del figlio (legate a motivi di studio o di abitazione), e non Per_1 potranno in alcun modo essere utilizzate in alternativa o supporto del mantenimento o del concorso nelle spese extra gravanti su entrambi i genitori;
10) Il sig. , risulta titolare di un fondo di investimento (Life Found), sottoscritto in CP_1 data 03.06.2020 con l'intermediazione finanziaria della , nel quale ha Controparte_3
- 2 - fatto confluire la somma di € 11.000,00 riferibile direttamente al figlio unitamente Per_1 alla somma di € 4.000,00 tratta da risparmi personali del genitore); tale fondo, ha maturato al momento un controvalore di € 21.665,68, come evidenziato nel relativo documento noto alle Parti. In pieno accordo tra loro, il sig. e la sig.ra stabiliscono la CP_1 Pt_1 prosecuzione di tale investimento, risultando il medesimo redditizio, e che il capitale iniziale riferibile al figlio (€ 11.000,00), maggiorato della quota proporzionale dei Per_1 rendimenti maturati e maturandi, verrà fin da ora imputato a capitale di riserva per le future esigenze del figlio (vincolandosi pertanto ad essere utilizzato solo per ragioni di Per_1 studio, per l'eventuale acquisto di una abitazione personale solo per il figlio, per un eventuale trasferimento all'estero o in altro domicilio, per l'apertura di un conto corrente personale del figlio, e per ogni altra circostanza legata alla sopraggiunta autonomia del medesimo), e non potrà in alcun modo essere utilizzato in alternativa o supporto del mantenimento o del concorso nelle spese extra gravanti su entrambi i genitori.
11)Fin da ora, la sig.ra ed il sig. stabiliscono che al compimento dei 20 anni di Pt_1 CP_1 età del figlio sia il libretto postale (di cui al punto 9, con documentazione delle Per_1 eventuali operazioni e del saldo fino a quel momento) che i risparmi accantonati sul fondo di investimento (negli importi risultanti come specificati al punto 10), verranno messi a disposizione del figlio che potrà amministrarli direttamente per le proprie esigenze Per_1 di studio o di alloggio o di lavoro, fermo restando l'impegno dei genitori a supportare il figlio fino al raggiungimento della autosufficienza economica;
Con le note di trattazione scritta tempestivamente depositate le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Dai documenti esibiti, dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli stessi scritti difensivi è emerso che dal momento della separazione i coniugi non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge 1° dicembre 1970 n. 898, il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato il divorzio dei coniugi.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 3 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e in Velletri il 15/06/2002; Parte_1 CP_1
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
3) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, parte 2, serie
A, atto n. 45).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 21/11/2025
Il Presidente est.
CA SS
- 4 -