Art. 76.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero globale, dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito a norma dell' articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516 , in 7.136 unita'.
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, il numero globale, dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito a norma dell' articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516 , in 7.136 unita'.