CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4171/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4388/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 cpc, si rinvia al ricorso ed alle varie memorie delle parti, all'ampia documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
Trattasi di ricorso avverso il diniego di rimborso della maggiore IRPEG pari a €.693.025,00 e derivante dai crediti derivanti da imposte pagate all'estero relative negli anni 2002 e 2003: con la dichiarazione Mod.
REDDITI SC 2004, periodo 01/01/2003 – 31/12/2003, inviata telematicamente il 26/10/2004, la società ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEG a credito per € 4.055.946,00 indicati nel quadro RX, rigo RX1, colonna 3.
A seguito di contenzioso e di successiva conciliazione, l'importo di €.516.317,38 era rimborsato tramite conto fiscale, mentre in relazione ai residui €.3.539.628,62 l'Ufficio notificava provvedimento di diniego parziale di rimborso, col quale non erano riconosciuti i crediti relativi alle imposte pagate all'estero negli anni 2002 e
2003 (rispettivamente di € 386.508,00 ed € 306.517,00) per complessivi €.693.025,00.
La parte lamenta l'illegittimità del diniego parziale del rimborso eccependo l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto fondato sulla pretesa disponibilità di documentazione risalente oltre il decennio, con la conseguenza che non sussisterebbe alcun obbligo legale di conservazione ultra-decennale, eccependo inoltre l'infondatezza del diniego del rimborso in quanto risulterebbe provata la spettanza del credito richiesto a rimborso.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, come da controdeduzioni agli atti, richiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, col favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio le parti erano invitate ad esperire un tentativo di conciliazione che però aveva esito negativo: all'odierna udienza, dopo la relazione e discussione di rito - con l'illustrazione dei fatti e delle questioni della controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali - il ricorso era quindi deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co.1 n.4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. cpc, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate sollevate dalle parti, limitandosi alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art.1, co.2 Dlgs 546/92, con la conseguenza che le questioni non trattate non possono ritenersi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto sopra esposto in questa sede la trattazione sarà limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere e ciò anche in applicazione del principio della cosiddetta
'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema
Corte (SSUU 24883/08; Cass. Civ. 26242/14 e Cass. Civ. 9936/14).
La vicenda trae origine dalla dichiarazione anno 2003 – successivamente rettificata per la correzione di un errore formale con dichiarazione integrativa del 4 settembre 2008 – dalla quale risultavano eccedenze IRPEG pari a Euro 4.055.946 e IRAP pari a Euro 1.084.539 che, in tale sede, erano chieste a rimborso mediante indicazione dei relativi importi, rispettivamente, nei Quadri RX1, colonna 4, e RX3, colonna 4 di detta
Dichiarazione (doc. 3 della ricorrente).
La suddetta eccedenza IRPEG, traeva origine per Euro 693.025, dal credito per imposte estere relativo ai periodi d'imposta 2002 e 2003 derivante da ritenute estere subite dalla parte ricorrente sugli interessi attivi connessi ai finanziamenti dalla stessa erogati alle società Società_1 e Società_2, nonché e, per il restante importo, di Euro 3.362.921, da crediti d'imposta su dividendi ed altre eccedenza a credito (tale ultima somma non costituisce oggetto di ricorso).
A seguito della richiesta di rimborso, il 10/11/04 la parte presentava richiesta di erogazione mediante conto fiscale limitatamente alla somma di Euro 516.317,38 relativa all'eccedenza IRPEG: con valuta del 25 luglio 2005, l'allora concessionario della riscossione Società_3 S.p.a. provvedeva all'erogazione di detto importo mediante conto fiscale ed a parziale copertura dell'importo complessivo dell'eccedenza IRPEG chiesta a rimborso (Euro 4.055.946), ferma restando l'applicazione della procedura ordinaria per la restante parte del rimborso spettante (Euro 3.539.628).
Non avendo tuttavia ricevuto la restituzione degli ulteriori importi chiesti a rimborso, il 5/12/11, era presentata una prima istanza a cui non veniva dato alcun seguito ed il 30/9/14 era presentata una seconda istanza alla quale, in data 9 aprile 2015, con provvedimento prot. n. 2014/201203, l'Ufficio replicava affermando che era stata rilevata “per l'anno d'imposta 2003, la presenza di accertamento relativamente al quale” all'epoca dei fatti era “pendente contenzioso in Cassazione”; per cui, sospendeva il rimborso in attesa della definizione del contenzioso, “essendo (...) ancora controversa la somma dovuta” (doc. 8 della ricorrente).
Tale contenzioso, all'epoca effettivamente pendente, non aveva nessuna diretta attinenza rispetto alle eccedenze ai crediti IRPEG e IRAP chiesti a rimborso nella Dichiarazione 2003, ma riguardava altre vicende reddituali relative al medesimo periodo d'imposta: il contenzioso relativo all'avviso di accertamento 2003 – cui era stata subordinata l'erogazione del rimborso di cui alla presente controversia – era dichiarato estinto dalla CTR della Lombardia, con sentenza n.4212/2021, per effetto dell'accordo conciliativo n. 17503488003, sottoscritto in data 11/11/21, ex art. 48 del D.lgs. 546/1992 (doc. 10 della ricorrente), senza alcun impatto sul quantum o sulla spettanza del credito chiesto a rimborso.
Di conseguenza la Ricorrente presentava istanza richiedendo nuovamente il rimborso di complessivi Euro
4.624.167,62, corrispondente alla somma delle eccedenze IRPEG e IRAP richieste a rimborso con la
Dichiarazione 2003 al netto della somma già erogata dal concessionario e come sovra indicato In data 1° dicembre 2023, quindi per la prima volta dopo 19 anni dall'originaria richiesta di rimborso ed oltre
10 anni dalle successive istanze di sollecito sopra richiamate, l'Ufficio inviava richiesta di documentazione integrativa chiedendo di fornire la documentazione comprovante i crediti d'imposta per imposte pagate all'estero ed i crediti d'imposta su dividendi.
A seguito alla trasmissione di documentazione, l'Ufficio informava la parte che avrebbe riconosciuto la spettanza del rimborso relativo alle eccedenze IRAP mentre, per quanto concerne l'IRPEG, era riconosciuto il credito limitatamente ai crediti d'imposta sui dividendi ma non anche a quelli per imposte pagate all'estero.
Il 29/04/2024 l'Ufficio notificava il Provvedimento di diniego qui impugnato relativo al credito relativo ad imposte assolte all'estero di Euro 693.025, affermando che “dall'esame della documentazione trasmessa
(...) con PEC ns prot. n. 45433 del 13/02/2024, è emerso che tali importi, considerati ai fini del calcolo del credito rimborsabile, non risultano sufficientemente documentati. In particolare, non è stata prodotta né la certificazione delle ritenute subite all'estero, né il versamento dell'imposta estera e né, tanto meno, la documentazione attestante l'accredito degli interessi attivi sui contratti di finanziamento al netto delle ritenute estere subite”.
La società ricorrente ha invocato l'art. 8, co. 5 L. 212/2000, secondo cui “L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”, eccependo anche che il pretendere un obbligo di conservazione eccedente detto termine sarebbe illegittimo in punto di diritto e lesiva del diritto di difesa del contribuente.
Prescindendo dalla piena condivisibilità di detta eccezione - in quanto l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe per una durata dipendente esclusivamente dalla volontà dell'Ufficio e rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die - si ritiene che le produzioni documentali allegate al ricorso e specialmente quelle depositate il 31/10/25 consentono di ricostruire l'ammontare lordo dei proventi percepiti all'estero e delle ritenute applicate, in un coi relativi versamenti, nonché la corretta determinazione del credito richiesto in Italia, sulla base dei tassi di cambio vigenti all'atto del versamento, con la conseguenza che la richiesta di rimborso deve ritenersi legittima.
Inoltre, per le ritenute subite e contabilizzate in relazione agli interessi corrisposti da Società_1 e da Società_2 e confluite nelle dichiarazioni dei redditi della ricorrente e poste a base del credito chiesto a rimborso, è stato fornito il dettaglio di calcolo, coi tassi di cambio all'epoca applicati per la contabilizzazione degli interessi e delle ritenute e per il versamento delle stesse in valuta locale, con indicazione dei tassi ufficiali risultanti dal portale cambi di Banca_1.
Sussiste quindi la corrispondenza, in termini di importi e di tempistica, delle ritenute applicate e versate sugli interessi corrisposti alla ricorrente rispetto all'ammontare del credito d'imposta contabilizzato e dichiarato dalla stessa: la riferibilità degli interessi attivi percepiti e delle correlate ritenute subite all'estero in relazione ai rapporti di finanziamento intercorsi con Società_1 e Società_2 emerge inoltre dalle comunicazioni alla Centrale dei Rischi della Banca_1 comprovanti che la ricorrente non aveva ulteriori contratti di finanziamento oltre a quelli inerenti il richiesto rimborso.
Secondo l'Ufficio i documenti prodotti sarebbero insufficienti a legittimare la richiesta di rimborso, non consentendo di ricondurre i versamenti delle ritenute, come risultanti dalle ricevute di pagamento alle autorità estere, ai relativi contratti di finanziamento ma, come correttamente eccepito dalla ricorrente “…. pretendere dal contribuente, in assenza di un espresso obbligo normativo, la produzione di documentazione che può non essere oggettivamente esigibile – come spesso accade nei rapporti con le amministrazioni fiscali estere – significherebbe introdurre surrettiziamente un vincolo di forma non previsto dalla legge, con esiti distorsivi e penalizzanti, tanto più ingiustificabili laddove l'imposta risulti effettivamente e definitivamente assolta, come nel caso di specie. “
Al definitivo nel provvedimento di diniego qui impugnato l'Ufficio eccepiva solamente la mancata produzione della certificazione delle ritenute subite all'estero, il versamento dell'imposta estera e la documentazione attestante l'accredito degli interessi attivi sui contratti di finanziamento al netto delle ritenute estere subite: la ricorrente ha adempiuto a dette richieste mediante le produzioni agli atti ed ogni ulteriore richiesta documentale integrativa risulta quindi pretestuosa, infondata ed illegittima.
In virtù di quanto sopra esposto il ricorso è meritevole di accoglimento, col conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il richiesto rimborso, oltre interessi di legge: in deroga al principio della soccombenza, si ritiene che sussistano giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della oggettiva complessità della vicenda e della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed ordina il rimborso richiesto da parte ricorrente, oltre interessi di legge.
Spese compensate. MILANO, 24/11/25 IL PRESIDENTE - RELATORE (DR. NINO DUCHI)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DUCHI NINO, Presidente e Relatore
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4171/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRES-CREDITI DI IMPOSTA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4388/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto concerne il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 cpc, si rinvia al ricorso ed alle varie memorie delle parti, all'ampia documentazione versata in causa ed al verbale d'udienza.
Trattasi di ricorso avverso il diniego di rimborso della maggiore IRPEG pari a €.693.025,00 e derivante dai crediti derivanti da imposte pagate all'estero relative negli anni 2002 e 2003: con la dichiarazione Mod.
REDDITI SC 2004, periodo 01/01/2003 – 31/12/2003, inviata telematicamente il 26/10/2004, la società ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEG a credito per € 4.055.946,00 indicati nel quadro RX, rigo RX1, colonna 3.
A seguito di contenzioso e di successiva conciliazione, l'importo di €.516.317,38 era rimborsato tramite conto fiscale, mentre in relazione ai residui €.3.539.628,62 l'Ufficio notificava provvedimento di diniego parziale di rimborso, col quale non erano riconosciuti i crediti relativi alle imposte pagate all'estero negli anni 2002 e
2003 (rispettivamente di € 386.508,00 ed € 306.517,00) per complessivi €.693.025,00.
La parte lamenta l'illegittimità del diniego parziale del rimborso eccependo l'illegittimità del provvedimento di diniego in quanto fondato sulla pretesa disponibilità di documentazione risalente oltre il decennio, con la conseguenza che non sussisterebbe alcun obbligo legale di conservazione ultra-decennale, eccependo inoltre l'infondatezza del diniego del rimborso in quanto risulterebbe provata la spettanza del credito richiesto a rimborso.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, come da controdeduzioni agli atti, richiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, col favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio le parti erano invitate ad esperire un tentativo di conciliazione che però aveva esito negativo: all'odierna udienza, dopo la relazione e discussione di rito - con l'illustrazione dei fatti e delle questioni della controversia come riportati nei rispettivi atti defensionali - il ricorso era quindi deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co.1 n.4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att. cpc, il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate sollevate dalle parti, limitandosi alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art.1, co.2 Dlgs 546/92, con la conseguenza che le questioni non trattate non possono ritenersi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto sopra esposto in questa sede la trattazione sarà limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere e ciò anche in applicazione del principio della cosiddetta
'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema
Corte (SSUU 24883/08; Cass. Civ. 26242/14 e Cass. Civ. 9936/14).
La vicenda trae origine dalla dichiarazione anno 2003 – successivamente rettificata per la correzione di un errore formale con dichiarazione integrativa del 4 settembre 2008 – dalla quale risultavano eccedenze IRPEG pari a Euro 4.055.946 e IRAP pari a Euro 1.084.539 che, in tale sede, erano chieste a rimborso mediante indicazione dei relativi importi, rispettivamente, nei Quadri RX1, colonna 4, e RX3, colonna 4 di detta
Dichiarazione (doc. 3 della ricorrente).
La suddetta eccedenza IRPEG, traeva origine per Euro 693.025, dal credito per imposte estere relativo ai periodi d'imposta 2002 e 2003 derivante da ritenute estere subite dalla parte ricorrente sugli interessi attivi connessi ai finanziamenti dalla stessa erogati alle società Società_1 e Società_2, nonché e, per il restante importo, di Euro 3.362.921, da crediti d'imposta su dividendi ed altre eccedenza a credito (tale ultima somma non costituisce oggetto di ricorso).
A seguito della richiesta di rimborso, il 10/11/04 la parte presentava richiesta di erogazione mediante conto fiscale limitatamente alla somma di Euro 516.317,38 relativa all'eccedenza IRPEG: con valuta del 25 luglio 2005, l'allora concessionario della riscossione Società_3 S.p.a. provvedeva all'erogazione di detto importo mediante conto fiscale ed a parziale copertura dell'importo complessivo dell'eccedenza IRPEG chiesta a rimborso (Euro 4.055.946), ferma restando l'applicazione della procedura ordinaria per la restante parte del rimborso spettante (Euro 3.539.628).
Non avendo tuttavia ricevuto la restituzione degli ulteriori importi chiesti a rimborso, il 5/12/11, era presentata una prima istanza a cui non veniva dato alcun seguito ed il 30/9/14 era presentata una seconda istanza alla quale, in data 9 aprile 2015, con provvedimento prot. n. 2014/201203, l'Ufficio replicava affermando che era stata rilevata “per l'anno d'imposta 2003, la presenza di accertamento relativamente al quale” all'epoca dei fatti era “pendente contenzioso in Cassazione”; per cui, sospendeva il rimborso in attesa della definizione del contenzioso, “essendo (...) ancora controversa la somma dovuta” (doc. 8 della ricorrente).
Tale contenzioso, all'epoca effettivamente pendente, non aveva nessuna diretta attinenza rispetto alle eccedenze ai crediti IRPEG e IRAP chiesti a rimborso nella Dichiarazione 2003, ma riguardava altre vicende reddituali relative al medesimo periodo d'imposta: il contenzioso relativo all'avviso di accertamento 2003 – cui era stata subordinata l'erogazione del rimborso di cui alla presente controversia – era dichiarato estinto dalla CTR della Lombardia, con sentenza n.4212/2021, per effetto dell'accordo conciliativo n. 17503488003, sottoscritto in data 11/11/21, ex art. 48 del D.lgs. 546/1992 (doc. 10 della ricorrente), senza alcun impatto sul quantum o sulla spettanza del credito chiesto a rimborso.
Di conseguenza la Ricorrente presentava istanza richiedendo nuovamente il rimborso di complessivi Euro
4.624.167,62, corrispondente alla somma delle eccedenze IRPEG e IRAP richieste a rimborso con la
Dichiarazione 2003 al netto della somma già erogata dal concessionario e come sovra indicato In data 1° dicembre 2023, quindi per la prima volta dopo 19 anni dall'originaria richiesta di rimborso ed oltre
10 anni dalle successive istanze di sollecito sopra richiamate, l'Ufficio inviava richiesta di documentazione integrativa chiedendo di fornire la documentazione comprovante i crediti d'imposta per imposte pagate all'estero ed i crediti d'imposta su dividendi.
A seguito alla trasmissione di documentazione, l'Ufficio informava la parte che avrebbe riconosciuto la spettanza del rimborso relativo alle eccedenze IRAP mentre, per quanto concerne l'IRPEG, era riconosciuto il credito limitatamente ai crediti d'imposta sui dividendi ma non anche a quelli per imposte pagate all'estero.
Il 29/04/2024 l'Ufficio notificava il Provvedimento di diniego qui impugnato relativo al credito relativo ad imposte assolte all'estero di Euro 693.025, affermando che “dall'esame della documentazione trasmessa
(...) con PEC ns prot. n. 45433 del 13/02/2024, è emerso che tali importi, considerati ai fini del calcolo del credito rimborsabile, non risultano sufficientemente documentati. In particolare, non è stata prodotta né la certificazione delle ritenute subite all'estero, né il versamento dell'imposta estera e né, tanto meno, la documentazione attestante l'accredito degli interessi attivi sui contratti di finanziamento al netto delle ritenute estere subite”.
La società ricorrente ha invocato l'art. 8, co. 5 L. 212/2000, secondo cui “L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”, eccependo anche che il pretendere un obbligo di conservazione eccedente detto termine sarebbe illegittimo in punto di diritto e lesiva del diritto di difesa del contribuente.
Prescindendo dalla piena condivisibilità di detta eccezione - in quanto l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe per una durata dipendente esclusivamente dalla volontà dell'Ufficio e rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die - si ritiene che le produzioni documentali allegate al ricorso e specialmente quelle depositate il 31/10/25 consentono di ricostruire l'ammontare lordo dei proventi percepiti all'estero e delle ritenute applicate, in un coi relativi versamenti, nonché la corretta determinazione del credito richiesto in Italia, sulla base dei tassi di cambio vigenti all'atto del versamento, con la conseguenza che la richiesta di rimborso deve ritenersi legittima.
Inoltre, per le ritenute subite e contabilizzate in relazione agli interessi corrisposti da Società_1 e da Società_2 e confluite nelle dichiarazioni dei redditi della ricorrente e poste a base del credito chiesto a rimborso, è stato fornito il dettaglio di calcolo, coi tassi di cambio all'epoca applicati per la contabilizzazione degli interessi e delle ritenute e per il versamento delle stesse in valuta locale, con indicazione dei tassi ufficiali risultanti dal portale cambi di Banca_1.
Sussiste quindi la corrispondenza, in termini di importi e di tempistica, delle ritenute applicate e versate sugli interessi corrisposti alla ricorrente rispetto all'ammontare del credito d'imposta contabilizzato e dichiarato dalla stessa: la riferibilità degli interessi attivi percepiti e delle correlate ritenute subite all'estero in relazione ai rapporti di finanziamento intercorsi con Società_1 e Società_2 emerge inoltre dalle comunicazioni alla Centrale dei Rischi della Banca_1 comprovanti che la ricorrente non aveva ulteriori contratti di finanziamento oltre a quelli inerenti il richiesto rimborso.
Secondo l'Ufficio i documenti prodotti sarebbero insufficienti a legittimare la richiesta di rimborso, non consentendo di ricondurre i versamenti delle ritenute, come risultanti dalle ricevute di pagamento alle autorità estere, ai relativi contratti di finanziamento ma, come correttamente eccepito dalla ricorrente “…. pretendere dal contribuente, in assenza di un espresso obbligo normativo, la produzione di documentazione che può non essere oggettivamente esigibile – come spesso accade nei rapporti con le amministrazioni fiscali estere – significherebbe introdurre surrettiziamente un vincolo di forma non previsto dalla legge, con esiti distorsivi e penalizzanti, tanto più ingiustificabili laddove l'imposta risulti effettivamente e definitivamente assolta, come nel caso di specie. “
Al definitivo nel provvedimento di diniego qui impugnato l'Ufficio eccepiva solamente la mancata produzione della certificazione delle ritenute subite all'estero, il versamento dell'imposta estera e la documentazione attestante l'accredito degli interessi attivi sui contratti di finanziamento al netto delle ritenute estere subite: la ricorrente ha adempiuto a dette richieste mediante le produzioni agli atti ed ogni ulteriore richiesta documentale integrativa risulta quindi pretestuosa, infondata ed illegittima.
In virtù di quanto sopra esposto il ricorso è meritevole di accoglimento, col conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il richiesto rimborso, oltre interessi di legge: in deroga al principio della soccombenza, si ritiene che sussistano giustificati motivi per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della oggettiva complessità della vicenda e della materia trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed ordina il rimborso richiesto da parte ricorrente, oltre interessi di legge.
Spese compensate. MILANO, 24/11/25 IL PRESIDENTE - RELATORE (DR. NINO DUCHI)