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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 215/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 44/2020 depositato il 07/01/2020
proposto da
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1452/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 26/09/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620180009118717 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento TARSU anno 2010, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Taranto - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Sig.ra Resistente_1 con il quale eccepiva in via preliminare la nullità della cartella di pagamento per l'avvenuta prescrizione quinquennale del tributo.
Nelle conclusioni chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 15/02/2019 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione – con le quali chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Taranto, affinchè rispondesse all'eccezione formulata dalla ricorrente.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto e per l'effetto che lo stesso fosse rigettato con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1452 emessa in data 08/05/2019 accoglieva il ricorso. Determinava le spese di lite in complessive € 300,00 oltre IVA e CAP come per Legge,
a totale carico del Comune di Taranto.
Proponeva appello il Comune di Taranto con il quale evidenziava che non era maturata alcuna prescrizione quinquennale del credito riportato dalla cartella impugnata in quanto il ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento era stato respinto.
Nelle conclusioni chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, il rigetto del ricorso introduttivo e la conferma della validità della cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con controdeduzioni del 02/04/2020 si costituiva in giudizio la Sig.ra Resistente_1 con le quali eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio per la proposizione di nuove eccezioni, in quanto non erano state mai sollevate nel ricorso di primo grado, perché l'Ufficio non si era mai costituito.
Nelle conclusioni chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. Chiedeva, inoltre, la conferma delle spese di lite del primo grado ed il riconoscimento di quelle del secondo.
All'udienza del 22 Dicembre 2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Comune di Taranto, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie il Comune di Taranto, in relazione alla tassa rifiuti per l'anno d'imposta 2010, aveva notificato alla contribuente avviso di accertamento in data 29/12/2015 e quindi entro il termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006.
La contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, ricorso che veniva rigettato con Sentenza n. 276 del 21/12/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con decisione passata in giudicato sulla scorta di quanto affermato dal Comune di Taranto.
Successivamente l'AdeR di Taranto notificava in data 05/09/2018 alla contribuente cartella di pagamento riferita al prodromico avviso di accertamento, ormai divenuto definitivo, per la riscossione della predetta tassa rifiuti anno 2010.
Alla luce di quanto innanzi, legittima deve ritenersi la cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione in quanto non è maturata nessuna prescrizione e/o decadenza per la legittima esazione della pretesa tributaria da parte del Comune di Taranto;
ed inoltre l'Ente comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, pur non essendosi costituito nel giudizio di Primo grado, ha legittimamente prodotto documenti e prove in appello in quanto indispensabili per la decisione e, di conseguenza, utilizzabili in questo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi sono poste a carico della contribuente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 635,00 , oltre accessori di legge se dovuti, di cui € 349,00 per il primo grado in favore di ADER ed € 286,00 per il presente grado di giudizio in favore del Comune di Taranto..
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO, Giudice
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 44/2020 depositato il 07/01/2020
proposto da
Comune di Taranto - Piazza Municipio 1 74123 Taranto TA
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1452/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 26/09/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620180009118717 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento TARSU anno 2010, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Taranto - proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la Sig.ra Resistente_1 con il quale eccepiva in via preliminare la nullità della cartella di pagamento per l'avvenuta prescrizione quinquennale del tributo.
Nelle conclusioni chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Con controdeduzioni depositate in data 15/02/2019 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione – con le quali chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Taranto, affinchè rispondesse all'eccezione formulata dalla ricorrente.
Nelle conclusioni chiedeva che fosse accertato e dichiarato l'avverso ricorso inammissibile, infondato in fatto e diritto e per l'effetto che lo stesso fosse rigettato con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto con Sentenza n.1452 emessa in data 08/05/2019 accoglieva il ricorso. Determinava le spese di lite in complessive € 300,00 oltre IVA e CAP come per Legge,
a totale carico del Comune di Taranto.
Proponeva appello il Comune di Taranto con il quale evidenziava che non era maturata alcuna prescrizione quinquennale del credito riportato dalla cartella impugnata in quanto il ricorso avverso il prodromico avviso di accertamento era stato respinto.
Nelle conclusioni chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, il rigetto del ricorso introduttivo e la conferma della validità della cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Con controdeduzioni del 02/04/2020 si costituiva in giudizio la Sig.ra Resistente_1 con le quali eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio per la proposizione di nuove eccezioni, in quanto non erano state mai sollevate nel ricorso di primo grado, perché l'Ufficio non si era mai costituito.
Nelle conclusioni chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. Chiedeva, inoltre, la conferma delle spese di lite del primo grado ed il riconoscimento di quelle del secondo.
All'udienza del 22 Dicembre 2025 il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da Comune di Taranto, per le motivazioni ivi contenute, è meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie il Comune di Taranto, in relazione alla tassa rifiuti per l'anno d'imposta 2010, aveva notificato alla contribuente avviso di accertamento in data 29/12/2015 e quindi entro il termine di decadenza quinquennale di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006.
La contribuente proponeva ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento, ricorso che veniva rigettato con Sentenza n. 276 del 21/12/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, con decisione passata in giudicato sulla scorta di quanto affermato dal Comune di Taranto.
Successivamente l'AdeR di Taranto notificava in data 05/09/2018 alla contribuente cartella di pagamento riferita al prodromico avviso di accertamento, ormai divenuto definitivo, per la riscossione della predetta tassa rifiuti anno 2010.
Alla luce di quanto innanzi, legittima deve ritenersi la cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione in quanto non è maturata nessuna prescrizione e/o decadenza per la legittima esazione della pretesa tributaria da parte del Comune di Taranto;
ed inoltre l'Ente comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, pur non essendosi costituito nel giudizio di Primo grado, ha legittimamente prodotto documenti e prove in appello in quanto indispensabili per la decisione e, di conseguenza, utilizzabili in questo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi sono poste a carico della contribuente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 635,00 , oltre accessori di legge se dovuti, di cui € 349,00 per il primo grado in favore di ADER ed € 286,00 per il presente grado di giudizio in favore del Comune di Taranto..