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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
ROMITA RI TERESA, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2021 spedito il 12/11/2021
proposto da
Ricorrente 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1272/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 13/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020704472-2017 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza La Ricorrente _1
n.1272/08/2021 della Commissione tributaria provinciale di Bari relativa all'avviso di accertamento n. TVF020704472-2017 IVA-ALTRO 2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari.
All'odierna udienza il difensore della parte contribuente ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica dell'atto di appello all'Ufficio appellato e ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di poter procedere alla relativa notificazione.
L'agenzia delle entrate non si è costituita.
Chiusa la discussione, la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che la richiesta, sic et simpliciter, di un rinvio per effettuare la notifica omessa alla controparte, non può essere accolta in assenza di alcuna comprovata giustificazione che possa integrare i presupposti di una rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 Codice procedura civile, che richiede che la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 e 22 del Dlgs 546/1992 l'appellante ha l'onere di fornire la prova documentale dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, pertanto l'appello
è inammissibile se manca la notifica all'ente impositore o se non viene depositata la prova della notifica (ricevuta PEC o avviso di ricevimento postale) al momento della costituzione in giudizio.
La mancata prova della notifica nel fascicolo, essenziale per verificare il rispetto dei termini di legge, determina l'inammissibilità dell'appello senza possibilità di sanatoria tardiva.
Nulla va disposto in relazione alle spese del giudizio, in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Ricorrente 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, n.1272/08/2021, depositata il 13/09/2021;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, 20/02/2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Pasquale Daddabbo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DADDABBO PASQUALE, Presidente
ROMITA RI TERESA, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2543/2021 spedito il 12/11/2021
proposto da
Ricorrente 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1272/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 13/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF020704472-2017 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza La Ricorrente _1
n.1272/08/2021 della Commissione tributaria provinciale di Bari relativa all'avviso di accertamento n. TVF020704472-2017 IVA-ALTRO 2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Bari.
All'odierna udienza il difensore della parte contribuente ha dichiarato di non aver provveduto alla notifica dell'atto di appello all'Ufficio appellato e ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di poter procedere alla relativa notificazione.
L'agenzia delle entrate non si è costituita.
Chiusa la discussione, la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente la Corte che la richiesta, sic et simpliciter, di un rinvio per effettuare la notifica omessa alla controparte, non può essere accolta in assenza di alcuna comprovata giustificazione che possa integrare i presupposti di una rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 Codice procedura civile, che richiede che la parte dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 e 22 del Dlgs 546/1992 l'appellante ha l'onere di fornire la prova documentale dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, pertanto l'appello
è inammissibile se manca la notifica all'ente impositore o se non viene depositata la prova della notifica (ricevuta PEC o avviso di ricevimento postale) al momento della costituzione in giudizio.
La mancata prova della notifica nel fascicolo, essenziale per verificare il rispetto dei termini di legge, determina l'inammissibilità dell'appello senza possibilità di sanatoria tardiva.
Nulla va disposto in relazione alle spese del giudizio, in assenza di costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Ricorrente 1 avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari, n.1272/08/2021, depositata il 13/09/2021;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, 20/02/2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Pasquale Daddabbo