TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/09/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1340/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi22 settembre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. SERAFINI SARA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Pt_1 Parte_1
Per l'avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Hanno ritualmente partecipato alla discussione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc depositando memorie telematiche nel tempo stabilito dal rito. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA FORNACE BIZZARRI 8 PESCARApresso il difensore avv. SERAFINI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Cesare Battisti, 2 null 64011 Alba Adriaticapresso il difensore avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e memorie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo, Parte_1 in quanto gli è stato intimato con precetto basato su sentenza del Tribunale per i minorenni dell' Aquila di pagare a la somma di euro 42 806,37 per la sola sorte Controparte_1 capitale, a titolo di mantenimento arretrato per la minore , di aver già pagato quanto a lui precettato, Persona_1 del che esibisce quietanze di pagamento.La intimante afferma che il periodo è quello non coperto dalle quietanze e va dal 2013 al 2018 oltre somme riconosciute in sentenza come spese dell'intimante per la figlia. La causa è stata ritenuta solo documentale per cui, fatte precisare le conclusioni, è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Per il titolo azionato sono dovute alla intimante pagina 2 di 4 euro 500 mensili oltre spese già sostenute per euro 18.345. In effetti il debitore, per il periodo coperto dalle ricevute, ha dimostrato di aver pagato una media di 601 euro mensili, da maggio 2008 a ottobre 2013; il che rende plausibile la imputazione che di tali somme dà la intimante, ovvero pagamenti maturati nello stesso periodo, in forza della sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Chieti;
oltre a spese straordinarie maturate in quel periodo, del che è dato atto nelle causali dei bonifici. Per cui le somme ingiunte non sono coperte dai bonifici, e pertanto la opposizione deve ritenersi pienamente da respingere, ivi inclusa la precisazione della somma dovuta indicata nell'atto di costituzione, con cui si rettifica un erroneo calcolo della rivalutazione.
Come è noto, ai sensi dell'articolo. 1193 c.c., Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
[II]. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti
Va anche ricordato, come afferma Cassazione, 13477/2025, che In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, exarticolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali exarticolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore;
per cui la imputazione contenuta nell'atto di costituzione non appare resistita dalle causali dei bonifici;
quanto al bonifico da oltre 10 mila euro, è stato correttamente computato dalla intimante, che chiede il residuo delle spese a lei riconosciute dal Tribunale per i
Minorenni dell'Aquila, che nell'atto di precetto ha dato atto dei pagamenti parziali ricevuti, come affermato dallo stesso intimato nell'atto di opposizione.
Nel caso di specie le imputazioni date ai pagamenti sono sovrapponibili a quanto dichiarato dalla convenuta nella costituzione;
e con la media di euro 601 mensili, compreso il pagamento da 10 mila euro presente nelle 72 ricevute ( per 77 mensilità, quindi nemmeno una ricevuta per mese) non si hanno elementi per considerare non corretto il precetto;
che pagina 3 di 4 non chiede tutte le spese, ma il residuo delle spese ancora dovute ( di mantenimento ) in forza della sentenza del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila; del resto, le dichiarazioni confessorie dell'obbligato, che si dice essere debitore delle somme a lui richieste che estinguerà con dei finanziamenti appositamente richiesti, dichiarazioni posteriori alle ricevute, corroborano la correttezza dei conti effettuati in sede di precetto e corretti in sede di esecuzione;
il fatto che non sia stato effettuato alcun conteggio riepilogativo del dare e dell'avere da parte del debitore, che non ha nemmeno ridepositato in questa sede l'atto di precetto, corrobora la giustezza dei conteggi, e la correttezza della imputazione della intimante dei pagamenti allo stesso periodo cui si riferiscono, per cui il titolo è
e resta valido. La opposizione va quindi respinta;
validamente la cifra del precetto corretta dalla intimante con l'atto di costituzione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Specificata la somma dovuta nel precetto come somma capitale in euro 45.686,86, come da correzione contenuta nella costituzione di , respinge la opposizione a precetto e condanna Controparte_1 Parte_1 alle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Teramo, 22 Settembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1340/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi22 settembre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. SERAFINI SARA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Pt_1 Parte_1
Per l'avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Hanno ritualmente partecipato alla discussione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc depositando memorie telematiche nel tempo stabilito dal rito. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1340/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Parte_1 C.F._1 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA FORNACE BIZZARRI 8 PESCARApresso il difensore avv. SERAFINI SARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in Via Cesare Battisti, 2 null 64011 Alba Adriaticapresso il difensore avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti e memorie
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo, Parte_1 in quanto gli è stato intimato con precetto basato su sentenza del Tribunale per i minorenni dell' Aquila di pagare a la somma di euro 42 806,37 per la sola sorte Controparte_1 capitale, a titolo di mantenimento arretrato per la minore , di aver già pagato quanto a lui precettato, Persona_1 del che esibisce quietanze di pagamento.La intimante afferma che il periodo è quello non coperto dalle quietanze e va dal 2013 al 2018 oltre somme riconosciute in sentenza come spese dell'intimante per la figlia. La causa è stata ritenuta solo documentale per cui, fatte precisare le conclusioni, è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Per il titolo azionato sono dovute alla intimante pagina 2 di 4 euro 500 mensili oltre spese già sostenute per euro 18.345. In effetti il debitore, per il periodo coperto dalle ricevute, ha dimostrato di aver pagato una media di 601 euro mensili, da maggio 2008 a ottobre 2013; il che rende plausibile la imputazione che di tali somme dà la intimante, ovvero pagamenti maturati nello stesso periodo, in forza della sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Chieti;
oltre a spese straordinarie maturate in quel periodo, del che è dato atto nelle causali dei bonifici. Per cui le somme ingiunte non sono coperte dai bonifici, e pertanto la opposizione deve ritenersi pienamente da respingere, ivi inclusa la precisazione della somma dovuta indicata nell'atto di costituzione, con cui si rettifica un erroneo calcolo della rivalutazione.
Come è noto, ai sensi dell'articolo. 1193 c.c., Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
[II]. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti
Va anche ricordato, come afferma Cassazione, 13477/2025, che In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, exarticolo 1195 del Cc, al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali exarticolo 1193, comma 2, del Cc, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore;
per cui la imputazione contenuta nell'atto di costituzione non appare resistita dalle causali dei bonifici;
quanto al bonifico da oltre 10 mila euro, è stato correttamente computato dalla intimante, che chiede il residuo delle spese a lei riconosciute dal Tribunale per i
Minorenni dell'Aquila, che nell'atto di precetto ha dato atto dei pagamenti parziali ricevuti, come affermato dallo stesso intimato nell'atto di opposizione.
Nel caso di specie le imputazioni date ai pagamenti sono sovrapponibili a quanto dichiarato dalla convenuta nella costituzione;
e con la media di euro 601 mensili, compreso il pagamento da 10 mila euro presente nelle 72 ricevute ( per 77 mensilità, quindi nemmeno una ricevuta per mese) non si hanno elementi per considerare non corretto il precetto;
che pagina 3 di 4 non chiede tutte le spese, ma il residuo delle spese ancora dovute ( di mantenimento ) in forza della sentenza del Tribunale per i Minorenni de L'Aquila; del resto, le dichiarazioni confessorie dell'obbligato, che si dice essere debitore delle somme a lui richieste che estinguerà con dei finanziamenti appositamente richiesti, dichiarazioni posteriori alle ricevute, corroborano la correttezza dei conti effettuati in sede di precetto e corretti in sede di esecuzione;
il fatto che non sia stato effettuato alcun conteggio riepilogativo del dare e dell'avere da parte del debitore, che non ha nemmeno ridepositato in questa sede l'atto di precetto, corrobora la giustezza dei conteggi, e la correttezza della imputazione della intimante dei pagamenti allo stesso periodo cui si riferiscono, per cui il titolo è
e resta valido. La opposizione va quindi respinta;
validamente la cifra del precetto corretta dalla intimante con l'atto di costituzione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Specificata la somma dovuta nel precetto come somma capitale in euro 45.686,86, come da correzione contenuta nella costituzione di , respinge la opposizione a precetto e condanna Controparte_1 Parte_1 alle spese di lite, che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario del 15%.
Teramo, 22 Settembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4