Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 126
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica degli atti prodromici

    L'ingiunzione fiscale costituisce il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza del debito tributario, e non vi è prova della notifica degli atti prodromici. Il Comune non si è costituito in giudizio né ha prodotto tali atti.

  • Altro
    Prescrizione del credito

    La questione della prescrizione rimane assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla omessa notifica degli atti prodromici.

  • Altro
    Decadenza

    La questione della decadenza rimane assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla omessa notifica degli atti prodromici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 126
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo