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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3433/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ DI PAGA n. 2403 IMU 2012
- INGIUNZ DI PAGA n. 2403 IMU 2013
- INGIUNZ DI PAGA n. 2403 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Nessuno è presente per il Comune di Palagonia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 18.04.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Palagonia, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto in data 8.03.2024 la notifica di una ingiunzione fiscale, per Imu anni 2012,
2013 e 2014, dovuta al Comune di Palagonia, per la somma di € 7.478,00.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e l'estinzione della pretesa tributaria, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito e la decadenza.
Il Comune di Palagonia non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che l'ingiunzione fiscale impugnata costituisce il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, mentre non vi è prova che egli abbia ricevuto la regolare notifica dei tre avvisi di accertamento menzionati nell'ingiunzione.
Il Comune di Palagonia non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, ha omesso di produrre tali atti prodromici.
L'ingiunzione impugnata deve dunque essere annullata e la relativa pretesa tributaria deve essere dichiarata estinta, tenuto conto della omessa notifica degli atti prodromici.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e dichiara estinta la relativa pretesa tributaria;
condanna il Comune di Palagonia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 750,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
7.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3433/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ DI PAGA n. 2403 IMU 2012
- INGIUNZ DI PAGA n. 2403 IMU 2013
- INGIUNZ DI PAGA n. 2403 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Nessuno è presente per il Comune di Palagonia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 18.04.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il Comune di Palagonia, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto in data 8.03.2024 la notifica di una ingiunzione fiscale, per Imu anni 2012,
2013 e 2014, dovuta al Comune di Palagonia, per la somma di € 7.478,00.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato e l'estinzione della pretesa tributaria, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito e la decadenza.
Il Comune di Palagonia non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente presentava memorie illustrative.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 7.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Deve, infatti, rilevarsi che l'ingiunzione fiscale impugnata costituisce il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, mentre non vi è prova che egli abbia ricevuto la regolare notifica dei tre avvisi di accertamento menzionati nell'ingiunzione.
Il Comune di Palagonia non si è costituito in giudizio e, conseguentemente, ha omesso di produrre tali atti prodromici.
L'ingiunzione impugnata deve dunque essere annullata e la relativa pretesa tributaria deve essere dichiarata estinta, tenuto conto della omessa notifica degli atti prodromici.
I rimanenti motivi di opposizione rimangono assorbiti.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e dichiara estinta la relativa pretesa tributaria;
condanna il Comune di Palagonia alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 750,00 oltre Iva, Cpa, Spese generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
7.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro