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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 994/2024 RG avente ad oggetto:
«retribuzione – responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676
c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1
PA IC e ER CO ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati TUCCITTO VINCENZO e RIGOLI
MARIA ed elettivamente domiciliata VIA EMILIO BUFARDECI 3 96100
SIRACUSA
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15/05/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio i resistenti oltre al CP_3
chiedendo «1. NN ( e
[...] Controparte_2 P.IVA_1
( ) quali responsabili solidali con Controparte_4 P.IVA_2
in qualità di committenti ex art. 29 comma 2 del D. Lgs. CP_5
276/2003 e art. 1676 c.c., a corrispondere al ricorrente la somma di euro
3.623,18 lordi per i titoli di cui al ricorso.
2. NN Controparte_1
( ), nonché ( ) e
[...] P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_1 [...]
( ) quali responsabili solidali in qualità di Controparte_4 P.IVA_2 committenti ex art. 29 comma 2 del D. Lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c., a corrispondere al ricorrente la somma di euro 12.093,09 lordi per i titoli di cui al ricorso.
3. Ovvero le somme, maggiori o minori, che risulteranno in corso di causa, con rivalutazione ed interessi, anche moratori, ex art. 4, Sez. IV, titolo IV
CCNL metalmeccanica Industria ed ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale.
2. Spese e compensi rifusi, oltre al rimborso forfettario di spese generali 15 % ed accessori come per legge»
Si è costituito altresì il in liquidazione Controparte_6 chiedendo « In via preliminare, disporre la riunione al presente procedimento dei procedimenti iscritti ai n.1036/2024 , 1073/2024 , 1074/2024 RGL, che saranno chiamati avanti a questo Tribunale , Dr.ssa Anna Menegazzo all'udienza del 24.9.2024 sussistendo connessione oggettiva e soggettiva;
ritenere e dichiarare che le domande di accertamento del credito nei confronti della società in liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art.151 CCI, vanno fatte valere in sede concorsuale e conseguentemente dichiarare improcedibile, allo stato, la domanda dovendo essere delibata, nel quantum, in sede di verifica dello stato passivo;
In ogni caso, dichiarare la decadenza del ricorrente dal Co diritto ad escutere i coobbligati solidali per le somme dovute da a essendo decorso un biennio dalla cessazione dell'appalto; ritenere e dichiarare che la responsabilità solidale opera solamente per gli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti che abbiano natura strettamente retributiva e non opera invece per altre voci che non hanno natura di retribuzione quali l'elemento perequativo ed il flexible benefit;
sospendere il
2 procedimento, ai sensi della legge 49/2017 fino a quando il ricorrente non abbia dimostrato di aver infruttuosamente escusso il patrimonio dell'appaltatore; nel merito dichiarare che il ricorrente non ha svolto lavoro straordinario eccedente quello esposto in busta paga e retribuito;
ritenere e dichiarare che su richiesta del lavoratore alcune ore di straordinario, su sua richiesta, sono state retribuite con la voce trasferta;
ritenere e dichiarare, ove dovesse essere provato la svolgimento di straordinario, detrarre dal dovuto le somme già erogate con la voce trasferta;
nel merito, ritenere e dichiarare che la comparente ha versato le somme tutte dovute in virtù del rapporto di lavoro ed in particolare TFR e 13 mensilità e che in ogni caso le somme richieste sono esorbitanti;
Condannare il ricorrente alle spese e compensi di causa oltre ad una somma a titolo di lite temeraria ex art 96 c.p.c.».
Si è costituito contestando la pretesa del ricorrente Controparte_2
e concludendo « accertata e dichiarata la non applicabilità al caso in questione del disposto dell'art. 1676 c.c. respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa in rapporto di rispettivo CP_2 subordine: i. per l'intervenuta decadenza biennale, ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, dei diritti fatti valere dal ricorrente se maturati nel corso del proprio rapporto di lavoro con ii. per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte CP_5 le pretese vantate dal ricorrente con particolare riferimento, ma non limitatamente, a quelle derivanti dall'asserito svolgimento di attività lavorativa in orario c.d. “straordinario”; iii. per carenza di legittimazione passiva di in relazione a crediti privi di natura strettamente retributiva se CP_2 richiesti dal ricorrente;
iv. con reiezione di tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente. Vinti gli onorari e le spese di giudizio». non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia, CP_1 atteso che il 2/9/24 si è costituito due volte il Controparte_8 può ritenersi costituita solo in data Controparte_9
7/3/25 attraverso la costituzione dell'Avvocato TUCITTO con riferimento a precedenti difese mai svolte.
All'udienza del 20/3/2025, a seguito della dichiarazione del difensore che con sentenza del Tribunale di Siracusa in data 24/12/2024 si è aperta la
3 procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del Controparte_4
n. 58/2024, il GL ha dichiarato l'interruzione del processo nei confronti
[...] del predetto Controparte_4
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti.
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato quale dipendente di CP_5 dal 1/6/2020 al 23/04/2021 e poi di dal 26/4/2021 al CP_1
25/9/2023 in appalto commissionato da e di cui CP_2 CP_4 CP_5
e erano consociate presso lo stabilimento/cantiere navale di RA, CP_1 inquadrato nel 3^ livello (poi D2) CCNL Metalmeccanica Industria, con mansioni di carpentiere elettrico;
che non ha corrisposto le retribuzioni di CP_1 agosto e settembre 2023 e non ha consegnato i relativi cedolini paga, non ha corrisposto i ratei di 13^ e Tfr da maggio 2023 a settembre 2023; di non aver mai ricevuto l'elemento perequativo art. 13 – Sez. IV- Tit. IV CCNL Cit né il c.d. flexible benefit art. 17, Sez IV- Tit. IV CCNL;
di avere svolto molto più ore di lavoro straordinario di quello indicato in busta paga in particolare presso
60 ore di straordinario e presso 348,50; invoca l'art. 29 d.lgs. CP_5 CP_1
276/2003 e 1676 c.c. nei confronti della committente e subcommittente.
2. veva chiesto la riunione con cause pendenti avanti CP_4 la dott.ssa Menegazzo;
la DECADENZA ex art. 29 d.lgs. 276/2003 quanto a
; l' improcedibilità della domanda ex art. 151 d.lgs. 14/2009; ha CP_5 contestato lo svolgimento del lavoro straordinario e quanto alle pretese per la lavoro ordinario si era resa disponibile a versarlo;
ha chiesto il giuramento decisorio
3. ha eccepito la decadenza biennale ex art. 29 CP_2
d.lgs. 276/2003 quanto alle pretese per il periodo , la mancata prova dei CP_5 fatti, che alcun rapporto intercorreva direttamente con e e quindi CP_5 CP_1 la non applicabilità dell'art. 1676 c.c.
ECCEZIONE IMPROCEDIBILITA'
4. Va rigettata preliminarmente l'eccezione di improcedibilità in quanto per giurisprudenza costante di questa sezione confermata dalla S.C. « In
4 materia di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost.
(letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio» (vd ex plurims Cass. Sez. L., 05/03/2019, n.
6333, Rv. 653177 - 01)
PROVA DEL RAPPORTO DI RO e DELL'IMPIEGO
NELL'APPALTO
5. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente con da ultimo dal 1/6/2020 al 23/4/2021 e con CIES CP_5
IMPIANTI dal 26/4/21 al 21/9/23 alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente: estratto conto contributivo, proroga del contratto a tempo determinato con buste paga , lettera di assunzione CIES e buste CP_5 CP_5 paga CIES.
6. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale
5 per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore
(prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf.
1074/86, Conf. 5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
7. Il fatto non è in fondo nemmeno contestato.
8. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto tra e da una parte e all'altro e CP_5 CP_1 Controparte_4 dunque nell'appalto tra alla luce delle buste CP_4 Controparte_2 paga dove viene indicato il luogo di lavoro nei cantieri prima di CP_5
NO (LA SPEZIA) e poi di FA oltre alle prove testimoniali che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato in appalti CP_2
9. A ciò si aggiunga la mancata contestazione di e di CP_4 CP_1
e la contestazione generica ed inefficace di sulla predetta CP_2 circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di non rientri CP_2 nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - , Ordinanza n.
2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_2 quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_2 contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
RO STRAORDINARIO
10. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
11. (teste ricorrente) «(...) l'orario di lavoro Testimone_1 dipendeva da ciò che ci doveva il caposquadra e quindi iniziavamo a lavorare alle 7:00 e lavoravamo sino alle 17:00 o 18:00 a seconda di quello che ci diceva il capo squadra, preciso che alle 7:00 eravamo già operativi, (...) Prima del Covid-19 facevamo una pausa pranzo di un'ora e dopo il Covid-19 di mezzora. Solo due volte l'anno per due settimane quando la nave era in
6 consegna si poteva fare orario continuato e si lavorava anche oltre le 18:00 a volte anche sino alle 22:00. Questo da lunedì a venerdì. Di sabato lavoravamo a richiesta dalle 7:00 alle 12:00. (...) quando è stata accorciata la pausa pranzo abbiamo anche finito il lavoro mezz'ora prima. (...) non è vero che le ore di straordinario venissero pagate o come straordinario o come trasferta poiché si veniva pagati con la paga globale. Praticamente veniva pattuita una paga oraria e si veniva pagati [per] il numero di ore effettivamente fatte. La busta paga veniva costruita in modo da far risultare la paga netta che ci veniva corrisposta.
Mettevano dentro di tutto. (...) (...) anche i ricorrente , Pt_1 Per_1 Per_2
e ogni tanto facevano delle trasferte in altri cantieri di;
Per_3 CP_2
12. (teste ricorrente) « (...) ho lavorato Controparte_10 dal 2000 al 2020 facessero parte del perché questo consorzio Controparte_4
è stato costituito ad un certo punto, io ero operaio e non ero a conoscenza di tutte queste questioni. (...) ho conosciuto i ricorrenti , Persona_4 Per_2
e abbiamo lavorato insieme in (...) io sono Per_1 Pt_1 CP_2 andato in pensione ad agosto 2020 quindi io posso riferire solo fino a questo periodo. Però confermo che questi lavoratori hanno lavorato con me. (...)
l'orario di lavoro dei ricorrenti era lo stesso che facevo io, si arrivava a alle 6:30 circa, si marcava ai tornelli, poi ci si cambiava e alle CP_2
7:00 eravamo al posto di lavoro, si marcava all'orologio marcatamente della ditta, lavoravamo poi sino alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo. Dalle 12:00 alle 13:00. Questo da lunedì a venerdì e anche qualche volta il sabato. (...) quando lavoravamo di sabato lavoravamo 5 ore, dalle 7:00 alle 12:00, sempre con quelle modalità di entrata e uscita. (...) non è vero che ci veniva pagato lo straordinario, venivamo pagati con la paga globale: cioè si concordava con il datore di lavoro una paga oraria netta, questa veniva moltiplicata per il
[numero] di ore lavorate ogni mese. Poi la busta paga veniva creata in modo tale da far risultare quella paga netta che ci doveva essere data. Quando non lavoravamo perché in malattia i primi tre giorni a carico dell'azienda non ci venivano pagati e ci veniva fatto firmare una richiesta di permesso per giustificare l'assenza. Quando andavamo in ferie ciò che accadeva quando si fermava non venivamo pagati, le buste paga erano fatte in CP_2
7 modo da far risultare tutto regolare per esempio venivano messi anticipi ferie che non abbiamo mai fatto. Anche il TFR non ci è stato corrisposto. (...) che io ricordi nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme i ricorrenti hanno sempre lavorato a RA, può darsi che siano andati qualche volta in trasferta a
[ a FA, ora che mi viene in mente è andato CP_2 Pt_1 alla di FA [per] qualche mese. (...) La paga globale CP_2
l'abbiamo trovata non ce la siamo inventata noi»;
13. (teste resistente) « ero dipendente Controparte_11 del e responsabile commerciale. (...) conosco un paio dei Controparte_4 lavoratori che mi vengono citati, i nomi che mi fa il Giudice alcuni li conosco altri invece non li ricordo. (...) quando è stato loro chiesto i lavoratori hanno fatto lavoro straordinario. (...) confermo che il lavoro straordinario è stato retribuito come trasferta sui richiesta dei lavoratori. Riferisco in termini generici, è stato fatto un po' con tutti perché lo chiedevano e soprattutto lo chiedevano quelli di RA. (...) lo straordinario veniva in parte pagato come straordinario e in parte come trasferta. (...) veniva fatto di comune accordo mai imposto ai lavoratori. In tal modo non vi erano le trattenute di legge. Fino ad un certo ammontare lo straordinario veniva pagato come tale per esempio il sabato e qualche ora durante la settimana il restante come trasferta, altrimenti i lavoratori si rifiutavano di fare lo straordinario. (...) qualcuno dei ricorrente che mi sono stati letti quindi [ [ ] e Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
sono andati qualche volta in trasferta a FA. Non so dire se Per_5 anche in altre parti. Però quando andavano in trasferta oltre [allo] stipendio erano spesati di tutto. (...) l'orario di lavoro dei lavoratori a RA era dalle
7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 facevano 9 ore [al] giorno da quando entravano a quando uscivano. (...) le ore 7:00 era l'orario di ingresso a e le ore 17:00 l'orario di uscita. (...) questo riferito ai giorni da CP_2 lunedì' a venerdì, il sabato non si faceva sempre e comunque solo mezza giornata. Nemmeno da lunedì a venerdì si facevano sempre 9 ore. (...) io non seguivo il cantiere di RA non ero effettivo lì, (...) (...) ogni due o tre settimane al massimo andavo nel cantiere di RA. Preciso che quando i lavoratori di RA andavano a FA oltre allo stipendio venivano
8 rifuse le spese sostenute dai lavoratori e veniva riconosciuto un importo in più per il fatto che andavano a lavorare fuori dal loro cantiere, anche perché non avrebbero accettato. Invece quando andavano in trasferta presso i cantieri di
NA o AR di TA oltre allo stipendio erano completamente spesati. (...) (...) ai lavoratori di RA lo straordinario veniva anche retribuito sotto forma di rimborso spese»;
14. (teste resistente) « sono fratello di Controparte_12
che un tempo è stato legale rappresentante di . (...) Sono Parte_2 CP_1 attualmente dipendente di GAP, mi occupo di amministrazione. Sono anche stato dipendente di quando ero nel . Sono dipendente di GAP CP_5 CP_4 da novembre 2022. Prima sono stato dipendente di per parecchio, credo CP_5 una decina d'anni. (...) sia presso sia presso Gap le ore straordinarie CP_5 quanto ai lavoratori di RA venivano indicati o come tali oppure sotto trasferta oppure come rimborso spese ed anche con la voce premio di produzione. (...) in linea di massima i lavoratori stavano nel cantiere di competenza, può essere che qualcuno abbia fatto qualche trasferta di qualche giorno per esigenze del cantiere ma in linea di massima ognuno lavorava nel proprio cantiere. (...) di solito i lavoratori nel cantiere di RA facevano 9 ore cioè 8 ore + una, in linea di massima la facevano, perché serviva alle esigenze di cantiere e pressava per finire i lavori. (...) mi sembra CP_2 che l'orario fosse dalle 7:00 alle 12:00 pausa dalle 13:00 alle 17:00, da lunedì
a venerdì. Di sabato in linea di massima si lavorava erano gli stessi operai che lo chiedevano e l'orario di sabato era dalle 7.00 alle 12:00. Se c'era la possibilità, poiché i lavoratori chiedevano di poterlo fare, lo si faceva fare. lo chiedevano tutti. (...). (...) quanto ho riferito vale anche per e anche per CP_1 gli operai dipendenti del , che però erano pochi circa una decina, la CP_4 maggior parte degli operai era dipendente delle consorziate e Gap è CP_5 CP_1 entrata nel nel 2021 più o meno. (...) tutti i lavoratori chiedevano di CP_4 fare lavoro straordinario. Quando è stata chiusa nessuno si è lamentato di CP_1 qualcosa. Non credo che facessero lavoro straordinario 5-6 lavoratori su 80»
15. « (...) mi viene data lettura della Controparte_10 testimonianza da me resa in data 19/12/2024 che confermo. (...) Venivano
9 anche indicate trasferta Italia, ma non facevamo alcuna trasferta. (...) esibisco la mia busta paga di ottobre 2013 con , tutte le voci inserite quali trasferta CP_5
Italia, premio produzione, arretrati, anticipo tfr servivano per fare in modo che venisse fuori l'importo netto finale pari alle ore lavorate, come ho già spiegato la scorsa volta era previsto un importo netto all'ora, io prendevo euro 10,80 se non sbaglio all'ora. E si veniva pagati solo per le ore lavorate. Per esempio in agosto chiudeva 15 gg e noi andavamo in ferie ma quei giorni CP_2 non venivano pagati. La busta paga veniva fatta in modo da far risultare come importo giusto quello netto pagato»;
16. «ho lavorato complessivamente per il Parte_3 CP_4 nel senso che ho lavorato alle dipendenze di e poi Cies dal 2017
[...] CP_5
a settembre 2023. Ho lavorato nel cantiere di RA in qualità di operaio, nel cantiere di Genova in qualità di capo cantiere e gli ultimi tre-quattro anni in qualità di capo cantiere a FA. (...) ho conosciuto tutti i ricorrenti, abbiamo lavorato insieme come operai a RA, poi quando sono stato capo cantiere a FA sono venuti per alcuni mesi ad eseguire attività di carpenteria elettrica , , E' Persona_4 Persona_6 Persona_7 venuto anche che però ha lavorato per più mesi anche come Pt_1 responsabile di bordo di produzione della carpenteria elettrica. è Per_5 stato il mio collega e mentore come operaio elettricista a RA. Non
[ricordo] se è venuto qualche volta a FA quando ho avuto Per_5 necessità di elettricisti. Tutti questi quando sono venuti a FA facevano i pendolari giornalieri: treno alle 5:10 da Mestre e la sera treno alle 17:40 o
18:40 in base alle esigenze da FA. (...) l'orario di lavoro di base fatto dagli operai era 7:00 – 17:00 con un'ora ma in realtà era mezz'ora di pausa pranzo. Questi erano gli orari di inizio e fine del lavoro [effettivo], quindi si entrava in cantiere prima per poter essere a bordo nave all'orario sopra indicato. Anche a FA c'era questo orario però il cantiere era ancora più grande e quindi occorreva entrare prima e si usciva dopo. La timbratrice prima normale e poi con impronte digitale ( o con un ciondolino che consentiva la timbratura se con le impronte non si riusciva a causa di qualche ferita o abrasione) era sottobordo o sotto container, e si timbrava e poi si
10 andava bordo. (...) si lavorava anche di sabato di regola 5 ore, ma non escludo di aver fatto fare di più quando i ricorrenti sono venuti a FA. (...) (...) venivamo pagati con la c.d. paga globale cioè si pattuiva una paga oraria, e poi si veniva pagati in base alle ore paga oraria x numero di ore nel mese. Se non lavoravi non venivi pagato. La busta paga veniva fatta in modo tale da corrispondere al bonifico che si riceva e il bonifico era dato da paga oraria x numero di ore nel mese. (...) premesso che io mi occupavo solo di produzione e non delle buste paga dei lavoratori, per quanto mi riguarda e per quanto so i lavoratori non hanno mai chiesto che lo straordinario venisse pagato sotto la voce trasferta Italia o rimborso kilometrico o premio di produzione. Anzi era motivo di lamentela perché [poi] non venivano pagati i contributi. Il meccanismo era quello che avevo detto: paga globale x numero di ore. I lavoratori però si lamentavano che non c'erano tutte le ore. Inoltre quando c'erano le trasferte a FA si lamentavano perché non venivano pagate le ore di viaggio. Infatti per convincerli a venire in trasferta da RA a
FA veniva loro promesso il pagamento delle ore di viaggio ma dopo non avveniva. Quando gli operai venivano a lamentarsi da me io li mandavo o dalla signora o da mi sembra, si è sempre Pt_4 Persona_8 fatto chiamare signor . Poi non so che cosa accadesse. (...) quando CP_11 ero a FA siamo arrivati ad avere 60 operai. Di questi almeno un buon
20% sistematicamente ogni consegna busta paga avevano da lamentarsi perché mancava qualche ora di lavoro oppure le settimane di malattia. (...) in 17 anni in cui ho lavorato per il signor e la signora in precedenza CP_11 Pt_4 segretaria del capo cantiere e di non ho mai Persona_9 CP_11 partecipato o assistito ad una riunione nella quale i lavoratori o io abbiamo chiesto alla signora di pagare lo strabordino con le voci trasferta Italia, Pt_4 rimborso kilometrico o premio di produzione [perché] non venisse sottoposto a tasse e contributi. Quello che posso dire perché è capitato [a me] è che se uno
[si] lamentava gli veniva risposto « se ti va bene così bene, altrimenti cambia, ci sono tante aziende».
17. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un
11 onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice (
Cass. L., 16150 del 19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
18. Ritiene la giudicante come possa ritenersi provato alla luce della pressoché univoca deposizione dei testi sia di parte ricorrente che di parte resistente che il ricorrente – come gli altri colleghi – svolgesse sistematicamente lavoro straordinario – sia con che con in quanto CP_5 CP_1 svolgeva un orario effettivo quantomeno dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa pranzo, pari dunque a 9 ore al giorno dal lunedì al venerdì. E' stato riferito che a partire dallo scoppio della pandemia Covid-19 la pausa è stata ridotta di mezz'ora ma – a ben guardare è stato anche riferito che - è anche stato ridotto di mezz'ora l'orario di lavoro, con la conseguenza dello svolgimento sempre di 9 ore al giorno da lunedì a venerdì; solo il teste Pt_3 quanto al cantiere di FA ha riferito che la pausa di un'ora si riduceva a mezz'ora. E' anche emerso che il ricorrente – così come i colleghi – ha lavorato nelle giornate di sabato e seppur non è stato possibile accertare quanti sabati deve ritenersi che mediamente venissero lavorati almeno due sabati al mese, salvo quando dalle buste paga emerga un numero maggiore di sabati.
19. Quanto al conteggio:
- quello del ricorso che pare essere riferito a 9 ore al giorno da lunedì a venerdì + 5 ore di sabato senza indicazione del numero di sabati considerati Cont riporta un importo di euro 2.789,01 nei confronti di RI e di euro 5.113,19 Co nei confronti di + euro 206,59 nei confronti di A (2.789,01 : CP_1
13,5) ed euro 378,75 nei confronti di C.I.E.S. per incidenza del TFR;
- quello delle note conclusive facendo riferimento al «l'orario effettivo
(...) almeno dalle 6:30 alle 17:30 e quindi, anche a voler considerare sempre
12 un'ora per la pausa pranzo, anziché la mezz'ora riferita (almeno “post covid”), di 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e di 6 ore il sabato, per complessive
56 ore settimanali. 2 ore di straordinario feriale al dì e 6 di straordinario nel giorno di sabato. (...) Applicando tale orario alle buste paga in atti (anche a quelle prodotte ex adverso in corso di causa), (...)» porta ad un importo di euro
11.919,94= per il periodo CIES ed euro 6.099,59 per il periodo RIMA, oltre Cont all' incidenza sul TFR per euro 451,82 quanto al periodo RI. ed euro
882,96 per il periodo C.I.E.S.;
- quello depositato in data 9/9/25 a seguito dell'ordinanza del GL a verbale d'udienza del 19/6/25 con riferimento all'orario « dal lunedì al venerdì, di 9 ore al giorno (1 ora straordinario/giorno), fino ad aprile 2020 e di
9 ore e mezza al giorno (1 ora e 1/2/giorno), da maggio 2020 in poi. Per i sabati, si sono calcolati due sabati al mese per 5 ore ciascuno e più di due sabati se così risultanti come lavorati dalle buste paga,(...)» porta ad un importo di euro 4.563,86= + incidenza sul TFR euro 338,06 per il periodo ed CP_5 euro 7.984,00= + incidenza sul TFR euro 591,41 per il periodo CIES.
20. Il secondo conteggio è errato perché introduce una questione non posta con il ricorso del c.d. tempo tuta;
appare errato anche il secondo conteggio poiché diversamente da quanto indicato nell'ordinanza, come si è evidenziato, dal periodo Covid-19 in poi la pausa pranzo è stata ridotta a mezz'ora ma anche l'orario si è concluso mezz'ora prima e quindi andavano sempre conteggiate 9 ore da lunedì a venerdì + 5 ore di sabato per due sabati al mese salvo che dalle buste paga emerga un maggior numero di sabati;
il conteggio di cui al ricorso è pure errato posto che conteggia tutti i sabati.
21. Quanto sostenuto da e pure da in ordine al CP_1 CP_4 pagamento di lavoro straordinario sotto altra voce non trova alcuna prova a parte le generiche dichiarazioni dei testi di parte resistente ed inoltre i testi di parte ricorrente hanno riferito che le buste paga venivano create per far risultare il netto conseguente all'applicazione del meccanismo della c.d. paga globale. In ogni caso si tratta di una pratica errata che non consente di verificare se le ore di lavoro straordinario sono state integralmente retribuite e con le esatte maggiorazioni.
13 SPECIFICI EMOLUMENTI
22. Il ricorrente lamenta non essergli mai stato corrisposto l'elemento perequativo pari ad euro 485,00 annuali (v. art. 13 Sez. IV titolo IV
CCNL doc. 9 cit. E cfr. Buste paga), né il flexible benefit pari ad euro 200,00
l'anno (art. 17 Sez. IV titolo IV CCNL doc. 9 cit.), per un credito, per il periodo lavorato presso di euro 444,58 (485,00 : 12 x 11 mesi) per l'elemento CP_5 perequativo ed euro 183,00 per il flexible benefit (200 : 12 x 11) e per il periodo presso C.I.E.S. (29 mesi) euro 1.172,08 per elemento perequativo ed euro 483,00 per il flexible benefit.
23. Orbene, ai sensi dell'art. 13, Sez. IV, Titolo IV, CCNL (doc. 10
e 11 ric.) « A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal c.c.n.l., in funzione della durata, anche non consecutiva, del
24. rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l'importo sopra riportato è elevato a
455 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Elemento perequativo è elevato a
485 euro. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il
14 riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto».
25. La società non ha allegato né provato di avere una CP_1 contrattazione di secondo livello e tutti i testi hanno riferito che le buste paga venivano create per far risultare il netto conseguente all'applicazione del meccanismo della paga globale, con la conseguenza che non può essere attribuito rilievo alla previsione di eventuali premi di produzione.
26. Pertanto, il ricorrente ha diritto all'emolumento «elemento perequativo» pari ad € 485,00 all'anno.
27. A norma dell'art. 17, Sez. IV, Titolo IV, CCNL Metalmeccanica
Industria (doc. 10 e 11) ("Welfare") « A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di "welfare", elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018
e 1° giugno 2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: - con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda. Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si
15 confronteranno con la per individuare, tenuto conto delle esigenze dei Pt_5 lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo COMETA o al Fondo mètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100,
150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019. (...) Dichiarazioni a verbale del 29 settembre 2017 Le parti precisano che le date del 1° giugno di cui al 1° comma della presente disciplina devono intendersi come il termine entro il quale l'azienda deve mettere effettivamente a disposizione dei lavoratori gli strumenti di "welfare". Le parti precisano altresì che i valori indicati al 1° comma della presente disciplina sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda». Sono poi indicati gli strumenti di welfare quali opere e servizi per finalità sociali.
28. Nulla ha detto in ordine alla messa a disposizione degli CP_1 strumenti di welfare e quindi il ricorrente ha diritto all'importo annuale sopra indicato.
29. Gli importi ammontano per il periodo CIES ad € 1.172,08 per elemento perequativo e flexible benefit di euro 483,00, per il periodo lavorato presso il credito è di euro 444,58 per elemento perequativo e di euro CP_5
183,00 per flexible benefit.
RE AV
30. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni di agosto e settembre 2023 comprensive di ratei 13^ e del TFR. Dalla documentazione prodotta dal a seguito di ordine della Giudice su CP_4 istanza del ricorrente, risulta la busta paga di agosto 2023 di euro 1.940,00,
16 quella di settembre euro 1.340,00 (comprensiva dei ratei 13°), il TFR euro
616,26, per complessivi euro 3.896,26.
31. Dunque il ricorrente ha diritto alle somme testé indicate per retribuzioni agosto e settembre 2023 (con ratei 13^), TFR, elemento perequativo e welfare per i periodi CIES e RIMA e il lavoro straordinario sopra indicato.
32. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (vd. ex plurimis
Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
33. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_2 adempimento.
34. Pertanto deve essere condannata a corrispondere al CP_1 ricorrente quanto sopra indicato.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - DECADENZA
35. eccepisce la decadenza ex art. 29 d.lgs. CP_2
276/2003 quanto al periodo in quanto la società è stata CP_5 CP_5
Co oggetto di attività ispettiva da parte dell di NA che ha accertato, dandone atto nei propri verbali ispettivi (pag. 12), che tale società non ha più operato in appalti a committenza a far data dal 2 luglio 2021 ( doc. CP_2
3).
17 36. L'art. 29 co 2 d.lgs. 276/2003 ratione temporis vigente (come modificato dal d.l. 25/2017 convertito dalla L. 49/2027) «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. (...)»
37. Deve ribadirsi quanto già affermato in numerosi precedenti (vd ex plurimis sentenza 627/2022 del 7/12/2022). Seppur questa Giudice si è convintamente pronunciata nel senso che la decadenza decorra dalla consegna della nave quale termine certo ed oggettivo di cessazione, con la certa e definitiva consegna dei lavori, del o dei contratti d'appalto relativi alla nave ( si richiama da ultimo sentenza 556/2022 del 13/10/2022), deve tuttavia prendersi atto dell'orientamento che è andato delineandosi con la pronuncia n.
7815/2022 secondo la quale «In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto».
18 38. Ed altresì Cass. 29629/2019 - a fronte della censura da parte di che la fattispecie negoziale intercorsa tra la stessa e CP_2
l'appaltatrice, datrice di lavoro, consistesse in un contratto normativo, regolante la disciplina degli eventuali futuri contratti stipulandi (con assunzione di un obbligo non già di contrarre, in assenza di alcuna efficacia dispositiva e pertanto incoercibile a norma dell'art. 2932 c.c., ma di come contrarre) e dei singoli contratti di appalto successivamente stipulati, autonomi l'uno dall'altro anche negli effetti di decorrenza dalla cessazione della decadenza dall'azione giudiziale e di corretta riferibilità del credito retributivo comportante responsabilità della committente – ha ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello «della fattispecie negoziale, per la sua progressiva formazione, nella distinta autonomia dell'accordo o contratto normativo tra le parti (...) (il quale, avendo ad oggetto la disciplina di negozi giuridici eventuali e futuri dei quali fissa preventivamente il contenuto, pure non comportando il sorgere di un rapporto da cui scaturiscano immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, contiene tuttavia norme intese a regolare il rapporto, qualora le parti intendano crearlo: Cass. 18 dicembre 1981, n. 6720) e dei contratti di appalto documentati dagli ordini prodotti, integrati nella loro disciplina dallo specifico richiamo del suddetto contratto "a monte", qualificata (...) , sulla base degli accertamenti operati, nel senso di un rapporto sostanzialmente unitario ai fini in esame, di riferibilità della prestazione lavorativa” del lavoratore dipendente della appaltatrice “ Sicché, in base a tale qualificazione, esse hanno individuato il momento di "cessazione definitiva dell'appalto tra la committente e l'appaltatrice (...)». CP_2
39. Tali pronunce unitariamente considerate evidenziano un orientamento della S.C. volto ad una interpretazione peculiare dell'istituto della decadenza nella fattispecie di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
40. E dunque deve ribadirsi che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore, come nel caso in esame ( vd infra), il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente deve decorrere dalla
“cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto” e non da
19 quella dei singoli contratti tra committente e appaltatore, dovendosi poi avere riguardo, in mancanza di diversa prova di alla consegna della CP_2 nave riferita all'ultimo contratto.
41. Per quanto attiene allo specifico problema oggetto di causa in riferimento a ritiene la giudicante che la lettera della legge debba essere CP_5 rigorosamente intesa come riferita alla cessazione dell' «appalto» e, così come non rileva che il rapporto di lavoro sia cessato in data anteriore alla cessazione dell'appalto, così non rileva che sia cessato il singolo subappalto, essendo continuato negli anni il rapporto di appalto di con il CP_2 il quale assegnava l'esecuzione dell'appalto alle Controparte_4 proprie consociate, fattispecie nella quale si è individuato un subappalto.
42. Va anche rammentato come costituisca orientamento ormai consolidato quello secondo il quale (tra le altre da ultimo Cass. L.,
9130/2024; Cass. n. 30602 del 28/10/2021, nn. 31037/2022 e 31684/2022) ciò in quanto sia in virtù della lettera sia in virtù della ratio della normativa appare «più adeguato con il testo della disposizione, oltre che con la norma di carattere generale (ex art 2966 c.c.), ritenere che la decadenza possa essere impedita non solo dal deposito del ricorso giudiziario, ma anche dal deposito
(sic!) di un atto scritto, anche stragiudiziale, inviato al committente, con il quale il lavoratore chieda a quest'ultimo il pagamento di crediti di lavoro maturati nei confronti del datore di lavoro appaltatore in esecuzione dell'appalto. Né potrebbe sostenersi che ciò si traduca in un significativo vulnus alla esigenza perseguita con la previsione di una decadenza, che si sostanzia in quella di certezza, di ordine pubblico, che è alla base della regolamentazione dei diritti, tesa ad evitare che determinate situazioni di dubbio possano essere protratte al di là di tempi ragionevoli, atteso che la responsabilità del committente rimane circoscritta ad un periodo di due anni. La soluzione patrocinata risulta, dunque, coerente con la ratio dell'istituto e non in contraddizione con la natura di termine decadenziale, avuto riguardo all'esigenza che la norma pure mira a salvaguardare, che è quella di consentire al committente di venire a conoscenza entro un termine ridotto (dalla cessazione dell'appalto), rispetto a quello di prescrizione, di rivendicazioni dei lavoratori nei confronti del datore
20 di lavoro-appaltatore, affinché a sua volta possa tutelare i propri interessi, per esempio sospendendo eventuali pagamenti in favore dell'appaltatore, non liberando cauzioni imposte all'appaltatore, ecc. Si può solo aggiungere che un'interpretazione restrittiva della norma, nei termini proposti dalla Corte distrettuale, finirebbe per vanificare la “ratio” ispiratrice della norma che è quella “di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore” (cfr. Cass.
7815/2022)».
43. Così dunque come non vi è decadenza rispetto all'appalto non vi è nemmeno decadenza rispetto al subappalto . CP_4 CP_5
44. Deve invece ribadirsi che la questione della sussistenza di un centro unico d'imputazione del rapporto costituisce una allegazione nuova, che andava esposta con il ricorso o quantomeno con la prima difesa successiva alla costituzione di CP_2
EMOLUMENTI RIENTRANTI NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
45. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass.
15958/2021 che richiama Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231,
Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass.
8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria) e dei buoni pasti o, il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datare di lavoro ( «salva diversa disposizione, non è dunque elemento della retribuzione concretandosi lo stesso in una agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale» vd Cass. 10354/2016 che richiama sulla natura del buono pasto o del valore del pasto Cass. 12168/1998;
21 Cass. 11212/2003, Cass. 20087/2008, Cass. 14290/2012, Cass. 18852/2014,
Cass. 13841/2015), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), sono ancora inclusi 13^, EAR (= Elemento
Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
46. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
47. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto (Cass, Lav. 444/2019).
48. Nel caso in esame ad avviso del giudicante deve dunque ritenersi esclusa dalla garanzia ex art. 29 unicamente il cd welfare ex art. 17
CCNL citato e le ferie non godute della busta paga di settembre 2023 atteso che dalla declaratoria contrattuale sopra riportata emerge come la somma sia l'equivalente per valore di strumenti di welfare che il datore di lavoro sarebbe tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori, la voce ha pertanto natura assistenziale ed indennitaria e valgono le stesse considerazioni svolte dalla
S.C. per i buoni pasto.
AZIONE EX ART. 1676 C.C.
49. A mente dell'art. 1676 c.c. «Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire
22 quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda».
50. La garanzia ex art. 1676 c.c. copre dunque tutte le pretese maturate dal lavoratore impiegato nell'appalto senza distinzione tra pretese aventi natura retributiva o risarcitoria e ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda.
51. La previsione contenuta nell'art. 1676 c.c. si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto-tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della "ratio" della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi e che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (Cass. Lav. 24368/2017, ove nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il rapporto tra un consorzio di cooperative e le sue consorziate potesse essere qualificato in termini di mandato, affermando che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini CP_4 del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il andava CP_4 considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale andava riguardata come un caso di subappalto).
52. Per contro la disposizione non trova applicazione al caso in esame in quanto non è applicabile al rapporto tra lavoratore del subappaltatore e committente, non essendovi un rapporto diretto tra datore di lavoro
(subappaltatore) e committente.
53. Le allegazioni in ordine alla natura non genuina del subappalto e del centro unico d'imputazione del rapporto di lavoro dovevano essere svolte con il ricorso o quanto meno con la prima difesa successiva a
CP_15
23 54. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
55. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e
DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie, tenuto anche conto che alcune questioni iniziano a presentare carattere di serialità), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
56. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice ogni diversa istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
1) condanna ex art. 29 co 2 d.lgs. 276/2003 a CP_2 corrispondere al ricorrente le seguenti somme: per il periodo lavorato presso
€ 444,58 per elemento perequativo, e per il periodo lavorato presso CP_5 euro 1.940,00 per retribuzione agosto 2023 ed euro 1.340,00 per CP_1 retribuzione settembre 2023 (comprensiva dei ratei 13°) da cui deve essere detratto € 483,11 per ferie non godute, € 616,26 per TFR, € 1.172,08 per elemento perequativo, oltre allo straordinario per entrambi i periodi tenuto conto di 9 ore al giorno da lunedì a venerdì + 5 ore il sabato, per almeno due
24 sabati al mese salvo che dalle buste paga emerga un maggior numero di sabati, detratto quanto ricevuto da busta paga corrisposto per il medesimo titolo, oltre alla incidenza sul TFR, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) condanna a corrispondere al ricorrente le seguenti somme CP_1
€ 1.940,00 per retribuzione agosto 2023 ed € 1.340,00 per retribuzione settembre 2023 (comprensiva dei ratei 13°), € 616,26 per TFR, € 1.172,08 per elemento perequativo ed € 483,00 per welfare, oltre a quanto dovuto per lavoro straordinario tenuto conto di 9 ore al giorno da lunedì a venerdì + 5 ore il sabato, per almeno due sabati al mese salvo che dalle buste paga emerga un maggior numero di sabati, detratto quanto ricevuto da busta paga corrisposto per il medesimo titolo, oltre alla incidenza sul TFR, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
3) Condanna e in solido alla rifusione delle CP_2 CP_1 spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2900 + 30% (ex comma
1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 23/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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