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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7099 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27276/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegna-te conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 14/07/2025, sciogliendo la ri- serva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27276/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
1
02/01/1937 e residente in [...], la sig.ra
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], la sig.ra , C.F. Parte_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]a C.F._3
Cremano (NA) alla via A. Manzoni n. 24, C.F. Parte_4
, nata in San Giorgio a [...] il [...] ed C.F._4
ivi residente a[...] alla via nella qualità di eredi unici e legittimi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
26/02/2013, elett.te dom.te in Napoli alla via Matteo Andrea Acquaviva n°41,
presso lo studio del suo procuratore Avv. Giuseppe Esposito (C.F.
[...]
), che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di ci- C.F._5
tazione. PEC Email_1
- ATTORI
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con partita IVA n. iscritta nel Registro delle Impre- CP_2 P.IVA_2
se di Roma con n. con sede in Roma, al Viale Cesare Pavese n. P.IVA_1
385, in persona del suo procuratore dott. rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Giovanni Siciliano (Cod. Fis. ), presso il cui stu- C.F._6
dio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Michelangelo Schipa n. 115, giu-
sta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pec: Email_2
- CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces- so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene op- portuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle ri- spettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato le istanti sig.re , Parte_1
, e , nelle asserite qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4
del sig. , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Persona_1
premettendo che:” Che la sig.ra , la Controparte_2 Parte_1
sig.ra , la sig.ra e la sig.ra sono Parte_3 Parte_2 Parte_4
eredi del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il 26/02/2013, Persona_1
come da certificato di morte e certificato di stato di famiglia prodotto agli atti di causa;
2) che il sig. , in data 30 gennaio 2013, si recava presso Persona_1
l'agenzia assicurativa recante codice n. N00479, SUBAG. N. 001, sita in Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 158/A, al fine di ritirare il con- tratto di rinnovo della polizza R.C.A. n. 100225464, relativa al veicolo Ford Fie- sta tg. AN343AF intestata al sig. ; 3) che al fu sig. , al Parte_5 _1
momento del ritiro della predetta polizza R.C.A., veniva proposta una nuova po- lizza a tutela dei rischi sulla propria vita, a cui aderiva, sottoscrivendo regolare contratto, appunto protezione assicurativa sulla vita del titolare, denominata
“PluriAttiva Infortuni” con polizza annuale n. 100225740 che prevedeva a favo- re del contraente tutta una serie di garanzie, come da quietanza di pagamento e condizioni di assicurazione che si producono agli atti di causa;
4) Che per tale protezione assicurativa, recante polizza n. 100225740, denominata “PluriAttiva
3
Infortuni”, veniva versata in data 30/01/2013 una somma di euro 87,00 per una durata annuale, ovvero dal 31/01/2013 al 31/01/2014; 5) Che la polizza denomi- nata “PluriAttiva Infortuni”, prevede due ipotesi di garanzia, precisamente una garanzia in caso di decesso o malattia grave, ed una garanzia in caso di invalidi- tà permanente totale, ricovero ospedaliero e perdita involontaria di impiego ove il beneficiario è l'assicurato; 6) Che il sig. a seguito di arresto Persona_1
cardiaco in data 26/02/2013 decedeva, come da certificato necrologico che si produce agli atti di causa;
7) Che quanto accaduto al sig. , “Caso Persona_1
Morte”, rientra tra le ipotesi previste dalla suindicata copertura assicurativa, ex art. 19,20,21 e 22 delle condizioni di assicurazione;
8) Che l'art. 19 delle condi- zioni di assicurazione, rubricato “Forma di copertura extraprofessionale”, reci- ta testualmente: “L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'As-
subisca nello svolgimento di ogni attività svolta senza carattere di pro- Pt_6
fessionalità; 9) Che, l'art. 20 delle condizioni di assicurazione rubricato “Ogget- to dell'assicurazione”, alla lettera i), recita testualmente: “Sono compresi in ga- ranzia anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza”; 10) Che dalla scheda ISTAT relativa al decesso del sig. si evince che la Persona_1
causa terminale è stata “Arresto Cardiaco”, superando quindi le ipotesi di esclusione previste nelle condizioni di assicurazione di cui all'art. 21; 11) che ta- le art. 21 prevede l'ipotesi di “infarto”, come ipotesi di esclusione dall'assicura- zione. A questo punto bisogna brevemente descrivere la differenza tra “Arresto
Cardiaco” ed “Infarto”.
Sulle esposte circostanze in fatto le attrici chiedevano: “A) Accertare e
Dichiarare la responsabilità civile ex Art. 19, 20, 21, 22 e seguenti delle condi- zioni di assicurazione, per il mancato adempimento della obbligazione di paga- mento dovuta alle parti istanti, così come indicato nella premessa dell'atto di ci- tazione, ovvero dichiarare la responsabilità civile, applicando la responsabilità nella misura determinata ope judicis ex art. 1227 c.c. Come sancito nelle ipotesi di responsabilità contrattuale;
B) Condannare per l'effetto il prefato convenuto pagamento del premio di euro 20.000,00 nei confronti degli eredi del sig. _1
, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo,
[...]
ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà giusta
4
ed equa ex art. 1226-2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito e comunquetenendo conto che la presente procedura rientra nelle cause che hanno un Valore superiore a euro 5.200 fino a 26.000 euro, con con- tributo unificato da versare pari ad € 237,00; C) Condannare sempre e comun- que esso convenuto al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si costituiva la compagnia ass.va ed impugnava la domanda chiedendone il rigetto per improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e/o nullità e co- munque per carenza di legittimazione delle parti in causa;
2) Rigettare la do- manda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge.
La convenuta deduceva: “che non era stata depositata alcuna documen- tazione idonea a sostenere l'asserita qualità dei soggetti agenti e non vi era pro- va del titolo sulla cui base si fonderebbe l'asserita, arbitraria ed indeterminabile pretesa. In ogni caso eccepiva che dal certificato necroscopico rilasciato dalla
, di San Giorgio a Cremano, risulta evidente come l'arresto cardia- CP_4
co che avrebbe portato al decesso del de cuius in data 26.02.2013 sia stato la causa terminale di una malattia (cancro del polmone) che nei 4 mesi precedenti alla morte lo aveva colpito e che nei 10 giorni antecedenti all'exitus, aveva an- che causato un'insufficienza cardiaca ed una bronchite cronica ostruttiva. Il tut- to senza considerare che, come indicato sempre nel certificato prodotto dalle controparti, il de cuius era affetto da ulteriori stati morbosi, ovvero aritmia ed ipertensione arteriosa. Appare dunque evidente, sulla scorta della sola documen- tazione prodotta in atti dalle controparti, che al momento dell'asserita stipula della nuova polizza (30/31.01.2013), il rischio inteso quale stato di incertezza circa il verificarsi di un fatto integrato dall'evento prevedibile e dalla possibilità del suo verificarsi, era letteralmente inesistente poiché già presente la patologia che ha determinato l'evento asseritamente garantito”.
All'udienza del 18 novembre 2024 venivano escussi i testi di parte attrice i Testi quali dichiaravano: (il teste sig ) Sono e mi chiamo Parte_5
5
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Manzoni n 24 in San Giorgio a Cremano riconosciuto con carta d'identità n
rilasciata dal Ministero dell' Interno in data 31/1/22 è valida fino NumeroD_1
al 14/1/33. ADR sono il genero del fu sig e sono infermiere presso Persona_1
il presidio ospedaliero Antonio Cardarelli. Interrogato sul capo 6 della memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c il teste risponde: ADR: si è vero. Sono a conoscenza della circostanza in quanto sono infermiere e ho ricoverato personalmente mio suocero all'Ospedale Apicella. Posso dire che il 2 febbraio ha eseguito una broncoscopia e intorno al 15 febbraio abbiamo avuto risposta che CA bronchiale
a grandi cellule. Il giorno che è deceduto eravamo andati al Cardarelli per ini- ziare la chemio mai effettuata in quanto deceduto fuori all'ascensore. ADR sul capo 8 il teste risponde: si è vero. Non ero presente alla sottoscrizione della po- lizza ma ero in auto ad aspettarlo. Dopo il decesso sono andato in agenzia per chiedere se potevo avere la restituzione di una parte della polizza vita che mio suocero aveva stipulato. Mio suocero dopo la sottoscrizione della polizza e pre- ciso che ero in auto ad aspettarlo mi riferi che l'agente gli aveva proposto la sot- toscrizione della polizza vita da abbinare alla polizza alla RCA al fine di conte- nere il prezzo. ADR di parte attrice il teste risponde la notizia del cancro è stata certificata dopo la sottoscrizione della polizza.”
Sulle rese dichiarazioni l'avv.to Esposito Giuseppe rinunciava all'istruzione del secondo teste ed insisteva per l'ammissione della CTU e l'avv.to Pittoreri aderiva alla richiesta di controparte, eccepiva la nullità delle di- chiarazioni del teste e si opponeva all'ammissione della CTU chiedendo il rinvio per le conclusioni.
In punto di diritto, giova osservare anzitutto che, la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un'assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al mo- mento della morte del contraente, rivestano tale qualità.
Tuttavia, la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto non si effettua secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma a ciascuno dei creditori spetta una quota uguale dell'indennizzo assicurativo e se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione
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dell'assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in pro- porzione della quota di eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo.
L'articolo 1920 del Codice Civile prevede la possibilità di stipulare poliz- ze di assicurazione sulla vita anche in favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con una successiva dichiarazione scritta all'assicuratore, oppure per testamento e, per ef- fetto della designazione, il beneficiario acquisisce i diritti derivanti dalla polizza assicurativa.
Nel caso di assicurazione sulla vita, le somme dovute dalla compagnia as- sicurativa al beneficiario in caso di morte dell'assicurato non ricadono nella suc- cessione e non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo. Il diritto al paga- mento della somma è infatti un diritto proprio del beneficiario, derivante esclusi- vamente dal contratto di assicurazione, e non implica alcuna partecipazione del beneficiario all'eredità.
Alla morte dell'assicurato, i suoi eredi non possono rivendicare alcun di- ritto sulla somma assicurata, a meno che non siano stati essi stessi designati come beneficiari. In tale ipotesi, tuttavia, l'erede-beneficiario acquisisce un diritto del tutto indipendente dai propri diritti successori sul patrimonio del defunto.
Per questo motivo, in alcuni casi, le polizze vita possono essere utilizzate come strumento di pianificazione della successione che consenta all'assicurato di assegnare in via alternativa e riservata capitali a determinate persone dopo la propria morte.
È comunque da tenere in conto che sebbene la regola generale sia quella della non inclusione dell'assicurazione sulla vita nell'asse ereditario, la giuri- sprudenza ha stabilito alcune condizioni in presenza delle quali l'erede potrebbe legittimamente impugnare la polizza vita.
Orbene, sulla scorta della documentazione prodotta, deve rilevarsi che, a fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta gli attori non hanno depositato innanzitutto il contratto assicurativo utile al fine di individuare eventuali benefi- ciari del defunto.
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A tale scopo, si ritiene opportuno evidenziare che la sola quietanza di pa- gamento e le condizioni generali di polizza non assurgono a prove sufficienti ad avvalorare la richiesta di pagamento.
Quanto alla qualifica di beneficiari, anche se fosse stato depositato il con- tratto assicurativo il solo stato anagrafico di famiglia non sarebbe stato sufficien- te a provare la legittimazione attiva mancando in atti ogni altro atto (la denunzia di successione, l'accettazione dell'eredità) utile a provare tale qualità.
Tenuto che la qualità di erede è un elemento costitutivo del diritto aziona- to nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., colui che assume di essere erede deve fornire la relativa prova, in quanto attinente alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e perciò elemento costitutivo della domanda (cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza del 11-03-2025; Cass. Sez. 3 27-9-2024 n. 25860 Rv. 672461-01; Con sentenza del 30 agosto 2018, n. 21436, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro).
Per le motivazioni esposte la domanda va rigettata per difetto di legittima- zione attiva.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu- glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, della scarna attività processuale, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun- ciando:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 14/07/2025
8
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato tutte le parti hanno depositato note scritte, illu- strando le ragioni poste a fondamento delle rassegna-te conclusioni;
pertanto, alla luce degli atti e delle note di trattazione scritta deposi- tate in sostituzione del verbale d'udienza del 14/07/2025, sciogliendo la ri- serva, decide la causa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27276/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
1
02/01/1937 e residente in [...], la sig.ra
, C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], la sig.ra , C.F. Parte_3
nata a [...] il [...] e residente in [...]a C.F._3
Cremano (NA) alla via A. Manzoni n. 24, C.F. Parte_4
, nata in San Giorgio a [...] il [...] ed C.F._4
ivi residente a[...] alla via nella qualità di eredi unici e legittimi del sig. , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
26/02/2013, elett.te dom.te in Napoli alla via Matteo Andrea Acquaviva n°41,
presso lo studio del suo procuratore Avv. Giuseppe Esposito (C.F.
[...]
), che le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di ci- C.F._5
tazione. PEC Email_1
- ATTORI
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con partita IVA n. iscritta nel Registro delle Impre- CP_2 P.IVA_2
se di Roma con n. con sede in Roma, al Viale Cesare Pavese n. P.IVA_1
385, in persona del suo procuratore dott. rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Giovanni Siciliano (Cod. Fis. ), presso il cui stu- C.F._6
dio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Michelangelo Schipa n. 115, giu-
sta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
pec: Email_2
- CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in atti.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del proces- so, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene op- portuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle ri- spettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato le istanti sig.re , Parte_1
, e , nelle asserite qualità di eredi Parte_2 Parte_3 Parte_4
del sig. , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Persona_1
premettendo che:” Che la sig.ra , la Controparte_2 Parte_1
sig.ra , la sig.ra e la sig.ra sono Parte_3 Parte_2 Parte_4
eredi del sig. nato a [...] il [...] e deceduto il 26/02/2013, Persona_1
come da certificato di morte e certificato di stato di famiglia prodotto agli atti di causa;
2) che il sig. , in data 30 gennaio 2013, si recava presso Persona_1
l'agenzia assicurativa recante codice n. N00479, SUBAG. N. 001, sita in Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanuele n. 158/A, al fine di ritirare il con- tratto di rinnovo della polizza R.C.A. n. 100225464, relativa al veicolo Ford Fie- sta tg. AN343AF intestata al sig. ; 3) che al fu sig. , al Parte_5 _1
momento del ritiro della predetta polizza R.C.A., veniva proposta una nuova po- lizza a tutela dei rischi sulla propria vita, a cui aderiva, sottoscrivendo regolare contratto, appunto protezione assicurativa sulla vita del titolare, denominata
“PluriAttiva Infortuni” con polizza annuale n. 100225740 che prevedeva a favo- re del contraente tutta una serie di garanzie, come da quietanza di pagamento e condizioni di assicurazione che si producono agli atti di causa;
4) Che per tale protezione assicurativa, recante polizza n. 100225740, denominata “PluriAttiva
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Infortuni”, veniva versata in data 30/01/2013 una somma di euro 87,00 per una durata annuale, ovvero dal 31/01/2013 al 31/01/2014; 5) Che la polizza denomi- nata “PluriAttiva Infortuni”, prevede due ipotesi di garanzia, precisamente una garanzia in caso di decesso o malattia grave, ed una garanzia in caso di invalidi- tà permanente totale, ricovero ospedaliero e perdita involontaria di impiego ove il beneficiario è l'assicurato; 6) Che il sig. a seguito di arresto Persona_1
cardiaco in data 26/02/2013 decedeva, come da certificato necrologico che si produce agli atti di causa;
7) Che quanto accaduto al sig. , “Caso Persona_1
Morte”, rientra tra le ipotesi previste dalla suindicata copertura assicurativa, ex art. 19,20,21 e 22 delle condizioni di assicurazione;
8) Che l'art. 19 delle condi- zioni di assicurazione, rubricato “Forma di copertura extraprofessionale”, reci- ta testualmente: “L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'As-
subisca nello svolgimento di ogni attività svolta senza carattere di pro- Pt_6
fessionalità; 9) Che, l'art. 20 delle condizioni di assicurazione rubricato “Ogget- to dell'assicurazione”, alla lettera i), recita testualmente: “Sono compresi in ga- ranzia anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza”; 10) Che dalla scheda ISTAT relativa al decesso del sig. si evince che la Persona_1
causa terminale è stata “Arresto Cardiaco”, superando quindi le ipotesi di esclusione previste nelle condizioni di assicurazione di cui all'art. 21; 11) che ta- le art. 21 prevede l'ipotesi di “infarto”, come ipotesi di esclusione dall'assicura- zione. A questo punto bisogna brevemente descrivere la differenza tra “Arresto
Cardiaco” ed “Infarto”.
Sulle esposte circostanze in fatto le attrici chiedevano: “A) Accertare e
Dichiarare la responsabilità civile ex Art. 19, 20, 21, 22 e seguenti delle condi- zioni di assicurazione, per il mancato adempimento della obbligazione di paga- mento dovuta alle parti istanti, così come indicato nella premessa dell'atto di ci- tazione, ovvero dichiarare la responsabilità civile, applicando la responsabilità nella misura determinata ope judicis ex art. 1227 c.c. Come sancito nelle ipotesi di responsabilità contrattuale;
B) Condannare per l'effetto il prefato convenuto pagamento del premio di euro 20.000,00 nei confronti degli eredi del sig. _1
, oltre interessi e svalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo,
[...]
ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà giusta
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ed equa ex art. 1226-2056 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
il tutto compreso nei limiti della competenza per valore del
Giudice adito e comunquetenendo conto che la presente procedura rientra nelle cause che hanno un Valore superiore a euro 5.200 fino a 26.000 euro, con con- tributo unificato da versare pari ad € 237,00; C) Condannare sempre e comun- que esso convenuto al pagamento di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si costituiva la compagnia ass.va ed impugnava la domanda chiedendone il rigetto per improponibilità, improcedibilità, inammissibilità e/o nullità e co- munque per carenza di legittimazione delle parti in causa;
2) Rigettare la do- manda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge.
La convenuta deduceva: “che non era stata depositata alcuna documen- tazione idonea a sostenere l'asserita qualità dei soggetti agenti e non vi era pro- va del titolo sulla cui base si fonderebbe l'asserita, arbitraria ed indeterminabile pretesa. In ogni caso eccepiva che dal certificato necroscopico rilasciato dalla
, di San Giorgio a Cremano, risulta evidente come l'arresto cardia- CP_4
co che avrebbe portato al decesso del de cuius in data 26.02.2013 sia stato la causa terminale di una malattia (cancro del polmone) che nei 4 mesi precedenti alla morte lo aveva colpito e che nei 10 giorni antecedenti all'exitus, aveva an- che causato un'insufficienza cardiaca ed una bronchite cronica ostruttiva. Il tut- to senza considerare che, come indicato sempre nel certificato prodotto dalle controparti, il de cuius era affetto da ulteriori stati morbosi, ovvero aritmia ed ipertensione arteriosa. Appare dunque evidente, sulla scorta della sola documen- tazione prodotta in atti dalle controparti, che al momento dell'asserita stipula della nuova polizza (30/31.01.2013), il rischio inteso quale stato di incertezza circa il verificarsi di un fatto integrato dall'evento prevedibile e dalla possibilità del suo verificarsi, era letteralmente inesistente poiché già presente la patologia che ha determinato l'evento asseritamente garantito”.
All'udienza del 18 novembre 2024 venivano escussi i testi di parte attrice i Testi quali dichiaravano: (il teste sig ) Sono e mi chiamo Parte_5
5
nato a [...] il [...] e residente a[...]
Manzoni n 24 in San Giorgio a Cremano riconosciuto con carta d'identità n
rilasciata dal Ministero dell' Interno in data 31/1/22 è valida fino NumeroD_1
al 14/1/33. ADR sono il genero del fu sig e sono infermiere presso Persona_1
il presidio ospedaliero Antonio Cardarelli. Interrogato sul capo 6 della memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c il teste risponde: ADR: si è vero. Sono a conoscenza della circostanza in quanto sono infermiere e ho ricoverato personalmente mio suocero all'Ospedale Apicella. Posso dire che il 2 febbraio ha eseguito una broncoscopia e intorno al 15 febbraio abbiamo avuto risposta che CA bronchiale
a grandi cellule. Il giorno che è deceduto eravamo andati al Cardarelli per ini- ziare la chemio mai effettuata in quanto deceduto fuori all'ascensore. ADR sul capo 8 il teste risponde: si è vero. Non ero presente alla sottoscrizione della po- lizza ma ero in auto ad aspettarlo. Dopo il decesso sono andato in agenzia per chiedere se potevo avere la restituzione di una parte della polizza vita che mio suocero aveva stipulato. Mio suocero dopo la sottoscrizione della polizza e pre- ciso che ero in auto ad aspettarlo mi riferi che l'agente gli aveva proposto la sot- toscrizione della polizza vita da abbinare alla polizza alla RCA al fine di conte- nere il prezzo. ADR di parte attrice il teste risponde la notizia del cancro è stata certificata dopo la sottoscrizione della polizza.”
Sulle rese dichiarazioni l'avv.to Esposito Giuseppe rinunciava all'istruzione del secondo teste ed insisteva per l'ammissione della CTU e l'avv.to Pittoreri aderiva alla richiesta di controparte, eccepiva la nullità delle di- chiarazioni del teste e si opponeva all'ammissione della CTU chiedendo il rinvio per le conclusioni.
In punto di diritto, giova osservare anzitutto che, la designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un'assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al mo- mento della morte del contraente, rivestano tale qualità.
Tuttavia, la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto non si effettua secondo le proporzioni della successione ereditaria, ma a ciascuno dei creditori spetta una quota uguale dell'indennizzo assicurativo e se uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione
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dell'assicuratore deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in pro- porzione della quota di eredità che sarebbe spettata a quest'ultimo.
L'articolo 1920 del Codice Civile prevede la possibilità di stipulare poliz- ze di assicurazione sulla vita anche in favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto o con una successiva dichiarazione scritta all'assicuratore, oppure per testamento e, per ef- fetto della designazione, il beneficiario acquisisce i diritti derivanti dalla polizza assicurativa.
Nel caso di assicurazione sulla vita, le somme dovute dalla compagnia as- sicurativa al beneficiario in caso di morte dell'assicurato non ricadono nella suc- cessione e non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo. Il diritto al paga- mento della somma è infatti un diritto proprio del beneficiario, derivante esclusi- vamente dal contratto di assicurazione, e non implica alcuna partecipazione del beneficiario all'eredità.
Alla morte dell'assicurato, i suoi eredi non possono rivendicare alcun di- ritto sulla somma assicurata, a meno che non siano stati essi stessi designati come beneficiari. In tale ipotesi, tuttavia, l'erede-beneficiario acquisisce un diritto del tutto indipendente dai propri diritti successori sul patrimonio del defunto.
Per questo motivo, in alcuni casi, le polizze vita possono essere utilizzate come strumento di pianificazione della successione che consenta all'assicurato di assegnare in via alternativa e riservata capitali a determinate persone dopo la propria morte.
È comunque da tenere in conto che sebbene la regola generale sia quella della non inclusione dell'assicurazione sulla vita nell'asse ereditario, la giuri- sprudenza ha stabilito alcune condizioni in presenza delle quali l'erede potrebbe legittimamente impugnare la polizza vita.
Orbene, sulla scorta della documentazione prodotta, deve rilevarsi che, a fronte dell'eccezione sollevata dalla convenuta gli attori non hanno depositato innanzitutto il contratto assicurativo utile al fine di individuare eventuali benefi- ciari del defunto.
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A tale scopo, si ritiene opportuno evidenziare che la sola quietanza di pa- gamento e le condizioni generali di polizza non assurgono a prove sufficienti ad avvalorare la richiesta di pagamento.
Quanto alla qualifica di beneficiari, anche se fosse stato depositato il con- tratto assicurativo il solo stato anagrafico di famiglia non sarebbe stato sufficien- te a provare la legittimazione attiva mancando in atti ogni altro atto (la denunzia di successione, l'accettazione dell'eredità) utile a provare tale qualità.
Tenuto che la qualità di erede è un elemento costitutivo del diritto aziona- to nei confronti del soggetto evocato in giudizio, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., colui che assume di essere erede deve fornire la relativa prova, in quanto attinente alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio e perciò elemento costitutivo della domanda (cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza del 11-03-2025; Cass. Sez. 3 27-9-2024 n. 25860 Rv. 672461-01; Con sentenza del 30 agosto 2018, n. 21436, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro).
Per le motivazioni esposte la domanda va rigettata per difetto di legittima- zione attiva.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi as- sorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 lu- glio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
In relazione al governo delle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, della scarna attività processuale, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P., dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronun- ciando:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 14/07/2025
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Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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