TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11693 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6814/2025 Reg.Gen.Aff.Cont.
Tribunale di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 11.12.2025 per la de- cisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla tratta- zione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trat- tazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel giudizio n. 6814/2025 R.G.
1
TRA
(C.F. e P. IVA: ), in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F. con sede legale in Corso Umberto CP_1 C.F._1
I, 365 – 80138 Napoli (NA), rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Mosca,
C.F. , in virtù di mandato in atti, ed elettivamente do- C.F._2
miciliata presso il suo studio in Afragola (NA) alla via Della Repubblica, 8
(PEC: Email_1
opponente
E
(P.IVA ) con sede alla Via Pucciano, Controparte_2 P.IVA_2
80/B – 84015 – Nocera Superiore (SA), in persona del legale rapp.te p.t., Sig.
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giu- Controparte_3 C.F._3
sta procura in atti, dall'Avv. Rosangela Boccia (C.F.: ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Striano (NA), alla Via Pog- giomarino nr. 4 – 1a RS ST (pec:
Email_2
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 600/25 del 06 feb- braio 2025, notificatole in pari data, con il quale le è stato intimato il pagamen- to della somma di € 15.800,00, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al saldo, nonché spese e competenze, sul presupposto del mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 55 del 17.05.2024 per l'importo di € 7.500,00 e n. 57 del 20.05.2024 per l'importo di € 8.300,00.
2
Nella specie, l'attore (opponente) ha eccepito, in via preliminare,
l'improcedibilità proposta per mancato esperimento della mediazione obbliga- toria in materia di contratti di somministrazione, atteso che – secondo le de- duzioni di parte opponente – le due fatture emesse dal creditore troverebbero fondamento in un presunto contratto di tal fatta, la cui esistenza – comunque
– non sarebbe stata provata da parte opposta.
Nel merito, la società opponente ha lamentato l'infondatezza del credito azio- nato in [...] monitoria, disconoscendo i documenti fiscali posti a sostegno del ricorso monitorio, nonché ogni tipo di pretesa economica avanzata, perché non suffragata da alcun contratto di somministrazione.
In via subordinata, parte opponente – dedotto l'intervenuto pagamento in contanti della somma di tremila euro nelle mani del legale rappresentante della
– ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e comunque la ridetermi- CP_2
nazione della somma residua effettivamente dovuta.
Si è costituita in giudizio la controparte e, premesso che la società CP_2
– nell'esercizio della sua attività di import ed export di animali e carni – aveva provveduto alla vendita di n. 03 bovini vivi e n. 04 bovini vivi (come da do- cumenti di trasporto, rispettivamente, n. 56 dell'11.05.2024 e n. 59 del
18.05.2024) alla società ha dedotto che per le vendite de quibus Parte_2
erano state emesse le rispettive fatture n. 55 del 17.05.2024 per l'importo di €
7.500,00 e n. 57 del 20.05.2024 per l'importo di € 8.300,00. Tuttavia, secondo quando asserito dall'opposta, a fronte di quanto dovuto la non Parte_2
avrebbe provveduto al pagamento, emettendo, invece, due diversi assegni, en- trambi impagati per mancanza id fondi.
Nel merito, pertanto, la C.B.C. ha affermato la fondatezza delle proprie prete- se creditorie.
Con ordinanza del 16.09.2025, il Giudice, rilevato che in relazione a tutte le domande proposte ricorrevano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito
3
semplificato di cognizione, fissando l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per la data del 24.11.2025.
Con ordinanza del 24.11.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice – premesso che dagli atti di causa non è emersa la sussi- stenza tra le parti di alcun contratto di somministrazione e che, al contrario, le prestazioni oggetto della presente controversia devono qualificarsi come sin- goli atti di compravendita – ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, non rientrando il caso di specie tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del DL.vo 4 marzo 2010, n. 28; inoltre, rigettate le istanze istruttorie, letto l'art. 648 c.p.c., non ha concesso la provvisoria ese- cuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione di pronta so- luzione e, pertanto, ha fissato per la discussione della causa ex art. 281 sexies
c.p.c. l'udienza dell'11.12.2025, sostituita mediante il deposito di note scrit- te ex art.127 ter cpc.
II. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in diritto si osser- va quanto segue.
II.I Parte attrice, nel proprio atto di opposizione, ha innanzitutto eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte dell'opposta, in ordine all'esistenza del credito da questa asseritamente vantano. La società opponen- te, infatti, ha dedotto – osservato che il decreto ingiuntivo opposto si fonda sull'emissione di due fatture impagate – l'inidoneità della fattura ad assurgere a prova del negozio nel giudizio di opposizione.
Sul punto si osserva che, com'è noto, se è ben vero che, nel rispetto delle pre- visioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere emes- so sulla sola base di fatture, è altrettanto vero che nell'eventuale giudizio di opposizione l'attore in senso sostanziale è la parte che si assume creditrice e, come tale, su di essa grava l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del preteso credito, a tal uopo non essendo sufficiente la fattura, atteso che la stessa costituisce un documento a formazione di parte. Ne consegue che, in caso di contestazione dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura,
4
l'onere di provare l'esistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo grava in capo al creditore opposto (attore in senso sostanziale), il quale dovrà fornire elementi ulteriori rispetto alla mera fattura prodotta in sede di procedimento monitorio.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provata l'esistenza del credito di parte opposta, per le ragioni di seguito esposte.
La stessa, infatti, ha depositato il registro delle fatture di vendita, dal quale ri- sultano le annotazioni circa il credito azionato in sede monitoria e precisamen- te le fatture n. 55 del 17.05.2024 per l'importo di € 7.500,00 e n. 57 del
20.05.2024 per l'importo di € 8.300,00 (cfr. “estratto registro C.B.C.” allegato alla comparsa di costituzione). Sul punto, se è vero che la fattura, ancorché anno- tata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (for- mazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a pro- va del contratto, è anche vero che può, comunque, rappresentare un indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ha dedotto, altresì, che alcu- CP_2
na contestazione è pervenuta da parte opponente in merito alle citate fatture prima dell'introduzione del giudizio di opposizione (circostanza, questa, non smentita dalla non essendo prodotta in atti alcuna contestazio- Parte_2
ne delle fatture anteriore alla notifica dell'atto di citazione).
Sul punto occorre evidenziare che, sebbene nell'ambito del processo civile non sia codificato un onere di contestazione “prima” del giudizio, il compor- tamento extraprocessuale delle parti può concorrere a fondare il convincimen- to del giudice laddove assurga a indizio univoco e idoneo, in concorso con al- tri.
Ebbene proprio sotto tale profilo, deve rilevarsi ancora la contraddittorietà delle deduzioni dell'odierno opponente, allorquando – dopo aver negato la sussistenza di alcun tipo di rapporto contrattuale tra le parti in causa – ha do- mandato la riduzione dell'importo richiesto, essendo già intervenuto il paga- mento brevi manu della somma di tremila euro in contanti in favore del legale
5
rappresentante della società opposta. Tale affermazione, atteso che non risulta in atti alcuna deduzione dell'opposta in ordine a un eventuale spirito di libera- lità posto a fondamento della dazione, impone di ritenere che la stessa debba, ovviamente, ricondursi ad un rapporto contrattuale tre le parti. Ne consegue che, sotto tale profilo, la società opponente ha, di fatto, riconosciuto l'esistenza di una prestazione da parte dell'opposta che avrebbe dato luogo alla costituzione di un credito in favore di questa.
Nel caso di specie, dunque, deve necessariamente rilevarsi come l'opponente, pur in via preliminare negando l'esistenza del credito vantato da parte oppo- sta, ha poi impostato il proprio sistema difensivo su circostanze e argomenta- zioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento.
Il concorso di tutti gli elementi de quibus (l'indicazione delle fatture nelle scrit- ture contabili della società opposta;
il mancato disconoscimento delle stesse, se non direttamente in sede di opposizione da parte della opponente;
la solle- vata eccezione di parziale adempimento) appare idoneo a fondare il convinci- mento del giudice circa la fondatezza della pretesa creditoria della società
Pt_3
.II Ciò posto in merito alla (provata) sussistenza del credito azionato in giu- dizio dall'odierna opposta, occorre tuttavia esaminare l'eccezione di parziale adempimento sollevata da parte opponente.
Infatti, se da una parte – come si è detto – la deduzione relativa alla dazione dei tremila euro di cui si tratta è idonea ad assurgere a prova (insieme agli altri elementi) del riconoscimento della sussistenza di un rapporto contrattuale, dall'altra, i tremila euro vanno eventualmente sottratti dalla somma dovuta.
Sul punto, alcune contestazione circa l'avvenuto parziale adempimento è de- dotta da parte dell'opposta.
Sotto tale profilo, le parti, a fronte di una allegazione chiara e articolata in punto di fatto, hanno l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intendano contestare la veridicità; in caso contrario, i fatti dedotti dalla controparte debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui
6
all'art. 115 c.p.c. Cosicché, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà aste- nersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. n. 9439/2022).
L'opposizione va, dunque, parzialmente accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 600/2025 del 06 febbraio 2025 e condanna dell'odierna opponente alla minor somma di € 12.800.
III. Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunta soccombente.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e, vista la fondatezza dell'originaria domanda e il parziale acco- glimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo;
ciò stante la non complessità delle questioni trattate, l'assenza di attività istruttoria e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
IV. Va, infine, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, avanzata dalla opposta. . non essendo emersa con la dovuta cer- tezza la prova della mala fede o colpa grave in capo alla opponente, avuto ri- guardo alle difese svolte. Inoltre, l'affermazione della responsabilità proces- suale aggravata postula il carattere totale (e non parziale) della soccom- benza;
ciò che non ricorre nel caso di specie, essendo stata in parte ac- colta l'opposizione.
P.M.Q.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
7
-accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 600/25 del 06 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli;
-condanna parte opponente al pagamento di € 12.800,00 in favore dell'opposta, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, avanzata dalla opposta;
-condanna la al rimborso, in favore della uni- Parte_1 CP_2
personale, delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-compensa per 1/3 le spese del presente giudizio di opposizione e condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta dei restanti 2/3 delle spese pari ad euro 1693,33 (2/3 di 2.540,00) per compensi, oltre IVA, CPA e rim- borso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procura- tore antistatario. .
Napoli, 11-12-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
8
Tribunale di NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 11.12.2025 per la de- cisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla tratta- zione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti processuali costituite hanno depositato note di trat- tazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nel giudizio n. 6814/2025 R.G.
1
TRA
(C.F. e P. IVA: ), in persona del l.r.p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, C.F. con sede legale in Corso Umberto CP_1 C.F._1
I, 365 – 80138 Napoli (NA), rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Mosca,
C.F. , in virtù di mandato in atti, ed elettivamente do- C.F._2
miciliata presso il suo studio in Afragola (NA) alla via Della Repubblica, 8
(PEC: Email_1
opponente
E
(P.IVA ) con sede alla Via Pucciano, Controparte_2 P.IVA_2
80/B – 84015 – Nocera Superiore (SA), in persona del legale rapp.te p.t., Sig.
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giu- Controparte_3 C.F._3
sta procura in atti, dall'Avv. Rosangela Boccia (C.F.: ) C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Striano (NA), alla Via Pog- giomarino nr. 4 – 1a RS ST (pec:
Email_2
opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate in atti le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 600/25 del 06 feb- braio 2025, notificatole in pari data, con il quale le è stato intimato il pagamen- to della somma di € 15.800,00, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al saldo, nonché spese e competenze, sul presupposto del mancato pagamento delle seguenti fatture: n. 55 del 17.05.2024 per l'importo di € 7.500,00 e n. 57 del 20.05.2024 per l'importo di € 8.300,00.
2
Nella specie, l'attore (opponente) ha eccepito, in via preliminare,
l'improcedibilità proposta per mancato esperimento della mediazione obbliga- toria in materia di contratti di somministrazione, atteso che – secondo le de- duzioni di parte opponente – le due fatture emesse dal creditore troverebbero fondamento in un presunto contratto di tal fatta, la cui esistenza – comunque
– non sarebbe stata provata da parte opposta.
Nel merito, la società opponente ha lamentato l'infondatezza del credito azio- nato in [...] monitoria, disconoscendo i documenti fiscali posti a sostegno del ricorso monitorio, nonché ogni tipo di pretesa economica avanzata, perché non suffragata da alcun contratto di somministrazione.
In via subordinata, parte opponente – dedotto l'intervenuto pagamento in contanti della somma di tremila euro nelle mani del legale rappresentante della
– ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e comunque la ridetermi- CP_2
nazione della somma residua effettivamente dovuta.
Si è costituita in giudizio la controparte e, premesso che la società CP_2
– nell'esercizio della sua attività di import ed export di animali e carni – aveva provveduto alla vendita di n. 03 bovini vivi e n. 04 bovini vivi (come da do- cumenti di trasporto, rispettivamente, n. 56 dell'11.05.2024 e n. 59 del
18.05.2024) alla società ha dedotto che per le vendite de quibus Parte_2
erano state emesse le rispettive fatture n. 55 del 17.05.2024 per l'importo di €
7.500,00 e n. 57 del 20.05.2024 per l'importo di € 8.300,00. Tuttavia, secondo quando asserito dall'opposta, a fronte di quanto dovuto la non Parte_2
avrebbe provveduto al pagamento, emettendo, invece, due diversi assegni, en- trambi impagati per mancanza id fondi.
Nel merito, pertanto, la C.B.C. ha affermato la fondatezza delle proprie prete- se creditorie.
Con ordinanza del 16.09.2025, il Giudice, rilevato che in relazione a tutte le domande proposte ricorrevano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 decies c.p.c., ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito
3
semplificato di cognizione, fissando l'udienza di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. per la data del 24.11.2025.
Con ordinanza del 24.11.2025, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice – premesso che dagli atti di causa non è emersa la sussi- stenza tra le parti di alcun contratto di somministrazione e che, al contrario, le prestazioni oggetto della presente controversia devono qualificarsi come sin- goli atti di compravendita – ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, non rientrando il caso di specie tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del DL.vo 4 marzo 2010, n. 28; inoltre, rigettate le istanze istruttorie, letto l'art. 648 c.p.c., non ha concesso la provvisoria ese- cuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo l'opposizione di pronta so- luzione e, pertanto, ha fissato per la discussione della causa ex art. 281 sexies
c.p.c. l'udienza dell'11.12.2025, sostituita mediante il deposito di note scrit- te ex art.127 ter cpc.
II. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in diritto si osser- va quanto segue.
II.I Parte attrice, nel proprio atto di opposizione, ha innanzitutto eccepito il mancato assolvimento dell'onere della prova, da parte dell'opposta, in ordine all'esistenza del credito da questa asseritamente vantano. La società opponen- te, infatti, ha dedotto – osservato che il decreto ingiuntivo opposto si fonda sull'emissione di due fatture impagate – l'inidoneità della fattura ad assurgere a prova del negozio nel giudizio di opposizione.
Sul punto si osserva che, com'è noto, se è ben vero che, nel rispetto delle pre- visioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere emes- so sulla sola base di fatture, è altrettanto vero che nell'eventuale giudizio di opposizione l'attore in senso sostanziale è la parte che si assume creditrice e, come tale, su di essa grava l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del preteso credito, a tal uopo non essendo sufficiente la fattura, atteso che la stessa costituisce un documento a formazione di parte. Ne consegue che, in caso di contestazione dei fatti costitutivi del credito portato dalla fattura,
4
l'onere di provare l'esistenza del credito azionato con decreto ingiuntivo grava in capo al creditore opposto (attore in senso sostanziale), il quale dovrà fornire elementi ulteriori rispetto alla mera fattura prodotta in sede di procedimento monitorio.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente provata l'esistenza del credito di parte opposta, per le ragioni di seguito esposte.
La stessa, infatti, ha depositato il registro delle fatture di vendita, dal quale ri- sultano le annotazioni circa il credito azionato in sede monitoria e precisamen- te le fatture n. 55 del 17.05.2024 per l'importo di € 7.500,00 e n. 57 del
20.05.2024 per l'importo di € 8.300,00 (cfr. “estratto registro C.B.C.” allegato alla comparsa di costituzione). Sul punto, se è vero che la fattura, ancorché anno- tata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (for- mazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a pro- va del contratto, è anche vero che può, comunque, rappresentare un indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la ha dedotto, altresì, che alcu- CP_2
na contestazione è pervenuta da parte opponente in merito alle citate fatture prima dell'introduzione del giudizio di opposizione (circostanza, questa, non smentita dalla non essendo prodotta in atti alcuna contestazio- Parte_2
ne delle fatture anteriore alla notifica dell'atto di citazione).
Sul punto occorre evidenziare che, sebbene nell'ambito del processo civile non sia codificato un onere di contestazione “prima” del giudizio, il compor- tamento extraprocessuale delle parti può concorrere a fondare il convincimen- to del giudice laddove assurga a indizio univoco e idoneo, in concorso con al- tri.
Ebbene proprio sotto tale profilo, deve rilevarsi ancora la contraddittorietà delle deduzioni dell'odierno opponente, allorquando – dopo aver negato la sussistenza di alcun tipo di rapporto contrattuale tra le parti in causa – ha do- mandato la riduzione dell'importo richiesto, essendo già intervenuto il paga- mento brevi manu della somma di tremila euro in contanti in favore del legale
5
rappresentante della società opposta. Tale affermazione, atteso che non risulta in atti alcuna deduzione dell'opposta in ordine a un eventuale spirito di libera- lità posto a fondamento della dazione, impone di ritenere che la stessa debba, ovviamente, ricondursi ad un rapporto contrattuale tre le parti. Ne consegue che, sotto tale profilo, la società opponente ha, di fatto, riconosciuto l'esistenza di una prestazione da parte dell'opposta che avrebbe dato luogo alla costituzione di un credito in favore di questa.
Nel caso di specie, dunque, deve necessariamente rilevarsi come l'opponente, pur in via preliminare negando l'esistenza del credito vantato da parte oppo- sta, ha poi impostato il proprio sistema difensivo su circostanze e argomenta- zioni logicamente incompatibili col suo disconoscimento.
Il concorso di tutti gli elementi de quibus (l'indicazione delle fatture nelle scrit- ture contabili della società opposta;
il mancato disconoscimento delle stesse, se non direttamente in sede di opposizione da parte della opponente;
la solle- vata eccezione di parziale adempimento) appare idoneo a fondare il convinci- mento del giudice circa la fondatezza della pretesa creditoria della società
Pt_3
.II Ciò posto in merito alla (provata) sussistenza del credito azionato in giu- dizio dall'odierna opposta, occorre tuttavia esaminare l'eccezione di parziale adempimento sollevata da parte opponente.
Infatti, se da una parte – come si è detto – la deduzione relativa alla dazione dei tremila euro di cui si tratta è idonea ad assurgere a prova (insieme agli altri elementi) del riconoscimento della sussistenza di un rapporto contrattuale, dall'altra, i tremila euro vanno eventualmente sottratti dalla somma dovuta.
Sul punto, alcune contestazione circa l'avvenuto parziale adempimento è de- dotta da parte dell'opposta.
Sotto tale profilo, le parti, a fronte di una allegazione chiara e articolata in punto di fatto, hanno l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intendano contestare la veridicità; in caso contrario, i fatti dedotti dalla controparte debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui
6
all'art. 115 c.p.c. Cosicché, la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà aste- nersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. n. 9439/2022).
L'opposizione va, dunque, parzialmente accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 600/2025 del 06 febbraio 2025 e condanna dell'odierna opponente alla minor somma di € 12.800.
III. Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunta soccombente.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e, vista la fondatezza dell'originaria domanda e il parziale acco- glimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite, liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo;
ciò stante la non complessità delle questioni trattate, l'assenza di attività istruttoria e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Il tutto con attribuzione al procuratore antistatario.
IV. Va, infine, respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, avanzata dalla opposta. . non essendo emersa con la dovuta cer- tezza la prova della mala fede o colpa grave in capo alla opponente, avuto ri- guardo alle difese svolte. Inoltre, l'affermazione della responsabilità proces- suale aggravata postula il carattere totale (e non parziale) della soccom- benza;
ciò che non ricorre nel caso di specie, essendo stata in parte ac- colta l'opposizione.
P.M.Q.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
7
-accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 600/25 del 06 febbraio 2025 del Tribunale di Napoli;
-condanna parte opponente al pagamento di € 12.800,00 in favore dell'opposta, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo;
-respinge la domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, avanzata dalla opposta;
-condanna la al rimborso, in favore della uni- Parte_1 CP_2
personale, delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
-compensa per 1/3 le spese del presente giudizio di opposizione e condanna l'opponente al rimborso in favore della opposta dei restanti 2/3 delle spese pari ad euro 1693,33 (2/3 di 2.540,00) per compensi, oltre IVA, CPA e rim- borso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procura- tore antistatario. .
Napoli, 11-12-2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Stravino)
8