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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2169/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi N. 4/b 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049123276002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Va disposta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, così come richiesto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'atto di costituzione in giudizio, atteso che l'ente impositore aveva già provveduto ad annullare la cartella di pagamento impugnata in data 17/7/2025.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda in quanto riguardante la ricorrente come coobbligata con la sorella Nominativo_1, che aveva presentato la dichiarazione di successione, e considerato che l'ente impositore ha emesso provvedimento di sgravio a breve distanza temporale dalla notifica della cartella di pagamento impugnata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto Il Presidente
ZA Lo AN "firmato digitalmente"
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2169/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. C/o Studio Avv Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Ugo Bassi N. 4/b 20159 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240049123276002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2021 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Va disposta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, così come richiesto dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nell'atto di costituzione in giudizio, atteso che l'ente impositore aveva già provveduto ad annullare la cartella di pagamento impugnata in data 17/7/2025.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda in quanto riguardante la ricorrente come coobbligata con la sorella Nominativo_1, che aveva presentato la dichiarazione di successione, e considerato che l'ente impositore ha emesso provvedimento di sgravio a breve distanza temporale dalla notifica della cartella di pagamento impugnata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto Il Presidente
ZA Lo AN "firmato digitalmente"