Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 909
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 dicembre 1986
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1986