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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/08/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10502/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10502/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), n.q. di erede Parte_1 CodiceFiscale_1 legittima di C.F. ), nato a [...] il [...] ed Persona_1 CodiceFiscale_2 ivi deceduto il 24.09.2017, elettivamente domiciliata a Catania, via Aloi n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Riolo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti;
Appellante
Contro
(P.IVA ), con sede legale in Bologna, via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Catania, via F. De Roberto n. 34 (CT), presso lo studio dell'avv. Davide Maria Bisicchia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
------------
Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2706/2019 RG, resa in data 12 dicembre 2019, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda con cui , n.q. di erede legittima di Parte_1 Per_1
, terzo trasportato, chiedeva la condanna di , obbligata
[...] Controparte_1 alla RCA del veicolo vettore, al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come causati in esito al sinistro stradale del 5 gennaio 2024, successo in Catania.
In seno all'atto introduttivo del giudizio, l'attrice riferiva che, nella data occasione, intorno alle ore 20:00, si trovava a bordo del motociclo Honda SH, tg. CK 545 47, Persona_1 di proprietà e condotto da , il quale, mentre percorreva la via Plebiscito, al fine Testimone_1 di evitare l'impatto con un pedone – che, frattanto, aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali – aveva effettuato repentine manovre tali da indurre il detto trasportato a poggiare ripetutamente il piede destro a terra, di talchè aveva riportato la frattura al malleolo tibiale posteriore e la sublussazione tibio–astragalica, sì come refertato dai sanitari del P.S. del Policlinico Vittorio Emanuele, presso cui si era recato il giorno successivo al sinistro.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Si è doluta, nella specie, con unico - seppur complesso - motivo di Parte_1 gravame, della statuizione di prime cure in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori;
ha dedotto, in particolare, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il GDP, dichiarando l'incapacità dei testi informatori, aveva dichiarato l'inammissibilità della prova orale articolata e così ritenuto indimostrati i fatti costitutivi della domanda.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , all'uopo Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 4 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione per la prima volta.
Con l'ordinanza del 19 luglio 2024 è stata indi rimessa sul ruolo al fine di espletare CTU medico-legale.
La causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Con unico - articolato - motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, all'uopo specificatamente contestando la assunta statuita incapacità dei testi perciò indicati.
A sostegno della propria pretesa, valorizza il modulo di constatazione Parte_1 amichevole d'incidente (CID), sì come sottoscritto da , per tal via attribuendo Testimone_1 alle dichiarazioni ivi riportate natura confessoria e, dunque, idoneità probatoria diretta della dinamica del sinistro de quo.
Evidenzia, ad ogni modo, che, essendo stata l'azione incardinata ai sensi dell'art. 141
CdA, troverebbe, a sua detta, applicazione la disciplina deputata alla tutela del terzo trasportato, secondo cui, in particolare, a quest'ultimo è consentito di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo vettore, così limitandosi a provare il danno subito in conseguenza dell'evento, senza la necessità di dimostrare la responsabilità del conducente.
Tale ultimo assunto è invero infondato.
Esso si fonda sulla prospettata riconduzione della domanda risarcitoria, sì come concretamente incoata, all'ambito applicativo dell'art. 141 CdA, per tal via deducendosi che, posta la veste di terzo trasportato del de cuius, gli sarebbe stato sufficiente dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con il sinistro, potendosi indi tralasciare pagina 3 di 6 l'accertamento della responsabilità del conducente del motociclo nella determinazione dell'evento.
Senonché, tale qualificazione non trova riscontro nella fattispecie in esame, poiché il riferimento normativo or ora richiamato – pur configurandosi come disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella generale – postula, imprescindibilmente, che il sinistro sia originato da una collisione tra veicoli o, quantomeno, dalla simultanea presenza di più mezzi in circolazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. SU 2025 n. 3118- vedi anche
Cass. 2022 n. 35318 – Cass. 2022 n. 27263).
Ora, nel caso in esame, la dinamica, per come portata in atti, descrive che il sig. Per_1
, trasportato a bordo del motociclo di proprietà di , era stato costretto,
[...] Testimone_1
a causa delle repentine manovre eseguite da quest'ultimo per evitare l'impatto con un pedone, a poggiare ripetutamente il piede destro a terra, riportando le lesioni ivi lamentate.
Ebbene, la circostanza, pacificamente data, dell'assenza di collisione di veicoli - e/o della compresenza di più mezzi in circolazione - comporta che la riferibilità del sinistro debba ascriversi, in via esclusiva, alla condotta di guida del motociclo vettore, il quale, in effetti, è da intendersi, allo stato, come autonoma e isolatamente verificatasi.
pagina 4 di 6 Ne viene che, in difetto delle condizioni imprescindibili per l'operatività della disciplina di cui all'art. 141 CdA, l'azione risarcitoria spiegata da va sussunta, in via Parte_1 generale, nell'alveo della normativa ordinaria in materia di responsabilità civile da circolazione stradale ex art. 2054 c.c. – sotto il profilo, in particolare, della necessità di un previo accertamento della responsabilità del conducente e/o proprietario del veicolo - e, più nello specifico, nell'art. 144 CdA, siccome rivolta direttamente all'impresa di assicurazione.
Tale ultima disposizione – di natura accessoria - benché consenta al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del veicolo responsabile, comporta ad ogni modo l'accertamento della condotta colposa del proprietario del mezzo assicurato, anche in vista dell'azione di regresso nei suoi confronti, e, infatti, prevede espressamente che quest'ultimo sia evocato in giudizio (comma 3°).
Ne consegue, allora, che il proprietario del veicolo, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario, in quanto – si ripete – soggetto la cui responsabilità, anche in questo caso, si assume costituire il fondamento dell'obbligazione indennitaria azionata.
Al riguardo, la giurisprudenza, in parola, dichiara: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
(Cass. 2022 n. 27078).
Nel caso a mano il giudizio si è svolto in mancanza del legittimato passivo necessario, di talché si impone, visti gli artt. 102 e 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di prime cure.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa: € 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione, nel complesso € 2.540,00, oltre spese vive documentate e accessori.
Le spese di CTU sono a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10502/2020 RG, così statuisce, in sede di impugnazione della sentenza n. 2706/2019 RG, resa in data 12 dicembre 2019 dal Giudice di Pace di Catania: ai sensi dell'art. 354, comma 1°, c.p.c., dichiara nulla la sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio;
rimette gli atti al Giudice di Pace di Catania;
condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che si liquidano in €. 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 11 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 10502/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), n.q. di erede Parte_1 CodiceFiscale_1 legittima di C.F. ), nato a [...] il [...] ed Persona_1 CodiceFiscale_2 ivi deceduto il 24.09.2017, elettivamente domiciliata a Catania, via Aloi n. 46, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Riolo, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti;
Appellante
Contro
(P.IVA ), con sede legale in Bologna, via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Catania, via F. De Roberto n. 34 (CT), presso lo studio dell'avv. Davide Maria Bisicchia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellata
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Conclusioni
pagina 1 di 6 All'udienza del 29 gennaio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 2706/2019 RG, resa in data 12 dicembre 2019, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda con cui , n.q. di erede legittima di Parte_1 Per_1
, terzo trasportato, chiedeva la condanna di , obbligata
[...] Controparte_1 alla RCA del veicolo vettore, al risarcimento dei danni non patrimoniali, sì come causati in esito al sinistro stradale del 5 gennaio 2024, successo in Catania.
In seno all'atto introduttivo del giudizio, l'attrice riferiva che, nella data occasione, intorno alle ore 20:00, si trovava a bordo del motociclo Honda SH, tg. CK 545 47, Persona_1 di proprietà e condotto da , il quale, mentre percorreva la via Plebiscito, al fine Testimone_1 di evitare l'impatto con un pedone – che, frattanto, aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata al di fuori delle strisce pedonali – aveva effettuato repentine manovre tali da indurre il detto trasportato a poggiare ripetutamente il piede destro a terra, di talchè aveva riportato la frattura al malleolo tibiale posteriore e la sublussazione tibio–astragalica, sì come refertato dai sanitari del P.S. del Policlinico Vittorio Emanuele, presso cui si era recato il giorno successivo al sinistro.
Il Giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie, ha rigettato la domanda attorea, indi condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha formulato appello . Si è doluta, nella specie, con unico - seppur complesso - motivo di Parte_1 gravame, della statuizione di prime cure in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori;
ha dedotto, in particolare, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il GDP, dichiarando l'incapacità dei testi informatori, aveva dichiarato l'inammissibilità della prova orale articolata e così ritenuto indimostrati i fatti costitutivi della domanda.
pagina 2 di 6 Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , all'uopo Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 4 dicembre 2023 la causa è stata posta in decisione per la prima volta.
Con l'ordinanza del 19 luglio 2024 è stata indi rimessa sul ruolo al fine di espletare CTU medico-legale.
La causa è stata posta definitivamente in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Con unico - articolato - motivo di gravame, l'appellante ha denunciato l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, all'uopo specificatamente contestando la assunta statuita incapacità dei testi perciò indicati.
A sostegno della propria pretesa, valorizza il modulo di constatazione Parte_1 amichevole d'incidente (CID), sì come sottoscritto da , per tal via attribuendo Testimone_1 alle dichiarazioni ivi riportate natura confessoria e, dunque, idoneità probatoria diretta della dinamica del sinistro de quo.
Evidenzia, ad ogni modo, che, essendo stata l'azione incardinata ai sensi dell'art. 141
CdA, troverebbe, a sua detta, applicazione la disciplina deputata alla tutela del terzo trasportato, secondo cui, in particolare, a quest'ultimo è consentito di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo vettore, così limitandosi a provare il danno subito in conseguenza dell'evento, senza la necessità di dimostrare la responsabilità del conducente.
Tale ultimo assunto è invero infondato.
Esso si fonda sulla prospettata riconduzione della domanda risarcitoria, sì come concretamente incoata, all'ambito applicativo dell'art. 141 CdA, per tal via deducendosi che, posta la veste di terzo trasportato del de cuius, gli sarebbe stato sufficiente dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con il sinistro, potendosi indi tralasciare pagina 3 di 6 l'accertamento della responsabilità del conducente del motociclo nella determinazione dell'evento.
Senonché, tale qualificazione non trova riscontro nella fattispecie in esame, poiché il riferimento normativo or ora richiamato – pur configurandosi come disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella generale – postula, imprescindibilmente, che il sinistro sia originato da una collisione tra veicoli o, quantomeno, dalla simultanea presenza di più mezzi in circolazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, concorde nel ritenere che: “L'azione diretta prevista dall'art. 141 codice assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. SU 2025 n. 3118- vedi anche
Cass. 2022 n. 35318 – Cass. 2022 n. 27263).
Ora, nel caso in esame, la dinamica, per come portata in atti, descrive che il sig. Per_1
, trasportato a bordo del motociclo di proprietà di , era stato costretto,
[...] Testimone_1
a causa delle repentine manovre eseguite da quest'ultimo per evitare l'impatto con un pedone, a poggiare ripetutamente il piede destro a terra, riportando le lesioni ivi lamentate.
Ebbene, la circostanza, pacificamente data, dell'assenza di collisione di veicoli - e/o della compresenza di più mezzi in circolazione - comporta che la riferibilità del sinistro debba ascriversi, in via esclusiva, alla condotta di guida del motociclo vettore, il quale, in effetti, è da intendersi, allo stato, come autonoma e isolatamente verificatasi.
pagina 4 di 6 Ne viene che, in difetto delle condizioni imprescindibili per l'operatività della disciplina di cui all'art. 141 CdA, l'azione risarcitoria spiegata da va sussunta, in via Parte_1 generale, nell'alveo della normativa ordinaria in materia di responsabilità civile da circolazione stradale ex art. 2054 c.c. – sotto il profilo, in particolare, della necessità di un previo accertamento della responsabilità del conducente e/o proprietario del veicolo - e, più nello specifico, nell'art. 144 CdA, siccome rivolta direttamente all'impresa di assicurazione.
Tale ultima disposizione – di natura accessoria - benché consenta al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del veicolo responsabile, comporta ad ogni modo l'accertamento della condotta colposa del proprietario del mezzo assicurato, anche in vista dell'azione di regresso nei suoi confronti, e, infatti, prevede espressamente che quest'ultimo sia evocato in giudizio (comma 3°).
Ne consegue, allora, che il proprietario del veicolo, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario, in quanto – si ripete – soggetto la cui responsabilità, anche in questo caso, si assume costituire il fondamento dell'obbligazione indennitaria azionata.
Al riguardo, la giurisprudenza, in parola, dichiara: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”
(Cass. 2022 n. 27078).
Nel caso a mano il giudizio si è svolto in mancanza del legittimato passivo necessario, di talché si impone, visti gli artt. 102 e 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di prime cure.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: valore della causa: € 5.200,00/€. 26.000,00 – compensi minimi – fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisione, nel complesso € 2.540,00, oltre spese vive documentate e accessori.
Le spese di CTU sono a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10502/2020 RG, così statuisce, in sede di impugnazione della sentenza n. 2706/2019 RG, resa in data 12 dicembre 2019 dal Giudice di Pace di Catania: ai sensi dell'art. 354, comma 1°, c.p.c., dichiara nulla la sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio;
rimette gli atti al Giudice di Pace di Catania;
condanna alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che si liquidano in €. 2.540,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, il 11 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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