CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2356/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5600/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000035 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000041 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000350 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000005 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000055 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000065 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000067 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000068 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000154 ECOTASSA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000160 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000165 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000172 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000251 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000252 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000256 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000281 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000282 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000283 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000288 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000297 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000306 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000308 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000309 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000311 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000312 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000318 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000320 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000321 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000343 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000347 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000348 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000349 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000351 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000354 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000355 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000356 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000357 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000358 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000359 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000360 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000076 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000289 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000300 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000301 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000310 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000087 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000075 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000078 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000219 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000239 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000244 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000255 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000279 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000284 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000295 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000296 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000298 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000299 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000303 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000305 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000307 EECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000323 ECOTASSA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000324 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000325 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000327 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000332 ECOTASSA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, la Ricorrente_1 spa, nelle persone dei legali rappresentanti Rappresentante_1 e Rappresentante_2, ha impugnato 66 atti di accertamento elencati nel ricorso, notificati a mezzo posta elettronica certificata tra il 4 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2024 in forza del medesimo presupposto, relativamente alla imposta di cui all'art. 1, commi 1042 e seguenti della Legge 30 dicembre
2018 nr. 145 (“ecotassa”), per un importo totale accertato a titolo di ecotassa pari ad Euro 86.800,00, oltre sanzioni per Euro 26.040,00 e interessi per Euro 19.103,13.
A tal riguardo, fa presente che l'ecotassa è stata introdotta dall'art. 1, comma 1042 della Legge nr. 145/2018 ed è parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di
160 Co2, con riferimento ai veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 acquistati e immatricolati a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. L'applicazione dell'ecotassa presuppone che, nel periodo indicato (1° marzo 2019 – 31 dicembre 2021), si sia perfezionato tanto l'acquisto quanto l'immatricolazione del veicolo.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione nr. 32 del 28 febbraio 2019 e successivamente con la Circolare nr. 8 del 10 aprile 2019, nel caso in cui soltanto l'immatricolazione del veicolo si sia perfezionata nell'arco temporale suddetto ma l'acquisto si collochi temporalmente prima del 1° marzo 2019,
l'ecotassa non è dovuta.
Fa inoltre presente che ha per oggetto della propria attività di impresa la locazione senza conducente
(noleggio) di veicoli a medio – lungo termine (codice ATECO 771100), acquistati presso vari soggetti, tra i quali in particolare i rivenditori di autoveicoli (concessionari / dealer / commercianti).
Ritiene che i 66 atti di accertamento impugnati, relativi ad altrettanti autoveicoli siano da annullare in quanto, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con le già citate Risoluzione nr. 32/2019 (paragrafo 2) e
Circolare nr. 8/2019 (paragrafo 3.5.2), “ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio, sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato.
In particolare, fa presente che la compravendita di autoveicoli è ascrivibile nell'ambito della disciplina dell'art. 1378 c.c. relativo alla vendita di genere, ossia quella vendita che ha per oggetto non una res specifica designata nella sua concreta identità, bensì uno o più beni che vengono indicati unicamente tramite il genus cui appartengono e che pertanto necessitano di successiva ulteriore individuazione.
L'effetto traslativo risulta quindi differito, ed in tal senso deve essere intesa la qualificazione di “vendita obbligatoria”, dovendosi per contro escludere che l'individuazione possa essere concepita come atto traslativo autonomo.
Nel caso di specie, in assenza di documentazione in senso contrario, non vi è dubbio che l'immatricolazione costituisca unico atto certo a documentare l'acquisto dell'autovettura.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memorie depositate in data 20/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Oggetto della questione è l'interpretazione della norma prevista dall'articolo 1, comma 1042, della legge n.
145/2018 che prevede che “a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”.
In ordine a tale norma, la ricorrente sostiene che l'acquisto di tutti i veicoli oggetto dell'atto impugnato, acquisto inteso come ordine formalizzato dalla stessa ai rivenditori a seguito dell'accoglimento della richiesta in tal senso da parte del cliente / locatario, è antecedente alla data del 1° marzo 2019, il che determina la non debenza dell'imposta.
A tal riguardo, si precisa che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in generale il contratto di compravendita di un'autovettura nuova si perfeziona con il semplice consenso tra le parti (art. 1376 c.c.), non essendo necessaria la forma scritta ai fini della validità del trasferimento, ma solo per la trascrizione al
PRA.
Detto articolo stabilisce, infatti, che “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.
In ordine agli effetti del contratto occorre, però, distinguere tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori:
i primi hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell'alienante; con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui.
Ciò, in quanto l'articolo 1478 cc prevede che “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Quindi, nei contratti ad effetti obbligatori, il trasferimento della proprietà non è immediato ma differito al verificarsi di un evento futuro, poiché il contratto crea solo l'obbligo di procurare l'acquisto.
Pertanto, il momento dell'acquisto varia in base alla fattispecie.
Nel caso in esame, la ricorrente, come fatto presente dalla stessa, “ha per oggetto della propria attività di impresa la locazione senza conducente (noleggio) di veicoli a medio – lungo termine (codice ATECO 771100), acquistati presso vari soggetti, tra i quali in particolare i rivenditori di autoveicoli (concessionari / dealer / commercianti).”
Quindi, non possiede le autovetture ma le acquista “presso vari soggetti, tra i quali in particolare i rivenditori di autoveicoli (concessionari / dealer / commercianti”.
In questo caso si tratta di vendita di cose altrui, per cui la proprietà si acquista nel momento in cui il venditore la acquista dal precedente titolare.
Se questo è il caso, allora la ricorrente avrebbe dovuto depositare tutta la documentazione relativa all'acquisto delle singole autovetture dai rispettivi rivenditori di autoveicoli.
Cosa questa che non risulta, per cui è impossibile stabilire se la data di acquisto sia precedente o successiva alla data del 1° marzo 2019, tenuto conto che, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la documentazione depositata in atti, relativa agli ordini di acquisto stipulati con il compratore finale, non ha alcun valore ai fini della questione oggetto della controversia in esame.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
LU IO RE RS
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5600/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000035 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000041 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000350 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000005 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000055 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000065 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000067 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000068 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000154 ECOTASSA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000160 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000165 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000172 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000251 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000252 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000256 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000281 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000282 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000283 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000288 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000297 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000306 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000308 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000309 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000311 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000312 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000318 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000320 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000321 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000343 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000347 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000348 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000349 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000351 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000354 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000355 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000356 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000357 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000358 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000359 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000360 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000076 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000289 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000300 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000301 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000310 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000087 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000075 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000078 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000219 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000239 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000244 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000255 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000279 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000284 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000295 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000296 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000298 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000299 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000303 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000305 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000307 EECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000323 ECOTASSA - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000324 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000325 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000327 ECOTASSA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJS19000332 ECOTASSA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, la Ricorrente_1 spa, nelle persone dei legali rappresentanti Rappresentante_1 e Rappresentante_2, ha impugnato 66 atti di accertamento elencati nel ricorso, notificati a mezzo posta elettronica certificata tra il 4 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2024 in forza del medesimo presupposto, relativamente alla imposta di cui all'art. 1, commi 1042 e seguenti della Legge 30 dicembre
2018 nr. 145 (“ecotassa”), per un importo totale accertato a titolo di ecotassa pari ad Euro 86.800,00, oltre sanzioni per Euro 26.040,00 e interessi per Euro 19.103,13.
A tal riguardo, fa presente che l'ecotassa è stata introdotta dall'art. 1, comma 1042 della Legge nr. 145/2018 ed è parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di
160 Co2, con riferimento ai veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 acquistati e immatricolati a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021. L'applicazione dell'ecotassa presuppone che, nel periodo indicato (1° marzo 2019 – 31 dicembre 2021), si sia perfezionato tanto l'acquisto quanto l'immatricolazione del veicolo.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione nr. 32 del 28 febbraio 2019 e successivamente con la Circolare nr. 8 del 10 aprile 2019, nel caso in cui soltanto l'immatricolazione del veicolo si sia perfezionata nell'arco temporale suddetto ma l'acquisto si collochi temporalmente prima del 1° marzo 2019,
l'ecotassa non è dovuta.
Fa inoltre presente che ha per oggetto della propria attività di impresa la locazione senza conducente
(noleggio) di veicoli a medio – lungo termine (codice ATECO 771100), acquistati presso vari soggetti, tra i quali in particolare i rivenditori di autoveicoli (concessionari / dealer / commercianti).
Ritiene che i 66 atti di accertamento impugnati, relativi ad altrettanti autoveicoli siano da annullare in quanto, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con le già citate Risoluzione nr. 32/2019 (paragrafo 2) e
Circolare nr. 8/2019 (paragrafo 3.5.2), “ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto (anche in locazione finanziaria) e l'immatricolazione del veicolo debbono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042; di conseguenza, ad esempio, non è assoggettato al pagamento dell'imposta il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo in data 28 febbraio 2019 la cui immatricolazione sia avvenuta in data successiva al 1° marzo 2019”.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio, sostenendo la legittimità e correttezza del proprio operato.
In particolare, fa presente che la compravendita di autoveicoli è ascrivibile nell'ambito della disciplina dell'art. 1378 c.c. relativo alla vendita di genere, ossia quella vendita che ha per oggetto non una res specifica designata nella sua concreta identità, bensì uno o più beni che vengono indicati unicamente tramite il genus cui appartengono e che pertanto necessitano di successiva ulteriore individuazione.
L'effetto traslativo risulta quindi differito, ed in tal senso deve essere intesa la qualificazione di “vendita obbligatoria”, dovendosi per contro escludere che l'individuazione possa essere concepita come atto traslativo autonomo.
Nel caso di specie, in assenza di documentazione in senso contrario, non vi è dubbio che l'immatricolazione costituisca unico atto certo a documentare l'acquisto dell'autovettura.
Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memorie depositate in data 20/01/2026 la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Oggetto della questione è l'interpretazione della norma prevista dall'articolo 1, comma 1042, della legge n.
145/2018 che prevede che “a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km”.
In ordine a tale norma, la ricorrente sostiene che l'acquisto di tutti i veicoli oggetto dell'atto impugnato, acquisto inteso come ordine formalizzato dalla stessa ai rivenditori a seguito dell'accoglimento della richiesta in tal senso da parte del cliente / locatario, è antecedente alla data del 1° marzo 2019, il che determina la non debenza dell'imposta.
A tal riguardo, si precisa che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in generale il contratto di compravendita di un'autovettura nuova si perfeziona con il semplice consenso tra le parti (art. 1376 c.c.), non essendo necessaria la forma scritta ai fini della validità del trasferimento, ma solo per la trascrizione al
PRA.
Detto articolo stabilisce, infatti, che “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.
In ordine agli effetti del contratto occorre, però, distinguere tra contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori:
i primi hanno come immediata conseguenza il trasferimento o la costituzione del diritto e tale è, ad esempio, la compravendita di un bene di proprietà dell'alienante; con i secondi, invece, la parte assume un obbligo, come accade per il venditore di un bene altrui.
Ciò, in quanto l'articolo 1478 cc prevede che “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Quindi, nei contratti ad effetti obbligatori, il trasferimento della proprietà non è immediato ma differito al verificarsi di un evento futuro, poiché il contratto crea solo l'obbligo di procurare l'acquisto.
Pertanto, il momento dell'acquisto varia in base alla fattispecie.
Nel caso in esame, la ricorrente, come fatto presente dalla stessa, “ha per oggetto della propria attività di impresa la locazione senza conducente (noleggio) di veicoli a medio – lungo termine (codice ATECO 771100), acquistati presso vari soggetti, tra i quali in particolare i rivenditori di autoveicoli (concessionari / dealer / commercianti).”
Quindi, non possiede le autovetture ma le acquista “presso vari soggetti, tra i quali in particolare i rivenditori di autoveicoli (concessionari / dealer / commercianti”.
In questo caso si tratta di vendita di cose altrui, per cui la proprietà si acquista nel momento in cui il venditore la acquista dal precedente titolare.
Se questo è il caso, allora la ricorrente avrebbe dovuto depositare tutta la documentazione relativa all'acquisto delle singole autovetture dai rispettivi rivenditori di autoveicoli.
Cosa questa che non risulta, per cui è impossibile stabilire se la data di acquisto sia precedente o successiva alla data del 1° marzo 2019, tenuto conto che, sulla scorta delle suesposte considerazioni, la documentazione depositata in atti, relativa agli ordini di acquisto stipulati con il compratore finale, non ha alcun valore ai fini della questione oggetto della controversia in esame.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
LU IO RE RS