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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 1548/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1548/2024 R.G. promossa
1 da corrente in Vercelli, in persona Parte_1 Parte_1
dell'amministratore p.t., con l'Avv. DAVIDE SCARPA del Foro di Vercelli, presso il cui studio in
Vercelli, Via Verdi 62 è elettivamente domiciliato ricorrente contro nato a [...] il [...]; CP_1
nata a [...] il [...], Controparte_2
entrambi residenti in [...], Corso Salamano 60 resistenti contumaci
Oggetto: accettazione tacita di eredità.
Conclusioni
(come da ricorso): Parte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: In via principale: accertare e dichiarare che i Sigg.ri e hanno CP_1 Controparte_2
accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa da (nato a [...] il [...] Controparte_3
C.F.: ,) con particolare riferimento al bene immobile sito in Vercelli Corso Salamano n. C.F._1
60, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Vercelli al Foglio 45, Particella 1313, Sub 22, Categoria
A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, rendita Euro 482,89, Piano S1-2, per la quota di ¾ a favore di
[...]
, e per la quota di ¼ a favore di CP_2 CP_1
In via istruttoria: ammettersi e disporsi, laddove ritenuto necessario, i mezzi di istruzione sommaria ritenuti utili, ivi l'interrogatorio formale, da trasformarsi in giuramento decisorio, sui seguenti capi tenorizzati, tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Siamo rimasti nel possesso dell'immobile sito in Vercelli Corso Salamano n. 60, già di proprietà del Sig.
Controparte_3
Con ordine per la Competente Conservatoria di procedere alla trascrizione dell'emanando procedimento.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.” 2
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies CPC depositato il 5.12.2024 da e Parte_2
proposto contro e il ricorrente ha esposto: CP_1 Controparte_2
- di essere creditore di e per € 3.416,92 per spese condominiali insolute in forza di CP_1 CP_2
decreto ingiuntivo n. 335/2024 emesso dal giudice di pace di Vercelli il 29.4.2024, in forza del quale ha avviato la procedura esecutiva immobiliare n. 119/2024 innanzi al tribunale di Vercelli sull'immobile di proprietà dei resistenti e sito nello stabile condominiale;
- rilevata dal giudice dell'esecuzione la mancanza di continuità delle trascrizioni, dato che non risulta trascritta l'accettazione dell'eredità morendo dismessa da a favore degli Controparte_3
odierni resistenti, debitori esecutati, fu disposto che il Condominio creditore procedente provvedesse a instaurare giudizio di cognizione volto a ripristinare la continuità delle trascrizioni;
- e hanno occupato l'immobile pignorato sito nell'edificio condominiale: vi CP_1 CP_2 CP_1
risiede e lo occupa tuttora, , pur in esso residente, recentemente è stata trasferita presso la CP_2 RSA di OR IS (VC). Entrambi sono intestatari catastali dell'immobile e, dopo la morte del padre e marito , hanno sostenuto le spese condominiali inerenti all'immobile Controparte_3
e hanno conferito deleghe per partecipare alle assemblee condominiali. Per questo, ad avviso del ricorrente, vi sono i presupposti per ritenere che e abbiano accettato tacitamente CP_1 CP_2
l'eredità ex art. 476 CC, avendo compiuto atti – quelli appena detti – che presuppongono necessariamente la loro volontà di accettare l'eredità e che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non nella qualità di eredi.
Così argomentando, il ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Parte_2
Con decreto 6.12.2024 fu fissata l'udienza di discussione del ricorso al 13.2.2025.
Il ricorso è stato tempestivamente notificato a mani proprie a il 12.12.2024, a il CP_2 CP_1
16.12.2024.
All'udienza di discussione del ricorso, oltre al difensore del ricorrente, è comparsa l'amministratrice di sostegno di – a tanto autorizzata dal giudice tutelare come da i provvedimento CP_2
3 CP_1 depositati in udienza – che non si è opposta alla domanda del Condominio. invece, non si è costituito. All'udienza, ritenuta la causa matura per la decisione attesa la sua natura documentale, il giudice ha invitato il ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Ciò compiuto, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
La causa viene ora in decisione.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , a cui il ricorso e il decreto di CP_1 CP_2
fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati a mani proprie.
Nel merito, la domanda è fondata.
È documentalmente provato che e hanno compiuto atti che non avrebbero avuto il CP_1 CP_2
diritto di fare se non nella qualità di eredi e che presuppongono necessariamente la loro volontà di accettare l'eredità morendo dismessa dal padre e marito (art. 476 CC). Controparte_3
In particolare, i resistenti hanno: A) pagato, prima di diventare morosi, le spese condominiali relative all'immobile pignorato (doc. 4) sito nel e censito al CF del Comune di Vercelli foglio 45, Parte_2
particella 1313, subalterno 22, dove risiedono (doc. 2), una quota del diritto di proprietà del quale era nella titolarità di;
Controparte_3
B) conferito delega per partecipare alle assemblee del condominio dove si trova l'immobile pignorato, come risulta dai verbali assembleari (doc. 5);
C) presentato denuncia di successione in morte di , come risulta dalla visura Controparte_3
catastale (doc. 1 pag. 3) registrata al vol. 88888 n. 303388 in data 28.6.2021 – trascrizione n.
4931.1/2021, con cui è stata eseguita la voltura catastale.
È principio consolidato (ultima di svariate conformi è Cass. ord. 22769/2024, ma anche
11478/2021) quello per cui l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo 4 riferibili in via mediata.
Per questi motivi
è accertato che e hanno accettato tacitamente l'eredità morendo CP_1 CP_2
dismessa da . Controparte_3
Spese di lite.
La soccombenza di e importa la loro condanna solidale ex artt. 91 – 97 CPC a CP_1 CP_2
rifondere a le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., Parte_2
come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore: indeterminabile di bassa complessità (non vi è motivo per ritenere che il valore della causa sia pari ad € 4.425,18, come dichiarato in atto di citazione, importo corrispondente a quello che il ricorrente allega essere stato precettato, dato che non è in discussione un diritto di credito);
- fasi: solo di studio e introduttiva (l'istruttoria è mancata, la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa sono avvenute alla prima e unica udienza con integrale richiamo all'atto introduttivo, senza deposito di ulteriori difese e apprezzabile attività difensiva ulteriore rispetto al ricorso);
- tariffe: minime per semplicità in fatto e assenza di questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1548/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro e , ogni altra diversa domanda ed
[...] CP_1 Controparte_2
eccezione respinta:
- ACCERTA che nato a [...] il [...], e , nata a [...] CP_1 Controparte_2
il 13.8.1938, hanno accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa da nato a Controparte_3
Mesola (FE) l'11.7.1934 e deceduto il 30.6.2020;
- CONDANNA ex artt. 91 – 97 CPC e in solido tra di loro a CP_1 Controparte_2
rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 1.450,00 Parte_2
5 per compensi, € 125,00 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- ORDINA al Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere la presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria per il recupero del contributo unificato ragguagliato al valore indeterminabile della causa.
Vercelli, 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari