Art. 26.
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorita' che ha, disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorita' giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorita' che ha, disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorita' giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.