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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6624 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 7252/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
AL MOWALI Parte_1
Avv. CHIOCCA ANTONIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CROCE BENEDETTO presente
***
L'Avv. Croce ha il mandato esclusivo a seguito del pensionamento del codifensore e indica l'indirizzo pec: Email_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
RT HI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7252/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
PO (RM), Via Napoli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Antonio Chiocca (C.F.
), del foro di Civitavecchia che lo rappresenta e difende delega in atti C.F._2
- APPELLANTE –
E
(C.F. ; P. Iva ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Croce (C.F. ), ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giusta delega in atti Email_1
- APPELLATO –
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 618/2021 pubblicata l'8/06/2021, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con l'atto introduttivo del presente giudizio Al ha allegato: - che il giorno 22.07.2007, Pt_2 Parte_2
“mentre camminava con prudenza ed attenzione sulla piazza Firenze a (area adibita al CP_1 mercato settimanale)”, mise un piede in una buca cadendo rovinosamente a terra;
- di essere stato soccorso dai passanti e di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Padre Pio” di
Bracciano, dove gli venne diagnosticata una frattura scomposta pluriframmentaria della rotula del ginocchio sinistro, venne ricoverato e il 1°.08.2007 venne sottoposto a un intervento di osteosintesi al ginocchio sinistro;
di essere stato dimesso l'08.08.2007; - di avere richiesto il risarcimento dei danni al ma nulli sono stati i tentativi di addivenire a una soluzione Controparte_1 stragiudiziale della lite. L'attore ha dedotto, quindi, la responsabilità dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendo che venga condannato al risarcimento Controparte_1 dei danni, quantificati in € 5.000,00 o nella maggiore somma accertata in corso di giudizio. Si è costituito il che ha allegato che: - a seguito di richiesta di accertamento da Controparte_1 parte dell'attore in data 22.09.2007, sono stati effettuati due sopralluoghi – in data 24.09.2007 e in data 22.11.2007 – da parte degli agenti della Polizia Locale, che hanno rilevato l'esistenza, tra le altre, di una buca “di notevoli dimensioni” in corrispondenza del posto mercato n. 33; - la buca in questione “non sembrerebbe risalire a molto tempo addietro sia perché i contorni appaiono netti ed evidenti, sia perché alla prima segnalazione l'ufficio comunale avrebbe immediatamente provveduto al suo 'rattoppo' (trattandosi di area adibita a mercato settimanale)”; - come dichiarato dall'attore in sede di “denuncia di infortunio” resa al medico dell'Ospedale civile di Bracciano, l'incidente si verificò alle ore 14,00, quindi in pieno giorno, “mentre svolgevo la mia attività di commerciante nel mercato”, sicché l'attore fu presente sul luogo dell'incidente per molte ore, proprio perché quel giorno svolse l'attività di ambulante, la quale prevede che il “banco” per la vendita venga montato al mattino preso e smontato proprio vero le ore 14,00. L'Amministrazione comunale ha dedotto che, pertanto, quel giorno l'attore passò più volte nei pressi della buca, che si trovava nei pressi del posto assegnato allo stesso, sicché egli ne deve aver avuta “piena consapevolezza e percezione”; e ha concluso per il rigetto della 3 domanda attorea o, in subordine, perché venga riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto”.
3 Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare al le spese Parte_2 Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con decreto in data 16.04.2020”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto Parte_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
618/2021 emessa e depositata dal Tribunale d Civitavecchia, Giudice Dott. Mario Montanaro, nel giudizio recante R.G. 670/2011, in data 08.06.2021 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che il in Controparte_1 persona del Sindaco in carica, è l'unico responsabile del sinistro del 22 Luglio 2007, avvenuto in
PO (RM), nella P.za Firenze, a causa dell'omesso controllo e manutenzione del manto stradale che con una invisibile ed imprevedibile disconnessione della stessa, ha causato la caduta rovinosa a terra di procurandone la frattura scomposta pluriframmentaria Parte_2 della rotula del ginocchio sinistro, e per l'effetto condannare lo stesso sopra Controparte_1 citato al risarcimento integrale del danno biologico subito dall'attore, da quantificarsi in euro
5.000,00 o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, oltre al risarcimento del patema d'animo subito dallo stesso (danno morale) da quantificarsi in via equitativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda fino all'effettivo soddisfo ". Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni avversa istanza e richiesta disattesa: 1) in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza n. 618 del 08/06/2021 emessa dal del
Tribunale di Civitavecchia a definizione del procedimento n. 670/2011 R.G., con condanna dell'appellante alla rifusione dei compensi e delle spese del presente giudizio;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'appello del Sig. venga accolto, limitare l'entità Parte_2 del risarcimento del danno nella misura percentuale corrispondente al concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con compensazione delle spese di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi
4 scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in unico motivo rubricato Parte_2
“Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.”.
Parte appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.; a suo dire il giudice di prime cure, pur dando atto del fatto che vi era stata un'oggettiva assenza di manutenzione della cosa pubblica da parte del convenuto, ha tuttavia escluso l'operatività di siffatta norma ritenendo che l'odierno CP_1 appellante avesse posto in essere condotte idonee ad interrompere il nesso causale tra il sinistro e l'evento dannoso. Ciò in quanto la circostanza della copertura della buca era stata smentita dalle testimonianze escusse nel corso del giudizio di primo grado;
dalle stesse era infatti emerso che la buca era risultata solo parzialmente coperta e comunque non era stato possibile accertare che era stata coperta dallo stesso appellante. Lamenta ancora quest'ultimo l'errata interpretazione della norma invocata avendo il Tribunale ritenuto che egli era a conoscenza del pessimo stato manutentivo della piazza e che era pertanto tenuto a prestare maggiore attenzione.
La sentenza impugnata è così motivata: “
2. L'art. 2051 c.c. prevede un peculiare criterio di imputazione della responsabilità, ossia la relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne. Il danneggiato, nel domandare il risarcimento, non deve provare la colpa del convenuto, ma – come generalmente si afferma – si può limitare a provare la qualità di custode di quest'ultimo e l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno. Presupposti della responsabilità in capo al custode sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità: anche le cose normalmente innocue o inerti (cfr. Cass.
28.10.1995, n. 11264) possono essere fonte di danno in forza di altri fattori causali (cfr. Cass.
15.11.1996, n. 10015; Cass. 23.10.1990, n. 10277). Come è stato acutamente osservato da uno studioso, la stessa forza di gravità rende le cose potenzialmente idonee a recare danno. L'art. 2051
c.c., quindi, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo allorquando agenti interni alle stesse ovvero
l'effetto dell' uomo possano prevedibilmente intervenire, come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che possa conferire alla cosa la c.d. “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796).
L'operatività dell'art. 2051 c.c., quindi, è condizionata non all' accertamento di determinate caratteristiche della cosa o della pericolosità intrinseca della stessa (la legge, infatti, allorché richiede detto estremo, come nel caso dell'art. 2050 c.c., lo menziona specificamente: cfr. Pret.
Chieti, 19.12.1994, in Foro it., 1995, I, c. 1684; App. Milano, 19.6.1981, in Riv. dir. comm., 1982,
5 121), bensì di una situazione di pericolo che ha modo di concretizzarsi in danno solo mediante la cosa stessa (cfr., chiaramente in detti termini, Cass. 21.10.1976, n. 3722; in seguito, Cass.
06.04.1982, n. 2134, in termini di “pericolosità per i terzi”, da intendere nel senso suddetto;
in giurisprudenza, per esprimere lo stesso concetto è frequente l'uso dell'espressione “intrinseco dinamismo della cosa”, che, però, si presta all'equivoco di un restringimento sotto il profilo oggettuale dell'ambito di applicazione della tutela accordata dall'art. 2051 c.c., che parrebbe lasciare fuori dall'ambito di applicazione le cose c.d. inerti: cfr., per l'uso di detta espressione, Cass.
23.10.1990, n. 10277; Cass. 27.03.1972, n. 987). È quella, appunto, che la giurisprudenza chiama la
“idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796, sopra riportata, proprio in questi termini;
Cass. 23.10.1990, n. 10277; Cass. 09.06.1983, n. 3971): espressione che si può accogliere solo se alla stessa si dà l'accezione di cui si è detto, ossia che l'art. 2051 c.c. sarà applicabile solo ove la cosa, nel caso concreto, risulti – a seguito dell'accertamento condotto in corso di causa – aver esposto i terzi a un rischio specifico di danno. In verità, ad avviso di chi scrive, la ratio dell'art. 2051
c.c. è quella di sanzionare il custode proprio perché – come reso evidente dagli eventi – non ha correttamente esercitato il potere di controllo sulla cosa ove la stessa produca danno a terzi per
l'intervento di un fattore riconducibile o al dinamismo intrinseco della stessa o a un terzo o allo stesso danneggiato. Correttamente, pertanto, parte della dottrina ha parlato di “responsabilità aggravata”, proprio perché la legge, più che sancire una forma di responsabilità oggettiva, pone una presunzione di responsabilità del custode, che però è comunque iuris tantum, potendo questi provare il caso fortuito. E detto aggravamento di responsabilità è giustificabile – tanto tra i codificatori del 1942 quanto (e soprattutto) oggi, alla luce della Carta del 1948 – solo nei termini sopra delineati, e non laddove si voglia vedere un'ipotesi di responsabilità che presupponga un rapporto causale di mera occasionalità tra cosa e danno. Non a caso, infatti, la giurisprudenza tende
a far coincidere la prova della sussistenza del nesso di causalità - che il danneggiato ha l 'onere di dare (cfr. Cass. 20.05.1998, n. 5031) - con la prova che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione dell'evento dannoso. E in tale senso si può condividere l'affermazione della riferibilità dell'elemento della pericolosità al nesso eziologico.
3. La circostanza per cui Parte_2 cadde il giorno 22.07.2007 in una buca che si trovava nell'area adibita a mercato di
[...] piazza Firenze a è stata provata all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio. CP_1
In particolare, la testimone , che assistette alla caduta dell'odierno attore, ha riferito Tes_1 che l'evento dannoso si verificò verso le 10,30 – 11,00 del giorno 22.07.2007 e “il sig. Parte_2 che conosco di vista e che ha stabilmente il martedì e la domenica un bancone di abbigliamento intimo al mercato di Piazza Firenze” mise “il piede in una buca che era in parte ricoperta da un telo di un bancone”. E ha riferito anche che “a coprire parzialmente la buca non fossero capi di
6 abbigliamento ma il telo di un banco” (v. verbale dell'udienza del 25.01.2008). La testimone in questione, indicata da parte attrice, ha non solo riferito della caduta, ma ha dunque confermato un'altra circostanza, tutt'altro che priva di rilevanza con riguardo alla dedotta responsabilità dell'Amministrazione comunale e taciuta da parte attrice nell' introdurre il presente giudizio, ma allegata (e documentata) dal nel costituirsi in giudizio: Al CP_1 Parte_2 si trovava in piazza Firenze a non come avventore occasionale, ma perché aveva un CP_1
“bancone di abbigliamento intimo” in quel mercato quel giorno, che era domenica, come tutte le domeniche e i martedì. A tale riguardo, parte convenuta ha provato che l'attore aveva un posto assegnato in piazza Firenze (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta). La presenza della buca in cui è caduto l'attore è stata accertata, a seguito di richiesta da parte dello stesso, dalla Polizia
Locale del Comune di ha infatti effettuato due accertamenti, aventi medesimo numero di CP_1 protocollo: il primo, effettuato il 24.09.2007, con cui si dava atto della presenza in Piazza Firenze di
"innumerevole buche ed avvallamenti del manto stradale, tra cui ne esiste una davanti al posto mercato n. 33 come da rapporto fotografico allegato" (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta); il secondo, effettuato il 22.11.2007, con il quale venne accertata, di nuovo, "la presenza di una buca davanti al posto mercato n° 33" (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta). , Testimone_2 maresciallo della Polizia Locale di sentito come testimone nel corso del presente giudizio, CP_1 ha dichiarato che, inviato sul luogo del sinistro, rilevò la presenza “vicino al banco / area adibita al posto 33 di una buca sul manto stradale che ho fotografato”. E ha riferito, inoltre, di essere conoscenza del fatto che “l'attore ha un banco al mercato di Piazza Firenze” (v. verbale dell'udienza del 29.03.2013). Parte convenuta ha prodotto due fotografie che riproducono il luogo dove si è verificato il sinistro e che evidenziano una buca di notevoli dimensioni proprio al centro dell'area asfaltata (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta). In mancanza di contestazione si deve ritenere che le foto in questione riproducano senz'altro la buca in cui cadde Parte_2
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (sancito con le
[...] ordinanze 10.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), con cui ha riconsiderato il proprio precedente orientamento, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in iterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
7 del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accertabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass., ord. 13.01.2020, n. 347). Con riguardo al caso all'esame di questo giudicante, si deve ritenere che l'attore conoscesse bene il luogo in cui è caduto, dove svolgeva di martedì e domenica la propria attività di venditore ambulante di biancheria intima. E, quindi, che egli fosse anche a perfetta conoscenza del pessimo stato manutentivo in cui versava la stessa.
Conseguentemente, egli avrebbe senz'altro potuto prevedere la situazione di pericolo e superare la stessa con l'utilizzo delle cautele normalmente attese dallo stesso proprio in considerazione della sua conoscenza del luogo, e dunque della circostanza per cui – come hanno rilevato gli agenti della
Polizia Locale del Comune di – l'asfalto di Piazza Firenze era in generale gravemente CP_1 ammalorato, e in particolare vi era una buca di una certa dimensione in prossimità del luogo dove egli aveva il proprio banco di vendita e che gli era stato assegnato (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta). Si aggiunga che è stato provato nel corso del giudizio come l'evento si sia verificato alla piena luce del giorno, verso le 10,30 – 11,00, come riferito dalla testimone che ha assistito alla caduta di o comunque verso le 14,00, come dichiarato dallo stesso Parte_2 attore nella denuncia di sinistro presentata, come ha allegato parte convenuta. Da tale circostanza consegue che l'attore era senz'altro in condizioni di orientarsi in piazza Firenze, e dunque individuare il luogo in cui si trovava la buca in cui è caduto, nota allo stesso per essere – come si è detto – un abituale frequentatore di quel luogo, anzi per svolgere la propria attività lavorativa proprio lì per due giorni a settimana. Parte attrice ha allegato che la buca in questione non era visibile. Anche tale circostanza ha trovato riscontro a seguito della testimonianza di , la Tes_1 quale – come si è detto – ha riferito che la buca in cui cadde l'attore era celata dal telo di copertura del banco di vendita. La buca in questione, allora, non era visibile quando si è verificato l'evento dannoso, ma questo a seguito di un'attività posta in essere dallo stesso attore, consistita nel rendere la stessa non immediata- mente percepibile a sé e agli altri con un telo posto a copertura del banco di vendita. E anche tale condotta imprudente dell'attore fu tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La condotta imprudente di non solo Parte_2 nel camminare in prossimità della buca presente accanto al suo banco merci, ma anche – a monte – nell'occultare a sé e agli altri la buca in questione con il telo di copertura del banco di vendita, costituì dunque un fatto caratterizzato da autonoma efficienza causale e, quindi, come tale esclude la responsabilità da cosa in custodia in caso all'Amministrazione comunale.
4. In conclusione, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del deve essere Controparte_1
8 rigettata non essendo ravvisabile una responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa e dovendosi ritenere l'esclusiva responsabilità di Pt_4 per la caduta. E deve essere esclusa anche una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in
[...] capo al convenuto. In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai CP_1 principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cosiddetta teoria della condicio sine qua non) (nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, che non viene in rilievo nel caso in esame). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, si deve riconoscere ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr., per tutte, Cass. 10.10.2008, n. 25028). E' questo il caso della condotta posta in essere dal danneggiato, avente efficacia causale esclusiva nella causazione del danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Le spese della c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio, e già liquidate con decreto in data
16.04.2020, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore. La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza dell'08.06.2021, nel corso della quale ne viene data lettura,
e viene depositata telematicamente in cancelleria, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.”.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, sostanzialmente, esclude la sussistenza degli elementi di responsabilità del non ravvisando gli estremi della CP_1 invisibiltà ed imprevedibilità del pericolo, costituito da una buca presente sul manto stradale.
Per quanto attiene alla ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. è opportuno premettere, in iure¸ che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 20943/2022).
9 Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276;
v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331).
È quindi onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è così per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”
(Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità
10 medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019,
n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass. 26 novembre
2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
11 Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_2
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, «essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”» (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero
12 reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso, le doglianze dell'appellante non consentono di accogliere la domanda proposta.
Dall'istruttoria è emerso infatti che il sinistro è avvenuto in data 22 Luglio 2007 in piena stagione estiva e in orario diurno nella Piazza Firenze in nell'area dove si svolgeva il mercato CP_1 settimanale ed in occasione dello stesso, nei pressi del banco n. 33 ove il medesimo attore esercitava l'attività commerciale di ambulante.
La teste di parte attrice , escussa all'udienza del 25.01.2018, ha dichiarato che il sinistro Tes_1 avveniva alle ore 10:30 / 11:00 del 22 Luglio 2007 e che, nell'occasione “vedevo il sig. Parte_2 che conosco di vista e che ha stabilmente il martedì e la domenica un bancone di abbigliamento intimo al mercato di Piazza Firenze” ; la teste ha poi riferito che, dopo aver visto la caduta dell'attore,
“vidi che il signore aveva messo il piede in una buca che era in parte ricoperta da un telo di un bancone” ed inoltre precisava che “a coprire parzialmente la buca non fossero capi di abbigliamento ma il telo di un banco”; il teste agente di Polizia Locale del Testimone_3 Controparte_1 escusso all'udienza del 29.03.2013 ha dichiarato che, in seguito alla richiesta fatta dall'attore in data
22.09.2007, inviava una pattuglia sul luogo del sinistro composta dal maresciallo , Testimone_2 che constatava la presenza di un'unica buca davanti al posto mercato n. 33 affermando altresì di sapere che l'attore lavorava al mercato luogo del sinistro. Infine, il teste maresciallo Testimone_2 della Polizia Locale di escusso all'udienza del 29.03.2013, ha dichiarato di essere stato CP_1 inviato sul luogo del sinistro e che ivi rilevava la presenza “vicino al banco / area adibita al posto 33 di una buca sul manto stradale che ho fotografato” confermando al contempo che l'attore aveva un banco al mercato di Piazza Firenze.
Alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio di prime cure, è emerso che il sinistro per cui è causa non
è imputabile, nemmeno parzialmente, al bensì esclusivamente alla condotta Controparte_1 incauta ed imprudente dell' appellante, il quale ben conosceva il luogo del sinistro in quanto vi svolgeva la propria attività commerciale, e ben sapeva dell'esistenza della buca atteso che la stessa come confermato da tutti i testi escussi era posizionata esattamente davanti e nei pressi del suo banco mercatale n. 33.
Quanto alla generale visibilità, si è dunque accertato che, quel giorno, vi era una ottima illuminazione naturale (trattandosi di una mattina di luglio) che la presenza della buca era nota all'appellante per essere i luoghi ove si è verificato l'incidente da questi frequentati assiduamente ivi svolgendovi l'attività di vendita ambulante per due giorni alla settimana.
Tutti questi elementi, come valorizzati dal giudice di primo grado, non sono stati del resto oggetto di contestazione alcuna da parte dell'appellante.
13 Né vale a scalfire tale ragionamento la circostanza secondo cui la buca, nell'occasione, era parzialmente coperta dal telo del bancone e ciò in quanto, da un lato come affermato dalla teste , Tes_1 il telo copriva solo parzialmente la buca che per il resto era visibile, dall'altro l'attore era comunque consapevole della presenza del pericolo che, pertanto, egli avrebbe in ogni caso potuto evitare con la dovuta attenzione. Non è infatti ultroneo considerare che la buca era posta in adiacenza alla solita postazione di vendita e, per ciò solo, non poteva dirsi imprevista, laddove il telo era andato a coprire solo parzialmente la buca che pertanto era comunque visibile.
Tali elementi, dunque, portano a ritenere che si sia dinanzi ad una situazione di rischio concretamente percepibile con l'ordinaria diligenza, dovendo pertanto considerarsi sussistente una condotta colposa dell'attore appellante che vale ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, qui ridotta al rango di mera occasione dell'evento e che porta a ritenere, per contro, integrato il caso fortuito.
Del pari, venendo qui in rilievo un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando l'art. 2051 c.c. sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale, di alcun pregio si rivelano gli assunti proposti dall'appellante circa l'asserito comportamento negligente tenuto dal CP_1
Ciò porta altresì a ritenere che il giudice non ha errato allorquando ha ravvisato l'assenza di responsabilità del convenuto, atteso che si è escluso proprio un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e cioè il nesso di derivazione causale, eliso del tutto dal comportamento imprudente tenuto dallo stesso danneggiato, così eliminando qualsiasi responsabilità dell'amministrazione.
Per le medesime ragioni debbono essere esclusi i presupposti per ravvisare una responsabilità ex art. 2043 c.c. atteso che sono risultati del tutto carenti, nella fattispecie per cui è causa, i 2 requisiti dell'insidia stradale (o trabocchetto), ossia quello oggettivo dell'invisibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Parte_2
ed in favore dell'appellato e liquidate come da dispositivo applicando i
[...] Controparte_1 parametri minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e delle modeste questioni giuridiche e fattuali trattate (scaglione secondo tabella XII^).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Civitavecchia, n. 618/2021, emessa l'8/06/2021
[...] così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore del le spese Parte_2 Controparte_1 del presente grado, liquidate in complessivi €1.458 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_2 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
15
Sezione VI civile
R.G. 7252/2021
All'udienza collegiale del giorno 11/11/2025 ore 10:45
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
AL MOWALI Parte_1
Avv. CHIOCCA ANTONIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CROCE BENEDETTO presente
***
L'Avv. Croce ha il mandato esclusivo a seguito del pensionamento del codifensore e indica l'indirizzo pec: Email_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Alberto Tilocca
RT HI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza dell'11.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7252/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
PO (RM), Via Napoli n. 38 presso lo studio dell'Avv. Antonio Chiocca (C.F.
), del foro di Civitavecchia che lo rappresenta e difende delega in atti C.F._2
- APPELLANTE –
E
(C.F. ; P. Iva ), in persona del Sindaco, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Croce (C.F. ), ed
[...] C.F._3 elettivamente domiciliato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: giusta delega in atti Email_1
- APPELLATO –
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 618/2021 pubblicata l'8/06/2021, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con l'atto introduttivo del presente giudizio Al ha allegato: - che il giorno 22.07.2007, Pt_2 Parte_2
“mentre camminava con prudenza ed attenzione sulla piazza Firenze a (area adibita al CP_1 mercato settimanale)”, mise un piede in una buca cadendo rovinosamente a terra;
- di essere stato soccorso dai passanti e di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Padre Pio” di
Bracciano, dove gli venne diagnosticata una frattura scomposta pluriframmentaria della rotula del ginocchio sinistro, venne ricoverato e il 1°.08.2007 venne sottoposto a un intervento di osteosintesi al ginocchio sinistro;
di essere stato dimesso l'08.08.2007; - di avere richiesto il risarcimento dei danni al ma nulli sono stati i tentativi di addivenire a una soluzione Controparte_1 stragiudiziale della lite. L'attore ha dedotto, quindi, la responsabilità dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e ha citato in giudizio innanzi a questo Tribunale il chiedendo che venga condannato al risarcimento Controparte_1 dei danni, quantificati in € 5.000,00 o nella maggiore somma accertata in corso di giudizio. Si è costituito il che ha allegato che: - a seguito di richiesta di accertamento da Controparte_1 parte dell'attore in data 22.09.2007, sono stati effettuati due sopralluoghi – in data 24.09.2007 e in data 22.11.2007 – da parte degli agenti della Polizia Locale, che hanno rilevato l'esistenza, tra le altre, di una buca “di notevoli dimensioni” in corrispondenza del posto mercato n. 33; - la buca in questione “non sembrerebbe risalire a molto tempo addietro sia perché i contorni appaiono netti ed evidenti, sia perché alla prima segnalazione l'ufficio comunale avrebbe immediatamente provveduto al suo 'rattoppo' (trattandosi di area adibita a mercato settimanale)”; - come dichiarato dall'attore in sede di “denuncia di infortunio” resa al medico dell'Ospedale civile di Bracciano, l'incidente si verificò alle ore 14,00, quindi in pieno giorno, “mentre svolgevo la mia attività di commerciante nel mercato”, sicché l'attore fu presente sul luogo dell'incidente per molte ore, proprio perché quel giorno svolse l'attività di ambulante, la quale prevede che il “banco” per la vendita venga montato al mattino preso e smontato proprio vero le ore 14,00. L'Amministrazione comunale ha dedotto che, pertanto, quel giorno l'attore passò più volte nei pressi della buca, che si trovava nei pressi del posto assegnato allo stesso, sicché egli ne deve aver avuta “piena consapevolezza e percezione”; e ha concluso per il rigetto della 3 domanda attorea o, in subordine, perché venga riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento dovuto”.
3 Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta le domande attoree;
condanna a rimborsare al le spese Parte_2 Controparte_1 di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.03.2014, n. 55), I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con decreto in data 16.04.2020”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto Parte_2 le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
618/2021 emessa e depositata dal Tribunale d Civitavecchia, Giudice Dott. Mario Montanaro, nel giudizio recante R.G. 670/2011, in data 08.06.2021 mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Civitavecchia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accertare e dichiarare che il in Controparte_1 persona del Sindaco in carica, è l'unico responsabile del sinistro del 22 Luglio 2007, avvenuto in
PO (RM), nella P.za Firenze, a causa dell'omesso controllo e manutenzione del manto stradale che con una invisibile ed imprevedibile disconnessione della stessa, ha causato la caduta rovinosa a terra di procurandone la frattura scomposta pluriframmentaria Parte_2 della rotula del ginocchio sinistro, e per l'effetto condannare lo stesso sopra Controparte_1 citato al risarcimento integrale del danno biologico subito dall'attore, da quantificarsi in euro
5.000,00 o nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa, oltre al risarcimento del patema d'animo subito dallo stesso (danno morale) da quantificarsi in via equitativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria della domanda fino all'effettivo soddisfo ". Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni avversa istanza e richiesta disattesa: 1) in via principale, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto Parte_2 infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la sentenza n. 618 del 08/06/2021 emessa dal del
Tribunale di Civitavecchia a definizione del procedimento n. 670/2011 R.G., con condanna dell'appellante alla rifusione dei compensi e delle spese del presente giudizio;
2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'appello del Sig. venga accolto, limitare l'entità Parte_2 del risarcimento del danno nella misura percentuale corrispondente al concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con compensazione delle spese di giudizio”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi
4 scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in unico motivo rubricato Parte_2
“Errata interpretazione ed applicazione dell'art. 2051 c.c.”.
Parte appellante lamenta l'errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.; a suo dire il giudice di prime cure, pur dando atto del fatto che vi era stata un'oggettiva assenza di manutenzione della cosa pubblica da parte del convenuto, ha tuttavia escluso l'operatività di siffatta norma ritenendo che l'odierno CP_1 appellante avesse posto in essere condotte idonee ad interrompere il nesso causale tra il sinistro e l'evento dannoso. Ciò in quanto la circostanza della copertura della buca era stata smentita dalle testimonianze escusse nel corso del giudizio di primo grado;
dalle stesse era infatti emerso che la buca era risultata solo parzialmente coperta e comunque non era stato possibile accertare che era stata coperta dallo stesso appellante. Lamenta ancora quest'ultimo l'errata interpretazione della norma invocata avendo il Tribunale ritenuto che egli era a conoscenza del pessimo stato manutentivo della piazza e che era pertanto tenuto a prestare maggiore attenzione.
La sentenza impugnata è così motivata: “
2. L'art. 2051 c.c. prevede un peculiare criterio di imputazione della responsabilità, ossia la relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno e il soggetto che è chiamato a risponderne. Il danneggiato, nel domandare il risarcimento, non deve provare la colpa del convenuto, ma – come generalmente si afferma – si può limitare a provare la qualità di custode di quest'ultimo e l'esistenza di un nesso di causalità tra la cosa e il danno. Presupposti della responsabilità in capo al custode sono, quindi, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. Dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi nell'escludere che la cosa debba avere un'intrinseca pericolosità: anche le cose normalmente innocue o inerti (cfr. Cass.
28.10.1995, n. 11264) possono essere fonte di danno in forza di altri fattori causali (cfr. Cass.
15.11.1996, n. 10015; Cass. 23.10.1990, n. 10277). Come è stato acutamente osservato da uno studioso, la stessa forza di gravità rende le cose potenzialmente idonee a recare danno. L'art. 2051
c.c., quindi, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo allorquando agenti interni alle stesse ovvero
l'effetto dell' uomo possano prevedibilmente intervenire, come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che possa conferire alla cosa la c.d. “idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796).
L'operatività dell'art. 2051 c.c., quindi, è condizionata non all' accertamento di determinate caratteristiche della cosa o della pericolosità intrinseca della stessa (la legge, infatti, allorché richiede detto estremo, come nel caso dell'art. 2050 c.c., lo menziona specificamente: cfr. Pret.
Chieti, 19.12.1994, in Foro it., 1995, I, c. 1684; App. Milano, 19.6.1981, in Riv. dir. comm., 1982,
5 121), bensì di una situazione di pericolo che ha modo di concretizzarsi in danno solo mediante la cosa stessa (cfr., chiaramente in detti termini, Cass. 21.10.1976, n. 3722; in seguito, Cass.
06.04.1982, n. 2134, in termini di “pericolosità per i terzi”, da intendere nel senso suddetto;
in giurisprudenza, per esprimere lo stesso concetto è frequente l'uso dell'espressione “intrinseco dinamismo della cosa”, che, però, si presta all'equivoco di un restringimento sotto il profilo oggettuale dell'ambito di applicazione della tutela accordata dall'art. 2051 c.c., che parrebbe lasciare fuori dall'ambito di applicazione le cose c.d. inerti: cfr., per l'uso di detta espressione, Cass.
23.10.1990, n. 10277; Cass. 27.03.1972, n. 987). È quella, appunto, che la giurisprudenza chiama la
“idoneità al nocumento” (cfr. Cass. 11.06.1998, n. 5796, sopra riportata, proprio in questi termini;
Cass. 23.10.1990, n. 10277; Cass. 09.06.1983, n. 3971): espressione che si può accogliere solo se alla stessa si dà l'accezione di cui si è detto, ossia che l'art. 2051 c.c. sarà applicabile solo ove la cosa, nel caso concreto, risulti – a seguito dell'accertamento condotto in corso di causa – aver esposto i terzi a un rischio specifico di danno. In verità, ad avviso di chi scrive, la ratio dell'art. 2051
c.c. è quella di sanzionare il custode proprio perché – come reso evidente dagli eventi – non ha correttamente esercitato il potere di controllo sulla cosa ove la stessa produca danno a terzi per
l'intervento di un fattore riconducibile o al dinamismo intrinseco della stessa o a un terzo o allo stesso danneggiato. Correttamente, pertanto, parte della dottrina ha parlato di “responsabilità aggravata”, proprio perché la legge, più che sancire una forma di responsabilità oggettiva, pone una presunzione di responsabilità del custode, che però è comunque iuris tantum, potendo questi provare il caso fortuito. E detto aggravamento di responsabilità è giustificabile – tanto tra i codificatori del 1942 quanto (e soprattutto) oggi, alla luce della Carta del 1948 – solo nei termini sopra delineati, e non laddove si voglia vedere un'ipotesi di responsabilità che presupponga un rapporto causale di mera occasionalità tra cosa e danno. Non a caso, infatti, la giurisprudenza tende
a far coincidere la prova della sussistenza del nesso di causalità - che il danneggiato ha l 'onere di dare (cfr. Cass. 20.05.1998, n. 5031) - con la prova che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella produzione dell'evento dannoso. E in tale senso si può condividere l'affermazione della riferibilità dell'elemento della pericolosità al nesso eziologico.
3. La circostanza per cui Parte_2 cadde il giorno 22.07.2007 in una buca che si trovava nell'area adibita a mercato di
[...] piazza Firenze a è stata provata all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio. CP_1
In particolare, la testimone , che assistette alla caduta dell'odierno attore, ha riferito Tes_1 che l'evento dannoso si verificò verso le 10,30 – 11,00 del giorno 22.07.2007 e “il sig. Parte_2 che conosco di vista e che ha stabilmente il martedì e la domenica un bancone di abbigliamento intimo al mercato di Piazza Firenze” mise “il piede in una buca che era in parte ricoperta da un telo di un bancone”. E ha riferito anche che “a coprire parzialmente la buca non fossero capi di
6 abbigliamento ma il telo di un banco” (v. verbale dell'udienza del 25.01.2008). La testimone in questione, indicata da parte attrice, ha non solo riferito della caduta, ma ha dunque confermato un'altra circostanza, tutt'altro che priva di rilevanza con riguardo alla dedotta responsabilità dell'Amministrazione comunale e taciuta da parte attrice nell' introdurre il presente giudizio, ma allegata (e documentata) dal nel costituirsi in giudizio: Al CP_1 Parte_2 si trovava in piazza Firenze a non come avventore occasionale, ma perché aveva un CP_1
“bancone di abbigliamento intimo” in quel mercato quel giorno, che era domenica, come tutte le domeniche e i martedì. A tale riguardo, parte convenuta ha provato che l'attore aveva un posto assegnato in piazza Firenze (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta). La presenza della buca in cui è caduto l'attore è stata accertata, a seguito di richiesta da parte dello stesso, dalla Polizia
Locale del Comune di ha infatti effettuato due accertamenti, aventi medesimo numero di CP_1 protocollo: il primo, effettuato il 24.09.2007, con cui si dava atto della presenza in Piazza Firenze di
"innumerevole buche ed avvallamenti del manto stradale, tra cui ne esiste una davanti al posto mercato n. 33 come da rapporto fotografico allegato" (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta); il secondo, effettuato il 22.11.2007, con il quale venne accertata, di nuovo, "la presenza di una buca davanti al posto mercato n° 33" (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta). , Testimone_2 maresciallo della Polizia Locale di sentito come testimone nel corso del presente giudizio, CP_1 ha dichiarato che, inviato sul luogo del sinistro, rilevò la presenza “vicino al banco / area adibita al posto 33 di una buca sul manto stradale che ho fotografato”. E ha riferito, inoltre, di essere conoscenza del fatto che “l'attore ha un banco al mercato di Piazza Firenze” (v. verbale dell'udienza del 29.03.2013). Parte convenuta ha prodotto due fotografie che riproducono il luogo dove si è verificato il sinistro e che evidenziano una buca di notevoli dimensioni proprio al centro dell'area asfaltata (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte convenuta). In mancanza di contestazione si deve ritenere che le foto in questione riproducano senz'altro la buca in cui cadde Parte_2
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (sancito con le
[...] ordinanze 10.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), con cui ha riconsiderato il proprio precedente orientamento, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in iterazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche officiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente
7 del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accertabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass., ord. 13.01.2020, n. 347). Con riguardo al caso all'esame di questo giudicante, si deve ritenere che l'attore conoscesse bene il luogo in cui è caduto, dove svolgeva di martedì e domenica la propria attività di venditore ambulante di biancheria intima. E, quindi, che egli fosse anche a perfetta conoscenza del pessimo stato manutentivo in cui versava la stessa.
Conseguentemente, egli avrebbe senz'altro potuto prevedere la situazione di pericolo e superare la stessa con l'utilizzo delle cautele normalmente attese dallo stesso proprio in considerazione della sua conoscenza del luogo, e dunque della circostanza per cui – come hanno rilevato gli agenti della
Polizia Locale del Comune di – l'asfalto di Piazza Firenze era in generale gravemente CP_1 ammalorato, e in particolare vi era una buca di una certa dimensione in prossimità del luogo dove egli aveva il proprio banco di vendita e che gli era stato assegnato (v. doc. n. 10 del fascicolo di parte convenuta). Si aggiunga che è stato provato nel corso del giudizio come l'evento si sia verificato alla piena luce del giorno, verso le 10,30 – 11,00, come riferito dalla testimone che ha assistito alla caduta di o comunque verso le 14,00, come dichiarato dallo stesso Parte_2 attore nella denuncia di sinistro presentata, come ha allegato parte convenuta. Da tale circostanza consegue che l'attore era senz'altro in condizioni di orientarsi in piazza Firenze, e dunque individuare il luogo in cui si trovava la buca in cui è caduto, nota allo stesso per essere – come si è detto – un abituale frequentatore di quel luogo, anzi per svolgere la propria attività lavorativa proprio lì per due giorni a settimana. Parte attrice ha allegato che la buca in questione non era visibile. Anche tale circostanza ha trovato riscontro a seguito della testimonianza di , la Tes_1 quale – come si è detto – ha riferito che la buca in cui cadde l'attore era celata dal telo di copertura del banco di vendita. La buca in questione, allora, non era visibile quando si è verificato l'evento dannoso, ma questo a seguito di un'attività posta in essere dallo stesso attore, consistita nel rendere la stessa non immediata- mente percepibile a sé e agli altri con un telo posto a copertura del banco di vendita. E anche tale condotta imprudente dell'attore fu tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La condotta imprudente di non solo Parte_2 nel camminare in prossimità della buca presente accanto al suo banco merci, ma anche – a monte – nell'occultare a sé e agli altri la buca in questione con il telo di copertura del banco di vendita, costituì dunque un fatto caratterizzato da autonoma efficienza causale e, quindi, come tale esclude la responsabilità da cosa in custodia in caso all'Amministrazione comunale.
4. In conclusione, la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti del deve essere Controparte_1
8 rigettata non essendo ravvisabile una responsabilità di quest'ultimo ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella causazione del sinistro per cui è causa e dovendosi ritenere l'esclusiva responsabilità di Pt_4 per la caduta. E deve essere esclusa anche una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in
[...] capo al convenuto. In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai CP_1 principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo
(cosiddetta teoria della condicio sine qua non) (nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, che non viene in rilievo nel caso in esame). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, si deve riconoscere ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto (cfr., per tutte, Cass. 10.10.2008, n. 25028). E' questo il caso della condotta posta in essere dal danneggiato, avente efficacia causale esclusiva nella causazione del danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Le spese della c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio, e già liquidate con decreto in data
16.04.2020, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore. La presente sentenza costituisce parte integrante del verbale dell'udienza dell'08.06.2021, nel corso della quale ne viene data lettura,
e viene depositata telematicamente in cancelleria, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.”.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui, sostanzialmente, esclude la sussistenza degli elementi di responsabilità del non ravvisando gli estremi della CP_1 invisibiltà ed imprevedibilità del pericolo, costituito da una buca presente sul manto stradale.
Per quanto attiene alla ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. è opportuno premettere, in iure¸ che l'art. 2051 c.c., nel disciplinare la responsabilità per danni da cose in custodia, individua un criterio di imputazione della responsabilità che presuppone l'accertamento del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che può essere escluso solo dalla ricorrenza del caso fortuito (tra le più recenti, Cass. n. 2477/2018: “L'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (cfr. Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 20943/2022).
9 Muovendo da tale considerazione, la S.C. ha, quindi, affermato, per un verso, che grava sul danneggiato l'onere di dare dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, per altro verso, che incombe al custode danneggiante l'onere di dare dimostrazione del caso fortuito, integrante un'autonoma serie causale produttiva del danno, che può essere determinato da un fatto naturale, dal fatto di terzi e da fatto dello stesso danneggiato, orientamento, questo, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U. n. 20943/2022).
Per quanto concerne, in particolare, gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che, “Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l'art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall'onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” e l'evento, pur esaurendosi tale attività probatoria nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (e non anche nelle sue singole componenti specificamente pericolose), e senza che risulti, altresì, necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili” (Cass. 6 agosto 1997, n. 7276;
v. anche Cass. 15 febbraio 2000, n. 1682; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2331).
È quindi onere del danneggiato provare che il sinistro è causalmente e logicamente riconducibile fra le conseguenze adeguate alla cosa nell'ambito di un normale impiego della stessa.
Si è così per questa via affermato che “Non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione”
(Cass. 6 aprile 2006, n. 8106; v. anche Cass. 11 marzo 2011, n. 5910), e ciò perché nei giudizi di risarcimento del danno, in applicazione della regola del riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., essendo onere del danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento dannoso, la domanda deve essere rigettata, se la causa del danno sia rimasta assolutamente incerta (principio, questo, di recente ribadito in materia di danni da responsabilità
10 medica: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29315; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812; Cass. 11 novembre 2019,
n. 28991; Cass. 11 novembre 2019, n. 28992; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102; Cass. 26 novembre
2020, n. 26907; Cass. 6 luglio 2020, n. 13848).
Fornita, da parte del danneggiato, la prova della dinamica del sinistro e della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, è onere del custode provare, per sottrarsi da responsabilità, il caso fortuito, che, come sopra anticipato, può essere rappresentato da fatto naturale, da fatto del terzo e/o da fatto del danneggiato (sull'argomento, v. anche Cass. 10 ottobre 2008, n. 25029; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21727; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25838; Cass. 9 novembre 2017, n. 26533; Cass.
30 ottobre 2018, n. 27724; Cass. 26 novembre 2019, n. 30729; Cass. 1° dicembre 2021, n. 37708;
Cass. 11 febbraio 2022, n. 4588; Cass., Sez. U., 30 giugno 2022, n. 20943).
Nell'ipotesi da ultimo considerata, la responsabilità del custode può essere, quindi, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23584: “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; v. anche, tra le più recenti, Cass. 17 novembre 2021, n. 34886: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”).
La S.C. ha, altresì, precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
11 Sulla scorta di tali principi la S.C. ha, così, ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass. 23 maggio 2023, n. 14228).
Con analogo ragionamento la Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità del gestore di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali, ha ulteriormente precisato che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (Cass. 20 luglio 2023, n. 21675); ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'inquilina di uno stabile a seguito di una caduta causata da acqua piovana infiltratasi lungo la rampa delle scale a causa della dimostrata difettosità di una finestra, escludendo la responsabilità del da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul rilievo che, pur essendo stata dimostrata CP_2
l'esistenza di una situazione di fatto di per sé oggettivamente pericolosa, rappresentata da una chiazza d'acqua, il danno non era risarcibile, essendo l'evento prevedibile ed evitabile, «essendosi lo stesso verificato in un condominio e coinvolgendo un'inquilina, abitante nello stesso da anni e, pertanto, “a conoscenza di tutte le caratteristiche dell'immobile”, tra cui “la possibilità per l'acqua piovana di entrare nel palazzo con grande facilità”» (Cass. 13 maggio 2010, n. 11592; v. anche Cass. 22 giugno
2016, n. 12895 in una fattispecie nella quale il danneggiato era caduto rovinosamente a terra da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano per sua disattenzione, in considerazione della sussistenza di specifiche circostanze concrete che avrebbero
12 reso superabile la situazione di pericolo creata dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto).
Ciò premesso, le doglianze dell'appellante non consentono di accogliere la domanda proposta.
Dall'istruttoria è emerso infatti che il sinistro è avvenuto in data 22 Luglio 2007 in piena stagione estiva e in orario diurno nella Piazza Firenze in nell'area dove si svolgeva il mercato CP_1 settimanale ed in occasione dello stesso, nei pressi del banco n. 33 ove il medesimo attore esercitava l'attività commerciale di ambulante.
La teste di parte attrice , escussa all'udienza del 25.01.2018, ha dichiarato che il sinistro Tes_1 avveniva alle ore 10:30 / 11:00 del 22 Luglio 2007 e che, nell'occasione “vedevo il sig. Parte_2 che conosco di vista e che ha stabilmente il martedì e la domenica un bancone di abbigliamento intimo al mercato di Piazza Firenze” ; la teste ha poi riferito che, dopo aver visto la caduta dell'attore,
“vidi che il signore aveva messo il piede in una buca che era in parte ricoperta da un telo di un bancone” ed inoltre precisava che “a coprire parzialmente la buca non fossero capi di abbigliamento ma il telo di un banco”; il teste agente di Polizia Locale del Testimone_3 Controparte_1 escusso all'udienza del 29.03.2013 ha dichiarato che, in seguito alla richiesta fatta dall'attore in data
22.09.2007, inviava una pattuglia sul luogo del sinistro composta dal maresciallo , Testimone_2 che constatava la presenza di un'unica buca davanti al posto mercato n. 33 affermando altresì di sapere che l'attore lavorava al mercato luogo del sinistro. Infine, il teste maresciallo Testimone_2 della Polizia Locale di escusso all'udienza del 29.03.2013, ha dichiarato di essere stato CP_1 inviato sul luogo del sinistro e che ivi rilevava la presenza “vicino al banco / area adibita al posto 33 di una buca sul manto stradale che ho fotografato” confermando al contempo che l'attore aveva un banco al mercato di Piazza Firenze.
Alla luce dell'istruttoria svolta nel giudizio di prime cure, è emerso che il sinistro per cui è causa non
è imputabile, nemmeno parzialmente, al bensì esclusivamente alla condotta Controparte_1 incauta ed imprudente dell' appellante, il quale ben conosceva il luogo del sinistro in quanto vi svolgeva la propria attività commerciale, e ben sapeva dell'esistenza della buca atteso che la stessa come confermato da tutti i testi escussi era posizionata esattamente davanti e nei pressi del suo banco mercatale n. 33.
Quanto alla generale visibilità, si è dunque accertato che, quel giorno, vi era una ottima illuminazione naturale (trattandosi di una mattina di luglio) che la presenza della buca era nota all'appellante per essere i luoghi ove si è verificato l'incidente da questi frequentati assiduamente ivi svolgendovi l'attività di vendita ambulante per due giorni alla settimana.
Tutti questi elementi, come valorizzati dal giudice di primo grado, non sono stati del resto oggetto di contestazione alcuna da parte dell'appellante.
13 Né vale a scalfire tale ragionamento la circostanza secondo cui la buca, nell'occasione, era parzialmente coperta dal telo del bancone e ciò in quanto, da un lato come affermato dalla teste , Tes_1 il telo copriva solo parzialmente la buca che per il resto era visibile, dall'altro l'attore era comunque consapevole della presenza del pericolo che, pertanto, egli avrebbe in ogni caso potuto evitare con la dovuta attenzione. Non è infatti ultroneo considerare che la buca era posta in adiacenza alla solita postazione di vendita e, per ciò solo, non poteva dirsi imprevista, laddove il telo era andato a coprire solo parzialmente la buca che pertanto era comunque visibile.
Tali elementi, dunque, portano a ritenere che si sia dinanzi ad una situazione di rischio concretamente percepibile con l'ordinaria diligenza, dovendo pertanto considerarsi sussistente una condotta colposa dell'attore appellante che vale ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, qui ridotta al rango di mera occasione dell'evento e che porta a ritenere, per contro, integrato il caso fortuito.
Del pari, venendo qui in rilievo un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando l'art. 2051 c.c. sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale, di alcun pregio si rivelano gli assunti proposti dall'appellante circa l'asserito comportamento negligente tenuto dal CP_1
Ciò porta altresì a ritenere che il giudice non ha errato allorquando ha ravvisato l'assenza di responsabilità del convenuto, atteso che si è escluso proprio un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. e cioè il nesso di derivazione causale, eliso del tutto dal comportamento imprudente tenuto dallo stesso danneggiato, così eliminando qualsiasi responsabilità dell'amministrazione.
Per le medesime ragioni debbono essere esclusi i presupposti per ravvisare una responsabilità ex art. 2043 c.c. atteso che sono risultati del tutto carenti, nella fattispecie per cui è causa, i 2 requisiti dell'insidia stradale (o trabocchetto), ossia quello oggettivo dell'invisibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità del pericolo.
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Parte_2
ed in favore dell'appellato e liquidate come da dispositivo applicando i
[...] Controparte_1 parametri minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e delle modeste questioni giuridiche e fattuali trattate (scaglione secondo tabella XII^).
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Civitavecchia, n. 618/2021, emessa l'8/06/2021
[...] così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore del le spese Parte_2 Controparte_1 del presente grado, liquidate in complessivi €1.458 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_2 per l'impugnazione.
Così deciso in Roma l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
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