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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 12790/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. CANNIZZO Parte_1
GIUSEPPE);
E
nato a [...] il [...] (Avv. CAPUTO Controparte_1
COSTANZA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso trasformato in congiunto).
Conclusioni delle parti: vedi verbale udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che, all'udienza del 06/05/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e, conseguentemente, le stesse hanno richiesto a questo Tribunale
l'emissione dei provvedimenti necessari per regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]. Per_1
Le parti, infatti, hanno deciso di regolamentare consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e i correlativi oneri di mantenimento, segnatamente richiedendo l'omologa delle seguenti condizioni:
“ - Affidamento condiviso del minore nato a [...] il [...], con domicilio Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
- quanto al regime di frequentazione, le parti concordano che terrà con sé il Controparte_1 minore due pomeriggi a settimana e una terza giornata durante il weekend, da concordarsi tra le parti, dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 21.30 della stessa giornata;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di Controparte_1
, la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio minore della coppia, nato a [...] il [...], oltre rivalutazione ISTAT Per_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore di;
Parte_1
- spese del presente giudizio compensate” (cfr. verbale udienza del 06/05/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domandava accolta.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore, , Persona_2
nato a [...] il [...], venga regolato secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 06/05/2025 il cui contenuto è richiamato in parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo in data 06/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 12790/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. CANNIZZO Parte_1
GIUSEPPE);
E
nato a [...] il [...] (Avv. CAPUTO Controparte_1
COSTANZA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso trasformato in congiunto).
Conclusioni delle parti: vedi verbale udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che, all'udienza del 06/05/2025, le parti hanno raggiunto un accordo per la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e, conseguentemente, le stesse hanno richiesto a questo Tribunale
l'emissione dei provvedimenti necessari per regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...]. Per_1
Le parti, infatti, hanno deciso di regolamentare consensualmente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore e i correlativi oneri di mantenimento, segnatamente richiedendo l'omologa delle seguenti condizioni:
“ - Affidamento condiviso del minore nato a [...] il [...], con domicilio Per_1 prevalente presso l'abitazione materna;
- quanto al regime di frequentazione, le parti concordano che terrà con sé il Controparte_1 minore due pomeriggi a settimana e una terza giornata durante il weekend, da concordarsi tra le parti, dalle ore 10.00 del mattino fino alle ore 21.30 della stessa giornata;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore di Controparte_1
, la somma di € 250,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio minore della coppia, nato a [...] il [...], oltre rivalutazione ISTAT Per_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore di;
Parte_1
- spese del presente giudizio compensate” (cfr. verbale udienza del 06/05/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domandava accolta.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
Dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore, , Persona_2
nato a [...] il [...], venga regolato secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 06/05/2025 il cui contenuto è richiamato in parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo in data 06/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.