Articolo 8 della Legge 6 luglio 1964, n. 633
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 agosto 1964
Art. 8.
I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246 , sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.
Il gettito netto di tali contributi sara' interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.
Entrata in vigore il 19 agosto 1964
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