Art. 8.
I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246 , sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.
Il gettito netto di tali contributi sara' interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.
I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica, secondo le modalita' previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000 , modificato dalla legge 5 marzo 1963, n. 246 , sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle circoscrizioni delle Amministrazioni locali partecipanti, che sia conseguenza diretta o indiretta della esecuzione delle opere di cui all'articolo 1.
Il gettito netto di tali contributi sara' interamente devoluto ai Consorzi stessi, per le rispettive zone.