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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2900/2022 R.G., avente ad oggetto “adempimento contrattuale”
TRA
(C. F. E P.VA , quale procuratrice speciale Parte_1 P.VA_1
di (C.F. e P.VA , in persona Parte_2 P.VA_2
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti
Vincenzo Palomba (c.f. - indirizzo pec: C.F._1
- ed Ilaria Corrado (c.f. Email_1
) - indirizzo pec: presso il C.F._2 Email_2 cui studio, in Avellino, alla Pizza D'Armi n. 4, è elett.te domiciliata.
ATTRICE
(P.VA ), in persona del legale Parte_3 P.VA_3
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dagli avv.ti Teresa Anna
Bruno (c.f. e indirizzo pec: C.F._3
e Giuliana De Vito (c.f. Email_3
) - indirizzo pec: ed elett.te C.F._4 Email_4
domiciliata presso la sua sede, in Avellino, al Corso Europa n. 41.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la quale Parte_1
procuratrice speciale della conveniva in giudizio, innanzi Parte_2 al Tribunale di Avellino, l' per sentir emettere i seguenti Parte_3 provvedimenti: 1) attesa la certificazione del credito da parte dell' , avente Parte_3 valenza di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., condannare l' al Parte_3 pagamento della somma di € 124.572,32, o, in subordine, della somma accertata dal
Tribunale, oltre interessi moratori ed anatocistici e la somma forfettaria di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/2012; - 3) in via gradata, condannare l' al pagamento della somma suindicata a titolo di Parte_3
indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva: che l' era debitrice, Parte_3 nei confronti della della somma di € 124.572,32; - che, Parte_2
per tale credito, originariamente vantato dalla in base alla fattura n. Controparte_1
33/2020, l' in data 25.01.2021, aveva rilasciato la certificazione n. Parte_3
9785812000000004; - che, pertanto, vi era stato un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.; - che, successivamente alla certificazione, il credito era stato ceduto dalla alla e, poi, da quest'ultima alla Controparte_1 Controparte_2 [...]
Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Parte_3
la quale deduceva e documentava l'ammissione alla procedura di concordato
[...]
preventivo ex art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, omologata dal Tribunale di
Avellino- Ufficio procedure concorsuali- in data 12.11.2024 (con decreto di omologa
Rep. n. 3144/2024).
In forza di tale deduzione, la convenuta chiedeva che il Tribunale assumesse le consequenziali decisioni, con compensazione delle spese di lite.
Nel corso del giudizio, in accoglimento dell'istanza dell'attrice, veniva emessa ex art. 186 bis c.p.c. ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, precisate le conclusioni, all'udienza del 4.02.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pag. 2/7 La domanda è fondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Va, preliminarmente, osservato, sul piano dell'onere probatorio, che la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare ed a provare, ai fini della legittimazione ad agire, di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass.,
S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, costituendosi in giudizio in tale qualità, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione.
La parte è esonerata dal fornire tale prova qualora la controparte l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta la sua legittimazione attiva (Cass. sent. n. 24798/2020).
Venendo alla fattispecie concreta, va rilevato che non vi stata specifica contestazione della titolarità del credito da parte della convenuta.
In ogni caso, alla luce della documentazione versata in atti, l'attrice ha adeguatamente provato sia la sua legittimazione ad agire quale procuratrice speciale della che la legittimazione ad agire di tale società nei Parte_2 confronti dell' in quanto cessionaria della a Parte_3 Controparte_2 sua volta, cessionaria della La era l'originaria Controparte_1 Controparte_1
creditrice, essendo munita di certificazione del credito.
In particolare, l'attrice ha prodotto in giudizio i seguenti documenti: 1) la procura speciale per atto Notar di Pordenone del 20 luglio 2016 (Rep n. 292872 Fasc. Per_1
n. 27990); - 2) la certificazione del credito fatta da nei Parte_3
confronti della 3) la lettera informativa di avvenuta cessione del Controparte_1
credito alla con allegata la lista dei crediti ceduti;
4) la comunicazione Controparte_2
della successiva cessione del credito dalla alla CP_2 Parte_2
Risulta, poi, che della cessione sia stato dato avviso mediante la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'8.07.2021.
pag. 3/7 Giova evidenziare che la fattispecie in esame, avente ad oggetto cessione di crediti in blocco, è regolamentata dall'art. 58 T.U.B., ai sensi del quale la notizia dell'intervenuta cessione avviene mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale adempimento, invero, produce gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante la singola notifica o accettazione, dal momento che dalla data della pubblicazione la cessione si intende comunque notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie.
La giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente la documentazione suindicata ai fini della prova della legittimazione ad agire dell'attrice (Cass. n. 12818/2024 e Cass. n.
15010/2024).
Orbene, per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente.” (Cass. Civ.
Sez. Lav. 16383/2006).
Va, questo punto, rilevato che è pacifico che la società attrice, nella spiegata qualità, sia creditrice nei confronti dell' della somma oggetto di domanda. Parte_3
L' non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla pretesa creditoria Parte_3 dell'attrice. In forza di tale circostanza, il Tribunale ha emessa ordinanza-ingiunzione ex art. 186 bis c.p.c..
In ogni caso, è stata data prova del credito.
Il credito ceduto risulta certificato (cfr. certificazione n. 9785812000000004 rilasciata dall' nei confronti della in data 25.01.2021). Parte_3 Controparte_1
Tale certificazione ha valenza di ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. e, quindi, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, è la sussistenza di una procedura di concordato omologata con decreto del Tribunale di Avellino Ufficio Procedure
Concorsuali (Rep. n. 3144/2024 del 12.11.2024).
Infatti, il presente giudizio è un ordinario giudizio di cognizione e non soggiace ai limiti di cui all'art. 168 della Legge Fallimentare. Tale norma, infatti, preclude solo le pag. 4/7 procedure esecutive e cautelari, non anche quelle di accertamento e condanna (Cass. civile. Sent. n. 8733/2025).
L'accertamento effettuato nell'ambito della procedura concordataria circa l'esistenza,
l'entità ed il rango dei crediti ha natura meramente delibativa e funzionale al calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, trattandosi di un accertamento non giurisdizionale, ma meramente amministrativo. Sulla base di tanto, va escluso che la vigenza del regime di concordato preventivo con continuità aziendale possa ostare all'adozione di una sentenza di accertamento e successiva condanna, pena la violazione della "par condicio creditorum". (Trib. Padova sez. II, 31/01/2024, n.
277).
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento delle somme oggetto di domanda.
Oltre alla sorte capitale di € 124.572,32, all'attrice vanno riconosciuti gli interessi moratori a decorrere dal 22.01.2022.
La società convenuta è tenuta al pagamento degli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12.
Ciò in quanto si versa in materia di crediti derivanti da transazioni commerciali: l'art. 2 del D.lgs. 231/2002 definisce le "transazioni commerciali" come "i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".
Ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto Legislativo, gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Nel caso di specie, poiché il pagamento della fattura n. 33/32020 era stabilito per il
21.01.2022, gli interessi devono decorrere dal 22.01.2022 (cfr. certificazione allegata all'atto introduttivo).
Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica pag. 5/7 della citazione, siano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. (Corte appello
Milano sez. I, 27/09/2024, n.2552).
Dalla documentazione in atti risulta che l'atto di citazione è stato notificato in data
14.07.2022. e la fattura in lite (n. 33/2020) prevede quale termine di pagamento il
21.01.2022.
Va, invece, riconosciuta all'attrice la somma forfettaria di € 40,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002, come novellato dal D.lgs. n. 192/2012
(cfr. sentenze Trib. Trani 12/09/2024, n. 1299; Trib. Vibo Valentia 29/07/2024, n. 403;
Trib. Velletri 18/06/2024, n.1389; Trib. Frosinone 06/08/2024)
Giova evidenziare che il risarcimento forfettario di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n.
231/2002 (modificato dal D.lgs. n. 192/2012 in recepimento della Direttiva Europea
2011/7/UE) è una misura pensata per garantire un minimo ristoro e per incentivare una maggiore puntualità nei pagamenti. Nello specifico, la norma garantisce ai creditori un risarcimento forfettario di € 40,00 per i costi di recupero del credito;
e ciò in completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora e in aggiunta agli interessi di mora già previsti per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali
(cfr. sentenza CGCE, sez. III del 20 ottobre 2022).
Occorre, poi, precisare che l'art. 1263 c.c., al primo comma, prevede che, in conseguenza della cessione, il credito viene trasferito al cessionario con tutti i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Tale norma va interpretata nel senso di ricomprendere nella cessione del credito anche la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso. In tale ottica, non v'è dubbio che nel concetto di
"accessorio" del credito si possa ricomprendere anche l'importo forfettario di cui all' art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231 del 2002. (Tribunale Cuneo sez. I, 21/02/2023, n.1229).
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento della somma di €
124.572,32, oltre interessi legali di mora come suindicato e la somma forfettaria di €
40,00 ex art. 6, comma 2 D.lgs. 231/2002.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della società attrice come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo pag. 6/7 conto dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260,000,00, valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda attorea;
2. condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_3
pagamento, in favore della quale procuratrice speciale Parte_1 della della somma di € 124.572,32, oltre interessi Parte_2 legali di mora come in motivazione e la somma forfettaria di € 40,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002, come in motivazione;
3. condanna, altresì, l' in persona del legale rapp.te p.t., Parte_3 al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di € 7.052,00, oltre €
786,00, per spese vive, VA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Avellino in data 20.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7