CASS
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN RI DE IS SE RO UE CE - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di VU FA, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 10/09/2025 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di correzione presentata da FA VU ai sensi dell’art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che le doglianze difensive fossero estranee al suddetto paradigma legale e consistessero, al più, in motivi di impugnazione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello.
2. Con atto depositato il 26 settembre 2025, ricorre per cassazione FA VU, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Abnormità strutturale del provvedimento e violazione dell’art. 112 cod. proc. pen. Premesso che l’ordinamento processuale non prevederebbe specifici rimedi contro un decreto che – senza esaminare le censure sollevate – ha dichiarato “non luogo a provvedere”, una simile statuizione sarebbe avulsa dall’intero sistema processuale, che impone al giudice, ritualmente investito di una domanda, di pronunciarsi sulla stessa, a pena di un’inammissibile diniego di giustizia.
2.2. Abnormità funzionale del provvedimento e violazione dell’art. 115-bis cod. proc. pen. Il comma 3 della suddetta disposizione, relativo proprio ai «casi diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2» avrebbe una chiara portata residuale e non potrebbe che applicarsi a tutti i procedimenti, inclusi quelli di prevenzione, e non si porrebbe, comunque, come alternativo rispetto alle impugnazioni ordinarie.
2.3. Violazione di legge degli artt. 27 e 117 Cost. (in relazione all’art. 6, 2, CEDU), 48 Carta di Nizza e 115-bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2034 Anno 2026 Presidente: ER CI Relatore: OP AL Data Udienza: 19/12/2025 Il decreto impugnato, nell’omettere ogni disamina con le deduzioni difensive in tema di incongrua valorizzazione contro il proposto di sentenza definitive di assoluzione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di presunzione di innocenza, come sancito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. I tre motivi articolati postulano tutti un’inesistente «assenza di rimedi ordinari esperibili».
2.1. Giova riportare, preliminarmente (posto che le citazioni riportate tra virgolette dal ricorrente non corrispondono affatto al dato positivo, attuale o previgente), il testo dell’art. 115-bis cod. proc. pen., rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza» e inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, a decorrere dal 14 dicembre 2021: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.
4. Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4».
2.2. Ciò premesso, può osservarsi come, con ogni evidenza, il decreto che provvede sulla richiesta di correzione è soggetto ad uno speciale regime di impugnazione, ovvero l’opposizione al Capo dell’Ufficio giudicante, il quale provvede all’esito di procedura de plano (cfr. Sez. 2, ord. n. 9635 dell’08/02/2024, Garramone, non mass.). Tali considerazioni non restano incise dalla peculiare formula che cristallizza il mancato accoglimento dell’istanza originaria («Dichiara non luogo a provvedere sull’istanza»), avuto riguardo alla omnicomprensività dello strumento impugnatorio sopra indicato, che prescinde dalle ragioni sostanziali o processuali poste a sostegno del procedimento (nel caso di 2 specie, il principio di autonomia valutativa del giudizio di prevenzione, per quanto attiene alla ponderazione di fatti emersi in un procedimento penale non concluso con una pronuncia di condanna, e la qualificazione delle deduzioni difensive come censure di merito rispetto al provvedimento impugnato).
2.3. In disparte ogni considerazione sulla riferibilità della suddetta disciplina anche al procedimento di prevenzione (rilevandosi, ob iter, che anche il contenuto delle sentenze «Cass. pen. n. 18934/2024; […] Cass. pen. 45231/2023», richiamate dal ricorrente, esula completamente dalla tematica in disamina e non corrisponde a quanto riportato nell’atto di impugnazione), è sufficiente osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è abnorme solo il provvedimento che «non sia altrimenti impugnabile» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01). L’abnormità dell’atto costituisce, infatti, un rimedio residuale nel sistema, non azionabile ove siano previsti dal legislatore rimedi tipici.
2.4. Di tale architettura procedimentale, è inequivocabilmente ben consapevole il ricorrente, che, a mezzo del medesimo difensore, aveva già presentato, trasmettendola per via telematica in data 15 settembre 2025, formale opposizione ai sensi dell’art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen., adendo direttamente il Presidente del Tribunale di Torino. Tale consapevolezza, unitamente alla concreta duplicazione dei mezzi di impugnazione, escludono alla radice la possibilità di riqualificare, in questa sede, ai sensi dell’art. 568, comma 5, pp, l’atto di ricorso come opposizione al capo dell’ufficio giudiziario.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL OP CI ER 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di correzione presentata da FA VU ai sensi dell’art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che le doglianze difensive fossero estranee al suddetto paradigma legale e consistessero, al più, in motivi di impugnazione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello.
2. Con atto depositato il 26 settembre 2025, ricorre per cassazione FA VU, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Abnormità strutturale del provvedimento e violazione dell’art. 112 cod. proc. pen. Premesso che l’ordinamento processuale non prevederebbe specifici rimedi contro un decreto che – senza esaminare le censure sollevate – ha dichiarato “non luogo a provvedere”, una simile statuizione sarebbe avulsa dall’intero sistema processuale, che impone al giudice, ritualmente investito di una domanda, di pronunciarsi sulla stessa, a pena di un’inammissibile diniego di giustizia.
2.2. Abnormità funzionale del provvedimento e violazione dell’art. 115-bis cod. proc. pen. Il comma 3 della suddetta disposizione, relativo proprio ai «casi diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2» avrebbe una chiara portata residuale e non potrebbe che applicarsi a tutti i procedimenti, inclusi quelli di prevenzione, e non si porrebbe, comunque, come alternativo rispetto alle impugnazioni ordinarie.
2.3. Violazione di legge degli artt. 27 e 117 Cost. (in relazione all’art. 6, 2, CEDU), 48 Carta di Nizza e 115-bis cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2034 Anno 2026 Presidente: ER CI Relatore: OP AL Data Udienza: 19/12/2025 Il decreto impugnato, nell’omettere ogni disamina con le deduzioni difensive in tema di incongrua valorizzazione contro il proposto di sentenza definitive di assoluzione, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio di presunzione di innocenza, come sancito dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. I tre motivi articolati postulano tutti un’inesistente «assenza di rimedi ordinari esperibili».
2.1. Giova riportare, preliminarmente (posto che le citazioni riportate tra virgolette dal ricorrente non corrispondono affatto al dato positivo, attuale o previgente), il testo dell’art. 115-bis cod. proc. pen., rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza» e inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, a decorrere dal 14 dicembre 2021: «1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.
4. Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4».
2.2. Ciò premesso, può osservarsi come, con ogni evidenza, il decreto che provvede sulla richiesta di correzione è soggetto ad uno speciale regime di impugnazione, ovvero l’opposizione al Capo dell’Ufficio giudicante, il quale provvede all’esito di procedura de plano (cfr. Sez. 2, ord. n. 9635 dell’08/02/2024, Garramone, non mass.). Tali considerazioni non restano incise dalla peculiare formula che cristallizza il mancato accoglimento dell’istanza originaria («Dichiara non luogo a provvedere sull’istanza»), avuto riguardo alla omnicomprensività dello strumento impugnatorio sopra indicato, che prescinde dalle ragioni sostanziali o processuali poste a sostegno del procedimento (nel caso di 2 specie, il principio di autonomia valutativa del giudizio di prevenzione, per quanto attiene alla ponderazione di fatti emersi in un procedimento penale non concluso con una pronuncia di condanna, e la qualificazione delle deduzioni difensive come censure di merito rispetto al provvedimento impugnato).
2.3. In disparte ogni considerazione sulla riferibilità della suddetta disciplina anche al procedimento di prevenzione (rilevandosi, ob iter, che anche il contenuto delle sentenze «Cass. pen. n. 18934/2024; […] Cass. pen. 45231/2023», richiamate dal ricorrente, esula completamente dalla tematica in disamina e non corrisponde a quanto riportato nell’atto di impugnazione), è sufficiente osservare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è abnorme solo il provvedimento che «non sia altrimenti impugnabile» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01). L’abnormità dell’atto costituisce, infatti, un rimedio residuale nel sistema, non azionabile ove siano previsti dal legislatore rimedi tipici.
2.4. Di tale architettura procedimentale, è inequivocabilmente ben consapevole il ricorrente, che, a mezzo del medesimo difensore, aveva già presentato, trasmettendola per via telematica in data 15 settembre 2025, formale opposizione ai sensi dell’art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen., adendo direttamente il Presidente del Tribunale di Torino. Tale consapevolezza, unitamente alla concreta duplicazione dei mezzi di impugnazione, escludono alla radice la possibilità di riqualificare, in questa sede, ai sensi dell’art. 568, comma 5, pp, l’atto di ricorso come opposizione al capo dell’ufficio giudiziario.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 19/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AL OP CI ER 3