Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2034
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Abnormità strutturale del provvedimento e violazione dell’art. 112 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile perché i motivi articolati postulano un'inesistente assenza di rimedi ordinari esperibili. Il decreto che provvede sulla richiesta di correzione è soggetto a un regime speciale di impugnazione, ovvero l'opposizione al Capo dell'Ufficio giudicante.

  • Rigettato
    Abnormità funzionale del provvedimento e violazione dell’art. 115-bis cod. proc. pen.

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile perché il decreto che provvede sulla richiesta di correzione è soggetto a un regime speciale di impugnazione, ovvero l'opposizione al Capo dell'Ufficio giudicante. L'abnormità dell'atto è un rimedio residuale, non azionabile ove siano previsti rimedi tipici.

  • Rigettato
    Violazione di legge degli artt. 27 e 117 Cost. (in relazione all’art. 6, 2, CEDU), 48 Carta di Nizza e 115-bis cod. proc. pen.

    La Corte rileva che il ricorso è inammissibile perché il decreto che provvede sulla richiesta di correzione è soggetto a un regime speciale di impugnazione, ovvero l'opposizione al Capo dell'Ufficio giudicante. Inoltre, il ricorrente aveva già presentato formale opposizione ai sensi dell'art. 115-bis, comma 4, c.p.p., escludendo la possibilità di riqualificare il ricorso come opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2034
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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