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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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- 1. Mantenimento e divorzio: quando le spese condominiali si compensano con l’assegnoAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 16 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 171 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP AN e dall'avv. Alice Fantauzzi per procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Irene Ciani per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata –
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 56 pubblicata in data 17.01.2024 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'Ordinanza resa nell'ambito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c., RG 1061/2022, pubblicata il 18.01.2024, dal Tribunale di Pesaro, in persona del GOT dott. Fabrizio Tonni e comunicata in data 26.01.2024 In via principale Accogliere in toto l'appello proposto e, conseguentemente, riformare l'Ordinanza impugnata come esposto e motivato in atto e, per l'effetto:
- condannare la sig.ra a restituire al sig. Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 8.439,65, da quest'ultimo anticipato per oneri condominiali ordinari dell'appartamento assegnato alla sig.ra da porre in compensazione con CP_1
l'importo di € 2.816,13 dovuto alla sig.ra per rivalutazione ISTAT CP_1 dell'assegno di mantenimento (escluse quin sazioni con altri asseriti inesistenti crediti per quelle spese straordinarie di cui al punto successivo);
- respingere la domanda avversaria relativa alla condanna del dott. al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie asseritamente sostenute dalla sig.ra per la figlia e, per l'effetto, respingere altresì la domanda di CP_1 Per_1 compensazione di tali spese con il maggior credito del dott. Pt_1 accertare e dichiarare la compensabilità totale dell'assegn orzio in favore della sig.ra con il credito da rivalsa per spese condominiali versate dal CP_1 dott. in particolare autorizzando, per l'effetto, la compensazione con Pt_1
l'inter to di € 1.000,00 mensili dovuto alla sig.ra CP_1
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di compensazione formulata in via principale non fosse accolta, accertare e dichiarare la compensabilità parziale dell'assegno di divorzio in favore della sig.ra con CP_1 il maggior credito del sig. e, per l'effetto: Pt_1
- accertare e dichiarare c ota necessaria al mantenimento essenziale della sig.ra considerata anche l'attività in nero da quest'ultima svolta come CP_1 accert dizio di divorzio, corrisponde ad un massimo di € 500,00 mensili;
- autorizzare la compensazione con l'importo di € 500,00 mensili da dedursi dall'assegno di divorzio di € 1.000,00 dovuto alla sig.ra sino ad CP_1 estinzione del debito di quest'ultima per oneri condominiali ordinari anticipati dal dott. Pt_1
In ogni caso
pagina 2 di 12 Con vittoria delle spese di causa ed onorari professionali, per entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis: Rigettare i 4 motivi di appello avversari e l'appello proposto dal Pt_1
in ogni sua parte, per tutto quanto dedotto nel primo grado di giudizio
[...] tti nel presente grado, da aversi qui per richiamato e trascritto, con ogni conseguente statuizione di legge;
con reiezione di ogni avversa richiesta di condanna. In ogni caso, in parziale riforma dell'ordinanza gravata, rilevato che il Tribunale di Pesaro ha già riconosciuto ed accertato il diritto di compensazione e la domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra , errando nei Controparte_1 relativi conteggi e compensazioni ed errando nell'accoglimento della domanda spiegata dal sig. , Voglia ACCOGLIERE L'APPELLO INCIDENTALE Parte_1 per i motivi tutti spiegati in atti e qui richiamati come per trascritti, ed ogni domanda ed istanza formulata dalla sig.ra nel corso del Controparte_1 giudizio di primo grado, con integrale riconoscimento di quanto richiesto ed oggetto del primo grado di giudizio. Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere in tale sede integralmente le conclusioni già formulate e precisate in primo grado, con ogni conseguente statuizione e come di seguito meglio trascritte e precisate:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in atti (da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti): (…) in ogni caso, nel merito, per mero tuziorismo ed al fine di non incorrere in eventuali decadenze, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e/o richiesta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti (da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti), e comunque, perché non provata nell'an e nel quantum, statuendo che nulla è dovuto al dott. Pt_1
per le pretese azionate con il ricorso resistito (ed anche in particolare per
[...] ande nuove e successive di condanna a maggiori importi formulate anche in appello, su cui non si è accettato il contraddittorio). Con rigetto di ogni domanda formulata dal sig. in primo grado ed appello;
Parte_1
5) in ogni caso, rigettare ogni avversa istanza in primo e secondo grado, ivi compresa quella di compensazione totale e/o parziale con l'assegno di mantenimento, come ex adverso richiesto, per i motivi tutti spiegati in atti e stante la non compensabilità di tali somme e la non ripetibilità da parte del Pt_1
di quanto liberamente versato al;
[...] CP_2 ogni caso, in via riconvenzion e di accertare e dichiarare che il dott. è tenuto ed obbligato al versamento in favore della sig.ra Parte_1
dell'importo complessivo di euro 26.472,44 (s.e.&.o.), Controparte_1 come in atti determinato, specificato, precisato e documentato (cfr. doc. 4-5-6 allegati alla memoria di costituzione in primo grado e doc. A-B allegati alle note pagina 3 di 12 per ud. 08.03.2023), e/o nel diverso importo che sarà determinato in corso di giudizio, a titolo di refusione / restituzione di spese ed oneri condominiali anticipati dalla sig.ra (cfr. doc. 4), nonché per rimborso Controparte_1 spese straordinarie ad oggi non interamente versate dal dott. (cfr. Parte_1 doc. 5 A e B), nonché per differenza di adeguamento e rival T sul mantenimento (cfr. doc. 6) e per ulteriori spese come in atti, importi ad oggi non versati dal dott. , come meglio precisati con l'allegata Parte_1 missiva doc. A e B allegata alla nota di deposito 07.03.2023 per l'udienza del 08.03.2023 (cfr. doc. B.3), da portarsi anche in compensazione dell'importo di euro 5.439,64 ex adverso richiesto e/o del minore o maggiore importo eventualmente verificato in corso di causa (previa decurtazione degli importi versati dalla sig.ra , nel denegato caso di accoglimento anche CP_1 parziale delle avverse ista minando così l'effettivo dare / avere tra le parti;
7) in denegato caso di accoglimento anche parziale dell'avversa richiesta ex art. 702 bis c.p.c., ferma ogni compensazione tra le poste di dare / avere, Voglia l'Ill.ma Corte determinare le somme effettivamente dovute dal dott. Pt_1
in favore della sig.ra e, per l'effetto, condan
[...] Controparte_1 dott. al pagamento alla sig.ra della somma Parte_1 Controparte_1 come nche a seguito dell'istruttori 8) il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione sino al saldo. Il tutto con vittoria di competenze e spese di ogni grado di giudizio, secondo DM 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Pesaro al fine di sentir accertare che gli Parte_1 oneri condominiali ordinari riferibili al proprio appartamento sito a Fano, via della
Giustizia, 35, assegnato alla coniuge in forza dei Controparte_1 provvedimenti provvisori presidenziali e poi della sentenza con cui in data
31.12.2015 è stata pronunciata la separazione tra le parti, debbano essere pagati dall'assegnataria; il ricorrente ha dedotto di aver dovuto pagare le somme richieste dal condominio, stante la morosità della moglie, ed ha chiesto che venga accertato il proprio diritto di portare in compensazione gli importi versati con il credito vantato dalla a titolo di assegno di mantenimento e poi di CP_1 assegno divorzile.
pagina 4 di 12 Costituendosi dinanzi al primo giudice, la resistente ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda e ne ha comunque contestato la fondatezza, eccependo che talune spese avrebbero natura straordinaria e che sarebbero state calcolate anche con riferimento ad una porzione dell'immobile utilizzata dal ricorrente;
ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese a propria volta anticipate per l'abitazione e per la figlia delle parti.
All'esito dell'assegnazione di un termine per l'esperimento (infruttuoso) del tentativo di mediazione, con sentenza in data 17.01.2024 il Tribunale di Pesaro ha condannato la a rimborsare al la somma pari ad euro CP_1 Pt_1
7.190,74, escludendo tuttavia che tale somma possa essere portata in compensazione con il credito vantato dalla resistente a titolo di assegno di mantenimento e poi di assegno divorzile;
ha condannato invece il a Pt_1 versare in favore della la somma pari ad euro 2.816,13 a titolo di CP_1 rivalutazione dell'assegno già versato per la moglie e la figlia e l'ulteriore somma pari ad euro 6.285,97 quale rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per la figlia;
ha da ultimo compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il censurando il capo della Pt_1 sentenza in cui il primo giudice ha escluso che il credito riconosciuto in favore dell'odierno appellante possa essere portato in compensazione con le somme dovute all'appellata a titolo di assegno di mantenimento;
ha altresì ribadito le contestazioni relative alle spese straordinarie che la controparte avrebbe anticipato per la figlia, impugnando anche la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nella presente sede, la ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame ed ha proposto appello incidentale per censurare gli errori che il primo giudice avrebbe commesso nel determinare le somme dovute all'appellata, contestando anche l'importo riconosciuto in favore dell'appellante principale e la regolazione delle spese di lite.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 25.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 5 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha escluso che il credito vantato dal ricorrente a titolo di rimborso degli oneri condominiali possa essere portato in compensazione con le somme dovute alla a titolo di assegno di mantenimento e CP_1 poi di assegno divorzile, ritenendo che tali contributi abbiano natura anche alimentare;
l'appellante ribadisce invece la diversa natura degli alimenti rispetto all'assegno previsto in favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, tenuto conto anche dell'importo del contributo riconosciuto in favore dell'appellata e del fatto che quest'ultima non verserebbe in stato di bisogno.
Tale motivo dev'essere accolto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità si è spesso interrogata sulla natura dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile al fine di verificare se tali contributi fossero eventualmente pignorabili, compensabili ed eventualmente ripetibili in considerazione dei limiti previsti dall'art. 447
c.c. e 545 c.p.c.: se da una parte è stata valorizzata la loro finalità volta ad assicurare al beneficiario i mezzi adeguati al suo sostentamento, secondo le quotidiane esigenze di vita, dall'altro è stato ribadito il loro fondamento nella “solidarietà postfamiliare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia (…) e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” (leggasi a riguardo le approfondite considerazioni svolte da Cass. S.U. sentenza n.
32914 del 08.11.2022).
In tale prospettiva, l'assegno di mantenimento ed a maggior ragione l'assegno divorzile (avente finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa) “non rientrano tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale” (leggasi in particolar modo pagina 6 di 12 Cass. Sez. III, sentenza n. 9686 del 26.05.2020, nonché Cass. Sez. I, ordinanza n. 6639 del 06.03.2023, al pari della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata).
In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda sin dall'inizio proposta dal quindi, dev'essere accertato che l'odierno Pt_1 appellante può portare in compensazione il proprio credito con le somme dovute alla prima a titolo di assegno di mantenimento, poi a titolo CP_1 di assegno divorzile.
L'accordo intervenuto tra le parti in forza del quale alla data del 31.12.2025
l'odierna appellata lascerà la casa coniugale (recepito dal Tribunale nella sentenza in data 22.07.2025) non fa del resto venir meno l'interesse alla definizione del presente contenzioso, relativo soltanto ai crediti pregressi.
2. Con il secondo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale la sentenza viene invece censurata nel capo in cui il primo giudice ha riconosciuto che la ha diritto ad ottenere il CP_1 rimborso della somma pari ad euro 6.285,97 a titolo di spese straordinarie anticipate per la figlia delle parti, ritenendo tale credito non contestato;
il ribadisce di avere tempestivamente contestato ciascun esborso e di Pt_1 avere già versato la quota di propria spettanza delle spese già concordate o comunque dovute in base al protocollo del Tribunale di Pesaro.
L'appellante incidentale lamenta invece che il primo giudice sarebbe incorso in un errore di calcolo e che la somma da rimborsare sarebbe superiore rispetto a quella riconosciuta nella sentenza gravata;
contesta altresì la somma pari ad euro 2.816,13 che il primo giudice le ha già riconosciuto a titolo di mancata rivalutazione dell'assegno di mantenimento e del contributo per la figlia, evidenziando che le dovrebbe invece essere riconosciuta la maggiore somma pari ad euro 4.078,29.
Dev'essere condivisa soltanto la prima censura sollevata dall'appellante incidentale.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare pagina 7 di 12 preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (leggasi da ultimo Cass.
Sez. I, ordinanza n. 14564 del 25.05.2023).
Le spese straordinarie che siano state anticipate nell'evidente interesse della figlia delle parti (ad esempio per l'acquisto dei libri scolastici o la frequenza di corsi sportivi o attività formative extrascolastiche) e che risultino comunque compatibili con il tenore di vita familiare debbono pertanto essere rimborsate anche ove non vi sia stato un preventivo accordo tra i genitori, a prescindere dalle previsioni contenute nella sentenza di separazione ed anche nel protocollo richiamato nella successiva sentenza di divorzio.
Debbono essere altresì rimborsate (nei limiti di quanto effettivamente documentato) le spese anticipate dall'odierna appellata per farmaci, visite specialistiche ed altri percorsi terapeutici seguiti dalla ragazza, tenuto conto che lo stesso appellante lamenta di non essere mai stato consultato
(nonostante la propria specifica professionalità quale medico), ma non ha mai dedotto che le visite e le terapie in questione fossero pregiudizievoli per la figlia.
In considerazione dei citati criteri e della documentazione allegata alla nota trasmessa dal difensore della in data 02.02.2016 (cfr. allegato n. 4 CP_1 alla comparsa di costituzione in primo grado), deve quindi ritenersi che nel pagina 8 di 12 primo periodo in esame siano state anticipate nell'interesse della figlia delle parti spese straordinarie d'importo complessivamente pari ad euro
7.174,37.
I medesimi criteri debbono essere seguiti per quanto riguarda il periodo successivo, tenuto conto che anche le spese sostenute per le tasse universitarie ed i canoni di locazione dell'appartamento in cui la ragazza ha vissuto risultano compatibili con il tenore di vita familiare: tale ultimo esborso potrà peraltro essere valutato solo nei limiti della quota di spettanza di e non anche per la quota gravante sulla coinquilina Per_1 risultante dal contratto di locazione.
Tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione prodotta nei diversi allegati indicati tutti come 5A e 5B alla comparsa di costituzione in primo grado della pertanto, debbono ritenersi sostenute nell'interesse CP_1 della figlia delle parti spese straordinarie per un ulteriore importo complessivamente pari ad euro 8.461,20.
L'importo anticipato dall'odierna appellata, pari complessivamente ad euro
15.635,57, grava pertanto sull'odierno appellante per la quota pari al 70%, corrispondente alla somma complessiva di euro 10.944,90: da tale importo deve peraltro essere detratta la somma pari ad euro 2.090,63 già versata dal in data 15.02.2021 (secondo quanto risulta dal doc. 17 prodotto Pt_1 nel giudizio di primo grado e non contestato dalla controparte).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, in conclusione, l'odierno appellante dev'essere condannato a versare in favore dell'appellata la maggiore somma pari ad euro 8.854,27, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento e del contributo per la figlia, tenuto conto che il primo giudice ha già condannato il a versare le somme maturate Pt_1 nel momento in cui l'odierna appellata, costituendosi dinanzi al primo giudice, ha proposto a riguardo domanda riconvenzionale;
né può tenersi conto della rivalutazione riferibile agli anni successivi.
pagina 9 di 12 Anche con riferimento a tali aspetti, da ultimo, risulta irrilevante l'accordo intervenuto tra le parti e recepito nella sentenza del Tribunale di Pesaro in data 22.07.2025, tenuto conto che le spese straordinarie della figlia (ormai parzialmente autonoma) sono state in tale sede regolate per il futuro e non anche per quanto riguarda le questioni pregresse, oggetto del presente contenzioso.
3. Con il terzo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale, poi, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto del ad ottenere dalla il rimborso Pt_1 CP_1 della somma pari ad euro 7.190,74 versata in favore del condominio;
l'appellante principale lamenta che non siano state calcolate le ulteriori somme versate nel corso del giudizio.
L'appellante incidentale, invece, ribadisce che gli oneri richiesti dall'amministratore del condominio sarebbero stati calcolati anche con riferimento ad un vano che sarebbe stato escluso dall'assegnazione dell'abitazione familiare;
la eccepisce altresì che non tutte le CP_1 somme richieste dal condominio avrebbero natura di oneri ordinari e richiede in ogni caso il rimborso delle somme anticipate per il pagamento delle utenze e per la manutenzione della caldaia.
Le censure sollevate da entrambe le parti debbono essere rigettate sotto ogni profilo.
Il credito del non può infatti essere riconosciuto in una somma Pt_1 superiore rispetto a quella richiesta nel momento in cui è stato avviato il presente giudizio;
nel caso di specie, peraltro, il primo giudice ha tenuto conto anche degli oneri condominiali anticipati nel primo anno del contenzioso.
Per quanto riguarda poi l'eccezione sollevata dalla deve rilevarsi CP_1 che nell'ambito dei provvedimenti provvisori adottati in data 07.11.2011 il
Presidente del Tribunale di Pesaro non aveva escluso dall'assegnazione dell'abitazione familiare il vano indicato dall'odierna appellata, ma aveva soltanto consentito al di continuare ad utilizzarlo quale studio medico Pt_1
pagina 10 di 12 ove fosse stato necessario ed opportuno (cfr. allegato n. 1 al ricorso in primo grado): non sussistono pertanto ragioni per ricalcolare gli oneri ordinari richiesti dal escludendo la superficie riconducibile a tale CP_2 vano, comunque compreso nell'abitazione familiare assegnata alla moglie.
E' stato altresì chiarito che il proprietario di un immobile, ove agisca per ottenere dall'utilizzatore il pagamento delle spese condominiali, “adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta” all'utilizzatore “l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c.” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 29329 del 13.11.2019).
Nel caso di specie, la contesta che le somme richieste dal CP_1 condominio siano relative soltanto ad oneri ordinari, ma non è stata in grado di individuare eventuali spese che debbano invece essere imputate al proprietario dell'immobile; maggiori elementi non possono trarsi neppure dall'esame della citata documentazione, dalla quale non emergono oneri aventi natura straordinaria.
E' stato da ultimo chiarito che “l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n. 18476 del 19.09.2005).
pagina 11 di 12 Non sussistono quindi ragioni per porre a carico del le spese Pt_1 conseguenti al pagamento delle utenze, del servizio rifiuti e della manutenzione della caldaia.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza delle parti, non sussistono ragioni per riformare la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha compensato integralmente le spese del primo grado.
Le medesime ragioni impongono l'integrale compensazione anche delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 842 pubblicata in data 18.01.2024 dal
[...]
Tribunale di Pesaro, così dispone:
In parziale riforma della sentenza gravata,
ACCERTA che il credito riconosciuto in favore di può essere Parte_1 portato in compensazione con le somme spettanti a a Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento e poi di assegno divorzile.
CONDANNA a versare in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1 di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per la figlia delle parti la somma pari ad euro 8.854,27, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
CONFERMA in ogni altra parte la citata sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 171 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP AN e dall'avv. Alice Fantauzzi per procura in calce al ricorso in primo grado
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Irene Ciani per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellata –
pagina 1 di 12 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 56 pubblicata in data 17.01.2024 dal
Tribunale di Pesaro
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma dell'Ordinanza resa nell'ambito del procedimento ex art. 702-bis c.p.c., RG 1061/2022, pubblicata il 18.01.2024, dal Tribunale di Pesaro, in persona del GOT dott. Fabrizio Tonni e comunicata in data 26.01.2024 In via principale Accogliere in toto l'appello proposto e, conseguentemente, riformare l'Ordinanza impugnata come esposto e motivato in atto e, per l'effetto:
- condannare la sig.ra a restituire al sig. Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 8.439,65, da quest'ultimo anticipato per oneri condominiali ordinari dell'appartamento assegnato alla sig.ra da porre in compensazione con CP_1
l'importo di € 2.816,13 dovuto alla sig.ra per rivalutazione ISTAT CP_1 dell'assegno di mantenimento (escluse quin sazioni con altri asseriti inesistenti crediti per quelle spese straordinarie di cui al punto successivo);
- respingere la domanda avversaria relativa alla condanna del dott. al Pt_1 pagamento delle spese straordinarie asseritamente sostenute dalla sig.ra per la figlia e, per l'effetto, respingere altresì la domanda di CP_1 Per_1 compensazione di tali spese con il maggior credito del dott. Pt_1 accertare e dichiarare la compensabilità totale dell'assegn orzio in favore della sig.ra con il credito da rivalsa per spese condominiali versate dal CP_1 dott. in particolare autorizzando, per l'effetto, la compensazione con Pt_1
l'inter to di € 1.000,00 mensili dovuto alla sig.ra CP_1
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di compensazione formulata in via principale non fosse accolta, accertare e dichiarare la compensabilità parziale dell'assegno di divorzio in favore della sig.ra con CP_1 il maggior credito del sig. e, per l'effetto: Pt_1
- accertare e dichiarare c ota necessaria al mantenimento essenziale della sig.ra considerata anche l'attività in nero da quest'ultima svolta come CP_1 accert dizio di divorzio, corrisponde ad un massimo di € 500,00 mensili;
- autorizzare la compensazione con l'importo di € 500,00 mensili da dedursi dall'assegno di divorzio di € 1.000,00 dovuto alla sig.ra sino ad CP_1 estinzione del debito di quest'ultima per oneri condominiali ordinari anticipati dal dott. Pt_1
In ogni caso
pagina 2 di 12 Con vittoria delle spese di causa ed onorari professionali, per entrambi i gradi di giudizio. “
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis: Rigettare i 4 motivi di appello avversari e l'appello proposto dal Pt_1
in ogni sua parte, per tutto quanto dedotto nel primo grado di giudizio
[...] tti nel presente grado, da aversi qui per richiamato e trascritto, con ogni conseguente statuizione di legge;
con reiezione di ogni avversa richiesta di condanna. In ogni caso, in parziale riforma dell'ordinanza gravata, rilevato che il Tribunale di Pesaro ha già riconosciuto ed accertato il diritto di compensazione e la domanda riconvenzionale spiegata dalla sig.ra , errando nei Controparte_1 relativi conteggi e compensazioni ed errando nell'accoglimento della domanda spiegata dal sig. , Voglia ACCOGLIERE L'APPELLO INCIDENTALE Parte_1 per i motivi tutti spiegati in atti e qui richiamati come per trascritti, ed ogni domanda ed istanza formulata dalla sig.ra nel corso del Controparte_1 giudizio di primo grado, con integrale riconoscimento di quanto richiesto ed oggetto del primo grado di giudizio. Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere in tale sede integralmente le conclusioni già formulate e precisate in primo grado, con ogni conseguente statuizione e come di seguito meglio trascritte e precisate:
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in atti (da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti): (…) in ogni caso, nel merito, per mero tuziorismo ed al fine di non incorrere in eventuali decadenze, rigettare ogni avversa domanda, eccezione e/o richiesta, in quanto infondata, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti (da aversi qui per integralmente richiamati e trascritti), e comunque, perché non provata nell'an e nel quantum, statuendo che nulla è dovuto al dott. Pt_1
per le pretese azionate con il ricorso resistito (ed anche in particolare per
[...] ande nuove e successive di condanna a maggiori importi formulate anche in appello, su cui non si è accettato il contraddittorio). Con rigetto di ogni domanda formulata dal sig. in primo grado ed appello;
Parte_1
5) in ogni caso, rigettare ogni avversa istanza in primo e secondo grado, ivi compresa quella di compensazione totale e/o parziale con l'assegno di mantenimento, come ex adverso richiesto, per i motivi tutti spiegati in atti e stante la non compensabilità di tali somme e la non ripetibilità da parte del Pt_1
di quanto liberamente versato al;
[...] CP_2 ogni caso, in via riconvenzion e di accertare e dichiarare che il dott. è tenuto ed obbligato al versamento in favore della sig.ra Parte_1
dell'importo complessivo di euro 26.472,44 (s.e.&.o.), Controparte_1 come in atti determinato, specificato, precisato e documentato (cfr. doc. 4-5-6 allegati alla memoria di costituzione in primo grado e doc. A-B allegati alle note pagina 3 di 12 per ud. 08.03.2023), e/o nel diverso importo che sarà determinato in corso di giudizio, a titolo di refusione / restituzione di spese ed oneri condominiali anticipati dalla sig.ra (cfr. doc. 4), nonché per rimborso Controparte_1 spese straordinarie ad oggi non interamente versate dal dott. (cfr. Parte_1 doc. 5 A e B), nonché per differenza di adeguamento e rival T sul mantenimento (cfr. doc. 6) e per ulteriori spese come in atti, importi ad oggi non versati dal dott. , come meglio precisati con l'allegata Parte_1 missiva doc. A e B allegata alla nota di deposito 07.03.2023 per l'udienza del 08.03.2023 (cfr. doc. B.3), da portarsi anche in compensazione dell'importo di euro 5.439,64 ex adverso richiesto e/o del minore o maggiore importo eventualmente verificato in corso di causa (previa decurtazione degli importi versati dalla sig.ra , nel denegato caso di accoglimento anche CP_1 parziale delle avverse ista minando così l'effettivo dare / avere tra le parti;
7) in denegato caso di accoglimento anche parziale dell'avversa richiesta ex art. 702 bis c.p.c., ferma ogni compensazione tra le poste di dare / avere, Voglia l'Ill.ma Corte determinare le somme effettivamente dovute dal dott. Pt_1
in favore della sig.ra e, per l'effetto, condan
[...] Controparte_1 dott. al pagamento alla sig.ra della somma Parte_1 Controparte_1 come nche a seguito dell'istruttori 8) il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione sino al saldo. Il tutto con vittoria di competenze e spese di ogni grado di giudizio, secondo DM 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Pesaro al fine di sentir accertare che gli Parte_1 oneri condominiali ordinari riferibili al proprio appartamento sito a Fano, via della
Giustizia, 35, assegnato alla coniuge in forza dei Controparte_1 provvedimenti provvisori presidenziali e poi della sentenza con cui in data
31.12.2015 è stata pronunciata la separazione tra le parti, debbano essere pagati dall'assegnataria; il ricorrente ha dedotto di aver dovuto pagare le somme richieste dal condominio, stante la morosità della moglie, ed ha chiesto che venga accertato il proprio diritto di portare in compensazione gli importi versati con il credito vantato dalla a titolo di assegno di mantenimento e poi di CP_1 assegno divorzile.
pagina 4 di 12 Costituendosi dinanzi al primo giudice, la resistente ha eccepito l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda e ne ha comunque contestato la fondatezza, eccependo che talune spese avrebbero natura straordinaria e che sarebbero state calcolate anche con riferimento ad una porzione dell'immobile utilizzata dal ricorrente;
ha altresì proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese a propria volta anticipate per l'abitazione e per la figlia delle parti.
All'esito dell'assegnazione di un termine per l'esperimento (infruttuoso) del tentativo di mediazione, con sentenza in data 17.01.2024 il Tribunale di Pesaro ha condannato la a rimborsare al la somma pari ad euro CP_1 Pt_1
7.190,74, escludendo tuttavia che tale somma possa essere portata in compensazione con il credito vantato dalla resistente a titolo di assegno di mantenimento e poi di assegno divorzile;
ha condannato invece il a Pt_1 versare in favore della la somma pari ad euro 2.816,13 a titolo di CP_1 rivalutazione dell'assegno già versato per la moglie e la figlia e l'ulteriore somma pari ad euro 6.285,97 quale rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate dalla madre per la figlia;
ha da ultimo compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello il censurando il capo della Pt_1 sentenza in cui il primo giudice ha escluso che il credito riconosciuto in favore dell'odierno appellante possa essere portato in compensazione con le somme dovute all'appellata a titolo di assegno di mantenimento;
ha altresì ribadito le contestazioni relative alle spese straordinarie che la controparte avrebbe anticipato per la figlia, impugnando anche la regolazione delle spese di lite.
Costituendosi nella presente sede, la ha contestato la fondatezza del CP_1 gravame ed ha proposto appello incidentale per censurare gli errori che il primo giudice avrebbe commesso nel determinare le somme dovute all'appellata, contestando anche l'importo riconosciuto in favore dell'appellante principale e la regolazione delle spese di lite.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 25.09.2025 nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c..
pagina 5 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui il primo giudice ha escluso che il credito vantato dal ricorrente a titolo di rimborso degli oneri condominiali possa essere portato in compensazione con le somme dovute alla a titolo di assegno di mantenimento e CP_1 poi di assegno divorzile, ritenendo che tali contributi abbiano natura anche alimentare;
l'appellante ribadisce invece la diversa natura degli alimenti rispetto all'assegno previsto in favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, tenuto conto anche dell'importo del contributo riconosciuto in favore dell'appellata e del fatto che quest'ultima non verserebbe in stato di bisogno.
Tale motivo dev'essere accolto.
La giurisprudenza di merito e di legittimità si è spesso interrogata sulla natura dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile al fine di verificare se tali contributi fossero eventualmente pignorabili, compensabili ed eventualmente ripetibili in considerazione dei limiti previsti dall'art. 447
c.c. e 545 c.p.c.: se da una parte è stata valorizzata la loro finalità volta ad assicurare al beneficiario i mezzi adeguati al suo sostentamento, secondo le quotidiane esigenze di vita, dall'altro è stato ribadito il loro fondamento nella “solidarietà postfamiliare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia (…) e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” (leggasi a riguardo le approfondite considerazioni svolte da Cass. S.U. sentenza n.
32914 del 08.11.2022).
In tale prospettiva, l'assegno di mantenimento ed a maggior ragione l'assegno divorzile (avente finalità non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa) “non rientrano tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale” (leggasi in particolar modo pagina 6 di 12 Cass. Sez. III, sentenza n. 9686 del 26.05.2020, nonché Cass. Sez. I, ordinanza n. 6639 del 06.03.2023, al pari della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata).
In riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della domanda sin dall'inizio proposta dal quindi, dev'essere accertato che l'odierno Pt_1 appellante può portare in compensazione il proprio credito con le somme dovute alla prima a titolo di assegno di mantenimento, poi a titolo CP_1 di assegno divorzile.
L'accordo intervenuto tra le parti in forza del quale alla data del 31.12.2025
l'odierna appellata lascerà la casa coniugale (recepito dal Tribunale nella sentenza in data 22.07.2025) non fa del resto venir meno l'interesse alla definizione del presente contenzioso, relativo soltanto ai crediti pregressi.
2. Con il secondo motivo dell'appello principale ed il secondo motivo dell'appello incidentale la sentenza viene invece censurata nel capo in cui il primo giudice ha riconosciuto che la ha diritto ad ottenere il CP_1 rimborso della somma pari ad euro 6.285,97 a titolo di spese straordinarie anticipate per la figlia delle parti, ritenendo tale credito non contestato;
il ribadisce di avere tempestivamente contestato ciascun esborso e di Pt_1 avere già versato la quota di propria spettanza delle spese già concordate o comunque dovute in base al protocollo del Tribunale di Pesaro.
L'appellante incidentale lamenta invece che il primo giudice sarebbe incorso in un errore di calcolo e che la somma da rimborsare sarebbe superiore rispetto a quella riconosciuta nella sentenza gravata;
contesta altresì la somma pari ad euro 2.816,13 che il primo giudice le ha già riconosciuto a titolo di mancata rivalutazione dell'assegno di mantenimento e del contributo per la figlia, evidenziando che le dovrebbe invece essere riconosciuta la maggiore somma pari ad euro 4.078,29.
Dev'essere condivisa soltanto la prima censura sollevata dall'appellante incidentale.
E' stato infatti chiarito che, “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare pagina 7 di 12 preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (leggasi da ultimo Cass.
Sez. I, ordinanza n. 14564 del 25.05.2023).
Le spese straordinarie che siano state anticipate nell'evidente interesse della figlia delle parti (ad esempio per l'acquisto dei libri scolastici o la frequenza di corsi sportivi o attività formative extrascolastiche) e che risultino comunque compatibili con il tenore di vita familiare debbono pertanto essere rimborsate anche ove non vi sia stato un preventivo accordo tra i genitori, a prescindere dalle previsioni contenute nella sentenza di separazione ed anche nel protocollo richiamato nella successiva sentenza di divorzio.
Debbono essere altresì rimborsate (nei limiti di quanto effettivamente documentato) le spese anticipate dall'odierna appellata per farmaci, visite specialistiche ed altri percorsi terapeutici seguiti dalla ragazza, tenuto conto che lo stesso appellante lamenta di non essere mai stato consultato
(nonostante la propria specifica professionalità quale medico), ma non ha mai dedotto che le visite e le terapie in questione fossero pregiudizievoli per la figlia.
In considerazione dei citati criteri e della documentazione allegata alla nota trasmessa dal difensore della in data 02.02.2016 (cfr. allegato n. 4 CP_1 alla comparsa di costituzione in primo grado), deve quindi ritenersi che nel pagina 8 di 12 primo periodo in esame siano state anticipate nell'interesse della figlia delle parti spese straordinarie d'importo complessivamente pari ad euro
7.174,37.
I medesimi criteri debbono essere seguiti per quanto riguarda il periodo successivo, tenuto conto che anche le spese sostenute per le tasse universitarie ed i canoni di locazione dell'appartamento in cui la ragazza ha vissuto risultano compatibili con il tenore di vita familiare: tale ultimo esborso potrà peraltro essere valutato solo nei limiti della quota di spettanza di e non anche per la quota gravante sulla coinquilina Per_1 risultante dal contratto di locazione.
Tenuto conto di quanto risulta dalla documentazione prodotta nei diversi allegati indicati tutti come 5A e 5B alla comparsa di costituzione in primo grado della pertanto, debbono ritenersi sostenute nell'interesse CP_1 della figlia delle parti spese straordinarie per un ulteriore importo complessivamente pari ad euro 8.461,20.
L'importo anticipato dall'odierna appellata, pari complessivamente ad euro
15.635,57, grava pertanto sull'odierno appellante per la quota pari al 70%, corrispondente alla somma complessiva di euro 10.944,90: da tale importo deve peraltro essere detratta la somma pari ad euro 2.090,63 già versata dal in data 15.02.2021 (secondo quanto risulta dal doc. 17 prodotto Pt_1 nel giudizio di primo grado e non contestato dalla controparte).
In parziale riforma della sentenza di primo grado, in conclusione, l'odierno appellante dev'essere condannato a versare in favore dell'appellata la maggiore somma pari ad euro 8.854,27, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
Nulla può essere invece riconosciuto a titolo di rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento e del contributo per la figlia, tenuto conto che il primo giudice ha già condannato il a versare le somme maturate Pt_1 nel momento in cui l'odierna appellata, costituendosi dinanzi al primo giudice, ha proposto a riguardo domanda riconvenzionale;
né può tenersi conto della rivalutazione riferibile agli anni successivi.
pagina 9 di 12 Anche con riferimento a tali aspetti, da ultimo, risulta irrilevante l'accordo intervenuto tra le parti e recepito nella sentenza del Tribunale di Pesaro in data 22.07.2025, tenuto conto che le spese straordinarie della figlia (ormai parzialmente autonoma) sono state in tale sede regolate per il futuro e non anche per quanto riguarda le questioni pregresse, oggetto del presente contenzioso.
3. Con il terzo motivo dell'appello principale ed il primo motivo dell'appello incidentale, poi, la sentenza viene censurata nel capo in cui il primo giudice ha riconosciuto il diritto del ad ottenere dalla il rimborso Pt_1 CP_1 della somma pari ad euro 7.190,74 versata in favore del condominio;
l'appellante principale lamenta che non siano state calcolate le ulteriori somme versate nel corso del giudizio.
L'appellante incidentale, invece, ribadisce che gli oneri richiesti dall'amministratore del condominio sarebbero stati calcolati anche con riferimento ad un vano che sarebbe stato escluso dall'assegnazione dell'abitazione familiare;
la eccepisce altresì che non tutte le CP_1 somme richieste dal condominio avrebbero natura di oneri ordinari e richiede in ogni caso il rimborso delle somme anticipate per il pagamento delle utenze e per la manutenzione della caldaia.
Le censure sollevate da entrambe le parti debbono essere rigettate sotto ogni profilo.
Il credito del non può infatti essere riconosciuto in una somma Pt_1 superiore rispetto a quella richiesta nel momento in cui è stato avviato il presente giudizio;
nel caso di specie, peraltro, il primo giudice ha tenuto conto anche degli oneri condominiali anticipati nel primo anno del contenzioso.
Per quanto riguarda poi l'eccezione sollevata dalla deve rilevarsi CP_1 che nell'ambito dei provvedimenti provvisori adottati in data 07.11.2011 il
Presidente del Tribunale di Pesaro non aveva escluso dall'assegnazione dell'abitazione familiare il vano indicato dall'odierna appellata, ma aveva soltanto consentito al di continuare ad utilizzarlo quale studio medico Pt_1
pagina 10 di 12 ove fosse stato necessario ed opportuno (cfr. allegato n. 1 al ricorso in primo grado): non sussistono pertanto ragioni per ricalcolare gli oneri ordinari richiesti dal escludendo la superficie riconducibile a tale CP_2 vano, comunque compreso nell'abitazione familiare assegnata alla moglie.
E' stato altresì chiarito che il proprietario di un immobile, ove agisca per ottenere dall'utilizzatore il pagamento delle spese condominiali, “adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta” all'utilizzatore “l'onere di sollevare specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo a tale scopo visione dei documenti giustificativi oppure ottenendone l'esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c.” (leggasi ad esempio Cass. Sez. III, sentenza n. 29329 del 13.11.2019).
Nel caso di specie, la contesta che le somme richieste dal CP_1 condominio siano relative soltanto ad oneri ordinari, ma non è stata in grado di individuare eventuali spese che debbano invece essere imputate al proprietario dell'immobile; maggiori elementi non possono trarsi neppure dall'esame della citata documentazione, dalla quale non emergono oneri aventi natura straordinaria.
E' stato da ultimo chiarito che “l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n. 18476 del 19.09.2005).
pagina 11 di 12 Non sussistono quindi ragioni per porre a carico del le spese Pt_1 conseguenti al pagamento delle utenze, del servizio rifiuti e della manutenzione della caldaia.
4. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla parziale reciproca soccombenza delle parti, non sussistono ragioni per riformare la sentenza nel capo in cui il primo giudice ha compensato integralmente le spese del primo grado.
Le medesime ragioni impongono l'integrale compensazione anche delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 842 pubblicata in data 18.01.2024 dal
[...]
Tribunale di Pesaro, così dispone:
In parziale riforma della sentenza gravata,
ACCERTA che il credito riconosciuto in favore di può essere Parte_1 portato in compensazione con le somme spettanti a a Controparte_1 titolo di assegno di mantenimento e poi di assegno divorzile.
CONDANNA a versare in favore di a titolo Parte_1 Controparte_1 di rimborso pro quota delle spese straordinarie anticipate per la figlia delle parti la somma pari ad euro 8.854,27, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
CONFERMA in ogni altra parte la citata sentenza.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 12 di 12