TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. EL RA, all'esito dell'udienza odierna del 26/11/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1586/2021 avente ad oggetto la responsabilità per lesione dell'affidamento incolpevole proposta da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
VI RA,
-parte attrice- contro
), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da avv. Salvatore Basso,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale allegando: - di aver Parte_1 stipulato con la controparte, nel giugno 2014, un contratto di concessione della gestione di un campo da calcetto;
- che, nell'ambito di altra coeva procedura di gara avente ad oggetto la concessione della gestione di un campo da tennis, il convenuto ha disposto la revoca CP_1 R.G. 1586/2021
dell'aggiudicazione per l'interdittiva antimafia frattanto emessa dal Prefetto di Lecce;
- che, a norma dell'art. 94 d.lgs. 159/2011, il convenuto, CP_1
a fronte dell'informativa prefettizia ricevuta nel suddetto procedimento, ha revocato l'aggiudicazione della concessione avente ad oggetto la gestione del campo da calcetto;
- che successivamente al mancato rilascio dell'immobile, il ha ordinato lo sgombero in via amministrativa;
- CP_1 che il Tar Lecce (sentenza n. 118 del 25/01/2019) ha rigettato il ricorso con cui la parte attrice ha domandato l'annullamento della determinazione di revoca dell'aggiudicazione; - di aver maturato un affidamento incolpevole in ordine alla stabilità degli effetti giuridici dell'aggiudicazione; - di aver sostenuto danni per € 308.000,00, comprensivi dei costi per gli investimenti effettuati, dei costi per la polizza fideiussoria, dei costi sostenuti per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, dei costi per l'omesso versamento di contributi, del lucro cessante e del danno all'immagine e alla reputazione.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento della responsabilità da comportamento scorretto e la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 308.000,00. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario (atto di citazione notificato il 16/02/2021).
1.2.- Il si è costituito in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'improcedibilità del giudizio per abuso del processo. Nel merito, ha eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria e sostenuto la correttezza del proprio comportamento, con conseguente infondatezza della domanda.
Ha allegato, inoltre, che la parte ha già domandato il risarcimento dei suddetti danni nel giudizio dinanzi al TAR.
Ha concluso domandando: a) in via pregiudiziale, la dichiarazione del difetto di giurisdizione;
b) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda;
c) in via preliminare, l'estinzione del credito per prescrizione;
d) nel merito, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 24/06/2021).
2 R.G. 1586/2021
1.3.- Il giudizio è stato istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in quelle già rassegnate.
2.- L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
A norma dell'art. 7 comma 1 c.p.a., sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 5 precisa che nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
Nel caso di specie, la causa petendi della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice deve essere individuata nel diritto soggettivo alla autodeterminazione negoziale, di cui sono espressione la pretesa del singolo di porre al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui le scelte che comportano impegno di risorse economiche e la conseguente tutela dell'affidamento incolpevole nutrito in seguito al contatto con la pubblica amministrazione.
Tale affidamento, secondo la prospettazione della parte attrice, sarebbe stato leso dal comportamento scorretto tenuto dalla parte convenuta in fase procedimentale e precontrattuale, non avendo quest'ultima proceduto a richiedere l'informativa prefettizia ex d.lgs. 159/2011.
Orbene, posto che la materia dell'affidamento di lavori e servizi, cui afferisce la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 133 co.
1 lett. e) n. 1 c.p.a., ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, il quale potrà conoscere anche della paventata lesione del diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 26080 del 25/09/2025).
3 R.G. 1586/2021
In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione sulla domanda proposta al
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di
Lecce.
4.- Considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente al momento in cui è stata proposta la domanda, era quantomeno dubbio il riparto della giurisdizione nell'ipotesi per cui è causa e avuto, pertanto, riguardo alla specifica incidenza assunta dal revirement operato dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, spese e competenze di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 1586/2021 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa ogni altra questione, così provvede: CP_1
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla parte attrice, giurisdizione che appartiene al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;
2) FISSA il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Lecce, 26/11/2025.
Il giudice
EL RA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. EL RA, all'esito dell'udienza odierna del 26/11/2025, udita la discussione orale delle parti a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 1586/2021 avente ad oggetto la responsabilità per lesione dell'affidamento incolpevole proposta da
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
VI RA,
-parte attrice- contro
), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da avv. Salvatore Basso,
-parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale allegando: - di aver Parte_1 stipulato con la controparte, nel giugno 2014, un contratto di concessione della gestione di un campo da calcetto;
- che, nell'ambito di altra coeva procedura di gara avente ad oggetto la concessione della gestione di un campo da tennis, il convenuto ha disposto la revoca CP_1 R.G. 1586/2021
dell'aggiudicazione per l'interdittiva antimafia frattanto emessa dal Prefetto di Lecce;
- che, a norma dell'art. 94 d.lgs. 159/2011, il convenuto, CP_1
a fronte dell'informativa prefettizia ricevuta nel suddetto procedimento, ha revocato l'aggiudicazione della concessione avente ad oggetto la gestione del campo da calcetto;
- che successivamente al mancato rilascio dell'immobile, il ha ordinato lo sgombero in via amministrativa;
- CP_1 che il Tar Lecce (sentenza n. 118 del 25/01/2019) ha rigettato il ricorso con cui la parte attrice ha domandato l'annullamento della determinazione di revoca dell'aggiudicazione; - di aver maturato un affidamento incolpevole in ordine alla stabilità degli effetti giuridici dell'aggiudicazione; - di aver sostenuto danni per € 308.000,00, comprensivi dei costi per gli investimenti effettuati, dei costi per la polizza fideiussoria, dei costi sostenuti per i giudizi dinanzi al giudice amministrativo, dei costi per l'omesso versamento di contributi, del lucro cessante e del danno all'immagine e alla reputazione.
Ha concluso domandando: a) l'accertamento della responsabilità da comportamento scorretto e la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 308.000,00. Con vittoria di spese e competenze di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario (atto di citazione notificato il 16/02/2021).
1.2.- Il si è costituito in giudizio, contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'improcedibilità del giudizio per abuso del processo. Nel merito, ha eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria e sostenuto la correttezza del proprio comportamento, con conseguente infondatezza della domanda.
Ha allegato, inoltre, che la parte ha già domandato il risarcimento dei suddetti danni nel giudizio dinanzi al TAR.
Ha concluso domandando: a) in via pregiudiziale, la dichiarazione del difetto di giurisdizione;
b) in via preliminare, l'improcedibilità della domanda;
c) in via preliminare, l'estinzione del credito per prescrizione;
d) nel merito, il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione depositata il 24/06/2021).
2 R.G. 1586/2021
1.3.- Il giudizio è stato istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti.
La causa è stata rinviata all'udienza odierna, in cui le parti hanno precisato le conclusioni insistendo in quelle già rassegnate.
2.- L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
A norma dell'art. 7 comma 1 c.p.a., sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 5 precisa che nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi.
Nel caso di specie, la causa petendi della domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice deve essere individuata nel diritto soggettivo alla autodeterminazione negoziale, di cui sono espressione la pretesa del singolo di porre al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui le scelte che comportano impegno di risorse economiche e la conseguente tutela dell'affidamento incolpevole nutrito in seguito al contatto con la pubblica amministrazione.
Tale affidamento, secondo la prospettazione della parte attrice, sarebbe stato leso dal comportamento scorretto tenuto dalla parte convenuta in fase procedimentale e precontrattuale, non avendo quest'ultima proceduto a richiedere l'informativa prefettizia ex d.lgs. 159/2011.
Orbene, posto che la materia dell'affidamento di lavori e servizi, cui afferisce la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 133 co.
1 lett. e) n. 1 c.p.a., ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, il quale potrà conoscere anche della paventata lesione del diritto soggettivo (cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 26080 del 25/09/2025).
3 R.G. 1586/2021
In definitiva, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione sulla domanda proposta al
Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di
Lecce.
4.- Considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente al momento in cui è stata proposta la domanda, era quantomeno dubbio il riparto della giurisdizione nell'ipotesi per cui è causa e avuto, pertanto, riguardo alla specifica incidenza assunta dal revirement operato dalla giurisprudenza di legittimità in proposito, spese e competenze di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 1586/2021 R.G. introdotto con atto di citazione da nei confronti del Parte_1 [...]
, disattesa ogni altra questione, così provvede: CP_1
1) DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dalla parte attrice, giurisdizione che appartiene al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;
2) FISSA il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Lecce, 26/11/2025.
Il giudice
EL RA
4