Art. 4.
L'indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' cumulabile con le indennita' attribuite per servizio ospedaliero e con le indennita' di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.
L'indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' cumulabile con le indennita' attribuite per servizio ospedaliero e con le indennita' di rimborso spese per profilassi antitubercolare previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.