Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
2/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 76505/pensioni militari del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. n.n.), nato a [...]
il omissis, residente in omissis, in via omissis, n. omissis, omissis, in proprio ex art. 157 c.g.c.;
- ricorrente -
CONTRO
- la Guardia di Finanza, rappresentata nel presente giudizio dal Centro informatico amministrativo nazionale, domiciliato presso la sede in Roma, in via Rodolfo Lanciani, n. 11, p.e.c.
rm0450000p@pec.gdf.it;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udita all’udienza del 13.3.2024, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, la dott.ssa Cap. Teresa GRIECO per la Guardia di Finanza, come da verbale, dove si dà atto che era presente in aula il ricorrente;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2019, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere
- previa disapplicazione del provvedimento n. 2846 in data 8.8.2018 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, con cui è stata rigettata la relativa istanza - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “spondiloartrosi diffusa ad impegno funzionale”.
1.1 In punto di fatto, rappresenta:
a. di avere prestato servizio in Guardia di Finanza, come illustrato nel ricorso;
b. che in data 16.3.2015 rimaneva coinvolto nel crollo della controsoffittatura situata presso la propria scrivania nella sua sede di servizio della Guardia di Finanza;
c. in data 14.6.2016 presentava richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio e contestuale equo indennizzo, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati tra gennaio e marzo 2016;
d. che in data 15.2.2017 veniva sottoposto a visita da parte della competente Commissione Medico In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ospedaliera, che riconosceva, con processo verbale in pari data, una “spondiloartrosi diffusa di impegno funzionale- ascrivibile alla tabella A/8”;
e. in data 29.1.2018 il Comitato di verifica delle cause di servizio esprimeva parere di non dipendenza da causa di servizio dell'infermità predetta;
f. in data 23.8.2018 riceveva la notifica del provvedimento n. 2846 in data 8.8.2018 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, che si uniformava al predetto parere negativo reso dal Comitato di verifica.
2. In punto di diritto:
I. contesta le motivazioni e conclusioni del parere del CVCS e del provvedimento finale dell’Amministrazione, con riferimento al servizio prestato.
1.3 In conclusione, formula la domanda sopra riportata al paragrafo 1.
2. Con la memoria di costituzione, ribadita con memoria in prossimità dell’odierna udienza, la Guardia di Finanza ha formulato le seguenti conclusioni:
I. dichiararsi inammissibile o comunque respingere il ricorso perché infondato, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 3. In esito all’udienza del 31.10.2019, il Giudice p.t., con ordinanza in data 23.1.2020, n. 16/2020, ha disposto l’acquisizione di un parere medico legale, all’uopo incaricando l’Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, in ordine ai seguenti quesiti: ““1. La esatta diagnosi della infermità prospettata dal ricorrente, e il momento della probabile insorgenza della stessa;
2. la dipendenza da causa di servizio della stessa, 3. se si sia verificato aggravamento, ove prospettato dal ricorrente, e con quale decorrenza, 4. e, in caso di riscontro positivo, a quale categoria, assegno o indennità sia ascrivibile la predetta infermità e con quale decorrenza”.
4. In data 24.10.2022, con integrazione depositata in data 25.10.2022, l’U.M.L. del Ministero della salute depositava il richiesto parere, che concludeva nel senso che:
“- ritiene che l’infermità oggetto di valutazione corrisponda alla diagnosi di “spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple (C3-C4, L3-L4, L4-L5) con modesta limitazione funzionale”;
In merito al quesito di valutazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “spondiloartrosi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 cervico-dorso-lombare con discopatie multiple (C3-C4, L3-L4, L4-L5) con modesta limitazione funzionale”,
per quanto esposto in precedenza circa la non sussistenza di nesso causale tra attività lavorativa svolta dal sig. XX e l’infermità in parola, esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle posizioni sostenute dalle parti durante le operazioni peritali, si ritiene che tale infermità non sia dipendente da causa di servizio”.
5. In esito all’udienza pubblica odierna, sentito l’intervento della parte presente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere -
previa disapplicazione del provvedimento n. 2846 in data 8.8.2018 del Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, con cui è stata rigettata la relativa istanza - il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità
“spondiloartrosi diffusa ad impegno funzionale”.
3. Nel merito, la questione dirimente da decidere In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 concerne l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della infermità dedotta da parte ricorrente quale requisito essenziale per ottenere il beneficio della pensione privilegiata ordinaria, materia che rientra nella giurisdizione di questa Corte.
4. L’insussistenza di detti requisiti è stata accertata in esito alla CTU medico legale specificamente richiesta dal giudice p.t. all’U.M.L.
del Ministero della salute, che si è espresso definitivamente nel senso che, pur sussistendo l’infermità, ha escluso motivatamente la dipendenza da causa di servizio dell’infermità,…. per quanto esposto in precedenza circa la non sussistenza di nesso causale tra attività lavorativa svolta dal sig.
XX e l’infermità in parola, esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle posizioni sostenute dalle parti durante le operazioni peritali, si ritiene che tale infermità non sia dipendente da causa di servizio”.
5. Detto parere, siccome integrato, che è stato reso previa disamina di tutta la documentazione pertinente, appare adeguatamente motivato, anche con riguardo alle osservazioni della parte ricorrente, e pertanto deve essere condiviso per il rigore logicoscientifico espresso.
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196/03 A conferma, deve osservarsi che parte ricorrente non ha corredato il ricorso di perizia medico-legale, successiva al provvedimento di diniego, che esternasse motivate censure medico-legali su detto provvedimento (che si è conformato al parere del C.V.C.S.).
6. Ne consegue la infondatezza, allo stato degli atti, della pretesa della parte ricorrente.
7. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
8. Le spese legali, ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato nel dispositivo.
9. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese legali che liquida in euro 200,00 (duecento/00) a favore della Guardia di Finanza;
- nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.01.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 07.01.2026 13:14:42 GMT+01:00 In caso di diffusione,
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