Art. 5.
Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non e' richiesto nei confronti dei:
caduti o dispersi in combattimento;
deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;
mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;
deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attivita' partigiana.
Il periodo minimo di comando, di cui agli articoli precedenti, non e' richiesto nei confronti dei:
caduti o dispersi in combattimento;
deceduti successivamente alle operazioni belliche per cause dipendenti dalla lotta di liberazione;
mutilati o invalidi o feriti in combattimento o per servizio partigiano;
deportati, ovvero imprigionati per oltre tre mesi, in conseguenza dell'attivita' partigiana.