Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02940/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comunità AP AN II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Ciro Cafiero, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Sardegna, n. 14, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
Persone Come Noi – Onlus, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’Atto del Governo n. 228 recante “ Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» ”;
- della nota prot. DICA-0016042-P del 29 maggio 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “ Conferma nota prot. DICA-0007012-P- 11/03/2024 ”;
- del preavviso di rigetto nota prot. DICA-0007012-P dell’11 marzo 2024 del Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell’otto per mille e per gli interventi straordinari sul territorio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.
quanto ai motivi aggiunti successivamente proposti:
- del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo” del 15 gennaio 2025, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2025;
- dell’Allegato al D.P.C.M. FM 1 recante “Elenco istanze presentate”;
- dell’Allegato al D.P.C.M. FM 2 recante “Elenco istanze escluse/non idonee al finanziamento e relativa motivazione”;
- dell’Allegato al D.P.C.M. FM 3 recante “Graduatoria finale dei progetti - anno 2023”;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ER TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone la ricorrente – associazione attiva dal 1968, impegnata nel sostegno ai più vulnerabili, con interventi in ambito sociale, educativo e sanitario in diversi paesi del mondo, e che promuove progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita delle comunità più svantaggiate – di aver presentato in data 29 settembre 2023, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 76/1998, un’istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta ad ottenere il contributo di € 171.470,00 a valere sulla quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per l’anno 2023, per la realizzazione del progetto “ ENERGIA VITALE: Sostegno alimentare per giovani vulnerabili e con dipendenze a La Paz, Bolivia”.
In data 11 marzo 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri notificava alla ricorrente preavviso di rigetto, fondato su due ordini di ragioni:
- “ violazione articolo 1, comma 4 del DSG 31 gennaio 2023 per effetto del quale “I beneficiari che abbiano ancora in gestione un numero di progetti superiore a 3 (tre) possono presentare una sola domanda di finanziamento. Nell’istanza devono essere specificate le ragioni della nuova richiesta del beneficio. Nel caso di presentazione di un numero superiore di progetti, sarà valutato il solo progetto avente l’importo richiesto più basso ”;
- “ violazione dell’articolo 3, commi 4 e 5, e violazione dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis del Regolamento: non risultano correttamente apposte le firme sugli allegati obbligatori. I seguenti “modulo A” domanda; “modulo B” proposta progettuale; “modulo 1” autocertificazione del legale rappresentante; “modulo 2” autocertificazione del responsabile tecnico, recano mere immagini di firma prive di valore legale”.
Con riferimento al primo motivo del preavviso di rigetto, l’associazione evidenziava di avere “ attualmente in gestione solo il progetto “NUOVI ORIZZONTI – promozione della sicurezza alimentare dei bambini orfani e vulnerabili in Sierra Leone – Distretto di Port Loko, villaggio di Konno Town e area limitrofa ”.
Quanto alla seconda contestazione, allegava “ le rispettive dichiarazioni dei sottoscrittori AD e NT in merito ai documenti denominati modulo A, modulo B, modulo 1 e modulo 2. I moduli sono stati trasmessi per via telematica dai sottoscrittori i quali hanno apposto una firma immagine, chiediamo che possa essere attivato un soccorso istruttorio per inviare nuovamente gli allegati firmati come richiesto (firma autografa apposta sul cartaceo e scansione o firma digitale)”.
2. A sostegno della proposta impugnativa, la parte ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 4, del decreto del Segretario Generale del 31 gennaio 2023.
Nell’osservare come la Presidenza abbia ritenuto che:
- le domande di finanziamento presentate dalla Comunità AP AN II e dalla associazione Condivisione fra popoli siano in realtà riconducibili ad un unico soggetto (in quanto il legale rappresentante e l’indirizzo di posta elettronica certificata di riferimento di Condivisione fra popoli e di Comunità AP AN II coincidevano);
- la Comunità AP AN II risulterebbe genericamente priva delle capacità tecniche e finanziarie prescritte dalla disciplina di riferimento in quanto ricorre ad un soggetto esterno per la redazione dei progetti;
- il numero totale dei progetti presentati e in gestione complessivamente dalle due associazioni è superiore a quello consentito dal DSG 31 gennaio 2023;
rileva parte ricorrente come, ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.S.G. 31 gennaio 2023 relativo ai “Criteri per l’assegnazione delle risorse”, “ I beneficiari che abbiano ancora in gestione un numero di progetti superiore a 3 (tre) possono presentare una sola domanda di finanziamento. Nell’istanza devono essere specificate le ragioni della nuova richiesta del beneficio. Nel caso di presentazione di un numero superiore di progetti, sarà valutato il solo progetto avente l’importo richiesto più basso ”.
Precisa la ricorrente che Condivisione fra i Popoli è un’associazione costituita fra i membri della stessa Associazione Comunità AP AN II operanti all’estero al fine di cooperare allo sviluppo dei popoli emergenti, contribuendo al raggiungimento della loro autonomia culturale, sociale, politica attraverso la condivisione della vita vissuta dai più vulnerabili, con il duplice obiettivo di alleviare le loro sofferenze nell’immediato e di rimuovere le cause che le hanno provocate; e di aver riconosciuto a tale associazione qualifica di ente da essa promosso, sostenuto e supportato.
Sebbene Condivisione fra i Popoli e Associazione Comunità AP AN II collaborino dal punto di vista operativo per la realizzazione delle attività di accoglienza, assistenza, tutela e reinserimento sociale di persone svantaggiate, povere, emarginate, nondimeno verrebbero in enti giuridicamente distinti e separati dotati di piena autonomia e indipendenza (l’unicità soggettiva non potendo essere desunta dalla coincidenza dei legali rappresentanti e dall’impiego dello stesso indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle domande di finanziamento dell’otto per mille).
Quanto, poi, alla asserita assenza in capo alla ricorrente delle capacità tecniche e finanziarie prescritte dalla normativa di riferimento in virtù del ricorso ad un ufficio progetti esterno, viene rappresentato che Comunità AP AN II e Condivisione fra i Popoli sono enti completamente autonomi e distinti che si limitano a collaborare attraverso l’impiego congiunto di risorse, personale e dotazioni disciplinato da apposita scrittura privata.
L’ufficio progetti che ha elaborato la proposta progettuale per la Tanzania oggetto del presente ricorso (e più in generale, le proposte di APG) è interno alla Comunità AP AN II ed è composto dai dipendenti di questa, trattandosi di un ufficio organicamente inserito nella struttura della ricorrente (non corrispondendo, quindi, al vero la circostanza, rilevata dall’Amministrazione, per cui la Comunità AP AN II “ricorre ad un soggetto esterno per la redazione dei progetti”).
Quanto al superamento del limite massimo consentito di domande di finanziamento per ogni annualità, atteso che Condivisione fra i Popoli ha presentato due proposte progettuali per il 2023 (Zambia e Kenya) e Comunità AP AN II altre due (Tanzania e Bolivia), in presenza della rappresentata indipendenza ed autonomia dei due enti, le domande presentate non avrebbero dovuto essere valutate quale unica sommatoria, dovendo le relative valutazioni restare distinte e separate.
3. Con motivi aggiunti successivamente proposti, la ricorrente – riportandosi alle ragioni già esposte con l’atto introduttivo – ha censurato la legittimità del D.P.C.M. di ripartizione della quota otto per mille relativa all’annualità 2023 destinata alla categoria “Fame nel mondo”.
4. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
5. In data 29 aprile 2025 l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato, il successivo 27 maggio, rilievi documentali rilevanti ai fini del decidere.
Con memorie depositate il 31 maggio 2025 ed il 17 gennaio 2026, ha, inoltre, analiticamente dedotto avverso le censure dalla parte ricorrente introdotte, insistendo per la reiezione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.
6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1. Giova, preliminarmente, procedere alla disamina del quadro normativo di riferimento.
1.1 La quota IRPEF otto per mille è stata introdotta dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “ Norme sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico al servizio delle diocesi ”.
La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef ai sensi dell’art.47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, così come modificato dall’art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, viene effettuata dal contribuente italiano apponendo la propria firma sulla dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell'Istituzione prescelta; e, nel caso della destinazione statale, indicando anche la tipologia d’intervento.
I meccanismi che regolano la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF sono contenuti negli artt. 47, 48 e 49 della stessa legge n. 222 del 1985, il cui art. 48 individua le specifiche finalità alle quali è destinata la quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale:
- fame nel mondo,
- calamità naturali,
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati,
- conservazione di beni culturali,
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica,
- prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
I criteri e le procedure per l’utilizzo della quota destinata alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76 (recante “ Regolamento recante criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ”), da ultimo modificato con D.P.R. n. 213 del 13 novembre 2024.
Possono accedere alla ripartizione delle risorse dell’otto per mille a diretta gestione statale le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati.
Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della straordinarietà, consistente nella effettiva estraneità rispetto all’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; dovendosi, per l’affetto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione ordinaria e non contemplati nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili.
Quanto all’iter procedimentale preordinato alla ripartizione dei fondi di che trattasi, entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, sul sito del Governo, i parametri specifici di valutazione delle istanze (art. 2-bis, comma 7), le quali devono essere presentate entro il termine perentorio del successivo 30 settembre (art. 6, comma 2).
Queste ultime devono essere obbligatoriamente redatte secondo la modulistica approvata che comprende la seguente documentazione (la cui presentazione è prescritta a pena di esclusione dalla procedura):
- modulo di domanda (allegato A),
- progetto (allegato B),
- autocertificazione del legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti soggettivi del beneficiario e dei componenti gli organi di amministrazione e controllo (modulo 1) completa di allegati dettagliatamente indicati nel modulo quali per esempio lo statuto;
- autocertificazione del responsabile tecnico (modulo 2) che dichiara si essere in possesso dei morali e professionali necessari alla realizzazione del progetto (anche mediante allegazione del curriculum vitae appositamente richiesto e della lettera di incarico con formale accettazione);
- dichiarazione bancaria di capacità finanziarie.
Il piano di ripartizione delle risorse (art. 5, comma 1) è adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre, avvalendosi delle valutazioni espresse, sulle singole iniziative, dalle apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento (art. 5, comma 2).
L’esame delle istanze si articola in due momenti distinti:
- il primo, formale, legato alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi (art. 3) e oggettivi (art. 4) effettuata dagli uffici della Presidenza (art. 5, comma 4), che si realizza attraverso l’analisi della documentazione prodotta;
- il secondo, di natura qualitativa, legato alla valutazione dei progetti da parte delle Commissioni tecniche (art. 5, comma 3), alle quali è demandata l’espressione di un giudizio di idoneità al finanziamento (art. 2-bis, comma 3) e una valutazione in centesimi (art. 5, comma 3).
Ultimata la fase istruttoria, sui predisposti schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la ripartizione dei fondi fra le diverse categorie di intervento, interviene, ex art. 7 del Regolamento, il parere delle competenti Commissioni parlamentari; in esito al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta il provvedimento finale di approvazione delle graduatorie (art. 7, comma 2) e provvede alla pubblicazione sul sito del Governo con effetto di pubblicità legale (art. 7, comma 3).
1.2 Relativamente all’anno 2023, con decreto del Segretario Generale del 31 gennaio, sono stati adottati i criteri di valutazione delle istanze per il finanziamento dei progetti relativi a tale annualità e i relativi limiti e pubblicate le linee guida alla presentazione della domanda di finanziamento.
L’art. 1, comma 2, del bando 2023 prevede il limite di presentazione di un numero massimo di due progetti per ogni beneficiario e impone che nell’istanza debbano essere specificate le ragioni della eventuale duplice richiesta del beneficio; mentre il comma 1 prevede che i beneficiari possano presentare domanda per una sola categoria di interventi.
Il successivo comma 3 disciplina le modalità di ammissione al finanziamento, ovvero l’ordine decrescente di punteggio fino a concorrenza della somma disponibile, e il necessario giudizio di idoneità al finanziamento espresso dalle competenti commissioni tecniche, giudizio che deve tenere conto della straordinarietà e della qualità della proposta progettuale, dell’esigenza di concentrazione degli interventi e della rilevanza.
Il comma 4, dispone che i beneficiari che abbiano ancora in gestione un numero di progetti superiore a 3, possano presentare una sola domanda di finanziamento, specificando le ragioni della nuova richiesta del beneficio.
Le Linee Guida alla presentazione della domanda anno 2023 recano poi, nelle “AVVERTENZE”, le seguenti indicazioni:
- pagina 5, sezione “Parte prima della domanda – modello A”: “ Tutti i requisiti soggettivi devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda ”
- pagina 5, sezione “Parte prima della domanda – modello A”: “ I requisiti soggettivi vanno provati mediante autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico (allegare modello 1 e modello 2) ”
- pagina 5, sezione “I requisiti soggettivi”: “ avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento. Occorre allegare l’atto di designazione specifico per il progetto presentato nonché curriculum vitae, datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ”
- pagina 5, sezione “I requisiti soggettivi”: “ avere le capacità finanziarie attestate mediante dichiarazione rilasciata da Istituto bancario, il documento deve essere firmato dal rappresentante della banca e deve recare data non anteriore a sei mesi ”
- pagina 8, “parte quarta della domanda – modello A”: “ In questa sezione occorre inserire tutte le informazioni relative al responsabile tecnico del progetto. Per tale soggetto, al pari del legale rappresentante e dei componenti degli organi, si procederà ad una serie di verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e morali. Dovrà essere fornito l’atto di nomina e dovrà essere documentata l’accettazione dell’incarico ”
- pagina 8, “parte quinta della domanda – modello A”: “ Occorre prestare particolare attenzione agli allegati da inserire e trasmettere unitamente alla domanda di finanziamento. L’assenza degli allegati e/o la mancata sottoscrizione rendono la domanda improcedibile ”
- pagina 9, sezione “L’allegato B”: “ L’allegato B deve essere reso in forma di autocertificazione, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell’intervento e devono essere allegati i relativi documenti di identità .”
Nelle stesse Linee Guida viene, ulteriormente, precisato (pagg. 16 e 17, sezione “La valutazione delle istanze”) che “ Prima dell’esame da parte delle competenti commissioni di valutazioni, gli uffici verificheranno gli aspetti formali della richiesta ed in particolare :
- punto 9 della check list: “ La domanda è firmata dal legale rappresentante? verificare: data e atto di nomina del legale rappresentante e documento idoneo a confermare la legittimazione attiva, contributo richiesto, statuto coerente, pec ”
- punto 11, 22 e 23 della check list: “ Nomina responsabile tecnico - verificare che siano allegate l’autocertificazione del legale rappresentante e quella del responsabile tecnico, dalle quali risultino anche la nomina e i requisiti del responsabile tecnico della gestione dell'intervento ”
- punti 12 e 21 della check list “ Capacità finanziarie – verificare la dichiarazione rilasciata da Istituto bancario (data e firma) ”
- punto 16 della check list, Allegato B (relazione tecnica): “ È firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento ”.
1.3 Quanto all’annualità in rassegna, la ricognizione definitiva della Commissione tecnica di valutazione «Fame nel mondo» è stata compiuta alla data dell’8 ottobre 2024, con conclusiva espressione di un giudizio di idoneità al finanziamento per 28 progetti.
Con note del 12 novembre 2024, sono stati richiesti i pareri di competenza delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sulla proposta di riparto dei fondi e sul relativo iter istruttorio.
2. In sede di disamina della domanda di ammissione a finanziamento presentata dall’odierna ricorrente, veniva, fra l’altro, rilevata la presenza di sottoscrizioni apposte mediante mera “immagine di firma”, ritenute prive di valore legale.
Va, in proposito, preliminarmente precisato che per “immagine di firma” deve intendersi l’immagine digitale di una firma autografa. La firma scansionata è ottenuta da un procedimento di digitalizzazione (o scansione) di un documento cartaceo precedentemente firmato manualmente e convertito in un formato digitale.
2.1 Ciò preliminarmente osservato, va escluso che la sottoscrizione apposta mediante mera “immagine di firma” rivesta equipollente attitudine dimostrativa, circa la riconducibilità della sottoscrizione stessa, rispetto alla sottoscrizione autografa, ovvero apposta mediante “firma digitale”.
Tale principio è stato già in giurisprudenza affermato, ritenendosi che, “in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento … rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa” al soggetto (asseritamente) autore della sottoscrizione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 29 marzo 2024 n. 1141).
È ben vero che il giudice d’appello (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2025, n. 4877) ha affermato che “la modalità analogica … comunque va considerata equipollente alla firma digitale ai sensi dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005)”.
Soggiunge la pronunzia in rassegna che “l’art. 38, comma 2, del DPR n. 445 del 2000 prevede che: “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Dal canto suo l’art. 65 del codice amministrazione digitale prevede in estrema sintesi e per quanto di specifico interesse che: “Le istanze … presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni” … “sono valide … a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20” (dunque mediante firma digitale)“ … c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità” (dunque anche in formato analogico …)”, trattandosi “di forme di sottoscrizione (digitale e analogico) non solo alternativamente valide o comunque pienamente equipollenti ma anche obbligatoriamente acquisibili dalla PA nel senso che quest’ultima è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati)”.
Conseguentemente, la “sostanziale equipollenza tra modalità digitale e modalità analogica si rivela … corrispondente al principio del raggiungimento dello scopo … e della strumentalità delle forme di cui agli artt. 156, commi 2 e 3 c.p.c. e 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990”.
Dato dunque atto della piena corrispondenza fra modalità digitale della sottoscrizione e modalità analogica, omogenea equipollenza non può estendersi anche alla “immagine di firma”: la quale, come precedentemente precisato, non integra, essa stessa, una sottoscrizione, piuttosto sostanziandosi nell’apposizione della “immagine” di una sottoscrizione aliunde formata.
In tale senso, una recentissima pronunzia della Sez. V del Cons. Stato (2 gennaio 2026, n. 17):
- nel rilevare che l’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 dispone che: “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. L’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 prevede che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20” (dunque mediante firma digitale); (…) c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS (…)”;
- ha sostenuto che, “in forza di quanto disposto dall’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005 deve … ritenersi che il legislatore abbia previsto, quali forme equipollenti alla sottoscrizione digitale, quella analogica - accompagnata dal documento di identità - o la trasmissione dell’istanza tramite PEC da un indirizzo censito nei pubblici elenchi di cui agli artt. 6-bis, 6-ter o 6-quater del CAD”.
2.2 Nel caso in cui, in luogo della sottoscrizione “di pugno” della domanda (ovvero, della sottoscrizione di quest’ultima con firma digitale), venga scansionata la propria firma autografa ed applicata l’immagine scansionata in calce alla domanda di partecipazione, deve escludersi che tale fattispecie rientri in alcuna delle ipotesi previste dal citato art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, in quanto l’atto non è stato sottoscritto con firma digitale, non è stato sottoscritto con firma autografa e presentato unitamente alla copia del documento d'identità, non è stato trasmesso nelle modalità di cui alla lettera c-bis).
Nel rammentare come le Linee Guida ripetutamente richiamino l’esigenza di sottoscrizione della domanda di ammissione al contributo, tale esigenza deve essere interpretata alla luce del combinato disposto degli artt. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 65 del D.Lgs. n. 82/2005, ai sensi dei quali le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se sottoscritte in una delle modalità di cui all’art. 65: tra le quali non può essere ricompresa quella dell’apposizione dell’immagine della firma autografa dell’istante, previa scansione della stessa, trattandosi di modalità che non attesta la certa riferibilità della domanda a colui che la sottoscrive.
3. Né, altrimenti, avrebbe potuto farsi luogo al soccorso istruttorio, posto che per tutte le esposte considerazioni è evidente che non si versa in un’ipotesi di mera irregolarità formale da sanare, piuttosto trattandosi di consentire il recupero ex post di un elemento essenziale – la sottoscrizione – che difettava ab origine , nonostante fosse chiaramente richiesto.
4. Le considerazioni precedentemente esposte impongono la reiezione del gravame.
La fondatezza della riscontrata irregolarità della sottoscrizione, consente di prescindere alla disamina degli ulteriori profili rilevati, a carico della ricorrente, da parte della procedente Amministrazione, in ragione del noto principio per cui, a fronte di atti plurimotivati, la legittimità della determinazione accede alla riscontrata legittimità anche di uno soltanto dei motivi in essa indicati.
5. Le spese di lite, in ragione della peculiarità della controversia, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti successivamente proposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER TI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER TI |
IL SEGRETARIO