TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2940
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 1, comma 4, DSG 31 gennaio 2023

    Il Tribunale ha ritenuto che la mera coincidenza di legali rappresentanti e PEC non sia sufficiente a dimostrare l'unicità soggettiva e che la normativa preveda requisiti stringenti per la presentazione delle domande, inclusa la corretta sottoscrizione. La mancata corretta sottoscrizione rende la domanda improcedibile.

  • Rigettato
    Violazione art. 3, commi 4 e 5, e art. 4, commi 2 e 2-bis del Regolamento

    Il Tribunale ha escluso la validità delle 'immagini di firma' in quanto non equipollenti alla firma autografa o digitale, né rientranti nelle ipotesi previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005. La mancata sottoscrizione valida è considerata un vizio essenziale e non sanabile tramite soccorso istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2940
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2940
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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