CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 13/02/2026, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2481/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18272/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Società_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - 82000610616
elettivamente domiciliato presso Viale Della Liberta 81016 Piedimonte Matese CE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 VIOLAZIONE CDS 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 VIOLAZIONE CDS 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CATASTO-ALTRO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 TARI 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 TARI 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 REGISTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 BOLLO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2697/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – NE e del Comune di Napoli, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9021
4873 27000 per TARI, TARSU ed altre entrate, notificata/acquisita al protocollo l'01/09/2025, recante la pretesa complessiva di € 213.655,11.
Il ricorrente ha eccepito:
L'inesistenza del debito per le cartelle relative alla TARI 2015-2017 e TARI 2018, in quanto oggetto di precedenti giudicati (sentenze n. 2056/2024 e n. 5064/2024 della CGT di Napoli) e successivamente estinte mediante pagamenti effettuati nell'agosto e dicembre 2024.
L'avvenuto pagamento delle somme relative alla TARSU 2004-2006 già nel 2007.
L'intervenuta prescrizione per i restanti crediti iscritti a ruolo (risalenti agli anni 2001-2019) per decorso del termine quinquennale o decennale in assenza di atti interruttivi validi. Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle TARSU ante-2006 (asserendo la responsabilità esclusiva del concessionario per la fase di riscossione dell'epoca)
e sostenendo, per la TARI 2016-2018, la correttezza del proprio operato per aver effettuato gli sgravi ordinati dalle sentenze precedenti, demandando all'Agente della NE la prova sui pagamenti.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla pretesa TARI 2015-2018 e sulla verifica delle controdeduzioni del Comune di Napoli, il punto nodale della controversia riguarda la legittimità dell'intimazione di pagamento per le somme portate dalle cartelle n. 07120220036734536000 (TARI 2015-2017) e n. 07120220115696384000 (TARI 2018).
Il Ministero ha fornito prova documentale liquida e inconfutabile di aver provveduto all'estinzione dei debiti residui, in ottemperanza ai giudicati di questa Corte (Sent. n. 2056/2024 e n. 5064/2024), mediante mandati di pagamento quietanzati nell'anno 2024, ovvero in data antecedente alla notifica dell'atto impugnato
(avvenuta nel settembre 2025). Nello specifico risultano agli atti:
- Mandato di pagamento del 08/08/2024 per € 71.194,48;
- Mandato di pagamento del 08/08/2024 per € 32.434,37;
- Mandato di pagamento del 28/11/2024 per € 53.650,31 a saldo.
Il Comune di Napoli sostiene nelle proprie difese di aver operato correttamente, avendo provveduto agli
"sgravi" come da prospetto allegato. Dalla verifica del "Prospetto del Contribuente" depositato, emerge, tuttavia, che, sebbene siano annotati degli sgravi parziali (rispettivamente di € 30.294,05 per il 2016/17 e
€ 29.552,67 per il 2018), il ruolo risulta ancora attivo per importi residui consistenti che sono confluiti nell'intimazione impugnata.
Le controdeduzioni del Comune non possono essere accolte ed appaiono anzi confermare la fondatezza della doglianza del ricorrente. In particolare, va rilevato il mancato allineamento con la realtà dei pagamenti.
Il fatto che il Comune abbia disposto lo sgravio "formale" per la quota annullata dalle sentenze non è sufficiente se, di fatto, l'Agente della NE ha intimato il pagamento di somme che il contribuente ha già versato successivamente alle sentenze stesse (agosto/dicembre 2024). L'intimazione notificata nel settembre 2025 richiede somme che, alla data di notifica, non erano più dovute. Va, inoltre, evidenziata, l'irrilevanza dei rapporti interni. Ed invero, il rimpallo di responsabilità tra EN IM (che afferma di aver sgravato) e
Agente della NE (che intima il pagamento) non può riverberarsi sul contribuente che ha già adempiuto. L'atto impositivo (l'intimazione) è unico e, se richiede somme non dovute, è illegittimo nella sua interezza per la parte de qua.
È, pertanto, provato che al momento della notifica dell'intimazione (2025), il debito TARI era estinto per intervenuto pagamento e giudicato, rendendo l'atto nullo per carenza del presupposto impositivo.
In ordine alla pretesa TARSU 2004-2006, il ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento delle cartelle TARSU riferite agli anni 2004, 2005 e 2006, producendo documentazione relativa a versamenti effettuati in favore di Società_1 Spa nel 2007 per complessivi € 88.503,54. Tale circostanza, che non risulta contestata per l'omessa costituzione di AdER, unita al lunghissimo lasso di tempo trascorso (oltre 15 anni) senza validi atti interruttivi della prescrizione depositati in giudizio, determina l'estinzione della pretesa anche per queste partite.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Napoli per tali annualità è infondata perché l'atto impugnato è annullato per l'inesistenza del credito (pagato o prescritto), rendendo superfluo statuire su chi fosse il soggetto titolato a "non chiedere" tali somme.
Per tutte le altre cartelle indicate nell'intimazione (sanzioni amministrative, tasse automobilistiche, contributi di bonifica), risalenti ad anni compresi tra il 2001 e il 2019, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente
è fondata. Non è stata fornita prova in giudizio della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio (o decennio, ove applicabile) antecedente la notifica dell'attuale intimazione (2025). Il credito deve pertanto ritenersi estinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle parti resistenti, tenuto conto che l'emissione di un'intimazione di pagamento per somme già oggetto di giudicato e di avvenuto pagamento palesa un difetto di coordinamento amministrativo che ha costretto il contribuente all'azione giudiziaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120259021487327000 impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-NE e il Comune di Napoli, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
PRISCO EMILIO, Giudice
SICA IMMACOLATA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18272/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Società_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica Consorzio_2 - 82000610616
elettivamente domiciliato presso Viale Della Liberta 81016 Piedimonte Matese CE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CONTR CONSORTIL 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 VIOLAZIONE CDS 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 VIOLAZIONE CDS 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 CATASTO-ALTRO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 TARI 2001
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 TARI 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 REGISTRO 2006
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 BOLLO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 BOLLO 2008
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259021487327000 BOLLO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2697/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – NE e del Comune di Napoli, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9021
4873 27000 per TARI, TARSU ed altre entrate, notificata/acquisita al protocollo l'01/09/2025, recante la pretesa complessiva di € 213.655,11.
Il ricorrente ha eccepito:
L'inesistenza del debito per le cartelle relative alla TARI 2015-2017 e TARI 2018, in quanto oggetto di precedenti giudicati (sentenze n. 2056/2024 e n. 5064/2024 della CGT di Napoli) e successivamente estinte mediante pagamenti effettuati nell'agosto e dicembre 2024.
L'avvenuto pagamento delle somme relative alla TARSU 2004-2006 già nel 2007.
L'intervenuta prescrizione per i restanti crediti iscritti a ruolo (risalenti agli anni 2001-2019) per decorso del termine quinquennale o decennale in assenza di atti interruttivi validi. Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le cartelle TARSU ante-2006 (asserendo la responsabilità esclusiva del concessionario per la fase di riscossione dell'epoca)
e sostenendo, per la TARI 2016-2018, la correttezza del proprio operato per aver effettuato gli sgravi ordinati dalle sentenze precedenti, demandando all'Agente della NE la prova sui pagamenti.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Sulla pretesa TARI 2015-2018 e sulla verifica delle controdeduzioni del Comune di Napoli, il punto nodale della controversia riguarda la legittimità dell'intimazione di pagamento per le somme portate dalle cartelle n. 07120220036734536000 (TARI 2015-2017) e n. 07120220115696384000 (TARI 2018).
Il Ministero ha fornito prova documentale liquida e inconfutabile di aver provveduto all'estinzione dei debiti residui, in ottemperanza ai giudicati di questa Corte (Sent. n. 2056/2024 e n. 5064/2024), mediante mandati di pagamento quietanzati nell'anno 2024, ovvero in data antecedente alla notifica dell'atto impugnato
(avvenuta nel settembre 2025). Nello specifico risultano agli atti:
- Mandato di pagamento del 08/08/2024 per € 71.194,48;
- Mandato di pagamento del 08/08/2024 per € 32.434,37;
- Mandato di pagamento del 28/11/2024 per € 53.650,31 a saldo.
Il Comune di Napoli sostiene nelle proprie difese di aver operato correttamente, avendo provveduto agli
"sgravi" come da prospetto allegato. Dalla verifica del "Prospetto del Contribuente" depositato, emerge, tuttavia, che, sebbene siano annotati degli sgravi parziali (rispettivamente di € 30.294,05 per il 2016/17 e
€ 29.552,67 per il 2018), il ruolo risulta ancora attivo per importi residui consistenti che sono confluiti nell'intimazione impugnata.
Le controdeduzioni del Comune non possono essere accolte ed appaiono anzi confermare la fondatezza della doglianza del ricorrente. In particolare, va rilevato il mancato allineamento con la realtà dei pagamenti.
Il fatto che il Comune abbia disposto lo sgravio "formale" per la quota annullata dalle sentenze non è sufficiente se, di fatto, l'Agente della NE ha intimato il pagamento di somme che il contribuente ha già versato successivamente alle sentenze stesse (agosto/dicembre 2024). L'intimazione notificata nel settembre 2025 richiede somme che, alla data di notifica, non erano più dovute. Va, inoltre, evidenziata, l'irrilevanza dei rapporti interni. Ed invero, il rimpallo di responsabilità tra EN IM (che afferma di aver sgravato) e
Agente della NE (che intima il pagamento) non può riverberarsi sul contribuente che ha già adempiuto. L'atto impositivo (l'intimazione) è unico e, se richiede somme non dovute, è illegittimo nella sua interezza per la parte de qua.
È, pertanto, provato che al momento della notifica dell'intimazione (2025), il debito TARI era estinto per intervenuto pagamento e giudicato, rendendo l'atto nullo per carenza del presupposto impositivo.
In ordine alla pretesa TARSU 2004-2006, il ricorrente ha eccepito l'avvenuto pagamento delle cartelle TARSU riferite agli anni 2004, 2005 e 2006, producendo documentazione relativa a versamenti effettuati in favore di Società_1 Spa nel 2007 per complessivi € 88.503,54. Tale circostanza, che non risulta contestata per l'omessa costituzione di AdER, unita al lunghissimo lasso di tempo trascorso (oltre 15 anni) senza validi atti interruttivi della prescrizione depositati in giudizio, determina l'estinzione della pretesa anche per queste partite.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Napoli per tali annualità è infondata perché l'atto impugnato è annullato per l'inesistenza del credito (pagato o prescritto), rendendo superfluo statuire su chi fosse il soggetto titolato a "non chiedere" tali somme.
Per tutte le altre cartelle indicate nell'intimazione (sanzioni amministrative, tasse automobilistiche, contributi di bonifica), risalenti ad anni compresi tra il 2001 e il 2019, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente
è fondata. Non è stata fornita prova in giudizio della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione nel quinquennio (o decennio, ove applicabile) antecedente la notifica dell'attuale intimazione (2025). Il credito deve pertanto ritenersi estinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale delle parti resistenti, tenuto conto che l'emissione di un'intimazione di pagamento per somme già oggetto di giudicato e di avvenuto pagamento palesa un difetto di coordinamento amministrativo che ha costretto il contribuente all'azione giudiziaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120259021487327000 impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate-NE e il Comune di Napoli, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.