Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/12/2025, n. 23604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23604 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23604/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13965/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13965 del 2024, proposto da
Canado S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Barbensi e Marco Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – VI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Quattrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Struttura di Missione PNRR Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio
per l’annullamento
- del decreto del Ministero del Turismo prot. n. 0238236/24 del 3/10/2024 a firma “ il Segretario Generale Dott.ssa Barbara Casagrande ”, notificato alla Ricorrente tramite PEC in data 7/10/2024;
- della proposta di VI – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. inviata alla Ricorrente in data 18/1/2024 prot. 0021656, meglio individuati nella narrativa, nonché ogni altro atto e/o provvedimento che sia a essi presupposto, conseguente o connesso, tra i quali gli ulteriori elencati in apertura, adottando ogni pronuncia idonea alla tutela dell’interesse fatto valere dall’odierna Ricorrente e, per l’effetto, per la condanna del Ministero del Turismo e di VI S.p.a., in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni cagionati alla Canado S.r.l. in ragione dei suddetti provvedimenti illegittimi per i motivi di cui alla narrativa, e quindi per la condanna al pagamento alla Ricorrente: - della somma di € 609.391,02 quale equivalente monetario dell’agevolazione dovuta e non concessa per il programma d’investimento originariamente presentato; - della somma di € 227.663,46 per lucro cessante dovuto alla perdita di reddito netto per la stagione 2024, e quindi della somma totale di € 837.054,48 (ottocentotrentasettemilacinquantaquattro/48), o quella maggiore o minore determinata secondo giustizia sulla base della narrativa che precede e dei relativi allegati, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo effettivo come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – VI S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il dott. UI ED FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2024 e depositato il 20 dicembre 2024, Canado s.r.l. ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, affidando il gravame a quattro motivi.
1.1. Con il primo (rubricato « Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro del turismo del 28/1/2023 e dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 28/12/2021, recanti gli “interventi ammissibili”. Conseguente violazione per falsa applicazione dell’articolo 3, comma 3, Decreto legge n. 152 del 6/11/2021, in quanto richiamato e integrato per relationem. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, comma 2-bis, e 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990 » e articolato in due sottoparagrafi, a loro volta rubricati, rispettivamente, « Ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 5, comma 2, lettera “d”, dell’Avviso come intervento autonomamente agevolabile ai sensi della lex specialis » e « Ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 5, comma 2, lettera “d”, dell’Avviso come inclusiva degli interventi di cui alle lettere “a” e “b” del comma medesimo »), si rappresenta che VI avrebbe erroneamente interpretato l’art. 5 , comma 2, lettera d) dell’Avviso del 28 gennaio 2023, sostenendo che “ in presenza di investimenti per la linea di intervento d), il programma di investimento deve includere anche investimenti per la linea di intervento a), b) o c) ”, dal momento che – oltre a compendiare, in astratto, la lettera “d”, avente ad oggetto “interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri ”, tutte le finalità contemplate dalle precedenti lettere “a” (relativa a “ interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020 ”), “b” (che riguarda gli “ interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ”) e “c” (riguardante “ interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio
1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 ”), e, in concreto, la richiesta di agevolazione per cui è causa, ancorché riferita alla lettera “d”, gli interventi di cui alle richiamate lettere “a” e “b” (cfr., in particolare, le p. da 13 a 15 del gravame) – una simile lettura sarebbe sconfessata dal primo comma del medesimo art. 5, il quale onererebbe i richiedenti di realizzare solamente “almeno uno” dei programmi ricompresi tra le lettere “a” e “g” del suddetto comma 2 dell’art. 5.
1.2. Con il secondo (rubricato « Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7 del Decreto del Ministro del turismo prot. n. 0001693/23 del 28/1/2023 recante gli “incentivi concedibili” con riferimento al richiamato art. 7, comma 2, del Decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 28/12/2021, risultandone integrato per relationem. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990 »), si lamenta che con la proposta di concessione degli incentivi del 18 gennaio 2024, VI S.p.a., dopo aver stralciato dal programma d’investimento € 416.750 euro per le spese della ristrutturazione edilizia (mediante l’interpretazione della lex specialis censurata con il primo mezzo), avrebbe ammesso alle agevolazioni le spese residue destinate all’acquisto di arredi per un totale di 1.814.130 euro, ma concedendo soltanto € 29.426,00 di contributo a fondo perduto, così riducendo, ad avviso di parte ricorrente erroneamente, il contributo a fondo perduto riconoscibile alla stessa (pari, in base a quanto si afferma a p. 17 del ricorso, al 20% delle spese previste e dunque, anche dopo la decurtazione contestata con il primo motivo, quanto meno a € 362.826,00) a soltanto l’1,622% delle spese ammesse all’agevolazione.
1.3. Con il terzo (rubricato « Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 12 della Legge n. 241 del 7/8/1990 per inosservanza dei criteri predeterminati nella lex specialis »), si afferma che “ a causa degli errori di VI S.p.a., consistiti nel tagliare la spesa e ridurre il contributo al programma d’investimento della Ricorrente, sia il Gestore che di conseguenza il Ministero del Turismo non hanno rispettato le regole sugli interventi ammissibili e sugli incentivi concedibili rispettivamente poste dagli articoli 5 e 7 dei decreti, violando così anche l’articolo 12 della L. 241/1990 in tema di concessione di vantaggi economici ” (così il gravame a p. 19).
1.4. Con il quarto (rubricato « Richiesta di risarcimento del danno (art. 30 D. Lgs. 104/2010) »), la ricorrente, premettendo che le sarebbe impossibile rispettare i termini del bando Fri-Tur, e che non vi sarebbe dunque “ tutela che possa rimediare al pregiudizio ”, “ se non quella risarcitoria per equivalente prevista dall’art. 30 del D. Lgs. 104/2010 ” (così il ricorso a p. 23), quantifica il risarcimento del danno subito in ragione dell’importo di € 837.054,48, oltre interessi e rivalutazione fino al saldo effettivo, anticipando, per il caso di contestazioni sull’ammontare, la richiesta di disporre idonea verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
2. Il Ministero del Turismo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un lato, e l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. – VI S.p.A., dall’altro lato, si sono costituiti in resistenza, rispettivamente, il 3 gennaio 2025 e il 15 gennaio 2025.
3. All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025, in vista della quale le parti (ad eccezione del Ministero del Turismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.
1.1. Dispone l’art. 5, comma 1, dell’Avviso pubblico di cui al Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023 che “ Il Programma di investimento, come previsto dall’articolo 5, comma 2, lett. d), del Decreto, deve essere riferito ad una o più delle unità locali dell’impresa richiedente ubicate sul territorio nazionale, fermo restando che per ogni unità locale il Programma di investimento deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo, ciascuno dotato di una propria autonomia funzionale ”.
1.1.1. Ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo, “ Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a: a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020; b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 […]; g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi ”.
1.2. Con la domanda del 20 marzo 2023, parte ricorrente ha chiesto di accedere alle agevolazioni per cui è causa mediante la presentazione di un programma di interventi per un importo complessivo pari ad € (IVA esclusa) 2.230.880,00 (di cui € 892.352,00 a titolo di finanziamento bancario, € 892.352,00 a titolo di finanziamento agevolato ed € 446.176,00 a titolo di Contributo a fondo perduto in conto impianti), finalizzato a realizzare gli interventi di cui alle lettere d) e g) del paragrafo che precede.
1.2.1. A seguito di una prima interlocuzione (richiesta di integrazione di VI del 19 luglio 2023 e risposta dell’odierna ricorrente del 4 agosto 2023), VI, ritenendo che le spese esposte in domanda e relative alle voci A (“ Servizi di progettazione per € 8.000,00 ” e C “ Fabbricati, opere murarie e assimilate per € 408.750,00 ”) non rispettassero le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) dell’Avviso del 28 gennaio 2023, ha proposto di ritenere ammissibile un finanziamento complessivo di € 1.814.130,00, di cui – tenuto conto del disposto dell’art. 7, comma 10 del richiamato Avviso (ai sensi del quale “ Il Finanziamento, unitamente al Contributo, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili. Il Soggetto beneficiario dovrà assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate ”) – € 29.426,00 a fondo perduto, ferme restando le quote di finanziamento bancario e agevolato proposte dalla parte ricorrente con la domanda.
1.2.2. All’esito di ulteriori interlocuzioni (in cui parte ricorrente ha chiesto ad VI di riammettere le somme decurtate nella proposta appena riportata e quest’ultima ha ulteriormente chiarito le ragioni della suddetta proposta nei termini che seguono: “ in presenza di investimenti per la linea di intervento d), il programma di investimento deve includere anche investimenti per la linea di intervento a), b) o c) così come specificato all’art. 5 comma 2 lettera d) dell’Avviso 28 gennaio 2023. Poiché tali linee di intervento non sono previste nel programma di investimento, l’importo afferente alla linea d) per € 416.750,00 non risulta ammissibile alle agevolazioni ”) è stata infine disposta, dopo l’emissione del preavviso di rigetto e l’inoltro delle osservazioni, la decadenza dal finanziamento gravata con l’atto introduttivo del presente giudizio.
1.3. Per quanto anticipato nella parte in fatto della presente decisione, parte ricorrente, da un lato, e VI, dall’altro lato, controvertono sull’interpretazione dell’art. 5, comma 2, lett. d) dell’Avviso pubblico del 2023.
1.3.1. Ad avviso della prima, tale disposizione riguarderebbe ogni intervento di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5) del D.P.R. 380/2001 che valga a riqualificare (sotto il profilo energetico o antisismico) o a rimuovere le barriere architettoniche, senza alcun collegamento con le lettere precedenti (cfr. p. 9 del ricorso).
1.3.2. Di ciò sarebbe conferma, secondo la ricorrente, il fatto che, superando il disposto dell’art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale del 2021, che ricollegava gli interventi di cui alla lettera d) a quelli delle precedenti lettere a) e b) (facendo espresso riferimento, alla richiamata lettera d) agli “ interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) ”), l’Avviso del 2023 avrebbe invece inteso fare esclusivo riferimento alla « natura (“di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica” eccetera) degli interventi “funzionali” meritevoli di agevolazione » (così, p. 4 della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente).
1.3.3. Per converso, ad avviso di VI, proprio la previsione dell’art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto interministeriale del 2021 appena richiamata confermerebbe la necessità di interpretare l’art. 5, comma 2, lett. d), dell’Avviso del 2023 come volto a introdurre un richiamo alle ipotesi previste e disciplinate dalle precedenti lettere a) e b) del medesimo art. 5, comma 2.
1.4. Ritiene il Collegio di dovere dare seguito all’interpretazione proposta da VI.
1.4.1. Un simile esito appare, innanzitutto, suffragato dal fatto che l’Avviso del 2023 è chiamato a dare attuazione, e non già a derogare o modificare, le previsioni del Decreto Interministeriale del 2021, il quale, all’art. 9, comma 2, si limita a demandare a un “ successivo provvedimento del Ministero ”, esclusivamente l’apertura dei termini e la determinazione delle modalità per la presentazione delle domande, unitamente all’assegnazione delle indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e alla precisazione degli oneri informativi a carico delle imprese.
1.4.2. Per altro verso, anche a voler prendere a riferimento esclusivamente il disposto dell’Avviso pubblico del 2023, occorre distinguere la finalizzazione di un intervento di cui alle lettere b), c), d) ed e.5) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 alla “ realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 ”, dal mero, e in ogni caso necessitato, rispetto della disciplina relativa all’efficienza energetica, alla materia antisismica, ovvero ancora a quella in tema di rimozione delle barriere architettoniche.
1.4.3. Parte ricorrente ha descritto, nella domanda di agevolazione sub doc. 6 allegato al ricorso, gli interventi da realizzare nei seguenti termini: da un lato, “ il rinnovo degli interni dei locali del ristorante Gorgona, della reception e di alcuni degli alloggi ”, con “ l’obiettivo […] di passare dalle attuali 54 camere e 117 appartamenti ad un assetto che conta 74 camere e 108 appartamenti nel corso dell’anno per arrivare, poi, nel 2024/2025 ad una riduzione di quest’ultimi a 86 unità in favore di un aumento delle camere a 118 per perseguire la strategia aziendale di cui sopra, con l’obiettivo di abbandonare in maniera progressiva la formula “residence” e l’utilizzo di cucine private all’interno dei bilocali e trilocali messi a disposizione, per adottare principalmente la formula “Hotel” e incentivare l’utilizzo della ristorazione della struttura ” e, dall’altro lato, “ la ristrutturazione edilizia degli alloggi del personale che comporta la demolizione e la fedele ricostruzione delle strutture in legno prefabbricato ”.
1.4.4. È evidente che, nella realizzazione di tali interventi, parte ricorrente era tenuta a rispettare le previsioni del D.Lgs. 192/2005 (cfr., ad esempio, la relazione contenuta nel doc. 9 di parte ricorrente, che coincide con quella imposta dall’art. 8, comma 1, del detto decreto legislativo, ai sensi del quale “ Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo […]”) e quelle dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 (cfr. p. 78 e ss. del doc. 9), ma detta ottemperanza a specifici obblighi di legge non può essere ritenuta ex se sufficiente a funzionalizzare gli interventi descritti al precedente paragrafo 1.4.3. agli obiettivi di cui discorre la lettera d) dell’art. 5, comma 2, del bando, posto che, a dare seguito a tale ragionamento, ogni intervento edilizio, come tale già sottoposto ex se all’obbligo di rispettare la disciplina legislativa sul risparmio energetico e quella antisismica, ovvero sulle barriere architettoniche, dovrebbe per ciò solo ritenersi ricompreso nell’agevolazione per cui è causa, finendosi in questo modo per arrivare a un’inammissibile estensione delle maglie applicative dell’art. 3 del D.L. 159/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021, il quale, al comma 1, fa esclusivo riferimento a “ interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 marzo 2026 ”.
1.5. Ne consegue, per le ragioni che precedono, l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
2. Venendo al secondo mezzo del gravame, si osserva che non mette conto approfondire se la percentuale di finanziamento a fondo perduto fosse riconoscibile nell’ammontare massimo del 15% (come sostiene parte resistente) ovvero del 20% (come viceversa afferma parte ricorrente), dal momento che, rimodulando l’ammontare riconoscibile a seguito della decurtazione delle spese non ammesse (ossia quelle per ristrutturazione, in quanto ritenute non rispettose del disposto dell’art. 5, comma 2, lett. d) dell’Avviso del 2023), VI ha proposto la ben minore percentuale dell’1,62%.
2.1. La ragione di una simile decurtazione si comprende esaminando il doc. 3 di VI, dal quale si evince che quest’ultima ha ricalcolato la quota di fondo perduto tenendo ferma le quote precedentemente dichiarate da parte ricorrente come coperte dal finanziamento a tasso agevolato (pari a € 892.352) e dal finanziamento bancario (per la stessa somma di € 829.352).
2.1.1. In sostanza, la somma di € 29.426,00 è la differenza tra quanto la parte ricorrente ha dichiarato, nella domanda originaria, che avrebbe coperto mediante il finanziamento bancario (agevolato e “normale” = 892.352 x 2 = 1.784.704,00) e quanto, viceversa, l’amministrazione ha riconosciuto al ricorrente dopo aver decurtato € 416.750,00 (ossia il controvalore della ristrutturazione ritenuta non ammissibile), ossia la somma di € 1.814.130,00 (laddove 1.814.130,00 – 1.784.704,00 = 29.426,00).
2.2. Ritiene il Collegio che fosse onere di parte ricorrente rimodulare la propria offerta, se del caso subordinatamente alla richiesta di agevolazione integrale, rappresentando, in sede procedimentale – tenuto conto delle numerose interlocuzioni intervenute, come supra riportate ai paragrafo 1.2.1 e 1.2.2 – e prima dello scadere dei termini previsti dalla procedura, la somma da richiedere a titolo di finanziamento a fondo perduto all’esito della decurtazione degli importi corrispondenti agli interventi ritenuti inammissibili dall’amministrazione, non potendosi esigere da quest’ultima ( i.e. , da VI) il ricalcolo di tutte le voci della domanda, trattandosi di elementi rimessi alla valutazione di convenienza economica spettante, all’evidenza, al soggetto richiedente il contributo, tenuto, ad esempio, a rivolgersi alle banche al fine dell’ottenimento dei finanziamenti (cfr. l’art. 8 dell’Avviso del 2023).
2.2.1. In sostanza, anche in base ad intuitive esigenze di par condicio dei concorrenti, non spettava all’amministrazione rideterminare la quota del finanziamento bancario richiesto dalla ricorrente (sulla quale calcolare, poi, per difetto, l’ammontare della contribuzione a fondo perduto), dovendo essere quest’ultima a rimodularlo, tenuto conto della volontà, divisata dall’amministrazione, di non ammettere ad agevolazioni le opere descritte supra al paragrafo 1.4.3.
2.3. Per quanto sinora osservato, il secondo mezzo non è suscettibile di accoglimento.
3. Il terzo motivo non è meritevole di seguito, in quanto la non condivisione, ad opera della ricorrente, dell’interpretazione che della lex specialis (costituita nel caso in esame dall’art. 3 del D.L. 159/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021, dal Decreto interministeriale del 28 dicembre 2021 e dall’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023) hanno fornito le amministrazioni resistenti non può essere ritenuta equivalente alla mancata predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, viceversa imposta dall’art. 12 della L. 241/1990, ossia da una disposizione alla quale risulta essere stata data, in ogni caso, piena applicazione.
4. Non ravvisandosi profili di illegittimità nell’operato delle amministrazioni resistenti, la domanda risarcitoria formulata con il quarto mezzo di gravame non è suscettibile di accoglimento.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
6. In ragione della novità e della complessità delle questioni oggetto del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
UI ED FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI ED FI | ON NG |
IL SEGRETARIO