TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2199
TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità delle deduzioni riguardanti la condotta presupposta nel precedente provvedimento di d.a.spo.

    La Corte rileva l'inammissibilità delle deduzioni riguardanti il precedente provvedimento di d.a.spo. in quanto non impugnato, configurando un tentativo di eludere i termini di impugnazione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità delle deduzioni relative alla prescrizione dell'obbligo di firma

    La Corte dichiara inammissibili le deduzioni relative all'obbligo di firma, poiché la cognizione di tale aspetto spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti per l'aggravamento del d.a.spo. e sproporzione della durata

    La Corte ritiene che il divieto di accesso possa essere imposto anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico e che la prognosi di pericolosità sia ragionevole, dato che il ricorrente ha violato il precedente d.a.spo. in due occasioni, venendo deferito all'autorità giudiziaria. L'aumento della durata a cinque anni è ritenuto proporzionato e legittimo ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. n. 401/1989, considerando il pregresso contegno violento, le reiterate violazioni e il ruolo ricoperto.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali (art. 7 L. n. 241/1990)

    La Corte ritiene la doglianza infondata poiché il ricorrente non ha indicato elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2199
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2199
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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