Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Pugliese, Giovanni Montalto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento di d.a.spo. n.-OMISSIS- del 7.04.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TU LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di d.a.spo. prot. n.-OMISSIS- del 7.04.2025, con il quale gli è stato imposto il divieto di accedere su tutto il territorio nazionale nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico della F.I.G.C. programmate dai campionati nazionali e regionali, comprese le partite amichevoli e della nazionale italiana, anche per manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, ovvero, per quelle previste negli Stati membri dell’Unione Europea, per un periodo di anni cinque, risultando assorbito per la parte residuale il precedente provvedimento di d.a.spo. prot. n. -OMISSIS- emesso il 31.05.2024 nei confronti del medesimo ricorrente per la durata di due anni.
In particolare, tale precedente determinazione prot. n. -OMISSIS-/2024 è stata emanata poiché l’esponente, presidente della A.S.D. -OMISSIS-, nel corso della partita di calcio -OMISSIS-- è entrato senza autorizzazione nel terreno di gioco, per protestare contro una decisione del direttore di gara, assumendo un atteggiamento minaccioso e proferendo insulti nei confronti dell’arbitro.
È stato di conseguenza irrogato il divieto di accedere per il periodo di due anni nei luoghi ove la squadra di calcio -OMISSIS- avrebbe disputato manifestazioni sportive di tipo calcistico, nonché il divieto di accedere all’interno degli stadi, degli impianti sportivi e delle infrastrutture adibiti a stadio o a impianti sportivi, sia in Italia che all’estero dove si svolgono tutti gli incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, relativi ai campionati nazionali, professionali e dilettantistici, ai tornei internazionali ed alle gare amichevoli che verranno disputate nel territorio nazionale, nonché ai luoghi interessati dalla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle sole manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo, la compagine calcistica della A.S.D. -OMISSIS-, a partire da due ore prima dell’inizio e sino a due ore dopo la conclusione di ogni incontro ufficiale di calcio della squadra indicata, con il contestuale divieto di accedere, nei giorni in cui si svolga una qualsiasi manifestazione calcistica alle aree di parcheggio di autovetture ed autopullman ed altri mezzi di trasporto utilizzate dai tifosi nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell’impianto sportivo, a tutela dell’incolumità degli stessi.
Nella pendenza dell’efficacia del d.a.spo. n. -OMISSIS-/2024, il deducente il 6.10.2024 è stato quindi notato dai Carabinieri aggirarsi in prossimità della recinzione esterna del campo di gioco sito in -OMISSIS-, in occasione dell’incontro calcistico -OMISSIS---OMISSIS-, valevole per il campionato di I categoria e, analogamente, il 25.03.2025 i Carabinieri lo hanno individuato all’interno dell’impianto sportivo di -OMISSIS- seduto in tribuna nella totale incuranza del provvedimento interdittivo a cui era sottoposto, in occasione dell’incontro di calcio -OMISSIS-.
Sulla base delle due indicate circostanze è stato pertanto adottato il nuovo provvedimento di d.a.spo., del quale il deducente lamenta l’illegittimità per violazione della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 6 L. n. 401/1989 e per vizio di eccesso di potere.
2. Resiste il Ministero dell’Interno, che replica alle avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del gravame.
3. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con una prima serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, l’esponente sostiene che l’aggravamento del d.a.spo. sarebbe avvenuto in assenza di riscontri certi circa la propria presenza in prossimità dell’impianto sportivo di -OMISSIS-, né sarebbero emersi comportamenti violenti, tantomeno con riguardo alla condotta contestata nel d.a.spo., cosicché non sussisterebbero i presupposti per il contestato aggravamento del d.a.spo. né per la prescrizione dell’obbligo di firma.
L’aumento della durata del divieto da due a cinque anni risulterebbe inoltre sproporzionato e privo di adeguata motivazione.
Le doglianze vanno disattese.
4.1. In via preliminare, va rilevata l’inammissibilità delle deduzioni riguardanti la condotta dell’esponente sulla quale è incentrato il precedente provvedimento di d.a.spo. n. -OMISSIS-/2024, richiamato nell’atto avversato quale mero presupposto giuridico e fattuale.
Essendo invero tale determinazione inoppugnata, i correlati rilievi difensivi si risolvono in uno strumento surrettizio per eludere la perentorietà del termine di impugnazione dei provvedimenti amministrativi, di cui al combinato disposto degli artt. 29, 41, comma 2, c.p.a., riflesso del principio di certezza dei rapporti giuridici.
In tale prospettiva, pertanto, si palesano inconferenti le diffuse argomentazioni e le produzioni documentali e video tese a confutare la ricostruzione della condotta violenta tenuta dal ricorrente in occasione dell’incontro di calcio -OMISSIS---OMISSIS- del 28.04.2024, da cui è scaturita l’emanazione del primo d.a.spo.
Del pari inammissibili sono le deduzioni con cui è contestata la prescrizione dell’obbligo di firma, essendo tale prescrizione sottoposta alla cognizione del giudice ordinario (Consiglio di Stato, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 2653).
4.2. Tanto chiarito, giova osservare che la giurisprudenza ha a più riprese precisato che il “ divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005).
Essendo una misura di prevenzione “ non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).
Ciò considerato, nella vicenda in esame l’esponente, pur a fronte della cogenza del provvedimento inibitorio n. -OMISSIS-/2024, ha violato le prescrizioni di divieto in esso contenute in due distinte circostanze -per le quali è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato ex art. 6, comma 6, L. n. 401/1989- cioè in occasione degli incontri di calcio -OMISSIS---OMISSIS- e -OMISSIS-, per come cristallizzato relazioni dei Carabinieri, peraltro fidefacenti fino a querela di falso.
In coerenza con il quadro fattuale e giuridico sopra descritto, è stato quindi disposto un aggravamento del provvedimento inibitorio, essendo stato “riconosciuto un elevato grado di pericolosità sociale per i fatti che hanno determinato l’emissione del provvedimento in premessa e che, per le violazioni poste in essere, è ragionevole ipotizzare che lo stesso possa reiterare condotte di turbativa in occasione di future manifestazioni sportive di tipo calcistico, nonché continuare a sottrarsi all’ottemperanza del citato divieto ”.
La prognosi di pericolosità operata dal Questore nei confronti del ricorrente nei termini sopra indicati risulta, alla luce delle due condotte, ragionevole, coerente e adeguatamente motivata.
Sotto concorrente profilo, poi, l’aumento della durata del divieto da due a cinque anni risulta proporzionato e legittimo in aderenza all'art. 6, comma 5, L. n. 401/1989, secondo cui nei confronti di un soggetto già destinatario di d.a.spo. la durata del nuovo provvedimento è ricompresa da un minimo di cinque anni a un massimo di dieci, fermi, in ogni caso, l’originario contegno violento tenuto dall’esponente, le reiterate condotte violative delle disposizioni di divieto già impartite e il ruolo di presidente della -OMISSIS-.
4.3. Del pari infondata da ultimo è la denunciata violazione delle garanzie procedimentali di cui all’art 7 L. n. 241/1990.
Come affermato a più riprese dal Consiglio di Stato, infatti, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione della propria pretesa partecipativa ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n. 8765),
Nel caso di specie il ricorrente nulla tuttavia ha dedotto, cosicché la doglianza è infondata.
5. Il ricorso è pertanto respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente amministrazione, che liquida complessivamente in euro 2.000,00, oltre accessori per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER DR, Presidente
TU LE, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU LE | ER DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.