CASS
Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
Massime • 1
In tema di competenza per territorio determinata dalla connessione, l'individuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alle cornici edittali vigenti al momento dell'esercizio dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2024, n. 40118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40118 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40118 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 09/07/2024 SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN LI nato a [...] il [...] RO RI nato a [...] il [...] ND VI nato a [...] il [...] EL RT nato a [...] il [...] HI CL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore: l'avvocato FAUSTO MALUCCHI, per il ricorrente EL, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa il 10 febbraio 2010 1 aveva giudicato con rito abbreviato/ fra gli altri, TA CH, IL OC, IO ON, ER EL e LA FI, imputati dei seguenti reati: - tutti, dì partecipazione con altri ad associazione finalizzata a commettere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato di cittadini di nazionalità cinese, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di falsificazione documentale al fine di determinare il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini di nazionalità cinese, ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. cit., e dì favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadini di nazionalità cinese1 ex art. 5 d.lgs. cit., in Pistoia, Prato, Firenze, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo A); - tutti, di concorso in atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano {artt. 81, 110, 112, cod. pen., 12, commi 3 e 3-bis, lett. a e c-bis, d.lgs. n. 286 del 1998) di 308 cittadini cinesi, mediante pratiche di ricongiungimento familiare fondate su documenti falsificati, nonché di ulteriori 40 cittadini cinesi e di altra nazionalità extracomunitaria mediante l'accesso alla procedura flussi 2007 basato su false richieste di datori di lavoro, in Pistoia, Prato, Firenze, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo B); - fra gli altri, CH, ON, EL, di concorso nel reato di cui all'art. 61, n. 2, 81, 110, 112 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, inerente alle falsificazioni dì tutti i documenti (visti di ingresso, richieste di lavoro ed altri), in Pistoia, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo C); - fra gli altri, Cobianchì, ON, EL, di concorso nel reato di cui all'art. 61, n. 2, 81, 110, 112 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, inerente al favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di 200 cittadini extracomunitari (199 cinesi e una del Marocco) con le falsificazioni di tutti i documenti {visti di ingresso, richieste di lavoro ed altri), in Pistoia, dai gennaio 2007 al giugno 2008 (capo D); - CH, del reato di cui agli artt. 81, 328, terzo comma, cod. pen., per essersi avvalsa, al fine di profitto, di notizie di ufficio, essendo pubblico ufficiale, in servizio presso il Servizio Anagrafe del Comune di Pistoia;
in Pistoia, il 19 e il 20 dicembre 2007 (capo E). Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato i suddetti imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati in continuazione, e aveva condannato ON alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, CH alla pena anni quattro, mesi dieci di reclusione ed 2 euro 30.000,00, EL alla pena dì anni quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, FI alla pena dì anni quattro dì reclusione ed euro 20.000,00 di multa e RO alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa. 1.1. Impugnata questa decisione dagli imputati, la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24 novembre 2011, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo ST da due dei tre reati a lui contestati, quelli sub A) e C), aveva rìdetermìnato le pene inflitte agli altri imputati e aveva confermato nel resto. 1.2. A seguito di ricorso degli imputati avverso questa sentenza, la Corte di NE (Sez. l, n. 23622 del 07/05/2014) ne aveva sancito l'annullamento rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze: la ragione dell'annullamento era stata determinata dal rilìevo che, pur essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione dì incompetenza per territorio del giudice adito, alla prima udienza del giudizio abbreviato, nuovamente proposta alla successiva udienza, la questione non era stata affrontata dalla Corte di appello. Da tale rilievo era scaturita tale decisione con rinvio per l'esame, anzitutto, dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. 1.3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza identificata in epigrafe, resa il 30 maggio 2023, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, per quanto ancora rileva dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, in ordine ai reati di cui ai capi A), C), D) ed E), per essersi i reati estinti per prescrizione, nonché rideterminando la pena irrogata a ON, CH, EL, FI e RO (oltre che all'altro imputato NI CA) in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 10.800,00 di multa ciascuno, con conferma nel resto. Nel giudizio rescissorio la Corte di appello ha affrontato la questione di competenza territoriale concludendo nel senso dell'infondatezza dell'eccezione. Per sciogliere il corrispondente nodo, i giudici territoriali hanno individuato, per gli effetti di cui agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., nel reato associativo il reato più grave, in quanto la cornice edittale riferita al medesimo contemplava il minimo di anni cinque di reclusione e il massimo di anni quindici dì reclusione mentre quella relativa all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, considerata con riferimento al tempo del commesso reato, contemplava il minimo di anni quattro di reclusione e il massimo di anni quindici di reclusione. Indi, hanno ritenuto che il luogo in cui si era svolta l'attività organizzativa e decisionale del sodalizio, oltre che esecutiva in ordine ai reati fine, era stato quello dì Pistoia, con conseguente conferma della correttezza dell'individuazione 3 del giudice territorialmente competente fatta in primo grado. Nello scrutinio degli appelli, rilevata la maturazione della prescrizione di tutti gli altri reati, con relativa, generalizzata pronuncia di non doversi procedere, salvo a precisare in motivazione che per EL all'esito del primo giudizio di appello era stata pronunciata l'assoluzione dai reati sub A) e C), i giudici del rescissorio hanno ritenuto infondate le doglianze degli appellanti che contestavano l'evenienza della residua fattispecie di reato di cui al capo B), ritenendo accertata la partecipazione di ciascuno degli imputati oggi ricorrenti al reato stesso, pur con le precisazioni rese in motivazione quanto all'individuazione delle singole pratiche con finalità illecita a cui avevano contribuito i singoli concorrenti, in particolare EL, così come hanno considerato integrate le circostanze aggravanti oggetto di imputazione. La Corte territoriale ha, infine, proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'avvenuto parziale proscioglimento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di TA CH chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per l'individuazione del giudice competente per territorio nel Tribunale di Pistoia, anziché nel Tribunale di Prato. La ricorrente critica la scelta dei giudici del merito per non avere applicato il criterio di base stabilito dall'art. 8 cit. che collega la competenza per territorio al luogo di consumazione del reato;
questa individuazione, in tema di reato associativo, implica il riferimento al luogo in cui ha sede la base ave si svolgono le attività di programmazione e ideazione riguardanti il sodalizio e, dunque, il luogo in cui lo stesso diviene concretamente operante: nel caso di specie tale luogo era ubicato nel Comune di Prato, dove era domiciliata Gu LI, promotrice dell'associazione, e dove si era creato il punto di riferimento della comunità cinese che riusciva a curare le pratiche per l'ottenimento dei rinnovi dei permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari e l'ingresso in Italia di cittadini cinesi mediante il sistema dei flussi. Ciò, secondo la difesa, determina l'erroneità della scelta compiuta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, il quale non si era spogliato della competenza territoriale trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria di Prato, e della susseguente scelta della Corte di appello di Firenze, la quale non ha rilevato l'incompetenza territoriale del primo giudice. 2.2. Con il secondo, subordinato motivo si denunciano la violazione della norma incriminatrice contestata nell'unico residuo capo e il corrispondente vizio di motivazione per non avere - i giudici del merito - rilevato il difetto 4 dell'elemento soggettivo nella condotta ascritta all'imputata. TA CH, secondo la difesa/ era rimasta estranea alle condotte delittuose concretanti il favoreggiamento dell'immigrazione illegale, poiché ella, quanto alle contestate locazioni fittizie, aveva operato personalmente e in modo effettivo 1 su richiesta di Gu LI 1 nella ricerca di persone disponibili a concedere in locazione i loro immobili, redigendo poi i contratti standard e venendo ricompensata 1 per l'opera di intermediazione 1 a titolo di rimborso spese e collaborazione, dalla suddetta Gu. Circa i flussi di lavoro 2007, si segnala che ella aveva reperito effettivi datori di lavori disponibili ad assumere i cittadini cinesi, come da indicazione nominativa esposta nell'atto/ e aveva operato prendendo contatto con il patronato e accompagnando il singolo datore presso gli uffici preposti con la documentazione necessaria per il procedimento/ sempre ricevendo un modesto compenso/ a titolo di rimborso spese, da Gu LI;
posti tali dati di fatto, la Corte di merito non ha spiegato come fosse stato dimostrato l'elemento soggettivo del delitto ascrittole, considerato che l'esito delle intercettazioni aveva fatto emergere l'assenza di ogni altro tipo di interferenza ascrivibile all'imputata. Per quanto concerne la questione delle residenze, la difesa evidenzia che l'imputata fin dalla fase della convalida aveva escluso di essersi mai attivata/ quale dipendente dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Pistoia addetta alla sola stampa dei certificati/ per agevolare o pilotare il rilascio della residenza 1 essendosi limitata/ per conto della stessa Gu LI 1 a chiedere notizie sullo stato e gli esiti delle pratiche, allo stesso modo in cui avrebbe potuto farlo un privato;
né si era attivata in merito alle pratiche di ricongiungimento familiare formando documentazione contraffatta o situazioni reddituale false. 3. Ha proposto ricorso1 per il tramite del suo difensore, IL RO chiedendo l'annullamento della suindicata sentenza sulla scorta di due motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per l'individuazione del giudice competente per territorio nel Tribunale di Pistoia, anziché nel Tribunale di Prato. La doglianza ripercorre le deduzioni svolte nel primo motivo del ricorso di CH. 3.2. Con il secondo, subordinato motivo si prospettano la violazione della norma incriminatrice contestata nell'unico residuo capo e il corrispondente vizio di motivazione per non avere rilevato il difetto dell'elemento soggettivo nella condotta ascritta all'imputata. IL RO - sostiene la difesa - era rimasta estranea alle condotte delittuose concretanti il favoreggiamento dell'Immigrazione illegale, poiché ella 5 non aveva intrattenuto rapporto con alcuno degli altri imputati, avendo intrattenuto un rapporto esclusivo con Gu LI, sicché anche la messa a disposizione del suo computer dei coniugi FI e IE, che erano d'accordo con la già menzionata Gu, non aveva comportato alcuna partecipazione dell'imputata all'esecuzione dei loro accordi. In questo quadro, secondo la ricorrente, la motivazione non ha fornito elementi idonei a rendere chiara la prova dell'elemento soggettivo del delitto ascrittole, posto che tutta la vicenda dipanatasi dopo che Gu LI aveva conosciuto FI e IE presso la sua agenzia assicurativa era stata voluta ed eseguita dai suddetti soggetti, senza che l'imputata avesse percepito alcunché, nemmeno per le due richieste di ospitalità a nome suo, data la sua persistente estraneità alla loro intesa. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di IO ON. Con tale atto è stato chiesto l'annullamento della decisione e sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. per essere stata affermata la competenza territoriale sulla base dell'individuazione del reato di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., pur se la corrispondente fattispecie non era contestata, né contestabile, essendo entrata in vigore - la porzione di norma considerata soltanto nel luglio 2009, dopo la consumazione dei reati oggetto di processo, conclusasi nel giugno 2008. La difesa evidenzia che la Corte di appello, aveva individuato nel reato di cui all'art. 4f6, sesto comma, cod. pen. il reato più grave, senza avvedersi che tale fattispecie incriminatrice non poteva ritenersi contestata nel caso di specie, essendo stata configurata in virtù dell'art. l, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94, disposizione successiva ai fatti contestati nel presente processo. 4.2. Con il secondo motivo sono denunciati la violazione di legge e il vizio della motivazione, con travisamento della prova, sempre nella determinazione della competenza per territorio per l'individuazione della competenza del Tribunale di Pistoia nonostante fosse emerso che il luogo di organizzazione e pianificazione decisionale dell'associazione fosse ubicato in Prato. I giudici di appello segnala la difesa - hanno richiamato correttamente i principi di diritto applicabili, ma poi hanno ritenuto che l'attività organizzativa e decisionale del sodalizio si fosse manifestata in Pistoia, ave operavano ZO, CH e EL: affermazione pacificamente contraddetta dalle risultanze probatorie, riportate nella sentenza di primo grado, da cui si traeva pacificamente che la costituzione e l'attività organizzativa e decisionale dell'assodazione si erano concretizzate ~n Prato, In particolare nell'abitazione e ( \\C"' VI nell'agenzia di Gu UN, unici luoghi, del resto, assoggettati a intercettazione ambientale, proprio perché individuati come sede dell'associazione; nella casa della suddetta Gu LI si incontrava con alcuni dei coimputati per definire le operazioni da compiere al fine della regolarizzazione dei cittadini stranieri e adoperarsi per reperire immobili da adibire fittiziamente alla residenza principale dei soggetti da regolarizzare;
e questi dati risultavano assai più significativi di quelli valorizzati dai giudici di appello per collocare il centro dell'attività associativa nel circondario del Tribunale di Pistoia, in quanto le attività svolte in quest'ultimo contesto erano di carattere esecutivo, non organizzativo e decisionale. Di conseguenza, ove anche si fosse voluto erroneamente individuare il reato più grave in quello di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., avrebbe dovuto concludersi che il reato in questione si era consumato il luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Prato. 4.3. Con il terzo motivo si prospetta l'ulteriore e connessa violazione di legge costituita dalla mancata individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale quello di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Non essendo applicabile in questo caso l'art. 416, sesto comma, cod. pen., avrebbe dovuto conseguentemente individuarsi nel delitto di cui al capo B) il reato più grave: e si trattava di reato commesso in Prato, dal momento che esso integra un reato permanente a condotta libera e a consumazione anticipata, rispetto al quale già l'accordo diretto al reclutamento delle persone da far entrare illecitamente in Italia integra la fattispecie. Sulla scorta di quanto già evidenziato - sostiene la difesa - non avrebbe potuto non individuarsi in Prato il luogo in cui erano stati conclusi gli accordi diretti al reclutamento delle persone da far entrare illegalmente in territorio italiano, giacché in Prato aveva il proprio ufficio e la propria abitazione Gu LI, vertice dell'associazione, e in quel luogo ella prendeva accordi con i cittadini cinesi che intendevano fruire della sua attività per regolarizzare parenti e conoscenti, lì avvenivano gli incontri organizzativi e lì erano stati trovati tutti documenti relativi alle richieste di flussi e di ricongiungimenti. 5. Il difensore di ER EL ha impugnato la sentenza di secondo grado, premettendo che già all'esito del primo giudizio di appello l'imputato era stato assolto dai reati di cui ai capi A) e C) e chiedendo l'annullamento della sentenza emessa a seguito del rinvio sulla base di dieci motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. La Corte di appello in sede rescissoria avrebbe dovuto, ad avviso del 7 ricorrente, procedere all'annullamento della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia affinché esaminasse la questione di competenza per territorio che aveva erroneamente trascurata, così applicando il principio sancito nella sentenza rescindente. 5.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e il corrispondente vizio della motivazione per non avere, la Corte di appello, rilevato la prescrizione del reato di cui al capo B). In tal senso - si sostiene - la Corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. cit., al contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale di Pistoia nella sentenza con cui aveva definito un altro troncone processuale relativo alla medesima vicenda, decisione con la quale la circostanza aggravante del numero delle persone favorite di cinque o più era stata esclusa, essendosi correttamente ritenuto che nel caso in esame si era trattato dell'integrazione di tanti singoli reati, fra loro NT semmai in continuazione;
il contrario ragionamento della Corte territoriale non ha considerato che l'ingresso illegale dei vari cittadini extracomunitari non è stato l'esito del medesimo fatto, ma si sono verificati tanti distinti fatti quanti sono stati i cittadini fatti entrare illegalmente in Italia;
in particolare, EL ha istruito singole pratiche riguardanti singole persone;
assimilare alla fattispecie delle condotte volte all'unitario ingresso illegale di più persone, come quando si verifica uno sbarco illegale unico di cittadini extracomunitari, all'attuale caso, afferente a ingressi illegali di singole persone, pur se attuato secondo le stesse modalità, sarebbe irragionevole, per cui emerge la questione di costituzionalità della norma incriminatrice, così interpretata, a parte la carenza di prova del concorso dell'imputato nel reato. 5.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 649 e 609 cod. proc. pen., con corrispondente vizio della motivazione. EL - ribadisce la difesa - con la prima sentenza di appello era stato già assolto dai reati sub A) e C), mentre nel dispositivo della sentenza impugnata pure per lui si è dichiarato non doversi procedere in ordine a quei reati per la sopravvenuta prescrizione;
e, seppure in motivazione si è poi dato atto dell'assoluzione, nel contrasto fra dispositivo e motivazione prevale il primo, per cui sussiste l'interesse dell'imputato a ristabilire l'affermazione della già conseguita assoluzione, peraltro da nessuno impugnata. 5.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione degli artt. 192, 530 e 544 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione per avere i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado quanto al reato sub B). In più punti della sentenza emessa dalla Corte di appello nel 2011 si era dato atto che l'imputato non è risultato coinvolto nelle 308 procedure per 8 ricongiungimento familiare;
di conseguenza, per la prima parte del reato di cui al capo B) egli è stato ritenuto estraneo alla sua commissione, con l'effetto che la Corte avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione dalla corrispondente contestazione. Sul tema, peraltro, la motivazione viene censurata come del tutto inadeguata;
a parte il superficiale richiamo a irrilevanti intercettazioni, il riferimento alle dichiarazioni di MA e degli altri coimputati è stato fatto senza la verifica di attendibilità del rispettivo narrato;
apodittica viene ritenuta l'affermazione della Corte di merito secondo cui, al di là del modo di redazione del capo di accusa, all'imputato erano stati ascritti soltanto gli episodi di immigrazione illegale a cui aveva partecipato. 5.5. Con il quinto motivo si prospetta la mancanza o l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermata corresponsabilità dell'imputato per il reato sub B), in ordine alle 40 pratiche di inserimento nei flussi 2007 dei 40 cittadini cinesi ivi indicati, in ordine al capo D), nonché in ordine alle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno dei 200 cittadini cinesi nominativamente indicati nel capo di accusa. Anche su tale versante la sentenza della Corte di appello del 2011 aveva dato atto che EL non aveva conosciuto, fra i coimputati, altri che ZO e CH UM (alias Giada), sicché era stata dedotta l'estraneità dell'imputato all'associazione: e, però, se era risultato estraneo all'associazione - desume la difesa - egli non aveva potuto, poi, agire in concorso con gli altri coimputati in ordine alla suddetta parte del reato sub B); analoga questione avrebbe dovuto porsi per addivenire all'assoluzione nel merito di EL dall'accusa sub D). Anche per tale ragione si ritiene evidente l'errore compiuto nel ritenere sussistente l'aggravante del numero delle persone in più di cinque persone per il reato di cui al capo B), aggravante incidente sull'entità della pena. 5.6. Con il sesto motivo sono dedotte la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine alle pratiche dei flussi 2007 afferenti ai 40 cittadini cinesi. Al di là delle altre incongruenze motivazionali anche per tale parte della fattispecie, al pari del primo giudice, anche la Corte di appello, con la sentenza in esame, ha condannato EL senza fornire, secondo la difesa, alcuna specifica indicazione riguardante l'imputato, irrilevanti essendo i richiami delle pratiche relative ai flussi del 2006, non inerenti all'imputazione elevata in questo processo;
per il resto si fa notare che le dichiarazioni del datore di lavoro coindagato LO AR, raccolte senza le garanzie di legge, avrebbero dovuto essere vagliate con cautela con riferimento alle tre pratiche inerenti ai cittadini cinesi indicati ai nn. 22, 23 e 24 dell'elenco, in cui la cooperazione di EL 9 nella loro realizzazione era stata affermata dal suddetto AR senza riscontri esterni ed era, anzi, contrastata dal rilievo che negli anni precedenti lo stesso AR si era avvalso delle pratiche per i flussi senza che EL, non ancora residente a [...], potesse essere partecipe di analoghi fatti;
anche per la posizione indicata al n. 38 dell'elenco, per la quale era datore di lavoro o locatore DO Vivarelli, sono mancati motivazione e riscontri esterni;
del pari, con riferimento alle posizioni indicate ai nn. 17, 26, 30, si rilevano da parte della difesa carenze motìvazionali di identico segno;
e conclusivamente si osserva che la sentenza ha confermato la condanna per tutti i 40 nominativi dell'elenco, pur dopo che erano state trattate soltanto alcune posizioni. 5.7. Con il settimo motivo si prospettano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alle dichiarazioni rese al difensore da AN XI e alla tabella allegata alla notizia di reato, in rapporto alla mancata assoluzione piena dell'imputato dal reato sub D), in particolare relativamente alle 200 pratiche di ricongiungimento indicate nel capo di accusa. Con specifico riguardo alle tre pratiche inerenti ai domestici assunti da EL 1 la difesa evidenzia le illazioni che connotano la motivazione in merito all'eccessività del numero di tre domestici assunti, peraltro part-time e in modo progressivo, dall'imputato, laddove, esaminando in concreto i tre rapporti di lavoro, avrebbe potuto verificarsi che essi erano in linea con la sua capacità economica;
per il lavoratore EN Haiwei, poi, il rapporto era stato rinunciato il 19.10.2008; AN XI, inoltre, aveva sempre svolto il ruolo di domestico presso l'abitazione di EL;
Wu HA era, infine, fuori dal processo;
e, contrariamente alle asserzioni della Corte di appello, le dichiarazioni rese al difensore da Mina GR avevano scagionato l'imputato, senza che di esse i giudici del rescissorio abbiano poi tenuto conto/ anche nel rito a prova contratta. 5.8. Con l'ottavo motivo si evidenziano la violazione dell'art. 12 1 comma 3, d.lgs. cit. e il vizio della motivazione/ con particolare riferimento al fine di profitto annesso alla condotta di EL nella gestione delle pratiche contestate. La difesa, dopo aver ribadito la valutazione di inaffidabilità del dichiarante AR, osserva che, ove però lo si fosse voluto ritenere attendibile/ poi non avrebbe potuto disattendersi la sua precisazione che per le pratiche trattate da lui e da EL non veniva percepito denaro;
lo stesso aveva affermato la coimputata CH UM1 ritenuta meritevole delle circostanze attenuanti generiche;
di tanto avrebbe dovuto tenersi conto/ elidendo poi i riferimenti a sorpresa a ulteriori posizioni fatti 1 a suo tempo, dalla Corte di appello nella prima sentenza, quella del 2011 1 mentre nella sentenza impugnata la declaratoria di prescrizione del reato sub D) è stata ernessa senza individuare l'accertamento di responsabilità dell'imputato, né considerando la memoria che nell'interesse di lO EL era stata rassegnata nel corso delle indagini preliminari per corroborare lo spirito sociale e altruistico che aveva mosso l'azione del medesimo, gli aiuti economici da lui elargiti e l'effettività delle posizioni lavorative delle poche posizioni di lavoratori cinesi per i quali l'imputato aveva effettivamente curato le pratiche flussi 2007, essendo egli soggetto incensurato e impegnato in iniziative umanitarie e di protezione civile. Viene criticata anche l'affermazione dei giudici di merito secondo cui, se fra ZO e EL non risultava che si fosse parlato di denaro, era accaduto per il fatto che fra loro i rapporti erano consolidati: però, ZO, quando aveva discorso con altri coimputati, aveva parlato di movimenti economici annotando tutto, mentre per EL nulla era emerso pur dopo le indagini bancarie. 5.9. Con il nono motivo si denuncia l'ulteriore violazione dell'art. 12, comma 3, cit. e il corrispondente vizio della motivazione circa il punto della presenza degli extracomunitari all'estero al momento della consumazione dei reati. Sebbene i giudici del merito abbiano dato per assodato che i cittadini extracomunitari per il cui ingresso illegale in Italia era stato commesso il reato si trovassero all'estero, le condotte contestate ben potevano essere state commesse per addivenire alla sanatoria mascherata di soggetti già presenti sul territorio nazionale, senza che potesse valere il fatto - addotto dal primo giudice - che, una volta realizzata la pratica di accesso mediante i flussi, lo straniero, legalizzato, ripartiva per poi ritornare in Italia: quando ciò avveniva, la condotta integratrice della fattispecie si era già conclusa;
in ogni caso, in mancanza della prova certa del luogo in cui si trovavano i cittadini extracomunitari al momento della realizzazione della condotta tipica, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina - più favorevole- di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente ritiene ancora meno condivisibile il modo di argomentare dei giudici territoriali quando hanno ritenuto apoditticamente che gli extracomunitari fossero all'estero al momento del perfezionamento della condotta favoreggiatrice della loro immigrazione, senza considerare il notorio, di segno contrario. 5.10. Con il decimo motivo si deduce il vizio di motivazione inerente al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa evidenzia l'emersione nello stesso contesto processuale del comportamento altruistico serbato da EL, che si era impegnato anche in vertenze sindacali a protezione di alcuni fra i cittadini extracomunitari assunti, aveva provveduto ad aiutare economicamente la loro famiglia, aveva badato che coloro di cui aveva curato le pratiche venissero effettivamente assunti, si era speso in iniziative umanitarie nel contesto italiano e internazionale: tutti elementi sottoposti, come fattori rilevanti ai fini del riconoscimento delle 11 attenuanti in parola, alla Corte dì appello, la quale, invece, non ha in alcun modo affrontato la questione omettendo la motivazione sul punto. 6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso LA FI, a mezzo del suo difensore, e ne ha chiesto l'annullamento articolando cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cast. La Corte del rescissorio non avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, decidere sulla questione di competenza per territorio che neanche il primo giudice aveva trattato, bensì avrebbe dovuto procedere all'annullamento della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia affinché esaminasse la questione di competenza per territorio che aveva erroneamente trascurata, così dando applicazione al principio sancito nella sentenza rescindente. 6.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998 nonché il corrispondente vizio della motivazione per non avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione del reato sub B). La difesa fa carico ai giudici del merito di aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'avere commesso un unico fatto in relazione al numero delle persone favorite di cinque o più: invece, una volta puntualizzato che, in realtà, FI non aveva concorso con altri nella integrazione della condotta incriminata, si era trattato di tanti distinti fatti per quante erano le pratiche riguardanti singoli cittadini extracomunitari. Le ragioni espresse si articolano nella stessa direzione di quelle connotanti il secondo motivo del ricorso proposto da EL. 6.3. Con il terzo motivo si evidenziano la violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 121 comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e il corrispondente vizio della motivazione circa il punto della presenza degli extracomunitari all'estero al momento della consumazione dei reati. A prescindere dalla contestata sussistenza degli elementi di prova inerenti alla partecipazione dì FI al reato sub B), la difesa osserva che i giudici del merito hanno dato per assodato che i cittadini extracomunitari per il cui ingresso ìHegale in Italia era stato commesso il reato si trovavano all'estero/ per le ragioni e con gli effetti risultanti nel nono motivo del ricorso proposto da PastoreiiL 6.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione insito nell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato - sostiene la difesa - è persona assolutamente incensurata e pacifica;
eglì 1 trovatosi coinvolto nell'applicazione di una normativa prevista per 12 fattispecie del tutto diverse e molto più gravi, aveva esclusivamente cercato di assicurare un trattamento umano e garantito a soggetti che invece sarebbero rimasti invisibili;
sussistevano tutte le condizioni, sottoposte all'esame dei giudici dì appello, per il riconoscimento delle suddette attenuanti, laddove la Corte territoriale ha omesso la motivazione sull'argomento. 6.5. Con il quinto motivo si prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Dopo aver segnalato che la norma è stata già sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, con la conseguente pronuncia (sent. n. 63 del 2022) di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti", la difesa evidenzia che anche l'ulteriore ipotesi prevista dalla medesima lett. d) e residuata alla pronuncia caducatoria, non esaminata perché non sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ossia l'avere commesso il fatto in concorso tre o più persone, determina lo stesso, brusco incremento sanzionatorio, da ritenersi irragionevole per le medesime motivazioni espresse nella suindicata pronuncia, che aveva distinto le ragioni di aggravamento, fondate anche sul quadro degli obblighi sovranazionale assunti, alla base delle ipotesi previste dalle altre lettere dell'art. 3, comma 3, della disposizione, da quelle, di ordinario momento, inerenti alle ipotesi catalogate alla lett. d) cit. 6. Il Procuratore generale, all'esito della discussione orale, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi osservando che la questione di competenza, rettamente esaminata dalla Corte di appello, senza ulteriore rinvio al giudici di primo grado, è stata correttamente risolta, con motivazione adeguata e persuasiva, così come, quando non sono risultate generiche, sono state ritenute sono state ritenute prive di fondamento le contestazioni dei ricorrenti circa l'evenienza del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, con le aggravanti contestate e ritenute, salva la necessità dì procedere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. per dare atto della già avvenuta assoluzione di EL in ordine ai reati di cui aì capì A) e C). CONSIDERATO IN DIRin"O 1. La Corte ritiene in parte inammissibili e in parte infondati tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da ER EL, che invece risulta, sia pure in limitata parte, dotato di fondamento, ferma restando anche per tale 13 impugnazione la reìezione delle restanti questioni proposte. 2. La prima tematica da affrontare è quella relativa alla pregiudiziale questione di competenza per territorio, la mancata delibazione della quale da parte della Corte di appello aveva determinato l'annullamento della decisione emessa nel secondo grado di merito. Si rileva che la sentenza rescìndente - preso atto che l'eccezione di incompetenza per territorio era stata considerata inammissibile all'esito del primo come del secondo grado di merito, in ragione dell'opzione degli imputati per il rito a prova contratta - aveva richiamato la pronunzia regolatrice del relativo punto di diritto (Sez. U. n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612 - 01), ribadendone l'enunciazione nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in Jimine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora Il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza/ l'incidente di competenza può essere sollevato/ sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. Veniva, poi, constatato che in questo processo l'eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata alla prima udienza fissata per il giudizio abbreviato e riproposta alla successiva udienza, per la quale le parti erano state restituite nel termine per valutare la richiesta dei riti alternativi (a seguito del tardivo deposito degli atti di indagine da parte del Pubblico ministero), senza che alla formulazione tempestiva dell'eccezione avesse fatto seguito la corrispondente compiuta delibazione da parte del giudice di primo grado, mentre la Corte di appello aveva omesso di effettuare tale delibazione. L'esito della decisione della Corte di legittimità era stato espressamente indicato nella statuìzione di annullamento della sentenza impugnata, con effetto per tutti i ricorrenti, con la disposizione del rinvio del processo alla Corte di appello di Firenze per la valutazione della suddetta eccezione. 2.1. Precisato ciò, devono essere senz'altro disattese quelle doglianze - veicolate con il primo motivo (sub 5.1. in narrativa) del ricorso proposto da EL e con il primo motivo (sub 6.1. in narrativa) del ricorso proposto da FI che hanno lamentato la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello annullato la sentenza di primo grado e trasmesso, a sua volta, gli atti al Giudice dell'udienza preliminare affinché esaminasse l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli imputati. Deve, viceversa, ribadìrsi che - come del resto risulta affermato chiaramente nella stessa sentenza di legittimità che ha disposto l'annullamento con rinvio del processo innanzi alla Corte di appello - i giudici del rescissorio erano senz'altro titolati 1 anzi tenuti a esaminare l'eccezione di incompetenza per 14 territorio che la decisione rescindente aveva stabilito essere stata erroneamente obliterata. la Corte di appello, pertanto, non doveva rinviare a sua volta al primo giudice il processo, affinché fosse quel giudice a delibare l'eccezione, ma ha rettamente esaminato la questione. Essa si è attenuta al disposto dell'art. 24 cod. proc. pen., dalla cui articolazione si evince che il giudice di appello è tenuto a esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio che sia stata tempestivamente eccepita in primo grado e sia stata riproposta con i motivi di appello, con l'effetto che, se la ritiene fondata, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice dì primo grado individuato come territorialmente competente, mentre, se non la ritiene fondata, ovviamente la rigetta e passa all'esame degli altri motivi di appello logicamente subordinati alla definizione della questione di competenza. Tale ultima strada è quella che ha ritualmente imboccata la Corte del rescissorio. 2.2. Quanto poi alla decisione inerente alla questione di competenza dedotta dalle parti, giova precisare che i giudici territoriali hanno concluso che la competenza per territorio è stata correttamente individuata con riferimento all'autorità giudiziaria dì Pistoia. Essi hanno premesso che, essendo, ì reati contestati, NT fra loro dal vincolo della continuazione, viene in rilievo l'applicazione dell'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., in ragione delf'operatività del corrispondente criterio scaturente dalla connessione, specificando che il reato più grave fra quelli contestati è da individuarsi nel reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., punito, con riferimento al tempo di interesse, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, a differenza del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, punito, con riferimento alla stessa epoca/ con la pena della reclusione da quattro a quindici anni 1 oltre che con la pena pecuniaria della multa. Quanto al luogo di consumazione del reato associativo, di natura permanente, dalla Corte di merito è stata 1 in punto di principio, considerata rilevante quella di inizio della sua consumazione, ove la struttura del sodalizio, destinato a durare nel tempo, è diventata concretamente operante;
e in tal senso, si è specificato che non è determinante il luogo del mero accordo criminoso, dovendo individuarsi il luogo nel quale si è verificata l'effettiva costituzione dell'associazione con lo svolgimento delta sua attività organizzativa- decisionale, ovvero si è svolta la prima esternazione del sodalizio criminoso con la concretizzazione dei primi segni di operatìvità, sintomatici dell'esistenza 15 I,.J il • i dell'associazione in quel contesto, salva - in caso di difetto di ogni prova nel senso suddetto - l'applicazione dei criteri sussidiari In concreto, la Corte di merito ha evidenziato che gli imputati erano strutturati in un gruppo che svolgeva la sua attività criminosa in favore di cittadini dì nazionalità cinese residenti nel territorio della provincia di Pistoia, ivi reperendo locatori di immobili e datori di lavoro fittizi e inserendo, mediante password in uso a vari patronati, le relative domande nella rete telematica della pubblica amministrazione: questa attività organizzativa e decisionale si era svolta prevalentemente in Pistoia, dove vivevano gli imputati CH e ST, oltre al coimputato ZO, dove si trovavano sia le abitazioni fittiziamente locate, sia gli uffici della Questura e della Prefettura presso cui MA accompagnava gli stranieri e EL si recava per sollecitare l'evasione delle procedure, sia lo sportello del sindacato (INCA CGIL} dove CH prendeva appuntamenti per i datori di lavoro interessati a chiedere l'ingresso di stranieri con la procedura flussi 2007, sia gli uffici comunali presso cui lavorava la stessa CH ed erano concordati gli accertamenti per la verifica dì effettività delle residenze[ sia altro sindacato (ANOLF CISL) dove lavorava EL e venivano inserite in via telematica le richieste dì ingresso in Italia con la procedura flussi 2007. I giudici di appello hanno ritenuto adeguate e convergenti le circostanze di fatto ora richiamate e, per altro verso, hanno ritenuto non determinante il rilievo che FI e RO (oltre a Pìerini) operassero prevalentemente nelle province di Prato e Firenze, in considerazione del carattere residuale del loro apporto, oltre che in relazione al fatto che anche RO e RÌ avevano presentato in prima persona domande di accesso ai flussi proprio in provincia di Pistoia e comunque operavano in stretta coordinazione con gli altri concorrenti, ìvi inclusa la stessa Gu UN, la quale, se viveva in Prato, tuttavia svolgeva la sua illecita attività in Pistoia, coadiuvata da ZO. 2.3. A fronte dì tale tessuto argomentativo le critiche dell'opzione compiuta dalla Corte territoriale, come a vario titolo estrinsecate nel motivo sub 2.1. del ricorso di Cobianchì, nel motivo sub 3.1. del ricorso di RO e nei motivi sub 4.1., 4.2. e 4.3. del ricorso dì ON (motivi indicati con ì rispettivi numeri identificativi in parte narrativa), pur facendo leva anche su riferimenti sostanzialmente da condividere quanto all'esatta individuazione del reato più grave fra quelli, fra loro connessi/ oggetto dell'originaria imputazione, non hanno prospettato una soluzione che possa dirsi fondata, dovendo - pur se all'esito dì un percorso argomentativo volto a rettificare la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata - concludersi per la correttezza della competenza territoriale affermata dal primo giudice e alfine condivisa dai giudici del 16 rescissorio. Lo snodo nel quale occorre discostarsi dalla via tracciata dalla Corte di appello riguarda l'individuazione del reato più grave che, in costanza di imputazione dei diversi reati - fra loro connessi per il vincolo della continuazione che li ha legati oggetto di imputazione come da originaria rubrica, rileva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. Sul punto, mette conto specificare che, ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'ìndividuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale, anche quando sia diversa la disciplina sanzionatoria applicabile ai relativi reati ratione temporis per essere, la disciplina stessa, mutata nell'intervallo intercorso fra la commissione dei reati e l'esercizio dell'azione penale (Sez. l, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. Muto, Rv. 271995 - 01; nella stessa prospettiva, sia pure con riferimento al!'individuazione del giudice competente per materia/ si erano pronunciate le Sezioni Unite: Sez. U1 n. 3821 del 17/01/2006, Timofte 1 Rv. 232592- 01). Orbene/ raffrontando le cornici edittalì relative al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, costituenti le fattispecie rispettivamente contestate sub A) e sub B), le stesse anche con riferimento al momento dell'esercizio dell'azione penale (e non soltanto al momento della commissione dei rispettivi reati) - non contemplavano ancora l'inserzione nel sesto comma della prima fattispecie incriminatrice, quella inerente all'associazione per delinquere, l'ipotesi della finalizzazione del pactum sceleris al compimento dei reati di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. La relativa inserzione, con la previsione, fra le altre, detla pena da cinque a quindici anni di reclusione, è stata sancita dall'art. l, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Del resto, l'art. l, comma 26, lett. e), della stessa legge n. 94 del 2009 ha sostituito il comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 rimodulando la cornice edittale, quanto alla pena detentiva, stabilita da cinque a quindici anni di reclusione. Posto ciò e chiarito che la legge n. 94 del 2009 è entrata in vigore in data 8 agosto 2009, deve rilevarsi che l'esercizio dell'azione penale, a tale epoca, era già avvenuto nel presente procedimento, giacché era stata elevata dal Pubblico ministero la corrispondente imputazione, era stata richiesta l'emissione del decreto immediato e il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il 16 luglio 2009 il decreto di giudizio immediato: pertanto, le susseguenti modìficazioni del quadro sanzionatorio più grave previsto dalla suddetta legge 17 per entrambe le ipotesi di reato, oltre a non rilevare ai fini della verifica di responsabilità penale degli imputati, non rilevano nemmeno ai fini della determinazione della competenza. Raffrontando le fattispecie incriminatrici come configurate al momento dell'esercizio dell'azione penale, pertanto, contrariamente a quanto hanno affermato i giudici del rescissorio, il reato più grave, rilevante ai fini dell'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., è da identificarsi in quello sub B), previsto e punito dall'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. 2.4. Tale approdo, se induce a considerare la correttezza dell'impostazione proposta nel motivo sub 4.1. e nella prima parte del motivo sub 4.3. del ricorso di ON, rende non condivisibili e, comunque, irrilevanti in concreto le considerazioni svolte nel motivo sub 2.1. del ricorso di CH, nel motivo sub 3.1. del ricorso di RO e nel motivo sub 4.2. del ricorso di ON: queste doglianze, infatti, muovendo dall'individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416 cod. pen., risultano non congruenti rispetto all'avvenuta individuazione del reato più grave in quello sub B). Peraltro, la corretta individuazione del reato più grave in quello del favoreggiamento dell'immigrazione illegale non può comportare, secondo il Collegio, la conseguenza sollecitata dalle difese dei suddetti ricorrenti, in particolare dalla difesa di ON, nei motivi residui sopra richiamati. Gli elementi di fatto evidenziati dalla Corte di appello per affermare la competenza dell'autorità giudiziaria di Pistoia, pur se riferiti al reato associativo, verificati direttamente in questa sede, in considerazione della natura della questione delibata, e inseriti nel panorama di tutti i dati valutabili, forniscono un quadro convergente nel senso della conferma della competenza per territorio della suddetta autorità anche con riguardo alla commissione della complessiva fattispecie delittuosa di cui al capo B), ossia il delitto di cui agli 81, 110, 112, cod. pen., 12, commi 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo al tempo vigente. I diversi episodi concretanti il delitto in esame convincono dell'esattezza della conclusione peraltro espressa con nettezza già dal primo giudice pur in via incidentale (come emerge dall'esame della relativa sentenza, alla pag. 263) - che anche tali fatti di reato hanno contemplato il luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, nella massima parte di nazionalità cinese, risultati operanti in territori della provincia di Pistoia, proprio nel circondario del Tribunale di Pistoia. Oltre alla collocazione territoriale dei cittadini extracomunitari di cui è stata procurata l'illegale susseguente ingresso nel territorio dello Stato, i concorrenti hanno svolto gli atti diretti al relativo fine in quello stesso territorio, in esso 18 reperendo sia i locatori di immobili che i datori di lavoro fittizi, sia inserendo, mediante password in uso a vari patronati, le relative domande nella rete telematica della Pubblica amministrazione. Tutta l'attività degli imputati CH 1 ST e ZO (quest'ultimo coimputato, anche se non ricorrente, in ragione del decesso medio tempore intervenuto, decesso che ha determinato l'uscita dal processo anche di Gu LI) si è dipanata mediante le primarie, essenziali operazioni nel territorio di Pistoia, anche perché ivi erano allocati gli uffici della Questura e della Prefettura, presso cui ZO accompagnava gli stranieri, come EL vi si recava per sollecitare l'evasione delle procedure, al pari dell'allocazione dello sportello dei sindacati INCA CGIL, dove CH prendeva appuntamenti per i datori dì lavoro interessati a chiedere l'ingresso di stranieri con la procedura flussi 2007, e della sede ANOLF CISL, dove lavorava EL e venivano inserite in via telematica le richieste di ingresso in Italia con la procedura flussi 2007. Quanto al passaggio delle attività illecite negli uffici comunali, questi uffici sono stati egualmente individuati con quelli del Comune di Pistoia, presso cui lavorava la stessa CH e venivano concordati gli accertamenti per la verifica di effettività delle residenze. Per gli imputati RO e FI (oltre a IE la quale non è annoverata fra gli imputati della fattispecie delittuosa sub B e fra gli imputati di questo processo), la realizzazione dell'unica pratica per la quale è tempestivamente intervenuta l'identificazione del soggetto favorito, AN ON 1 è risultata collegata al territorio di Pistoia, dal momento che è stato indicato falsamente come rapporto locativo legittimante il buon esito della procedura quello addotto come instaurato con RA CH, con appartamento in Pistoia/ alla via Monta lese. Posto quanto precede/ tenuto conto della natura permanente del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, risultato più grave, ai sensi dell'art. 8 1 comma 3, cod. proc. pen., la competenza territoriale si è radicata nel luogo in cui aveva avuto inizio la sua effettiva consumazione, al di là delle attività occasionali o secondarie/ luogo da identificarsi in Pistoia e nel territorio rìcompreso nel circondario del corrispondente Tribunale, alla stregua dei richiamati elementi fattuali, già evidenziati, per un verso, nella sentenza di primo grado e, per altro e più specifico verso, nella sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, pur se in quel contesto sussunti in riferimento al reato associativo, sempre però con la specificazione già formulata in modo netto dal Tribunale - secondo la quale non poteva sorgere alcuna questione circa il fatto che i reati fine erano stati tutti indubbiamente commessi in Pistoia, salvi eventuali ulteriori accertamenti per le posizioni dì FI e RO, peraltro con l'ulteriore dirimente precisazione prima l 19 l ~ indicata, coniugata con il rilievo della loro collaborazione all'attività antigiuridica compiuta dai concorrenti in Pistoia. Anche per i reati ex art. 12 cit., poi, rileva l'obiezione offerta dalla Corte territoriale rispetto al rilievo che una concorrente di primaria importanza, quale Gu UN, viveva in altro luogo, ossia in Prato, ove erano state innescate le intercettazioni che l'avevano riguardata: giudici del rescissorio hanno contrapposto a questa deduzione l'argomento, conducente, secondo cui anche Gu LI, coadiuvata anzitutto da MA, oltre che da ON, aveva però messo in essere l'attività illecita volta al favoreggiamento dell'immigrazione illegale dei cittadini extracomunitari in Pistoia. Per tali ragioni l'individuazione anche per il complessivo reato sub B) della sua consumazione in territorio del circondario di Pistoia deve ritenersi assodata, in quanto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale pluriaggravato ai sensi dell'art. 12 cit., occorre muovere dall'assunto che esso costituisce una fattispecie criminosa, avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata, che non richiede per il suo perfezionamento !"effettivo ingresso degli immigrati nel territorio nazionale (Sez. l, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666 - 01, anche nel solco di Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur, Rv. 273937- 01). La condotta incriminata, liberamente realizzabile, consiste nel mettere in essere una qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998; e, nella presente vicenda, ha assunto rilevanza il luogo di verificazione della suddetta attività, collocabile, secondo i dati emersi nel limite rilevante per la verifica della questione di competenza, alla stregua delle richiamate evidenze, in Pistoia e nel territorio del relativo circondario, ove erano censiti i singoli casi da inserire nel decreto flussi indicato in imputazione, erano conclusi gli accordi con i soltanto apparenti locatori, con le relative residenze, e datori di lavoro, erano innescate e seguite le procedure amministrative finalizzate alla perpetrazione degli ingressi illegali stabilizzati. La diversa tesi sostenuta dalle difese, volta alla valorizzazione di singoli atti compiuti nei territorio di Firenze e di Prato, per la conclusiva collocazione di singoli extracomunitari in quei luoghi, non riesce a contrastare la portata degli univoci dati emersi nel senso del compimento dell'essenziale attività antigiuridica da parte degli imputati nel territorio di Pistoia massivamente funzionalizzata all'ingresso solo formalmente regolare dei numerosissimi cittadini extracomunitari identificati nella rubrica, non definibile come mera attività preparatoria del reato di favoreggiamento dell'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, essendo superfluo, poi, rispetto alla 20 corrispondente consumazione l'elemento dell'effettivo arrivo e dell'effettiva stabilizzazione nel suddetto territorio dei soggetti stessi. Per tali ragioni, in parte diverse da quelle espressa dalla Corte territoriale, essendosi individuato nella fattispecie di cui al capo B) il reato più grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., la ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Pistoia deve considerarsi giuridicamente corretta, con la conseguente reiezione dei residui motivi articolati in particolare dalla difesa di ON sull'argomento. 3. Dovendo trascorrersi all'esame degli altri motivi, si ritiene manifestamente privo di fondamento quello dedotto dalla difesa di TA CH sub 2.2. (in narrativa) in cui è prospettata l'erronea interpretazione della norma incriminatrice e il vizio della motivazione per la mancata rilevazione, in particolare, della carenza dell'elemento soggettivo alla base della condotta ascrivibile all'imputata. Va, in contrario, osservato che la Corte territoriale, anche mediante il riferimento alle risultanze probatorie esposte in modo più esteso nella sentenza di primo grado, ha compiuto un'esaustiva analisi critica delle stessa, sia con riferimento al cospicuo tessuto di intercettazioni delle conversazioni telefoniche dall'imputata intrattenute soprattutto con Gu LI, sia con riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia municipale di Pistoia, sia con riferimento alle dichiarazioni etero-accusatorie di Gu LI (in ordine ai compensi percepiti dall'imputata per il rilascio delle certificazioni e per l'attività di reperimento dei datori di lavoro fittizi), sia con riferimento alle dichiarazioni di ZO, sia con riferimento alle dichiarazioni di ON, sia con riferimento alle dichiarazioni di una serie di informatori (da MA ER a AO MA UC), da cui è stata tratta l'ulteriore conferma che CH aveva piena contezza che le locazioni da lei procurate per gli addotti ricongiungimenti familiari erano fittizie, avendo ella stessa provveduto a spiegare ai proprietari delle abitazioni che i cittadini cinesi che si adducevano da alloggiare non avrebbero abitato le case stesse. Le considerazioni tratte dall'analisi del cospicuo quadro probatorio passato in rassegna sono state indirizzate dalla Corte di merito nel senso dell'effettivo e tangibile contributo fornito da CH nella realizzazione del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e nel senso dell'esclusione del ridimensionamento del ruolo dell'imputata in quella - dalla difesa adombrato - di mera collaboratrice di Gu LI, con regolazione delle ragioni di dare e di avere nei soli rapporti con costei, alla stregua dei rapporti fra un mero agente e il suo dominus dell'affare. 21 Tutti i comportamenti attivi serbati in modo causalmente efficiente da CH, anche presso gli uffici dell'Ente {il Comune di Pistoia) presso cui ella prestava servizio, risultano congruamente censiti e valutati nel quadro della ricognizione della sua partecipazione quale concorrente nella commissione del complessivo reato sub B). Del pari - e ciò vale a destituire in modo manifesto di fondamento la doglianza, in assenza di adeguato confronto con il contenuto della decisione - il dolo dell'imputata è stato adeguatamente accertato dai giudici del rinvio, essendosi compiuto dagli stessi, su tale versante, lo specifico riferimento al tessuto captativo ritenuto immediatamente dimostrativo della piena consapevolezza in capo all'imputata anche dell'illiceità della condotta favoreggiatrice dell'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari da lei serbata, con la corrispondente volontà di darvi corso: e a conclusiva riprova di tale connotato soggettivo relativo alla sfera psicologica dell'imputata, in relazione alla condotta illecita da lei serbata, è stata anche ricordata la specifica vicenda della fittizia assunzione di un soggetto extracomunitario, di nazionalità cinese, quale domestico anche da parte della sorella di lei, RA CH, dettagliatamente raccontato da quest'ultima. L'accertata percezione da parte della ricorrente di un discreto importo per ciascuna pratica con residenze, locatori e datori lavoro fasulli ha dato ulteriore ragione, nell'articolata disamina compiuta dalla Corte di merito, della sicura consapevolezza e della corrispondente volontà radicatesi in capo all'imputata in merito all'effettuazione delle attività volte al favoreggiamento contestato, con il perseguimento del diretto e specifico vantaggio ritratto dall'imputata e costituito dalle somme man mano percepite al fine della proficua (in senso criminale) conclusione di ciascuna vicenda. La doglianza, quindi, si rivela inammissibile, essendo risultata priva di fondamento in modo manifesto. 4. Medesimo approdo deve raggiungersi con riguardo al motivo indicato in parte narrativa sub 3.2. del ricorso proposto dalla difesa di IL RO, anch'esso teso a criticare la decisione emessa dai giudici del rinvio per non aver rilevato, sotto i medesimi profili addotti dalla ricorrente CH, il difetto dell'elemento soggettivo alla base della condotta ascritta all'imputata, in relazione al residuo reato di cui al capo B). Contrasta ictu oculi le deduzioni della ricorrente la meditata analisi delle sue condotte compiuta dalla Corte territoriale. In tale direzione sono state valutate le numerose e univoche intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse fra l'imputata e Gu UN, nonché fra il 22 coimputato FI, il coimputato ON e la stessa Gu LI. Inoltre, ì giudici del rinvio hanno ritenuto convergenti, nel senso dell'accertamento della partecipazione di IL RO al sistematico favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato degli extracomunitari cinesi, contenuto delle dichiarazioni rese da Gu LI nel corso del suo interrogatorio, in cui ella aveva dato atto che la suddetta imputata, oltre a cooperare attivamente nell'impostazione e nella veicolazione delle fittizie procedure amministrative, era a conoscenza del complessivo sistema, ben conoscendo come esso funzionava e, dunque, che i datori di lavoro fittizi ricevevano soldi, mentre i cittadini cinesi non avevano mai lavorato alle dipendenze di quelli italiani. I giudici del rescissorio hanno considerato le deduzioni difensive esprimendo l'argomentata valutazione secondo cui esse si infrangevano inevitabilmente contro le suddette fonti di prova e precisando l'emersione del preciso dato di fatto che l'imputata RO aveva affiancato FI nell'attività di reclutamento dei falsi datori di lavoro e, in due occasioni, si era prestata ella stessa ad assumere fittiziamente due cittadini extracomunitari di nazionalità cinese, mentre altri due ella aveva assunti per conto della madre. La Corte di merito ha valorizzato il non irrilevante dato di fatto che RO aveva utilizzato direttamente il proprio computer portatile per inserire le richieste telematiche e aveva sicura contezza che si trattava di operazioni fittizie, dato il passaggio di denaro esistente alla base delle stesse richieste, passaggio che non avrebbe avuto luogo se l'operazione fosse stata regolare, dal momento che il datore dì lavoro che richiede effettivamente l'assunzione del lavoratore, anche per il tramite della relativa inserzione nei flussi, certo non riceve alcun compenso per tale operazione. Del resto - hanno sottolineato giudici del rinvio - che l'imputata fosse pienamente consapevole che le richieste di assunzione dei cittadini extracomunitari presentate con la sua fattiva collaborazione attenessero a operazioni fasulle è risultato confermato dal fatto che la stessa aveva assunto fittiziamente un operaio e un giardiniere e altrettanto aveva fatto per conto di sua madre. Inoltre, sono stati ritenuti altrettanti riscontri di tale inquadramento i file rinvenuti nel computer dell'imputata, contenenti le schermate del Ministero dell'Interno relative alle domande di flussi 2007 risultate inviate da numerosi datori di lavoro, specificamente indicati nelle decisioni di merito. Per altro verso, il diretto interesse economico dell'imputata in questa sua cooperazione dell'attività illecita è stato dalla Corte di merito considerato acclarato sulla base delle dichiarazioni di Gu LI, la quale aveva precisato che IL RO riceveva alla somma di euro 2.000,00, con anticipo di euro 500,00, 23 per ogni falsa assunzione. A fronte di questo serrato/ congruo e coerente discorso giustificativo offerto dalla Corte territoriale in merito alla prova della consapevole e volontaria partecipazione/ peraltro mossa da concrete mire di personale guadagno, risulta manifestamente destituita di fondamento la doglianza in esame. Essa appare non essersi in concreto confrontata con il contenuto della decisione da cui è dato evincere in modo chiaro l'accertamento della coscienza e volontà della condotta illecita in capo all'imputata, corroborata dallo specifico riferimento al tessuto captativo, considerato pienamente probante di tali consapevolezza e volontà inerenti alla sfera di IL CC
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, PIETRO GAETA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
udito il difensore: l'avvocato FAUSTO MALUCCHI, per il ricorrente EL, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa il 10 febbraio 2010 1 aveva giudicato con rito abbreviato/ fra gli altri, TA CH, IL OC, IO ON, ER EL e LA FI, imputati dei seguenti reati: - tutti, dì partecipazione con altri ad associazione finalizzata a commettere più delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato di cittadini di nazionalità cinese, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di falsificazione documentale al fine di determinare il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini di nazionalità cinese, ex art. 5, comma 8-bis, d.lgs. cit., e dì favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadini di nazionalità cinese1 ex art. 5 d.lgs. cit., in Pistoia, Prato, Firenze, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo A); - tutti, di concorso in atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano {artt. 81, 110, 112, cod. pen., 12, commi 3 e 3-bis, lett. a e c-bis, d.lgs. n. 286 del 1998) di 308 cittadini cinesi, mediante pratiche di ricongiungimento familiare fondate su documenti falsificati, nonché di ulteriori 40 cittadini cinesi e di altra nazionalità extracomunitaria mediante l'accesso alla procedura flussi 2007 basato su false richieste di datori di lavoro, in Pistoia, Prato, Firenze, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo B); - fra gli altri, CH, ON, EL, di concorso nel reato di cui all'art. 61, n. 2, 81, 110, 112 cod. pen. e 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, inerente alle falsificazioni dì tutti i documenti (visti di ingresso, richieste di lavoro ed altri), in Pistoia, dal gennaio 2007 al giugno 2008 (capo C); - fra gli altri, Cobianchì, ON, EL, di concorso nel reato di cui all'art. 61, n. 2, 81, 110, 112 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, inerente al favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato di 200 cittadini extracomunitari (199 cinesi e una del Marocco) con le falsificazioni di tutti i documenti {visti di ingresso, richieste di lavoro ed altri), in Pistoia, dai gennaio 2007 al giugno 2008 (capo D); - CH, del reato di cui agli artt. 81, 328, terzo comma, cod. pen., per essersi avvalsa, al fine di profitto, di notizie di ufficio, essendo pubblico ufficiale, in servizio presso il Servizio Anagrafe del Comune di Pistoia;
in Pistoia, il 19 e il 20 dicembre 2007 (capo E). Il Giudice per le indagini preliminari aveva dichiarato i suddetti imputati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, unificati in continuazione, e aveva condannato ON alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 28.000,00 di multa, CH alla pena anni quattro, mesi dieci di reclusione ed 2 euro 30.000,00, EL alla pena dì anni quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, FI alla pena dì anni quattro dì reclusione ed euro 20.000,00 di multa e RO alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 16.000,00 di multa. 1.1. Impugnata questa decisione dagli imputati, la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 24 novembre 2011, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado assolvendo ST da due dei tre reati a lui contestati, quelli sub A) e C), aveva rìdetermìnato le pene inflitte agli altri imputati e aveva confermato nel resto. 1.2. A seguito di ricorso degli imputati avverso questa sentenza, la Corte di NE (Sez. l, n. 23622 del 07/05/2014) ne aveva sancito l'annullamento rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze: la ragione dell'annullamento era stata determinata dal rilìevo che, pur essendo stata tempestivamente sollevata l'eccezione dì incompetenza per territorio del giudice adito, alla prima udienza del giudizio abbreviato, nuovamente proposta alla successiva udienza, la questione non era stata affrontata dalla Corte di appello. Da tale rilievo era scaturita tale decisione con rinvio per l'esame, anzitutto, dell'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito. 1.3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza identificata in epigrafe, resa il 30 maggio 2023, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, per quanto ancora rileva dichiarando non doversi procedere nei confronti degli imputati, in ordine ai reati di cui ai capi A), C), D) ed E), per essersi i reati estinti per prescrizione, nonché rideterminando la pena irrogata a ON, CH, EL, FI e RO (oltre che all'altro imputato NI CA) in anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 10.800,00 di multa ciascuno, con conferma nel resto. Nel giudizio rescissorio la Corte di appello ha affrontato la questione di competenza territoriale concludendo nel senso dell'infondatezza dell'eccezione. Per sciogliere il corrispondente nodo, i giudici territoriali hanno individuato, per gli effetti di cui agli artt. 12 e 16 cod. proc. pen., nel reato associativo il reato più grave, in quanto la cornice edittale riferita al medesimo contemplava il minimo di anni cinque di reclusione e il massimo di anni quindici dì reclusione mentre quella relativa all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, considerata con riferimento al tempo del commesso reato, contemplava il minimo di anni quattro di reclusione e il massimo di anni quindici di reclusione. Indi, hanno ritenuto che il luogo in cui si era svolta l'attività organizzativa e decisionale del sodalizio, oltre che esecutiva in ordine ai reati fine, era stato quello dì Pistoia, con conseguente conferma della correttezza dell'individuazione 3 del giudice territorialmente competente fatta in primo grado. Nello scrutinio degli appelli, rilevata la maturazione della prescrizione di tutti gli altri reati, con relativa, generalizzata pronuncia di non doversi procedere, salvo a precisare in motivazione che per EL all'esito del primo giudizio di appello era stata pronunciata l'assoluzione dai reati sub A) e C), i giudici del rescissorio hanno ritenuto infondate le doglianze degli appellanti che contestavano l'evenienza della residua fattispecie di reato di cui al capo B), ritenendo accertata la partecipazione di ciascuno degli imputati oggi ricorrenti al reato stesso, pur con le precisazioni rese in motivazione quanto all'individuazione delle singole pratiche con finalità illecita a cui avevano contribuito i singoli concorrenti, in particolare EL, così come hanno considerato integrate le circostanze aggravanti oggetto di imputazione. La Corte territoriale ha, infine, proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'avvenuto parziale proscioglimento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di TA CH chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per l'individuazione del giudice competente per territorio nel Tribunale di Pistoia, anziché nel Tribunale di Prato. La ricorrente critica la scelta dei giudici del merito per non avere applicato il criterio di base stabilito dall'art. 8 cit. che collega la competenza per territorio al luogo di consumazione del reato;
questa individuazione, in tema di reato associativo, implica il riferimento al luogo in cui ha sede la base ave si svolgono le attività di programmazione e ideazione riguardanti il sodalizio e, dunque, il luogo in cui lo stesso diviene concretamente operante: nel caso di specie tale luogo era ubicato nel Comune di Prato, dove era domiciliata Gu LI, promotrice dell'associazione, e dove si era creato il punto di riferimento della comunità cinese che riusciva a curare le pratiche per l'ottenimento dei rinnovi dei permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari e l'ingresso in Italia di cittadini cinesi mediante il sistema dei flussi. Ciò, secondo la difesa, determina l'erroneità della scelta compiuta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, il quale non si era spogliato della competenza territoriale trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria di Prato, e della susseguente scelta della Corte di appello di Firenze, la quale non ha rilevato l'incompetenza territoriale del primo giudice. 2.2. Con il secondo, subordinato motivo si denunciano la violazione della norma incriminatrice contestata nell'unico residuo capo e il corrispondente vizio di motivazione per non avere - i giudici del merito - rilevato il difetto 4 dell'elemento soggettivo nella condotta ascritta all'imputata. TA CH, secondo la difesa/ era rimasta estranea alle condotte delittuose concretanti il favoreggiamento dell'immigrazione illegale, poiché ella, quanto alle contestate locazioni fittizie, aveva operato personalmente e in modo effettivo 1 su richiesta di Gu LI 1 nella ricerca di persone disponibili a concedere in locazione i loro immobili, redigendo poi i contratti standard e venendo ricompensata 1 per l'opera di intermediazione 1 a titolo di rimborso spese e collaborazione, dalla suddetta Gu. Circa i flussi di lavoro 2007, si segnala che ella aveva reperito effettivi datori di lavori disponibili ad assumere i cittadini cinesi, come da indicazione nominativa esposta nell'atto/ e aveva operato prendendo contatto con il patronato e accompagnando il singolo datore presso gli uffici preposti con la documentazione necessaria per il procedimento/ sempre ricevendo un modesto compenso/ a titolo di rimborso spese, da Gu LI;
posti tali dati di fatto, la Corte di merito non ha spiegato come fosse stato dimostrato l'elemento soggettivo del delitto ascrittole, considerato che l'esito delle intercettazioni aveva fatto emergere l'assenza di ogni altro tipo di interferenza ascrivibile all'imputata. Per quanto concerne la questione delle residenze, la difesa evidenzia che l'imputata fin dalla fase della convalida aveva escluso di essersi mai attivata/ quale dipendente dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Pistoia addetta alla sola stampa dei certificati/ per agevolare o pilotare il rilascio della residenza 1 essendosi limitata/ per conto della stessa Gu LI 1 a chiedere notizie sullo stato e gli esiti delle pratiche, allo stesso modo in cui avrebbe potuto farlo un privato;
né si era attivata in merito alle pratiche di ricongiungimento familiare formando documentazione contraffatta o situazioni reddituale false. 3. Ha proposto ricorso1 per il tramite del suo difensore, IL RO chiedendo l'annullamento della suindicata sentenza sulla scorta di due motivi. 3.1. Con il primo motivo si lamentano la violazione dell'art. 8 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione per l'individuazione del giudice competente per territorio nel Tribunale di Pistoia, anziché nel Tribunale di Prato. La doglianza ripercorre le deduzioni svolte nel primo motivo del ricorso di CH. 3.2. Con il secondo, subordinato motivo si prospettano la violazione della norma incriminatrice contestata nell'unico residuo capo e il corrispondente vizio di motivazione per non avere rilevato il difetto dell'elemento soggettivo nella condotta ascritta all'imputata. IL RO - sostiene la difesa - era rimasta estranea alle condotte delittuose concretanti il favoreggiamento dell'Immigrazione illegale, poiché ella 5 non aveva intrattenuto rapporto con alcuno degli altri imputati, avendo intrattenuto un rapporto esclusivo con Gu LI, sicché anche la messa a disposizione del suo computer dei coniugi FI e IE, che erano d'accordo con la già menzionata Gu, non aveva comportato alcuna partecipazione dell'imputata all'esecuzione dei loro accordi. In questo quadro, secondo la ricorrente, la motivazione non ha fornito elementi idonei a rendere chiara la prova dell'elemento soggettivo del delitto ascrittole, posto che tutta la vicenda dipanatasi dopo che Gu LI aveva conosciuto FI e IE presso la sua agenzia assicurativa era stata voluta ed eseguita dai suddetti soggetti, senza che l'imputata avesse percepito alcunché, nemmeno per le due richieste di ospitalità a nome suo, data la sua persistente estraneità alla loro intesa. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di IO ON. Con tale atto è stato chiesto l'annullamento della decisione e sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. per essere stata affermata la competenza territoriale sulla base dell'individuazione del reato di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., pur se la corrispondente fattispecie non era contestata, né contestabile, essendo entrata in vigore - la porzione di norma considerata soltanto nel luglio 2009, dopo la consumazione dei reati oggetto di processo, conclusasi nel giugno 2008. La difesa evidenzia che la Corte di appello, aveva individuato nel reato di cui all'art. 4f6, sesto comma, cod. pen. il reato più grave, senza avvedersi che tale fattispecie incriminatrice non poteva ritenersi contestata nel caso di specie, essendo stata configurata in virtù dell'art. l, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94, disposizione successiva ai fatti contestati nel presente processo. 4.2. Con il secondo motivo sono denunciati la violazione di legge e il vizio della motivazione, con travisamento della prova, sempre nella determinazione della competenza per territorio per l'individuazione della competenza del Tribunale di Pistoia nonostante fosse emerso che il luogo di organizzazione e pianificazione decisionale dell'associazione fosse ubicato in Prato. I giudici di appello segnala la difesa - hanno richiamato correttamente i principi di diritto applicabili, ma poi hanno ritenuto che l'attività organizzativa e decisionale del sodalizio si fosse manifestata in Pistoia, ave operavano ZO, CH e EL: affermazione pacificamente contraddetta dalle risultanze probatorie, riportate nella sentenza di primo grado, da cui si traeva pacificamente che la costituzione e l'attività organizzativa e decisionale dell'assodazione si erano concretizzate ~n Prato, In particolare nell'abitazione e ( \\C"' VI nell'agenzia di Gu UN, unici luoghi, del resto, assoggettati a intercettazione ambientale, proprio perché individuati come sede dell'associazione; nella casa della suddetta Gu LI si incontrava con alcuni dei coimputati per definire le operazioni da compiere al fine della regolarizzazione dei cittadini stranieri e adoperarsi per reperire immobili da adibire fittiziamente alla residenza principale dei soggetti da regolarizzare;
e questi dati risultavano assai più significativi di quelli valorizzati dai giudici di appello per collocare il centro dell'attività associativa nel circondario del Tribunale di Pistoia, in quanto le attività svolte in quest'ultimo contesto erano di carattere esecutivo, non organizzativo e decisionale. Di conseguenza, ove anche si fosse voluto erroneamente individuare il reato più grave in quello di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., avrebbe dovuto concludersi che il reato in questione si era consumato il luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Prato. 4.3. Con il terzo motivo si prospetta l'ulteriore e connessa violazione di legge costituita dalla mancata individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale quello di cui all'art. 12, commi 3 e 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. Non essendo applicabile in questo caso l'art. 416, sesto comma, cod. pen., avrebbe dovuto conseguentemente individuarsi nel delitto di cui al capo B) il reato più grave: e si trattava di reato commesso in Prato, dal momento che esso integra un reato permanente a condotta libera e a consumazione anticipata, rispetto al quale già l'accordo diretto al reclutamento delle persone da far entrare illecitamente in Italia integra la fattispecie. Sulla scorta di quanto già evidenziato - sostiene la difesa - non avrebbe potuto non individuarsi in Prato il luogo in cui erano stati conclusi gli accordi diretti al reclutamento delle persone da far entrare illegalmente in territorio italiano, giacché in Prato aveva il proprio ufficio e la propria abitazione Gu LI, vertice dell'associazione, e in quel luogo ella prendeva accordi con i cittadini cinesi che intendevano fruire della sua attività per regolarizzare parenti e conoscenti, lì avvenivano gli incontri organizzativi e lì erano stati trovati tutti documenti relativi alle richieste di flussi e di ricongiungimenti. 5. Il difensore di ER EL ha impugnato la sentenza di secondo grado, premettendo che già all'esito del primo giudizio di appello l'imputato era stato assolto dai reati di cui ai capi A) e C) e chiedendo l'annullamento della sentenza emessa a seguito del rinvio sulla base di dieci motivi. 5.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. La Corte di appello in sede rescissoria avrebbe dovuto, ad avviso del 7 ricorrente, procedere all'annullamento della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia affinché esaminasse la questione di competenza per territorio che aveva erroneamente trascurata, così applicando il principio sancito nella sentenza rescindente. 5.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998 e il corrispondente vizio della motivazione per non avere, la Corte di appello, rilevato la prescrizione del reato di cui al capo B). In tal senso - si sostiene - la Corte territoriale ha errato nel ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. cit., al contrario di quanto aveva ritenuto il Tribunale di Pistoia nella sentenza con cui aveva definito un altro troncone processuale relativo alla medesima vicenda, decisione con la quale la circostanza aggravante del numero delle persone favorite di cinque o più era stata esclusa, essendosi correttamente ritenuto che nel caso in esame si era trattato dell'integrazione di tanti singoli reati, fra loro NT semmai in continuazione;
il contrario ragionamento della Corte territoriale non ha considerato che l'ingresso illegale dei vari cittadini extracomunitari non è stato l'esito del medesimo fatto, ma si sono verificati tanti distinti fatti quanti sono stati i cittadini fatti entrare illegalmente in Italia;
in particolare, EL ha istruito singole pratiche riguardanti singole persone;
assimilare alla fattispecie delle condotte volte all'unitario ingresso illegale di più persone, come quando si verifica uno sbarco illegale unico di cittadini extracomunitari, all'attuale caso, afferente a ingressi illegali di singole persone, pur se attuato secondo le stesse modalità, sarebbe irragionevole, per cui emerge la questione di costituzionalità della norma incriminatrice, così interpretata, a parte la carenza di prova del concorso dell'imputato nel reato. 5.3. Con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 649 e 609 cod. proc. pen., con corrispondente vizio della motivazione. EL - ribadisce la difesa - con la prima sentenza di appello era stato già assolto dai reati sub A) e C), mentre nel dispositivo della sentenza impugnata pure per lui si è dichiarato non doversi procedere in ordine a quei reati per la sopravvenuta prescrizione;
e, seppure in motivazione si è poi dato atto dell'assoluzione, nel contrasto fra dispositivo e motivazione prevale il primo, per cui sussiste l'interesse dell'imputato a ristabilire l'affermazione della già conseguita assoluzione, peraltro da nessuno impugnata. 5.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione degli artt. 192, 530 e 544 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione per avere i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado quanto al reato sub B). In più punti della sentenza emessa dalla Corte di appello nel 2011 si era dato atto che l'imputato non è risultato coinvolto nelle 308 procedure per 8 ricongiungimento familiare;
di conseguenza, per la prima parte del reato di cui al capo B) egli è stato ritenuto estraneo alla sua commissione, con l'effetto che la Corte avrebbe dovuto pronunciare l'assoluzione dalla corrispondente contestazione. Sul tema, peraltro, la motivazione viene censurata come del tutto inadeguata;
a parte il superficiale richiamo a irrilevanti intercettazioni, il riferimento alle dichiarazioni di MA e degli altri coimputati è stato fatto senza la verifica di attendibilità del rispettivo narrato;
apodittica viene ritenuta l'affermazione della Corte di merito secondo cui, al di là del modo di redazione del capo di accusa, all'imputato erano stati ascritti soltanto gli episodi di immigrazione illegale a cui aveva partecipato. 5.5. Con il quinto motivo si prospetta la mancanza o l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermata corresponsabilità dell'imputato per il reato sub B), in ordine alle 40 pratiche di inserimento nei flussi 2007 dei 40 cittadini cinesi ivi indicati, in ordine al capo D), nonché in ordine alle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno dei 200 cittadini cinesi nominativamente indicati nel capo di accusa. Anche su tale versante la sentenza della Corte di appello del 2011 aveva dato atto che EL non aveva conosciuto, fra i coimputati, altri che ZO e CH UM (alias Giada), sicché era stata dedotta l'estraneità dell'imputato all'associazione: e, però, se era risultato estraneo all'associazione - desume la difesa - egli non aveva potuto, poi, agire in concorso con gli altri coimputati in ordine alla suddetta parte del reato sub B); analoga questione avrebbe dovuto porsi per addivenire all'assoluzione nel merito di EL dall'accusa sub D). Anche per tale ragione si ritiene evidente l'errore compiuto nel ritenere sussistente l'aggravante del numero delle persone in più di cinque persone per il reato di cui al capo B), aggravante incidente sull'entità della pena. 5.6. Con il sesto motivo sono dedotte la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine alle pratiche dei flussi 2007 afferenti ai 40 cittadini cinesi. Al di là delle altre incongruenze motivazionali anche per tale parte della fattispecie, al pari del primo giudice, anche la Corte di appello, con la sentenza in esame, ha condannato EL senza fornire, secondo la difesa, alcuna specifica indicazione riguardante l'imputato, irrilevanti essendo i richiami delle pratiche relative ai flussi del 2006, non inerenti all'imputazione elevata in questo processo;
per il resto si fa notare che le dichiarazioni del datore di lavoro coindagato LO AR, raccolte senza le garanzie di legge, avrebbero dovuto essere vagliate con cautela con riferimento alle tre pratiche inerenti ai cittadini cinesi indicati ai nn. 22, 23 e 24 dell'elenco, in cui la cooperazione di EL 9 nella loro realizzazione era stata affermata dal suddetto AR senza riscontri esterni ed era, anzi, contrastata dal rilievo che negli anni precedenti lo stesso AR si era avvalso delle pratiche per i flussi senza che EL, non ancora residente a [...], potesse essere partecipe di analoghi fatti;
anche per la posizione indicata al n. 38 dell'elenco, per la quale era datore di lavoro o locatore DO Vivarelli, sono mancati motivazione e riscontri esterni;
del pari, con riferimento alle posizioni indicate ai nn. 17, 26, 30, si rilevano da parte della difesa carenze motìvazionali di identico segno;
e conclusivamente si osserva che la sentenza ha confermato la condanna per tutti i 40 nominativi dell'elenco, pur dopo che erano state trattate soltanto alcune posizioni. 5.7. Con il settimo motivo si prospettano la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alle dichiarazioni rese al difensore da AN XI e alla tabella allegata alla notizia di reato, in rapporto alla mancata assoluzione piena dell'imputato dal reato sub D), in particolare relativamente alle 200 pratiche di ricongiungimento indicate nel capo di accusa. Con specifico riguardo alle tre pratiche inerenti ai domestici assunti da EL 1 la difesa evidenzia le illazioni che connotano la motivazione in merito all'eccessività del numero di tre domestici assunti, peraltro part-time e in modo progressivo, dall'imputato, laddove, esaminando in concreto i tre rapporti di lavoro, avrebbe potuto verificarsi che essi erano in linea con la sua capacità economica;
per il lavoratore EN Haiwei, poi, il rapporto era stato rinunciato il 19.10.2008; AN XI, inoltre, aveva sempre svolto il ruolo di domestico presso l'abitazione di EL;
Wu HA era, infine, fuori dal processo;
e, contrariamente alle asserzioni della Corte di appello, le dichiarazioni rese al difensore da Mina GR avevano scagionato l'imputato, senza che di esse i giudici del rescissorio abbiano poi tenuto conto/ anche nel rito a prova contratta. 5.8. Con l'ottavo motivo si evidenziano la violazione dell'art. 12 1 comma 3, d.lgs. cit. e il vizio della motivazione/ con particolare riferimento al fine di profitto annesso alla condotta di EL nella gestione delle pratiche contestate. La difesa, dopo aver ribadito la valutazione di inaffidabilità del dichiarante AR, osserva che, ove però lo si fosse voluto ritenere attendibile/ poi non avrebbe potuto disattendersi la sua precisazione che per le pratiche trattate da lui e da EL non veniva percepito denaro;
lo stesso aveva affermato la coimputata CH UM1 ritenuta meritevole delle circostanze attenuanti generiche;
di tanto avrebbe dovuto tenersi conto/ elidendo poi i riferimenti a sorpresa a ulteriori posizioni fatti 1 a suo tempo, dalla Corte di appello nella prima sentenza, quella del 2011 1 mentre nella sentenza impugnata la declaratoria di prescrizione del reato sub D) è stata ernessa senza individuare l'accertamento di responsabilità dell'imputato, né considerando la memoria che nell'interesse di lO EL era stata rassegnata nel corso delle indagini preliminari per corroborare lo spirito sociale e altruistico che aveva mosso l'azione del medesimo, gli aiuti economici da lui elargiti e l'effettività delle posizioni lavorative delle poche posizioni di lavoratori cinesi per i quali l'imputato aveva effettivamente curato le pratiche flussi 2007, essendo egli soggetto incensurato e impegnato in iniziative umanitarie e di protezione civile. Viene criticata anche l'affermazione dei giudici di merito secondo cui, se fra ZO e EL non risultava che si fosse parlato di denaro, era accaduto per il fatto che fra loro i rapporti erano consolidati: però, ZO, quando aveva discorso con altri coimputati, aveva parlato di movimenti economici annotando tutto, mentre per EL nulla era emerso pur dopo le indagini bancarie. 5.9. Con il nono motivo si denuncia l'ulteriore violazione dell'art. 12, comma 3, cit. e il corrispondente vizio della motivazione circa il punto della presenza degli extracomunitari all'estero al momento della consumazione dei reati. Sebbene i giudici del merito abbiano dato per assodato che i cittadini extracomunitari per il cui ingresso illegale in Italia era stato commesso il reato si trovassero all'estero, le condotte contestate ben potevano essere state commesse per addivenire alla sanatoria mascherata di soggetti già presenti sul territorio nazionale, senza che potesse valere il fatto - addotto dal primo giudice - che, una volta realizzata la pratica di accesso mediante i flussi, lo straniero, legalizzato, ripartiva per poi ritornare in Italia: quando ciò avveniva, la condotta integratrice della fattispecie si era già conclusa;
in ogni caso, in mancanza della prova certa del luogo in cui si trovavano i cittadini extracomunitari al momento della realizzazione della condotta tipica, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina - più favorevole- di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente ritiene ancora meno condivisibile il modo di argomentare dei giudici territoriali quando hanno ritenuto apoditticamente che gli extracomunitari fossero all'estero al momento del perfezionamento della condotta favoreggiatrice della loro immigrazione, senza considerare il notorio, di segno contrario. 5.10. Con il decimo motivo si deduce il vizio di motivazione inerente al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa evidenzia l'emersione nello stesso contesto processuale del comportamento altruistico serbato da EL, che si era impegnato anche in vertenze sindacali a protezione di alcuni fra i cittadini extracomunitari assunti, aveva provveduto ad aiutare economicamente la loro famiglia, aveva badato che coloro di cui aveva curato le pratiche venissero effettivamente assunti, si era speso in iniziative umanitarie nel contesto italiano e internazionale: tutti elementi sottoposti, come fattori rilevanti ai fini del riconoscimento delle 11 attenuanti in parola, alla Corte dì appello, la quale, invece, non ha in alcun modo affrontato la questione omettendo la motivazione sul punto. 6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso LA FI, a mezzo del suo difensore, e ne ha chiesto l'annullamento articolando cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cast. La Corte del rescissorio non avrebbe dovuto, ad avviso del ricorrente, decidere sulla questione di competenza per territorio che neanche il primo giudice aveva trattato, bensì avrebbe dovuto procedere all'annullamento della sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia affinché esaminasse la questione di competenza per territorio che aveva erroneamente trascurata, così dando applicazione al principio sancito nella sentenza rescindente. 6.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 12 d.lgs. n. 286 del 1998 nonché il corrispondente vizio della motivazione per non avere la Corte di merito dichiarato la prescrizione del reato sub B). La difesa fa carico ai giudici del merito di aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'avere commesso un unico fatto in relazione al numero delle persone favorite di cinque o più: invece, una volta puntualizzato che, in realtà, FI non aveva concorso con altri nella integrazione della condotta incriminata, si era trattato di tanti distinti fatti per quante erano le pratiche riguardanti singoli cittadini extracomunitari. Le ragioni espresse si articolano nella stessa direzione di quelle connotanti il secondo motivo del ricorso proposto da EL. 6.3. Con il terzo motivo si evidenziano la violazione degli artt. 530 cod. proc. pen. e 121 comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 e il corrispondente vizio della motivazione circa il punto della presenza degli extracomunitari all'estero al momento della consumazione dei reati. A prescindere dalla contestata sussistenza degli elementi di prova inerenti alla partecipazione dì FI al reato sub B), la difesa osserva che i giudici del merito hanno dato per assodato che i cittadini extracomunitari per il cui ingresso ìHegale in Italia era stato commesso il reato si trovavano all'estero/ per le ragioni e con gli effetti risultanti nel nono motivo del ricorso proposto da PastoreiiL 6.4. Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione insito nell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'imputato - sostiene la difesa - è persona assolutamente incensurata e pacifica;
eglì 1 trovatosi coinvolto nell'applicazione di una normativa prevista per 12 fattispecie del tutto diverse e molto più gravi, aveva esclusivamente cercato di assicurare un trattamento umano e garantito a soggetti che invece sarebbero rimasti invisibili;
sussistevano tutte le condizioni, sottoposte all'esame dei giudici dì appello, per il riconoscimento delle suddette attenuanti, laddove la Corte territoriale ha omesso la motivazione sull'argomento. 6.5. Con il quinto motivo si prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Dopo aver segnalato che la norma è stata già sottoposta al vaglio del Giudice delle leggi, con la conseguente pronuncia (sent. n. 63 del 2022) di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti", la difesa evidenzia che anche l'ulteriore ipotesi prevista dalla medesima lett. d) e residuata alla pronuncia caducatoria, non esaminata perché non sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ossia l'avere commesso il fatto in concorso tre o più persone, determina lo stesso, brusco incremento sanzionatorio, da ritenersi irragionevole per le medesime motivazioni espresse nella suindicata pronuncia, che aveva distinto le ragioni di aggravamento, fondate anche sul quadro degli obblighi sovranazionale assunti, alla base delle ipotesi previste dalle altre lettere dell'art. 3, comma 3, della disposizione, da quelle, di ordinario momento, inerenti alle ipotesi catalogate alla lett. d) cit. 6. Il Procuratore generale, all'esito della discussione orale, ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi osservando che la questione di competenza, rettamente esaminata dalla Corte di appello, senza ulteriore rinvio al giudici di primo grado, è stata correttamente risolta, con motivazione adeguata e persuasiva, così come, quando non sono risultate generiche, sono state ritenute sono state ritenute prive di fondamento le contestazioni dei ricorrenti circa l'evenienza del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, con le aggravanti contestate e ritenute, salva la necessità dì procedere ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. per dare atto della già avvenuta assoluzione di EL in ordine ai reati di cui aì capì A) e C). CONSIDERATO IN DIRin"O 1. La Corte ritiene in parte inammissibili e in parte infondati tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da ER EL, che invece risulta, sia pure in limitata parte, dotato di fondamento, ferma restando anche per tale 13 impugnazione la reìezione delle restanti questioni proposte. 2. La prima tematica da affrontare è quella relativa alla pregiudiziale questione di competenza per territorio, la mancata delibazione della quale da parte della Corte di appello aveva determinato l'annullamento della decisione emessa nel secondo grado di merito. Si rileva che la sentenza rescìndente - preso atto che l'eccezione di incompetenza per territorio era stata considerata inammissibile all'esito del primo come del secondo grado di merito, in ragione dell'opzione degli imputati per il rito a prova contratta - aveva richiamato la pronunzia regolatrice del relativo punto di diritto (Sez. U. n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612 - 01), ribadendone l'enunciazione nel senso che l'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in Jimine al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora Il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza/ l'incidente di competenza può essere sollevato/ sempre in limine a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. Veniva, poi, constatato che in questo processo l'eccezione di incompetenza per territorio era stata sollevata alla prima udienza fissata per il giudizio abbreviato e riproposta alla successiva udienza, per la quale le parti erano state restituite nel termine per valutare la richiesta dei riti alternativi (a seguito del tardivo deposito degli atti di indagine da parte del Pubblico ministero), senza che alla formulazione tempestiva dell'eccezione avesse fatto seguito la corrispondente compiuta delibazione da parte del giudice di primo grado, mentre la Corte di appello aveva omesso di effettuare tale delibazione. L'esito della decisione della Corte di legittimità era stato espressamente indicato nella statuìzione di annullamento della sentenza impugnata, con effetto per tutti i ricorrenti, con la disposizione del rinvio del processo alla Corte di appello di Firenze per la valutazione della suddetta eccezione. 2.1. Precisato ciò, devono essere senz'altro disattese quelle doglianze - veicolate con il primo motivo (sub 5.1. in narrativa) del ricorso proposto da EL e con il primo motivo (sub 6.1. in narrativa) del ricorso proposto da FI che hanno lamentato la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello annullato la sentenza di primo grado e trasmesso, a sua volta, gli atti al Giudice dell'udienza preliminare affinché esaminasse l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli imputati. Deve, viceversa, ribadìrsi che - come del resto risulta affermato chiaramente nella stessa sentenza di legittimità che ha disposto l'annullamento con rinvio del processo innanzi alla Corte di appello - i giudici del rescissorio erano senz'altro titolati 1 anzi tenuti a esaminare l'eccezione di incompetenza per 14 territorio che la decisione rescindente aveva stabilito essere stata erroneamente obliterata. la Corte di appello, pertanto, non doveva rinviare a sua volta al primo giudice il processo, affinché fosse quel giudice a delibare l'eccezione, ma ha rettamente esaminato la questione. Essa si è attenuta al disposto dell'art. 24 cod. proc. pen., dalla cui articolazione si evince che il giudice di appello è tenuto a esaminare l'eccezione di incompetenza per territorio che sia stata tempestivamente eccepita in primo grado e sia stata riproposta con i motivi di appello, con l'effetto che, se la ritiene fondata, pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice dì primo grado individuato come territorialmente competente, mentre, se non la ritiene fondata, ovviamente la rigetta e passa all'esame degli altri motivi di appello logicamente subordinati alla definizione della questione di competenza. Tale ultima strada è quella che ha ritualmente imboccata la Corte del rescissorio. 2.2. Quanto poi alla decisione inerente alla questione di competenza dedotta dalle parti, giova precisare che i giudici territoriali hanno concluso che la competenza per territorio è stata correttamente individuata con riferimento all'autorità giudiziaria dì Pistoia. Essi hanno premesso che, essendo, ì reati contestati, NT fra loro dal vincolo della continuazione, viene in rilievo l'applicazione dell'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., in ragione delf'operatività del corrispondente criterio scaturente dalla connessione, specificando che il reato più grave fra quelli contestati è da individuarsi nel reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, sesto comma, cod. pen., punito, con riferimento al tempo di interesse, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, a differenza del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, punito, con riferimento alla stessa epoca/ con la pena della reclusione da quattro a quindici anni 1 oltre che con la pena pecuniaria della multa. Quanto al luogo di consumazione del reato associativo, di natura permanente, dalla Corte di merito è stata 1 in punto di principio, considerata rilevante quella di inizio della sua consumazione, ove la struttura del sodalizio, destinato a durare nel tempo, è diventata concretamente operante;
e in tal senso, si è specificato che non è determinante il luogo del mero accordo criminoso, dovendo individuarsi il luogo nel quale si è verificata l'effettiva costituzione dell'associazione con lo svolgimento delta sua attività organizzativa- decisionale, ovvero si è svolta la prima esternazione del sodalizio criminoso con la concretizzazione dei primi segni di operatìvità, sintomatici dell'esistenza 15 I,.J il • i dell'associazione in quel contesto, salva - in caso di difetto di ogni prova nel senso suddetto - l'applicazione dei criteri sussidiari In concreto, la Corte di merito ha evidenziato che gli imputati erano strutturati in un gruppo che svolgeva la sua attività criminosa in favore di cittadini dì nazionalità cinese residenti nel territorio della provincia di Pistoia, ivi reperendo locatori di immobili e datori di lavoro fittizi e inserendo, mediante password in uso a vari patronati, le relative domande nella rete telematica della pubblica amministrazione: questa attività organizzativa e decisionale si era svolta prevalentemente in Pistoia, dove vivevano gli imputati CH e ST, oltre al coimputato ZO, dove si trovavano sia le abitazioni fittiziamente locate, sia gli uffici della Questura e della Prefettura presso cui MA accompagnava gli stranieri e EL si recava per sollecitare l'evasione delle procedure, sia lo sportello del sindacato (INCA CGIL} dove CH prendeva appuntamenti per i datori di lavoro interessati a chiedere l'ingresso di stranieri con la procedura flussi 2007, sia gli uffici comunali presso cui lavorava la stessa CH ed erano concordati gli accertamenti per la verifica dì effettività delle residenze[ sia altro sindacato (ANOLF CISL) dove lavorava EL e venivano inserite in via telematica le richieste dì ingresso in Italia con la procedura flussi 2007. I giudici di appello hanno ritenuto adeguate e convergenti le circostanze di fatto ora richiamate e, per altro verso, hanno ritenuto non determinante il rilievo che FI e RO (oltre a Pìerini) operassero prevalentemente nelle province di Prato e Firenze, in considerazione del carattere residuale del loro apporto, oltre che in relazione al fatto che anche RO e RÌ avevano presentato in prima persona domande di accesso ai flussi proprio in provincia di Pistoia e comunque operavano in stretta coordinazione con gli altri concorrenti, ìvi inclusa la stessa Gu UN, la quale, se viveva in Prato, tuttavia svolgeva la sua illecita attività in Pistoia, coadiuvata da ZO. 2.3. A fronte dì tale tessuto argomentativo le critiche dell'opzione compiuta dalla Corte territoriale, come a vario titolo estrinsecate nel motivo sub 2.1. del ricorso di Cobianchì, nel motivo sub 3.1. del ricorso di RO e nei motivi sub 4.1., 4.2. e 4.3. del ricorso dì ON (motivi indicati con ì rispettivi numeri identificativi in parte narrativa), pur facendo leva anche su riferimenti sostanzialmente da condividere quanto all'esatta individuazione del reato più grave fra quelli, fra loro connessi/ oggetto dell'originaria imputazione, non hanno prospettato una soluzione che possa dirsi fondata, dovendo - pur se all'esito dì un percorso argomentativo volto a rettificare la motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata - concludersi per la correttezza della competenza territoriale affermata dal primo giudice e alfine condivisa dai giudici del 16 rescissorio. Lo snodo nel quale occorre discostarsi dalla via tracciata dalla Corte di appello riguarda l'individuazione del reato più grave che, in costanza di imputazione dei diversi reati - fra loro connessi per il vincolo della continuazione che li ha legati oggetto di imputazione come da originaria rubrica, rileva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. Sul punto, mette conto specificare che, ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l'ìndividuazione del reato più grave, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, cod. proc. pen., va effettuata con riferimento alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale, anche quando sia diversa la disciplina sanzionatoria applicabile ai relativi reati ratione temporis per essere, la disciplina stessa, mutata nell'intervallo intercorso fra la commissione dei reati e l'esercizio dell'azione penale (Sez. l, n. 348 del 21/04/2017, dep. 2018, Confl. comp. in proc. Muto, Rv. 271995 - 01; nella stessa prospettiva, sia pure con riferimento al!'individuazione del giudice competente per materia/ si erano pronunciate le Sezioni Unite: Sez. U1 n. 3821 del 17/01/2006, Timofte 1 Rv. 232592- 01). Orbene/ raffrontando le cornici edittalì relative al reato di cui all'art. 416 cod. pen. e all'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, costituenti le fattispecie rispettivamente contestate sub A) e sub B), le stesse anche con riferimento al momento dell'esercizio dell'azione penale (e non soltanto al momento della commissione dei rispettivi reati) - non contemplavano ancora l'inserzione nel sesto comma della prima fattispecie incriminatrice, quella inerente all'associazione per delinquere, l'ipotesi della finalizzazione del pactum sceleris al compimento dei reati di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998. La relativa inserzione, con la previsione, fra le altre, detla pena da cinque a quindici anni di reclusione, è stata sancita dall'art. l, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Del resto, l'art. l, comma 26, lett. e), della stessa legge n. 94 del 2009 ha sostituito il comma 3 dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 rimodulando la cornice edittale, quanto alla pena detentiva, stabilita da cinque a quindici anni di reclusione. Posto ciò e chiarito che la legge n. 94 del 2009 è entrata in vigore in data 8 agosto 2009, deve rilevarsi che l'esercizio dell'azione penale, a tale epoca, era già avvenuto nel presente procedimento, giacché era stata elevata dal Pubblico ministero la corrispondente imputazione, era stata richiesta l'emissione del decreto immediato e il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso il 16 luglio 2009 il decreto di giudizio immediato: pertanto, le susseguenti modìficazioni del quadro sanzionatorio più grave previsto dalla suddetta legge 17 per entrambe le ipotesi di reato, oltre a non rilevare ai fini della verifica di responsabilità penale degli imputati, non rilevano nemmeno ai fini della determinazione della competenza. Raffrontando le fattispecie incriminatrici come configurate al momento dell'esercizio dell'azione penale, pertanto, contrariamente a quanto hanno affermato i giudici del rescissorio, il reato più grave, rilevante ai fini dell'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., è da identificarsi in quello sub B), previsto e punito dall'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998. 2.4. Tale approdo, se induce a considerare la correttezza dell'impostazione proposta nel motivo sub 4.1. e nella prima parte del motivo sub 4.3. del ricorso di ON, rende non condivisibili e, comunque, irrilevanti in concreto le considerazioni svolte nel motivo sub 2.1. del ricorso di CH, nel motivo sub 3.1. del ricorso di RO e nel motivo sub 4.2. del ricorso di ON: queste doglianze, infatti, muovendo dall'individuazione del reato più grave in quello di cui all'art. 416 cod. pen., risultano non congruenti rispetto all'avvenuta individuazione del reato più grave in quello sub B). Peraltro, la corretta individuazione del reato più grave in quello del favoreggiamento dell'immigrazione illegale non può comportare, secondo il Collegio, la conseguenza sollecitata dalle difese dei suddetti ricorrenti, in particolare dalla difesa di ON, nei motivi residui sopra richiamati. Gli elementi di fatto evidenziati dalla Corte di appello per affermare la competenza dell'autorità giudiziaria di Pistoia, pur se riferiti al reato associativo, verificati direttamente in questa sede, in considerazione della natura della questione delibata, e inseriti nel panorama di tutti i dati valutabili, forniscono un quadro convergente nel senso della conferma della competenza per territorio della suddetta autorità anche con riguardo alla commissione della complessiva fattispecie delittuosa di cui al capo B), ossia il delitto di cui agli 81, 110, 112, cod. pen., 12, commi 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo al tempo vigente. I diversi episodi concretanti il delitto in esame convincono dell'esattezza della conclusione peraltro espressa con nettezza già dal primo giudice pur in via incidentale (come emerge dall'esame della relativa sentenza, alla pag. 263) - che anche tali fatti di reato hanno contemplato il luogo di commissione degli atti diretti a procurare l'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari, nella massima parte di nazionalità cinese, risultati operanti in territori della provincia di Pistoia, proprio nel circondario del Tribunale di Pistoia. Oltre alla collocazione territoriale dei cittadini extracomunitari di cui è stata procurata l'illegale susseguente ingresso nel territorio dello Stato, i concorrenti hanno svolto gli atti diretti al relativo fine in quello stesso territorio, in esso 18 reperendo sia i locatori di immobili che i datori di lavoro fittizi, sia inserendo, mediante password in uso a vari patronati, le relative domande nella rete telematica della Pubblica amministrazione. Tutta l'attività degli imputati CH 1 ST e ZO (quest'ultimo coimputato, anche se non ricorrente, in ragione del decesso medio tempore intervenuto, decesso che ha determinato l'uscita dal processo anche di Gu LI) si è dipanata mediante le primarie, essenziali operazioni nel territorio di Pistoia, anche perché ivi erano allocati gli uffici della Questura e della Prefettura, presso cui ZO accompagnava gli stranieri, come EL vi si recava per sollecitare l'evasione delle procedure, al pari dell'allocazione dello sportello dei sindacati INCA CGIL, dove CH prendeva appuntamenti per i datori dì lavoro interessati a chiedere l'ingresso di stranieri con la procedura flussi 2007, e della sede ANOLF CISL, dove lavorava EL e venivano inserite in via telematica le richieste di ingresso in Italia con la procedura flussi 2007. Quanto al passaggio delle attività illecite negli uffici comunali, questi uffici sono stati egualmente individuati con quelli del Comune di Pistoia, presso cui lavorava la stessa CH e venivano concordati gli accertamenti per la verifica di effettività delle residenze. Per gli imputati RO e FI (oltre a IE la quale non è annoverata fra gli imputati della fattispecie delittuosa sub B e fra gli imputati di questo processo), la realizzazione dell'unica pratica per la quale è tempestivamente intervenuta l'identificazione del soggetto favorito, AN ON 1 è risultata collegata al territorio di Pistoia, dal momento che è stato indicato falsamente come rapporto locativo legittimante il buon esito della procedura quello addotto come instaurato con RA CH, con appartamento in Pistoia/ alla via Monta lese. Posto quanto precede/ tenuto conto della natura permanente del reato di cui all'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998, risultato più grave, ai sensi dell'art. 8 1 comma 3, cod. proc. pen., la competenza territoriale si è radicata nel luogo in cui aveva avuto inizio la sua effettiva consumazione, al di là delle attività occasionali o secondarie/ luogo da identificarsi in Pistoia e nel territorio rìcompreso nel circondario del corrispondente Tribunale, alla stregua dei richiamati elementi fattuali, già evidenziati, per un verso, nella sentenza di primo grado e, per altro e più specifico verso, nella sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, pur se in quel contesto sussunti in riferimento al reato associativo, sempre però con la specificazione già formulata in modo netto dal Tribunale - secondo la quale non poteva sorgere alcuna questione circa il fatto che i reati fine erano stati tutti indubbiamente commessi in Pistoia, salvi eventuali ulteriori accertamenti per le posizioni dì FI e RO, peraltro con l'ulteriore dirimente precisazione prima l 19 l ~ indicata, coniugata con il rilievo della loro collaborazione all'attività antigiuridica compiuta dai concorrenti in Pistoia. Anche per i reati ex art. 12 cit., poi, rileva l'obiezione offerta dalla Corte territoriale rispetto al rilievo che una concorrente di primaria importanza, quale Gu UN, viveva in altro luogo, ossia in Prato, ove erano state innescate le intercettazioni che l'avevano riguardata: giudici del rescissorio hanno contrapposto a questa deduzione l'argomento, conducente, secondo cui anche Gu LI, coadiuvata anzitutto da MA, oltre che da ON, aveva però messo in essere l'attività illecita volta al favoreggiamento dell'immigrazione illegale dei cittadini extracomunitari in Pistoia. Per tali ragioni l'individuazione anche per il complessivo reato sub B) della sua consumazione in territorio del circondario di Pistoia deve ritenersi assodata, in quanto per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale pluriaggravato ai sensi dell'art. 12 cit., occorre muovere dall'assunto che esso costituisce una fattispecie criminosa, avente natura di reato di pericolo a consumazione anticipata, che non richiede per il suo perfezionamento !"effettivo ingresso degli immigrati nel territorio nazionale (Sez. l, n. 24957 del 08/04/2021, H., Rv. 281666 - 01, anche nel solco di Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, Mizanur, Rv. 273937- 01). La condotta incriminata, liberamente realizzabile, consiste nel mettere in essere una qualsiasi attività diretta a favorire l'ingresso degli stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 286 del 1998; e, nella presente vicenda, ha assunto rilevanza il luogo di verificazione della suddetta attività, collocabile, secondo i dati emersi nel limite rilevante per la verifica della questione di competenza, alla stregua delle richiamate evidenze, in Pistoia e nel territorio del relativo circondario, ove erano censiti i singoli casi da inserire nel decreto flussi indicato in imputazione, erano conclusi gli accordi con i soltanto apparenti locatori, con le relative residenze, e datori di lavoro, erano innescate e seguite le procedure amministrative finalizzate alla perpetrazione degli ingressi illegali stabilizzati. La diversa tesi sostenuta dalle difese, volta alla valorizzazione di singoli atti compiuti nei territorio di Firenze e di Prato, per la conclusiva collocazione di singoli extracomunitari in quei luoghi, non riesce a contrastare la portata degli univoci dati emersi nel senso del compimento dell'essenziale attività antigiuridica da parte degli imputati nel territorio di Pistoia massivamente funzionalizzata all'ingresso solo formalmente regolare dei numerosissimi cittadini extracomunitari identificati nella rubrica, non definibile come mera attività preparatoria del reato di favoreggiamento dell'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato, essendo superfluo, poi, rispetto alla 20 corrispondente consumazione l'elemento dell'effettivo arrivo e dell'effettiva stabilizzazione nel suddetto territorio dei soggetti stessi. Per tali ragioni, in parte diverse da quelle espressa dalla Corte territoriale, essendosi individuato nella fattispecie di cui al capo B) il reato più grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, in relazione all'art. 12, cod. proc. pen., la ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Pistoia deve considerarsi giuridicamente corretta, con la conseguente reiezione dei residui motivi articolati in particolare dalla difesa di ON sull'argomento. 3. Dovendo trascorrersi all'esame degli altri motivi, si ritiene manifestamente privo di fondamento quello dedotto dalla difesa di TA CH sub 2.2. (in narrativa) in cui è prospettata l'erronea interpretazione della norma incriminatrice e il vizio della motivazione per la mancata rilevazione, in particolare, della carenza dell'elemento soggettivo alla base della condotta ascrivibile all'imputata. Va, in contrario, osservato che la Corte territoriale, anche mediante il riferimento alle risultanze probatorie esposte in modo più esteso nella sentenza di primo grado, ha compiuto un'esaustiva analisi critica delle stessa, sia con riferimento al cospicuo tessuto di intercettazioni delle conversazioni telefoniche dall'imputata intrattenute soprattutto con Gu LI, sia con riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia municipale di Pistoia, sia con riferimento alle dichiarazioni etero-accusatorie di Gu LI (in ordine ai compensi percepiti dall'imputata per il rilascio delle certificazioni e per l'attività di reperimento dei datori di lavoro fittizi), sia con riferimento alle dichiarazioni di ZO, sia con riferimento alle dichiarazioni di ON, sia con riferimento alle dichiarazioni di una serie di informatori (da MA ER a AO MA UC), da cui è stata tratta l'ulteriore conferma che CH aveva piena contezza che le locazioni da lei procurate per gli addotti ricongiungimenti familiari erano fittizie, avendo ella stessa provveduto a spiegare ai proprietari delle abitazioni che i cittadini cinesi che si adducevano da alloggiare non avrebbero abitato le case stesse. Le considerazioni tratte dall'analisi del cospicuo quadro probatorio passato in rassegna sono state indirizzate dalla Corte di merito nel senso dell'effettivo e tangibile contributo fornito da CH nella realizzazione del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e nel senso dell'esclusione del ridimensionamento del ruolo dell'imputata in quella - dalla difesa adombrato - di mera collaboratrice di Gu LI, con regolazione delle ragioni di dare e di avere nei soli rapporti con costei, alla stregua dei rapporti fra un mero agente e il suo dominus dell'affare. 21 Tutti i comportamenti attivi serbati in modo causalmente efficiente da CH, anche presso gli uffici dell'Ente {il Comune di Pistoia) presso cui ella prestava servizio, risultano congruamente censiti e valutati nel quadro della ricognizione della sua partecipazione quale concorrente nella commissione del complessivo reato sub B). Del pari - e ciò vale a destituire in modo manifesto di fondamento la doglianza, in assenza di adeguato confronto con il contenuto della decisione - il dolo dell'imputata è stato adeguatamente accertato dai giudici del rinvio, essendosi compiuto dagli stessi, su tale versante, lo specifico riferimento al tessuto captativo ritenuto immediatamente dimostrativo della piena consapevolezza in capo all'imputata anche dell'illiceità della condotta favoreggiatrice dell'ingresso illegale dei cittadini extracomunitari da lei serbata, con la corrispondente volontà di darvi corso: e a conclusiva riprova di tale connotato soggettivo relativo alla sfera psicologica dell'imputata, in relazione alla condotta illecita da lei serbata, è stata anche ricordata la specifica vicenda della fittizia assunzione di un soggetto extracomunitario, di nazionalità cinese, quale domestico anche da parte della sorella di lei, RA CH, dettagliatamente raccontato da quest'ultima. L'accertata percezione da parte della ricorrente di un discreto importo per ciascuna pratica con residenze, locatori e datori lavoro fasulli ha dato ulteriore ragione, nell'articolata disamina compiuta dalla Corte di merito, della sicura consapevolezza e della corrispondente volontà radicatesi in capo all'imputata in merito all'effettuazione delle attività volte al favoreggiamento contestato, con il perseguimento del diretto e specifico vantaggio ritratto dall'imputata e costituito dalle somme man mano percepite al fine della proficua (in senso criminale) conclusione di ciascuna vicenda. La doglianza, quindi, si rivela inammissibile, essendo risultata priva di fondamento in modo manifesto. 4. Medesimo approdo deve raggiungersi con riguardo al motivo indicato in parte narrativa sub 3.2. del ricorso proposto dalla difesa di IL RO, anch'esso teso a criticare la decisione emessa dai giudici del rinvio per non aver rilevato, sotto i medesimi profili addotti dalla ricorrente CH, il difetto dell'elemento soggettivo alla base della condotta ascritta all'imputata, in relazione al residuo reato di cui al capo B). Contrasta ictu oculi le deduzioni della ricorrente la meditata analisi delle sue condotte compiuta dalla Corte territoriale. In tale direzione sono state valutate le numerose e univoche intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse fra l'imputata e Gu UN, nonché fra il 22 coimputato FI, il coimputato ON e la stessa Gu LI. Inoltre, ì giudici del rinvio hanno ritenuto convergenti, nel senso dell'accertamento della partecipazione di IL RO al sistematico favoreggiamento dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato degli extracomunitari cinesi, contenuto delle dichiarazioni rese da Gu LI nel corso del suo interrogatorio, in cui ella aveva dato atto che la suddetta imputata, oltre a cooperare attivamente nell'impostazione e nella veicolazione delle fittizie procedure amministrative, era a conoscenza del complessivo sistema, ben conoscendo come esso funzionava e, dunque, che i datori di lavoro fittizi ricevevano soldi, mentre i cittadini cinesi non avevano mai lavorato alle dipendenze di quelli italiani. I giudici del rescissorio hanno considerato le deduzioni difensive esprimendo l'argomentata valutazione secondo cui esse si infrangevano inevitabilmente contro le suddette fonti di prova e precisando l'emersione del preciso dato di fatto che l'imputata RO aveva affiancato FI nell'attività di reclutamento dei falsi datori di lavoro e, in due occasioni, si era prestata ella stessa ad assumere fittiziamente due cittadini extracomunitari di nazionalità cinese, mentre altri due ella aveva assunti per conto della madre. La Corte di merito ha valorizzato il non irrilevante dato di fatto che RO aveva utilizzato direttamente il proprio computer portatile per inserire le richieste telematiche e aveva sicura contezza che si trattava di operazioni fittizie, dato il passaggio di denaro esistente alla base delle stesse richieste, passaggio che non avrebbe avuto luogo se l'operazione fosse stata regolare, dal momento che il datore dì lavoro che richiede effettivamente l'assunzione del lavoratore, anche per il tramite della relativa inserzione nei flussi, certo non riceve alcun compenso per tale operazione. Del resto - hanno sottolineato giudici del rinvio - che l'imputata fosse pienamente consapevole che le richieste di assunzione dei cittadini extracomunitari presentate con la sua fattiva collaborazione attenessero a operazioni fasulle è risultato confermato dal fatto che la stessa aveva assunto fittiziamente un operaio e un giardiniere e altrettanto aveva fatto per conto di sua madre. Inoltre, sono stati ritenuti altrettanti riscontri di tale inquadramento i file rinvenuti nel computer dell'imputata, contenenti le schermate del Ministero dell'Interno relative alle domande di flussi 2007 risultate inviate da numerosi datori di lavoro, specificamente indicati nelle decisioni di merito. Per altro verso, il diretto interesse economico dell'imputata in questa sua cooperazione dell'attività illecita è stato dalla Corte di merito considerato acclarato sulla base delle dichiarazioni di Gu LI, la quale aveva precisato che IL RO riceveva alla somma di euro 2.000,00, con anticipo di euro 500,00, 23 per ogni falsa assunzione. A fronte di questo serrato/ congruo e coerente discorso giustificativo offerto dalla Corte territoriale in merito alla prova della consapevole e volontaria partecipazione/ peraltro mossa da concrete mire di personale guadagno, risulta manifestamente destituita di fondamento la doglianza in esame. Essa appare non essersi in concreto confrontata con il contenuto della decisione da cui è dato evincere in modo chiaro l'accertamento della coscienza e volontà della condotta illecita in capo all'imputata, corroborata dallo specifico riferimento al tessuto captativo, considerato pienamente probante di tali consapevolezza e volontà inerenti alla sfera di IL CC