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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2944/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl -02971560046
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del RR Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19920584-1044090 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di bonifica integrale dei bacini del
RR EN e ad Area S.r.l., ha impugnato l'atto di ingiunzione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2020, eccependo:
1) il difetto di legittimazione alla riscossione di Area S.r.l.;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, si rileva la piena legittimità della riscossione volontaria e coattiva da parte del Consorzio dei propri contributi attraverso un soggetto - Area S.r.l. - iscritto all'Albo di cui all'art 53 utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale.
L'eccezione di cui al punto 2) è inammissibile nell'odierna sede, in quanto relativa al merito della pretesa impositiva e, dunque, la stessa doveva essere sollevata mediante l'impugnazione degli atti presupposti a quello oggi impugnati, sulla cui notifica il ricorrente non ha proposto alcuna doglianza.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2944/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl -02971560046
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del RR Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 19920584-1044090 CONTR. CONSORT. 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di bonifica integrale dei bacini del
RR EN e ad Area S.r.l., ha impugnato l'atto di ingiunzione di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto il contributo consortile per l'annualità 2020, eccependo:
1) il difetto di legittimazione alla riscossione di Area S.r.l.;
2) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio.
Area S.r.l. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, si rileva la piena legittimità della riscossione volontaria e coattiva da parte del Consorzio dei propri contributi attraverso un soggetto - Area S.r.l. - iscritto all'Albo di cui all'art 53 utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale.
L'eccezione di cui al punto 2) è inammissibile nell'odierna sede, in quanto relativa al merito della pretesa impositiva e, dunque, la stessa doveva essere sollevata mediante l'impugnazione degli atti presupposti a quello oggi impugnati, sulla cui notifica il ricorrente non ha proposto alcuna doglianza.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 12.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco