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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/08/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina PEsico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 3.3.2022, iscritta al n. R.G.
273/2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa da Parte_1 nata il [...] in [...]ù) e residente
"a Gravellona Toce, corso Sempione 16/c, C.F. elett.te dom.ta Codice Fiscale_1
presso l'avv. C. Beltramini dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1 elett.te dom.to presso lo Località Campone n. 18, cod. Fiscale C.F._2 '
studio dell'avv. S. Grossi dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti resistente e con l'intervento del PM presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
PE la ricorrente: "Voglia il Tribunale III.mo, contariis reiectis:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
14.07.2018 con rito cattolico nel Comune di Lesa (NO), matrimonio regolarmente trascritto al n. 5, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, tra i sigg. nata il [...] in [...]ù) e residente a 'Parte_1
Gravellona Toce, corso Sempione 16/c, C.F. Codice Fiscale_1 e CP_1 residente in[...] nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2
Mergozzo, Località Campone n. 18, ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Parte_1 con tutti gli arredi che vi si- assegnare la casa coniugale alla sig.ra trovano, ove vi vivrà con i due figli _1 e PE_2;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori _1 e PE 2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per quelle di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno esercitarla congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. I genitori si faranno carico di garantire il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione,
istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo. Il padre ha facoltà di vedere liberamente i figli nonché tenerli con sé un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, nonché di due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi) dalle 18.00 sino alle 21.00; una settimana durante le vacanze estive, Natale o Santo Stefano in via alternata (se il padre avrà per il periodo natalizio le ferie potrà tenere i figli dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e la madre li terrà dal 31 dicembre sino al 7 gennaio) e sempre in via alternata Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Anche la madre avrà diritto di trascorrere con i figli un periodo di una settimana durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'altro coniuge i periodi in cui porteranno i figli in vacanza con sé, dando prevalenza all'indicazione dell'uno o dell'altro coniuge ad anni alterni. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni sia dei minori che della madre. Se la madre sarà impegnata al lavoro ed il padre libero da impegni lavorativi in detta occasione potrà tenere con sé i figli minori. Resta la disponibilità, previo accordo, in particolari situazioni, nell'interesse di Per_1 e PE_2, di concordare periodi e date differenti o in deroga al presente accordo;
in tali periodi dovrà sempre garantirsi all'altro genitore la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere con i minori e la conoscenza aggiornata del luogo
Iove si trovano;
- disporre altresì la corresponsione, da parte del padre, di un assegno per il mantenimento dei figli, pari ad € 800,00, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, ferma restando la necessità di previo accordo per quelle di esse maggiormente onerose o che non rivestano carattere di necessità, secondo quanto di seguito indicato: 1) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentate anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta asilo di PE_2 e tasse scolastiche della scuola di PE 1 ; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa-buoni pasto;
4) spese scolastiche (da documentate anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (es. acquisti di inizio anno scolastico); 5) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive;
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Le spese sostenute nel rispetto dei predetti criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota di metà entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
- disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte degli assistenti sociali, già incaricati di seguire il nucleo familiare, demandando agli stessi la determinazione del miglior criterio di collocazione e di visita dei figli;
- disporre il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o di documento equipollente anche per i figli minori;
- disporre l'assegnazione in favore della moglie del 50% del Pilastro pensionistico svizzero che sarà corrisposto al marito;
- rimettere la causa in istruttoria affinché possa essere depositata una relazione da parte del Ciss competente sui fatti accaduti ad _1 , la quale nella notte del 24.9.2024 è stata trovata in strada mentre era sotto custodia del padre;
fatti per i quali è stata fatta segnalazione da parte della Polizia di stato alla procura della Repubblica per i Minorenni di
Torino.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio"
PE il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
☐ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14/7/2018 a
Lesa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lesa (NO) al n.
5 - serie B - Parte II anno 2018 con ordine alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n.1238;
☐ disporre, con ogni conseguenza di legge, l'affidamento esclusivo / esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori _1 e PE 2 al padre, con facoltà di visita per la madre secondo un calendario e con le modalità ritenute opportune dal CISS Cusio.
Rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale, con i mobili, sita a
Gravellona Toce, in Corso Sempione n. 16C - concessa in sede di separazione alla sig.ra
Parte_1 quale genitore collocatario dei minori;
disporre che la sig.ra Parte_1 versi al sig. Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di mantenimento dei due figli minori la somma di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio) annualmente indicizzata o quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
☐ disporre che la sig.ra Parte_1 corrisponda la metà delle spese mediche (anche odontoiatriche e specialistiche) non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (mensa, trasporti, libri scolastici e strumenti di studio, gite e centri estivi) e quelle sportive sostenute per i figli secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Torino /Verbania.
Disporre che l'assegno unico e/o gli assegni familiari vengano riscossi dal padre. Revocare il decreto emesso nel procedimento ex art. 156 c. 6 Cc iscritto al NRG
380/2022 in data 7/4/2022 che dispone il pagamento diretto del mantenimento dei minori a carico del datore di lavoro del CP_1 .
☐ Autorizzare il rilascio e rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio, con iscrizione sullo stesso dei figli minori;
adottare ogni altro provvedimento del caso.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio"
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 502/22, pubblicata in data 29.12.2022 l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art 183 6° co c.p.c, assegnava alle parti i termini di legge, fissando udienza a trattazione scritta per la delibazione sulle istanze istruttorie dinanzi al giudice relatore al 19.4.2023, con termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte.
PE quanto concerne i figli minori della coppia, _1 e PE 2, l'ordinanza presidenziale in data 18.8.2022, resa nell'ambito del presente giudizio, confermava le condizioni previste nella separazione consensuale intervenuta tra le parti ovvero l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e loro collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata in uso la casa coniugale, le modalità di visita in allora previste (con l'unica modifica concernente l'orario di prelievo dei figli da parte del padre), il contributo al mantenimento dei minori previsto a carico del padre.
A fronte delle accuse di inadeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali mosse dal [...]
CP_1 nei confronti della ricorrente, puntualmente contestate dalla medesima, e sulle quali il resistente fondava la richiesta di collocamento prevalente dei minori presso di sé, emergeva come il nucleo familiare fosse in carico al servizio sociale territorialmente competente e al servizio di NPI.
In ragione di ciò, con il citato provvedimento, veniva richiesto ai servizi di relazionare sull'andamento dei percorsi intrapresi. CP_2Nelle more del giudizio venivano, dunque, depositate le relazioni da parte del della emergendo dalla relazione del CISS dell'8.11.2022 comeControparte_3 la Parte_1 fosse stata invitata ad iniziare un percorso al Ser.D di Omegna per un problema di abuso di sostanze alcoliche. Sulla richiesta avanzata in corso di causa dal CP_1 per la modifica del regime di affidamento dei figli minori in favore dell'affido esclusivo a sé, veniva aperto il sub procedimento RG n. 273-1/2022, nel cui ambito veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare le capacità genitoriali delle parti e il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse dei minori. L'incarico veniva conferito alla dr.ssa PEsona_3 la quale concludeva per l'insussistenza di elementi tali di pregiudizio da compromettere l'affido condiviso, prevedendo un assetto paritario, con collocamento presso il padre e il monitoraggio da parte del Servizio CISS
Cusio e del Servizio di Neuropsichiatria.
Sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto il nominato ctu e delle dichiarazioni rese dalle maestre dei minori, e PEsona 5 , all'udienza del 22.5.2023, la PEsona_4
richiesta di introduzione dell'affido esclusivo al padre, in luogo dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, veniva rigettata.
Seguivano, dunque, diverse relazioni del CISS Cusio e della Neuropsichiatria infantile nelle date dell'8/8/2023, del 9/10/2023, dell'1/12/2023 nelle quali si evidenziava la necessità di un costante monitoraggio e di una stabilizzazione della collocazione dei minori, anche in ragione del fatto che le problematiche di salute di PE_2 e Per_1 non fossero adeguatamente gestite dalla madre.
All'udienza del 15/1/2024 il Giudice procedeva all'audizione della minore _1 all'esito della quale, con decreto in data 19 gennaio 2024, venivano modificate le statuizioni vigenti prevedendo il collocamento prevalente dei minori presso il padre, gli incontri tra la madre e i minori alla presenza degli operatori del servizio sociale territorialmente competente, la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del servizio di NPI e del CISS Cusio, la revoca dell'assegnazione in uso alla Parte_1 della casa coniugale, la revoca dell'obbligo posto a carico del CP_1 di contribuire al mantenimento dei figli, e la previsione dell'obbligo in capo alla Parte_1 di corrispondere al CP_1 un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi.
A seguito della modifica del collocamento dei minori, venivano depositate dal CISS Cusio le relazioni del 30/4/2024 e del 2/5/2024.
Istruita, dunque, nei modi anzidetti la causa e acquisita agli atti la documentazione attestante le condizioni reddituali dei contendenti, all'udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi. All'esito della sentenza parziale con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il collegio è chiamato a pronunciarsi su affido e collocamento dei minori Per_1 e PE_2 e, conseguentemente, sull'assegnazione in uso della casa coniugale e sul contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario.
In corso di causa si è passati dal regime dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, previsto in sede di separazione consensuale, al collocamento prevalente presso il padre disposto dal giudice istruttore con ordinanza in data 19.1.2024, fermo restando l'affido condiviso.
La citata ordinanza trovava il suo fondamento nelle dichiarazioni rese dalla figlia minore
_1 al giudice, in occasione dell'audizione avvenuta in data 18.1.2024 (alla quale il giudice riteneva di non sottoporre il minore PE_2 in ragione dell'età) e nella relazione del servizio di NPI che aveva in carico i minori, dalle quali emergevano plurimi profili di inadeguatezza della Parte_1 all'esercizio delle funzioni genitoriali.
Riferiva, invero, nell'occasione la minore dell'abitudine della madre nell'eccedere con l'uso di alcol, situazione questa che era per lei motivo di profondo disagio e che l'aveva indotta per ben tre volte a scappare di notte da casa della madre per raggiungere la casa del padre, percorrendo peraltro da sola una via buia e isolata, con tutti i rischi connessi (fatti che non venivano contestati dalla Parte_1 , salvo ricondurre la reazione di _1 ai litigi con il fratello, quando la minore aveva detto chiaramente di averlo fatto perché aveva paura della madre che la voleva picchiare), del fatto che la Parte_1 fosse solita far trascorrere ai minori parte del loro tempo, anche in ore serali, presso il bar del compagno in Omegna dove lei lavorava, ambiente certamente poco adeguato a dei minori dell'età di
_1 e PE_2, e dove, peraltro, capitava che la Parte_1 eccedesse nel bere, ne nascessero discussioni con il compagno e i minori si dovessero fare carico di riportare la madre a casa con la corriera.
Emergeva, poi, una assoluta carenza da parte della madre nella gestione delle problematiche di salute da cui erano affetti i minori, quanto a PE_2 non riuscendo a gestire adeguatamente la patologia dalla quale era affetto (diabete mellito di tipo 1) per la quale era seguito dall'ospedale di Novara e quanto ad _1 negando che la minore avesse un problema di sovrappeso e gestendo conseguentemente la sua alimentazione in maniera inadeguata (cfr relazione a firma dott. PE 6 depositata in data 1° dicembre
2023). La riferita situazione, che trovava conferma anche nelle relazioni del servizio sociale e della NPI che aveva in carico i minori il quale attestava per entrambi i figli "disturbo emozionale dell'infanzia", "inadeguata supervisione e controllo genitoriale", "trascuratezza nell'allevamento”, per PE_2, nello specifico, “sindrome ansiosa da separazione” e per
PE 1 "iperalimentazione associata a disturbi psicologici", rendeva necessaria, a tutela dei minori la modifica del collocamento, prevedendolo presso il padre.
Era, infatti, evidente come la fiducia riposta dal ctu nella Parte_1 la quale veniva descritta con diverse fragilità personologiche derivanti da una seri di vissuti abbandonici e traumatici che il momento di grande stress legato alla fine della relazione con il CP_1 avevano esacerbato, con un conseguente crollo psichico che aveva determinato una disregolazione emotiva e comportamentale che aveva determinato incapacità di provvedere alla cura dei minori e alla salvaguardia della loro tutela ma che tuttavia avrebbe potuto, grazie al supporto del servizio sociale, della NPI, alla presa in carico da parte del Pt 2 per il problema dell'abuso di alcol, e all'aiuto da parte del CP_1 descritto come persona con un profilo personologico maggiormente integrato e funzionale, pur con alcuni aspetti di immaturità, lavorare sulle proprie carenze dal punto di vista genitoriale e così continuare a gestire i bambini sia pure nella situazione di collocamento paritario presso i due genitori suggerita dal ctu, non ha sortito l'effetto sperato.
Nonostante le varie prese in carico, i supporti offerti alla Parte_1 e il percorso di psicoterapia intrapreso, la stessa non è stata capace di assumere nei confronti dei figli condotte consone alla funzione che è chiamata a svolgere, colmando quelle carenze evidenziate dalla ctu e continuando, al contrario, a vivere tutto in modo inconsapevole con una superficialità incompatibile con il ruolo genitoriale che riveste, rimanendo così immutata la situazione che nel 2022 veniva descritta dalla dr.ssa PE 6 nei termini che seguono non trasmette un modello stabile di norme e di condotta: i bambini non hanno in questo momento stabilità, vivono una realtà quotidiana poco regolata da orari stabiliti e luoghi di vita inidonei (restano fino a tarda notte nel bar della madre).
PE quanto emerge dalle ultime relazioni del servizio sociale e della NPI, successive alla modifica del collocamento i minori e alla previsione del regime di incontri tra i minori e la madre alla presenza degli operatori del servizio sociale, _1 e PE 2 hanno trovato presso il padre uno spazio familiare maggiormente corrispondente ai loro bisogni di cura e affetto, in particolare _1 riesce a meglio gestire, anche grazie alla compagna del papà, il problema del sovrappeso, quanto a PE_2 appare più sereno, come constatato anche dalle maestre, e sta facendo progressi in campo scolastico. Va pertanto confermato il collocamento dei minori presso il padre, proseguendo, fintanto che i servizi coinvolti lo riterranno opportuno, il monitoraggio previsto per quanto concerne gli incontri tra la madre e i minori.
La circostanza che, nonostante il tempo trascorso e i supporti dei quali ha beneficiato, la
Parte_1 non abbia fatto progressi sul piano delle competenze genitoriali, che continui con quello stile di vita poco consono a due minori dell'età di _1 e PE_2 (emblematico è quanto emerso all'udienza del 7.5.2024 in merito all'aggressione dalla medesima subita nel febbraio precedente da parte di un uomo che aveva avuto un diverbio con il compagno della Parte 1 , essendo difficile ipotizzare che la stessa sia stata vittima dell'aggressione se non in qualche modo coinvolta nel litigio), che non corrisponda il contributo al mantenimento dei figli minori posto a suo carico nonostante abbia un lavoro e viva in una casa messa a disposizione dalla madre del compagno per la quale non ha, dunque, esborsi, rende ragione, ad avviso del collegio, dell'accoglimento della domanda di affido esclusivo dei figli minori avanzata dal CP_1
'|| CP_1 a quanto emerso, pur con i limiti che la ctu aveva evidenziato, ha saputo evidentemente offrire ai figli un ambiente di vita sereno e accogliente, garantendo loro quella stabilità e sicurezza che la madre non ha saputo loro garantire.
Come già statuito in corso di causa, la casa coniugale, in ragione dell'affido esclusivo dei figli minori al padre, va al medesimo assegnata in uso.
Quanto da ultimo al contributo al mantenimento dei figli da parte della madre, va, ad avviso del collegio, sulla scorta dell'ultima documentazione prodotta relativa alla condizione lavorativa della ricorrente, confermato l'importo previsto in corso di causa pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per figlio), somma da corrispondere al resistente entro il 5 di ogni mese e annualmente rivalutare sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie da sostenersi per i minori, la consistente disparità reddituale esistente tra le parti porta a porre a carico del padre il 70% delle spese straordinarie per le quali si rimanda al Protocollo del Tribunale di Verbania e il residuo
30% a carico della madre.
L'assegno unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dal padre.
La totale soccombenza della ricorrente nel procedimento principale importa la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Le spese del procedimento RG 273-1/2022, liquidate come da dispositivo, vanno invece che dovrà rifonderle allo Stato, essendo la Parte_1poste a carico di Controparte_1
ammessa al gratuito patrocinio. Le spese di ctu vanno, invece, poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- affida i figli minori _1 e PE_2 in via esclusiva al padre presso il quale sono collocati;
assegna in uso al medesimo la casa coniugale;
-
dispone che gli incontri tra la madre e i minori avvengano alla presenza degli operatori del servizio sociale-CISS Cusio, rimettendo a quest'ultimo la valutazione in ordine alla possibile liberalizzazione delle frequentazioni quando ve ne saranno i presupposti;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del CISS CUSIO e
-
della NPI territorialmente competente;
pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 '
dei figli, la somma di € 400,00 (euro 200,00 per figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita, oltre al 30% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori per le quali si richiama il Protocollo del Tribunale di Verbania, rimanendo il residuo
70% a carico del padre;
l'assegno unico per i figli verrà riscosso dal padre;
revoca il decreto emesso nel procedimento ex art. 156 c. 6 Cc iscritto al NRG 380/2022
in data 7/4/2022 che dispone il pagamento diretto del mantenimento dei minori a carico del datore di lavoro di Controparte_1 ;
pone a carico della ricorrente le spese di lite relative al procedimento principale liquidate in complessivi euro 8810,00 per competenze oltre accessori di legge;
pone a carico di Controparte_1 le spese del procedimento RG 273-1/2022
liquidate in complessivi euro 2905,00 oltre accessori di legge, da rifondere allo Stato essendo la Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio;
pone a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese di ctu
Così deciso in Verbania il 24.7.2025
Il Presidente est
Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
- Dott. Monica Barco Presidente est
- Dott. Claudio Michelucci Giudice
- Dott. Maria Cristina PEsico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 3.3.2022, iscritta al n. R.G.
273/2022, ritenuta per la decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa da Parte_1 nata il [...] in [...]ù) e residente
"a Gravellona Toce, corso Sempione 16/c, C.F. elett.te dom.ta Codice Fiscale_1
presso l'avv. C. Beltramini dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], residente a [...], Controparte_1 elett.te dom.to presso lo Località Campone n. 18, cod. Fiscale C.F._2 '
studio dell'avv. S. Grossi dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti resistente e con l'intervento del PM presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio conclusioni
PE la ricorrente: "Voglia il Tribunale III.mo, contariis reiectis:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
14.07.2018 con rito cattolico nel Comune di Lesa (NO), matrimonio regolarmente trascritto al n. 5, parte II, serie B, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, tra i sigg. nata il [...] in [...]ù) e residente a 'Parte_1
Gravellona Toce, corso Sempione 16/c, C.F. Codice Fiscale_1 e CP_1 residente in[...] nato a [...] il [...], C.F. C.F. 2
Mergozzo, Località Campone n. 18, ordinando all'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Parte_1 con tutti gli arredi che vi si- assegnare la casa coniugale alla sig.ra trovano, ove vi vivrà con i due figli _1 e PE_2;
- disporre l'affido condiviso dei figli minori _1 e PE 2 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per quelle di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno esercitarla congiuntamente tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole. I genitori si faranno carico di garantire il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione,
istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo. Il padre ha facoltà di vedere liberamente i figli nonché tenerli con sé un fine settimana ogni quindici giorni dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, nonché di due giorni alla settimana (il martedì e il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi) dalle 18.00 sino alle 21.00; una settimana durante le vacanze estive, Natale o Santo Stefano in via alternata (se il padre avrà per il periodo natalizio le ferie potrà tenere i figli dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e la madre li terrà dal 31 dicembre sino al 7 gennaio) e sempre in via alternata Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Anche la madre avrà diritto di trascorrere con i figli un periodo di una settimana durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a comunicare entro il 31 maggio di ogni anno all'altro coniuge i periodi in cui porteranno i figli in vacanza con sé, dando prevalenza all'indicazione dell'uno o dell'altro coniuge ad anni alterni. In ogni caso, il padre potrà tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni sia dei minori che della madre. Se la madre sarà impegnata al lavoro ed il padre libero da impegni lavorativi in detta occasione potrà tenere con sé i figli minori. Resta la disponibilità, previo accordo, in particolari situazioni, nell'interesse di Per_1 e PE_2, di concordare periodi e date differenti o in deroga al presente accordo;
in tali periodi dovrà sempre garantirsi all'altro genitore la possibilità di comunicazioni telefoniche giornaliere con i minori e la conoscenza aggiornata del luogo
Iove si trovano;
- disporre altresì la corresponsione, da parte del padre, di un assegno per il mantenimento dei figli, pari ad € 800,00, rivalutabile annualmente secondo ISTAT, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative, ferma restando la necessità di previo accordo per quelle di esse maggiormente onerose o che non rivestano carattere di necessità, secondo quanto di seguito indicato: 1) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
2) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il SSN;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) farmaci particolari;
3) spese scolastiche (da documentate anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) retta asilo di PE_2 e tasse scolastiche della scuola di PE 1 ; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa-buoni pasto;
4) spese scolastiche (da documentate anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (es. acquisti di inizio anno scolastico); 5) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive;
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Le spese sostenute nel rispetto dei predetti criteri, quando interamente anticipate da uno dei coniugi, daranno diritto al rimborso della quota di metà entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa;
- disporre la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte degli assistenti sociali, già incaricati di seguire il nucleo familiare, demandando agli stessi la determinazione del miglior criterio di collocazione e di visita dei figli;
- disporre il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o di documento equipollente anche per i figli minori;
- disporre l'assegnazione in favore della moglie del 50% del Pilastro pensionistico svizzero che sarà corrisposto al marito;
- rimettere la causa in istruttoria affinché possa essere depositata una relazione da parte del Ciss competente sui fatti accaduti ad _1 , la quale nella notte del 24.9.2024 è stata trovata in strada mentre era sotto custodia del padre;
fatti per i quali è stata fatta segnalazione da parte della Polizia di stato alla procura della Repubblica per i Minorenni di
Torino.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio"
PE il resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Verbania, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
☐ pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 14/7/2018 a
Lesa, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lesa (NO) al n.
5 - serie B - Parte II anno 2018 con ordine alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n.1238;
☐ disporre, con ogni conseguenza di legge, l'affidamento esclusivo / esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori _1 e PE 2 al padre, con facoltà di visita per la madre secondo un calendario e con le modalità ritenute opportune dal CISS Cusio.
Rigettare la domanda di assegnazione della casa coniugale, con i mobili, sita a
Gravellona Toce, in Corso Sempione n. 16C - concessa in sede di separazione alla sig.ra
Parte_1 quale genitore collocatario dei minori;
disporre che la sig.ra Parte_1 versi al sig. Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, a titolo di mantenimento dei due figli minori la somma di € 400,00 (200,00 per ciascun figlio) annualmente indicizzata o quell'altra somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
☐ disporre che la sig.ra Parte_1 corrisponda la metà delle spese mediche (anche odontoiatriche e specialistiche) non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche (mensa, trasporti, libri scolastici e strumenti di studio, gite e centri estivi) e quelle sportive sostenute per i figli secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa redatto dal Tribunale di Torino /Verbania.
Disporre che l'assegno unico e/o gli assegni familiari vengano riscossi dal padre. Revocare il decreto emesso nel procedimento ex art. 156 c. 6 Cc iscritto al NRG
380/2022 in data 7/4/2022 che dispone il pagamento diretto del mantenimento dei minori a carico del datore di lavoro del CP_1 .
☐ Autorizzare il rilascio e rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio, con iscrizione sullo stesso dei figli minori;
adottare ogni altro provvedimento del caso.
Con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio"
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 502/22, pubblicata in data 29.12.2022 l'intestato tribunale, non definitivamente pronunciando, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art 183 6° co c.p.c, assegnava alle parti i termini di legge, fissando udienza a trattazione scritta per la delibazione sulle istanze istruttorie dinanzi al giudice relatore al 19.4.2023, con termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte.
PE quanto concerne i figli minori della coppia, _1 e PE 2, l'ordinanza presidenziale in data 18.8.2022, resa nell'ambito del presente giudizio, confermava le condizioni previste nella separazione consensuale intervenuta tra le parti ovvero l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e loro collocamento prevalente presso la madre, alla quale veniva assegnata in uso la casa coniugale, le modalità di visita in allora previste (con l'unica modifica concernente l'orario di prelievo dei figli da parte del padre), il contributo al mantenimento dei minori previsto a carico del padre.
A fronte delle accuse di inadeguatezza nell'esercizio delle funzioni genitoriali mosse dal [...]
CP_1 nei confronti della ricorrente, puntualmente contestate dalla medesima, e sulle quali il resistente fondava la richiesta di collocamento prevalente dei minori presso di sé, emergeva come il nucleo familiare fosse in carico al servizio sociale territorialmente competente e al servizio di NPI.
In ragione di ciò, con il citato provvedimento, veniva richiesto ai servizi di relazionare sull'andamento dei percorsi intrapresi. CP_2Nelle more del giudizio venivano, dunque, depositate le relazioni da parte del della emergendo dalla relazione del CISS dell'8.11.2022 comeControparte_3 la Parte_1 fosse stata invitata ad iniziare un percorso al Ser.D di Omegna per un problema di abuso di sostanze alcoliche. Sulla richiesta avanzata in corso di causa dal CP_1 per la modifica del regime di affidamento dei figli minori in favore dell'affido esclusivo a sé, veniva aperto il sub procedimento RG n. 273-1/2022, nel cui ambito veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare le capacità genitoriali delle parti e il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse dei minori. L'incarico veniva conferito alla dr.ssa PEsona_3 la quale concludeva per l'insussistenza di elementi tali di pregiudizio da compromettere l'affido condiviso, prevedendo un assetto paritario, con collocamento presso il padre e il monitoraggio da parte del Servizio CISS
Cusio e del Servizio di Neuropsichiatria.
Sulla scorta delle conclusioni cui era pervenuto il nominato ctu e delle dichiarazioni rese dalle maestre dei minori, e PEsona 5 , all'udienza del 22.5.2023, la PEsona_4
richiesta di introduzione dell'affido esclusivo al padre, in luogo dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, veniva rigettata.
Seguivano, dunque, diverse relazioni del CISS Cusio e della Neuropsichiatria infantile nelle date dell'8/8/2023, del 9/10/2023, dell'1/12/2023 nelle quali si evidenziava la necessità di un costante monitoraggio e di una stabilizzazione della collocazione dei minori, anche in ragione del fatto che le problematiche di salute di PE_2 e Per_1 non fossero adeguatamente gestite dalla madre.
All'udienza del 15/1/2024 il Giudice procedeva all'audizione della minore _1 all'esito della quale, con decreto in data 19 gennaio 2024, venivano modificate le statuizioni vigenti prevedendo il collocamento prevalente dei minori presso il padre, gli incontri tra la madre e i minori alla presenza degli operatori del servizio sociale territorialmente competente, la prosecuzione della presa in carico dei minori da parte del servizio di NPI e del CISS Cusio, la revoca dell'assegnazione in uso alla Parte_1 della casa coniugale, la revoca dell'obbligo posto a carico del CP_1 di contribuire al mantenimento dei figli, e la previsione dell'obbligo in capo alla Parte_1 di corrispondere al CP_1 un contributo al mantenimento dei figli di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi.
A seguito della modifica del collocamento dei minori, venivano depositate dal CISS Cusio le relazioni del 30/4/2024 e del 2/5/2024.
Istruita, dunque, nei modi anzidetti la causa e acquisita agli atti la documentazione attestante le condizioni reddituali dei contendenti, all'udienza del 5.12.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi. All'esito della sentenza parziale con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il collegio è chiamato a pronunciarsi su affido e collocamento dei minori Per_1 e PE_2 e, conseguentemente, sull'assegnazione in uso della casa coniugale e sul contributo al mantenimento dei figli da parte del genitore non collocatario.
In corso di causa si è passati dal regime dell'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, previsto in sede di separazione consensuale, al collocamento prevalente presso il padre disposto dal giudice istruttore con ordinanza in data 19.1.2024, fermo restando l'affido condiviso.
La citata ordinanza trovava il suo fondamento nelle dichiarazioni rese dalla figlia minore
_1 al giudice, in occasione dell'audizione avvenuta in data 18.1.2024 (alla quale il giudice riteneva di non sottoporre il minore PE_2 in ragione dell'età) e nella relazione del servizio di NPI che aveva in carico i minori, dalle quali emergevano plurimi profili di inadeguatezza della Parte_1 all'esercizio delle funzioni genitoriali.
Riferiva, invero, nell'occasione la minore dell'abitudine della madre nell'eccedere con l'uso di alcol, situazione questa che era per lei motivo di profondo disagio e che l'aveva indotta per ben tre volte a scappare di notte da casa della madre per raggiungere la casa del padre, percorrendo peraltro da sola una via buia e isolata, con tutti i rischi connessi (fatti che non venivano contestati dalla Parte_1 , salvo ricondurre la reazione di _1 ai litigi con il fratello, quando la minore aveva detto chiaramente di averlo fatto perché aveva paura della madre che la voleva picchiare), del fatto che la Parte_1 fosse solita far trascorrere ai minori parte del loro tempo, anche in ore serali, presso il bar del compagno in Omegna dove lei lavorava, ambiente certamente poco adeguato a dei minori dell'età di
_1 e PE_2, e dove, peraltro, capitava che la Parte_1 eccedesse nel bere, ne nascessero discussioni con il compagno e i minori si dovessero fare carico di riportare la madre a casa con la corriera.
Emergeva, poi, una assoluta carenza da parte della madre nella gestione delle problematiche di salute da cui erano affetti i minori, quanto a PE_2 non riuscendo a gestire adeguatamente la patologia dalla quale era affetto (diabete mellito di tipo 1) per la quale era seguito dall'ospedale di Novara e quanto ad _1 negando che la minore avesse un problema di sovrappeso e gestendo conseguentemente la sua alimentazione in maniera inadeguata (cfr relazione a firma dott. PE 6 depositata in data 1° dicembre
2023). La riferita situazione, che trovava conferma anche nelle relazioni del servizio sociale e della NPI che aveva in carico i minori il quale attestava per entrambi i figli "disturbo emozionale dell'infanzia", "inadeguata supervisione e controllo genitoriale", "trascuratezza nell'allevamento”, per PE_2, nello specifico, “sindrome ansiosa da separazione” e per
PE 1 "iperalimentazione associata a disturbi psicologici", rendeva necessaria, a tutela dei minori la modifica del collocamento, prevedendolo presso il padre.
Era, infatti, evidente come la fiducia riposta dal ctu nella Parte_1 la quale veniva descritta con diverse fragilità personologiche derivanti da una seri di vissuti abbandonici e traumatici che il momento di grande stress legato alla fine della relazione con il CP_1 avevano esacerbato, con un conseguente crollo psichico che aveva determinato una disregolazione emotiva e comportamentale che aveva determinato incapacità di provvedere alla cura dei minori e alla salvaguardia della loro tutela ma che tuttavia avrebbe potuto, grazie al supporto del servizio sociale, della NPI, alla presa in carico da parte del Pt 2 per il problema dell'abuso di alcol, e all'aiuto da parte del CP_1 descritto come persona con un profilo personologico maggiormente integrato e funzionale, pur con alcuni aspetti di immaturità, lavorare sulle proprie carenze dal punto di vista genitoriale e così continuare a gestire i bambini sia pure nella situazione di collocamento paritario presso i due genitori suggerita dal ctu, non ha sortito l'effetto sperato.
Nonostante le varie prese in carico, i supporti offerti alla Parte_1 e il percorso di psicoterapia intrapreso, la stessa non è stata capace di assumere nei confronti dei figli condotte consone alla funzione che è chiamata a svolgere, colmando quelle carenze evidenziate dalla ctu e continuando, al contrario, a vivere tutto in modo inconsapevole con una superficialità incompatibile con il ruolo genitoriale che riveste, rimanendo così immutata la situazione che nel 2022 veniva descritta dalla dr.ssa PE 6 nei termini che seguono non trasmette un modello stabile di norme e di condotta: i bambini non hanno in questo momento stabilità, vivono una realtà quotidiana poco regolata da orari stabiliti e luoghi di vita inidonei (restano fino a tarda notte nel bar della madre).
PE quanto emerge dalle ultime relazioni del servizio sociale e della NPI, successive alla modifica del collocamento i minori e alla previsione del regime di incontri tra i minori e la madre alla presenza degli operatori del servizio sociale, _1 e PE 2 hanno trovato presso il padre uno spazio familiare maggiormente corrispondente ai loro bisogni di cura e affetto, in particolare _1 riesce a meglio gestire, anche grazie alla compagna del papà, il problema del sovrappeso, quanto a PE_2 appare più sereno, come constatato anche dalle maestre, e sta facendo progressi in campo scolastico. Va pertanto confermato il collocamento dei minori presso il padre, proseguendo, fintanto che i servizi coinvolti lo riterranno opportuno, il monitoraggio previsto per quanto concerne gli incontri tra la madre e i minori.
La circostanza che, nonostante il tempo trascorso e i supporti dei quali ha beneficiato, la
Parte_1 non abbia fatto progressi sul piano delle competenze genitoriali, che continui con quello stile di vita poco consono a due minori dell'età di _1 e PE_2 (emblematico è quanto emerso all'udienza del 7.5.2024 in merito all'aggressione dalla medesima subita nel febbraio precedente da parte di un uomo che aveva avuto un diverbio con il compagno della Parte 1 , essendo difficile ipotizzare che la stessa sia stata vittima dell'aggressione se non in qualche modo coinvolta nel litigio), che non corrisponda il contributo al mantenimento dei figli minori posto a suo carico nonostante abbia un lavoro e viva in una casa messa a disposizione dalla madre del compagno per la quale non ha, dunque, esborsi, rende ragione, ad avviso del collegio, dell'accoglimento della domanda di affido esclusivo dei figli minori avanzata dal CP_1
'|| CP_1 a quanto emerso, pur con i limiti che la ctu aveva evidenziato, ha saputo evidentemente offrire ai figli un ambiente di vita sereno e accogliente, garantendo loro quella stabilità e sicurezza che la madre non ha saputo loro garantire.
Come già statuito in corso di causa, la casa coniugale, in ragione dell'affido esclusivo dei figli minori al padre, va al medesimo assegnata in uso.
Quanto da ultimo al contributo al mantenimento dei figli da parte della madre, va, ad avviso del collegio, sulla scorta dell'ultima documentazione prodotta relativa alla condizione lavorativa della ricorrente, confermato l'importo previsto in corso di causa pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per figlio), somma da corrispondere al resistente entro il 5 di ogni mese e annualmente rivalutare sulla base degli indici Istat.
Quanto alle spese straordinarie da sostenersi per i minori, la consistente disparità reddituale esistente tra le parti porta a porre a carico del padre il 70% delle spese straordinarie per le quali si rimanda al Protocollo del Tribunale di Verbania e il residuo
30% a carico della madre.
L'assegno unico per i figli verrà percepito in via esclusiva dal padre.
La totale soccombenza della ricorrente nel procedimento principale importa la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Le spese del procedimento RG 273-1/2022, liquidate come da dispositivo, vanno invece che dovrà rifonderle allo Stato, essendo la Parte_1poste a carico di Controparte_1
ammessa al gratuito patrocinio. Le spese di ctu vanno, invece, poste in via definitiva a carico delle parti nella misura del
50% ciascuno.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- affida i figli minori _1 e PE_2 in via esclusiva al padre presso il quale sono collocati;
assegna in uso al medesimo la casa coniugale;
-
dispone che gli incontri tra la madre e i minori avvengano alla presenza degli operatori del servizio sociale-CISS Cusio, rimettendo a quest'ultimo la valutazione in ordine alla possibile liberalizzazione delle frequentazioni quando ve ne saranno i presupposti;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del CISS CUSIO e
-
della NPI territorialmente competente;
pone a carico di Parte_1 l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 '
dei figli, la somma di € 400,00 (euro 200,00 per figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat del costo della vita, oltre al 30% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori per le quali si richiama il Protocollo del Tribunale di Verbania, rimanendo il residuo
70% a carico del padre;
l'assegno unico per i figli verrà riscosso dal padre;
revoca il decreto emesso nel procedimento ex art. 156 c. 6 Cc iscritto al NRG 380/2022
in data 7/4/2022 che dispone il pagamento diretto del mantenimento dei minori a carico del datore di lavoro di Controparte_1 ;
pone a carico della ricorrente le spese di lite relative al procedimento principale liquidate in complessivi euro 8810,00 per competenze oltre accessori di legge;
pone a carico di Controparte_1 le spese del procedimento RG 273-1/2022
liquidate in complessivi euro 2905,00 oltre accessori di legge, da rifondere allo Stato essendo la Parte_1 ammessa al gratuito patrocinio;
pone a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno le spese di ctu
Così deciso in Verbania il 24.7.2025
Il Presidente est
Monica Barco