TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice IS AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. DENTI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO;
PARTE ATTRICE
contro
[...]
Controparte_1
, assistito e difeso dall'avv. RO FR e dall'avv.
[...] P.IVA_2
RO FR;
CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ditta con sede a CP_3
Ebershausen – 86491 – Germania - KrumbacherStraBe n. 4 (domiciliata ex lege presso l' - - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_4 tempore, con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39 (20145), P.I. ) nella P.IVA_2 causazione del sinistro in premessa e - per l'effetto, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. c) e 144 cod. ass., condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al risarcimento in favore della dei danni complessivi subiti Parte_1 dalla società da liquidarsi, al netto di € 1.114,87 ed € 39.818,00 già percepiti, nella Pt_1 residua somma di € 43.418,54, come da perizia in atti, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi equitativamente in € 2.000,00 per un totale di € 45.418,54 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate, dichiarando la predetta ditta compresa nel presente giudizio ai soli fini della sua citazione in giudizio, CP_2 quale litisconsorte necessario rispetto alla presente domanda risarcitoria proposta
contro
Contr
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si chiede, inoltre, all'Ill.mo Giudice di autorizzare l'attrice alla chiamata in causa di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con citazione nel presente giudizio della compagnia assicuratrice della polizza vettoriale dell'attrice, compagnia Chubb European Group Se - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I. e C.F. ) Via Fabio Filzi 29 20124 – Milano affinché P.IVA_3 la presente domanda attorea di risarcimento danni per i danni alla merce trasportata sia altresì estesa, a titolo di indennizzo assicurativo a detta compagnia di assicurazione.
Si chiede sin d'ora nomina di CTU al fine di valutare e stimare il danno complessivo subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui vi è causa.”
Per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Controparte_5
Giudice adito, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale:
- dichiarare la domanda inammissibile in quanto estremamente generica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
- dichiarare improcedibile il giudizio per mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 126 del Codice delle Assicurazioni. pagina 2 di 6 - In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quelli di Milano o Bolzano.
- In via principale e nel merito: respingere le richieste risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a.”.
- In via istruttoria: si richiede di ordinare a controparte e alla propria Compagnia Assicuratrice della polizza obbligatoria del vettore la richiesta risarcitoria e il relativo pagamento in favore della in occasione del sinistro del 5.4.2022 Parte_1 per cui è causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società attrice ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l'
[...]
nonché la società - il primo, quale ente tenuto al Controparte_5 CP_2 risarcimento dei danni causati dai veicoli d'immatricolazione estera nel territorio italiano, ai sensi degli artt. 125 e 126 del D.lgs. 209/2005, la seconda, quale responsabile civile - chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso intorno alle ore 16.10 del 5.04.2022.
In particolare, il sinistro ha visto il coinvolgimento di quale conducente Controparte_6 dell'autoarticolato con motrice Iveco tg. GZQA59, con rimorchio Schmitz tg. GZ-WO19, di immatricolazione tedesca e di proprietà della società e di , CP_2 Controparte_7 quale conducente dell'autoarticolato con motrice Iveco tg. GG697GM e rimorchio Menci tg. XA408GC, di proprietà dell'attrice ed è avvenuto mentre il predetto Controparte_7 percorreva la A22, carreggiata sud, all'altezza della chilometrica 20+310, nel comune di Campo di Trens (BZ), arrestava il proprio autoarticolato a causa di una coda e il veicolo condotto da lo tamponava, causando danni al rimorchio di proprietà Controparte_6 dell'attrice, nonché la morte del conducente del veicolo di proprietà della società convenuta.
2. La convenuta società nonostante la regolarità della notifica, non si è CP_2 costituita ed è dunque stata dichiarata contumace.
3. Il convenuto si è invece costituito, Controparte_5 formulando le domande pregiudiziali, preliminari e di merito riportate nelle conclusioni indicate in epigrafe.
4. All'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta e ritenuta dunque la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
pagina 3 di 6 5. Parte attrice non ha depositato nota contenente la precisazione delle conclusioni, dovendosi dunque ritenere che la stessa abbia inteso concludere come da prima memoria ex art. 127 ter c.p.c., sebbene con note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione abbia dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte.
***
6. Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità (rectius nullità) della domanda attorea in quanto generica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
7. Preliminarmente, appare infondata e defatigatoria l'eccezione di inammissibilità (rectius nullità) della domanda attorea per indeterminatezza e genericità della stessa, reiterata da parte convenuta finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
8. Dal tenore dell'atto di citazione, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, è chiaro che parte attrice abbia formulato domanda ai sensi dell'art. 126 c. 2 lett. C) Cod. Ass. e 144 Cod. Ass., non sussistendo i profili di genericità della domanda contestati da controparte.
9. Sull'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 126 del Codice delle Assicurazioni.
10. Parimenti infondata è l'eccezione di parte convenuta, anch'essa reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla improcedibilità (rectius nullità) per mancato rispetto del termine di comparizione tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello della prima udienza, da quantificarsi in 240 giorni liberi i sensi dell'art.126 c. 2 lett. C) Cod. Ass.
11. L'originaria concessione di termini di comparizione inferiori a quelli previsti dalla legge, infatti, risulta sanata dalla costituzione tempestiva della parte convenuta
[...]
e dal rinvio della prima udienza, nel rispetto dei Controparte_5 termini, ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.c.
12. Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito
13. Appare invece fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
14. Come correttamente eccepito da parte convenuta, infatti, il Tribunale adito non può ritenersi competente né ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., né ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
15. In primo luogo, in particolare, il Tribunale di Mantova non può ritenersi competente ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., posto che, ricorrendo a tali criteri di individuazione della competenza, la causa avrebbe dovuto essere incardinata presso il Tribunale di Milano, dove pagina 4 di 6 la società convenuta ha la propria sede e rappresentanti abilitati a stare in giudizio, avendo parte convenuta espressamente eccepito di non avere sedi o rappresentanti abilitati a stare in giudizio a Mantova.
16. In secondo luogo, sussiste l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Il primo criterio individuato dalla norma, infatti, del c.d. forum commissi delicti, avrebbe consentito l'instaurazione del giudizio avanti Tribunale di Bolzano, quale foro alternativo a quello di Milano, essendo il sinistro pacificamente avvenuto nel Comune di Campo di Trens (BZ).
D'altro canto, non risulta invocabile, per individuare la competenza nel Tribunale di Mantova, neppure l'ulteriore criterio del forum destinatae solutionis, indicando in Mantova il luogo ove l'obbligazione debba essere adempiuta, in quanto luogo in cui ha sede la società attrice, creditrice.
Infatti, nel caso di specie, il luogo dove debba essere eseguita l'obbligazione non può identificarsi con il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182 c.3 3 c.c., atteso che tale previsione è applicabile soltanto alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro liquida – ovvero già determinata nel suo ammontare o determinabile attraverso semplici operazioni aritmetiche, senza che residuino spazi di discrezionalità per il giudice (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 17989/2016) - mentre l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un debito di valore, per sua natura illiquido.
Pertanto, il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione va identificato, al più, attraverso il criterio residuale del domicilio che ha il debitore al momento della scadenza, ai sensi del dell'art. 1182 c. 4 c.c., da individuarsi nel caso di specie in Milano, considerato che il credito non è certo, né liquido, né esigibile, tenuto conto della discrezionalità nella quantificazione delle voci di credito richieste da controparte e le contestazioni nell'an e nel quantum formulate dalla società convenuta.
17. A tutto ciò si aggiunga che, in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, parte convenuta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito formulata da controparte.
18. Dunque, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova, con conseguente assegnazione ex art. 50 c.p.c. di un termine per la riassunzione della causa avanti il giudice competente.
19. Sulle spese di lite
20. Quanto alle spese, deve aderirsi all'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione per cui, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 c. 2 c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di pagina 5 di 6 incompetenza territoriale proposta dal convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (vedi ex multis Cass. 21300/2024 e Cass. 15017/2022), con la conseguenza che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017/2022, ma anche Cass. n. 25180/ 2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano ex artt. 18 e 19 c.p.c.;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;
4) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Mantova in data 09/12/2025
La Giudice
IS AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice IS AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. DENTI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO;
PARTE ATTRICE
contro
[...]
Controparte_1
, assistito e difeso dall'avv. RO FR e dall'avv.
[...] P.IVA_2
RO FR;
CP_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale ex art. 2054 c.c.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso
o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ditta con sede a CP_3
Ebershausen – 86491 – Germania - KrumbacherStraBe n. 4 (domiciliata ex lege presso l' - - in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_4 tempore, con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 39 (20145), P.I. ) nella P.IVA_2 causazione del sinistro in premessa e - per l'effetto, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. c) e 144 cod. ass., condannare l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., al risarcimento in favore della dei danni complessivi subiti Parte_1 dalla società da liquidarsi, al netto di € 1.114,87 ed € 39.818,00 già percepiti, nella Pt_1 residua somma di € 43.418,54, come da perizia in atti, oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi equitativamente in € 2.000,00 per un totale di € 45.418,54 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate, dichiarando la predetta ditta compresa nel presente giudizio ai soli fini della sua citazione in giudizio, CP_2 quale litisconsorte necessario rispetto alla presente domanda risarcitoria proposta
contro
Contr
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si chiede, inoltre, all'Ill.mo Giudice di autorizzare l'attrice alla chiamata in causa di terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con citazione nel presente giudizio della compagnia assicuratrice della polizza vettoriale dell'attrice, compagnia Chubb European Group Se - Rappresentanza Generale per l'Italia (P.I. e C.F. ) Via Fabio Filzi 29 20124 – Milano affinché P.IVA_3 la presente domanda attorea di risarcimento danni per i danni alla merce trasportata sia altresì estesa, a titolo di indennizzo assicurativo a detta compagnia di assicurazione.
Si chiede sin d'ora nomina di CTU al fine di valutare e stimare il danno complessivo subito dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui vi è causa.”
Per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Controparte_5
Giudice adito, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale:
- dichiarare la domanda inammissibile in quanto estremamente generica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
- dichiarare improcedibile il giudizio per mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 126 del Codice delle Assicurazioni. pagina 2 di 6 - In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quelli di Milano o Bolzano.
- In via principale e nel merito: respingere le richieste risarcitorie di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a.”.
- In via istruttoria: si richiede di ordinare a controparte e alla propria Compagnia Assicuratrice della polizza obbligatoria del vettore la richiesta risarcitoria e il relativo pagamento in favore della in occasione del sinistro del 5.4.2022 Parte_1 per cui è causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società attrice ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l'
[...]
nonché la società - il primo, quale ente tenuto al Controparte_5 CP_2 risarcimento dei danni causati dai veicoli d'immatricolazione estera nel territorio italiano, ai sensi degli artt. 125 e 126 del D.lgs. 209/2005, la seconda, quale responsabile civile - chiedendo il risarcimento del danno subito a seguito del sinistro stradale occorso intorno alle ore 16.10 del 5.04.2022.
In particolare, il sinistro ha visto il coinvolgimento di quale conducente Controparte_6 dell'autoarticolato con motrice Iveco tg. GZQA59, con rimorchio Schmitz tg. GZ-WO19, di immatricolazione tedesca e di proprietà della società e di , CP_2 Controparte_7 quale conducente dell'autoarticolato con motrice Iveco tg. GG697GM e rimorchio Menci tg. XA408GC, di proprietà dell'attrice ed è avvenuto mentre il predetto Controparte_7 percorreva la A22, carreggiata sud, all'altezza della chilometrica 20+310, nel comune di Campo di Trens (BZ), arrestava il proprio autoarticolato a causa di una coda e il veicolo condotto da lo tamponava, causando danni al rimorchio di proprietà Controparte_6 dell'attrice, nonché la morte del conducente del veicolo di proprietà della società convenuta.
2. La convenuta società nonostante la regolarità della notifica, non si è CP_2 costituita ed è dunque stata dichiarata contumace.
3. Il convenuto si è invece costituito, Controparte_5 formulando le domande pregiudiziali, preliminari e di merito riportate nelle conclusioni indicate in epigrafe.
4. All'esito della prima udienza di comparizione, ritenuta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società convenuta e ritenuta dunque la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione.
pagina 3 di 6 5. Parte attrice non ha depositato nota contenente la precisazione delle conclusioni, dovendosi dunque ritenere che la stessa abbia inteso concludere come da prima memoria ex art. 127 ter c.p.c., sebbene con note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione abbia dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte.
***
6. Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità (rectius nullità) della domanda attorea in quanto generica, ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
7. Preliminarmente, appare infondata e defatigatoria l'eccezione di inammissibilità (rectius nullità) della domanda attorea per indeterminatezza e genericità della stessa, reiterata da parte convenuta finanche in sede di precisazione delle conclusioni.
8. Dal tenore dell'atto di citazione, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, è chiaro che parte attrice abbia formulato domanda ai sensi dell'art. 126 c. 2 lett. C) Cod. Ass. e 144 Cod. Ass., non sussistendo i profili di genericità della domanda contestati da controparte.
9. Sull'eccezione pregiudiziale di improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine di comparizione ex art. 126 del Codice delle Assicurazioni.
10. Parimenti infondata è l'eccezione di parte convenuta, anch'essa reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla improcedibilità (rectius nullità) per mancato rispetto del termine di comparizione tra il giorno della notificazione dell'atto di citazione e quello della prima udienza, da quantificarsi in 240 giorni liberi i sensi dell'art.126 c. 2 lett. C) Cod. Ass.
11. L'originaria concessione di termini di comparizione inferiori a quelli previsti dalla legge, infatti, risulta sanata dalla costituzione tempestiva della parte convenuta
[...]
e dal rinvio della prima udienza, nel rispetto dei Controparte_5 termini, ai sensi dell'art. 164 c. 3 c.p.c.
12. Sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale adito
13. Appare invece fondata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
14. Come correttamente eccepito da parte convenuta, infatti, il Tribunale adito non può ritenersi competente né ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., né ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
15. In primo luogo, in particolare, il Tribunale di Mantova non può ritenersi competente ai sensi degli artt. 18 e 19 c.p.c., posto che, ricorrendo a tali criteri di individuazione della competenza, la causa avrebbe dovuto essere incardinata presso il Tribunale di Milano, dove pagina 4 di 6 la società convenuta ha la propria sede e rappresentanti abilitati a stare in giudizio, avendo parte convenuta espressamente eccepito di non avere sedi o rappresentanti abilitati a stare in giudizio a Mantova.
16. In secondo luogo, sussiste l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Il primo criterio individuato dalla norma, infatti, del c.d. forum commissi delicti, avrebbe consentito l'instaurazione del giudizio avanti Tribunale di Bolzano, quale foro alternativo a quello di Milano, essendo il sinistro pacificamente avvenuto nel Comune di Campo di Trens (BZ).
D'altro canto, non risulta invocabile, per individuare la competenza nel Tribunale di Mantova, neppure l'ulteriore criterio del forum destinatae solutionis, indicando in Mantova il luogo ove l'obbligazione debba essere adempiuta, in quanto luogo in cui ha sede la società attrice, creditrice.
Infatti, nel caso di specie, il luogo dove debba essere eseguita l'obbligazione non può identificarsi con il domicilio del creditore al tempo della scadenza ex art. 1182 c.3 3 c.c., atteso che tale previsione è applicabile soltanto alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro liquida – ovvero già determinata nel suo ammontare o determinabile attraverso semplici operazioni aritmetiche, senza che residuino spazi di discrezionalità per il giudice (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 17989/2016) - mentre l'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un debito di valore, per sua natura illiquido.
Pertanto, il luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione va identificato, al più, attraverso il criterio residuale del domicilio che ha il debitore al momento della scadenza, ai sensi del dell'art. 1182 c. 4 c.c., da individuarsi nel caso di specie in Milano, considerato che il credito non è certo, né liquido, né esigibile, tenuto conto della discrezionalità nella quantificazione delle voci di credito richieste da controparte e le contestazioni nell'an e nel quantum formulate dalla società convenuta.
17. A tutto ciò si aggiunga che, in sede di note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, parte convenuta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito formulata da controparte.
18. Dunque, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Mantova, con conseguente assegnazione ex art. 50 c.p.c. di un termine per la riassunzione della causa avanti il giudice competente.
19. Sulle spese di lite
20. Quanto alle spese, deve aderirsi all'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione per cui, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 c. 2 c.p.c., l'adesione dell'attore all'eccezione di pagina 5 di 6 incompetenza territoriale proposta dal convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo (vedi ex multis Cass. 21300/2024 e Cass. 15017/2022), con la conseguenza che il giudice non può nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017/2022, ma anche Cass. n. 25180/ 2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Milano ex artt. 18 e 19 c.p.c.;
2) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
3) fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinnanzi al giudice dichiarato competente;
4) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Mantova in data 09/12/2025
La Giudice
IS AR
pagina 6 di 6