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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata Agraria
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. dott. Dario Albergo Giudice dott. Antonio Sergio Cutrera Esperto dott. Michele IZ Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1675/2024 R.G., avente ad oggetto: “azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi”, promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scuzzarella, giusta C.F._1 procura in atti ricorrente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...], il giorno 05.09.2008, codice fiscale Persona_1
, , nato a [...], il [...], codice C.F._3 Parte_3 fiscale , , nato a [...], il giorno C.F._4 Parte_4
11.07.2004, codice fiscale , , nato C.F._5 Parte_5
a Caltanissetta, il 30.09.1998, codice fiscale , e , C.F._6 Parte_6
1 nato a [...], il [...], codice fiscale , tutti rappresentati e C.F._7 difesi dall'avvocato Checco Calandra Melinda, giusta procura in atti resistenti
*****
All'udienza del 17 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2024, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sul minore , nonché di , , Persona_1 Parte_3 Parte_4
e , esponendo: Pt_1 Parte_5 Parte_6
- che, con contratto del giorno 05.01.2012, stipulato, tra gli altri concedenti, con Pt_5
ha condotto in affitto i fondi rustici siti in Caltanissetta, contrada Gibil Gabib,
[...] identificati in catasto al foglio n. 194, particelle nn. 45, sub. nn. 2 e 3, e 46;
- che, sopravvenuto il decesso del concedente a questi sono succeduti, nel Parte_5 contratto di affitto, la moglie e i figli , , Parte_2 Parte_6 Parte_3 [...]
, ; Parte_5 Parte_4 Persona_1
- che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 247/2016, passata in giudicato, emessa tra le stesse parti del presente giudizio, ha definitivamente accertato il proprio diritto a condurre in affitto i fondi di cui sopra, condannando, altresì, “gli allora resistenti al rilascio della sola particella n. 45 sub 2 e 3…”, non anche della particella n. 46, “avendo la dichiarato che Pt_2 tale fondo non era oggetto di occupazione da parte sua”;
- che “ancora oggi i resistenti occupano abusivamente, dal 2013 il fondo affittato al ricorrente
(fg.194 part.46) e gli impediscono il libero godimento”.
Ha concluso, quindi, domandando all'intestato Tribunale di: “ordinare ai resistenti in proprio e
n.q. il pronto il rilascio del fondo abusivamente continuato ad occupare (part. 46, fg.194) liberandolo da cose persone mezzi propri ed animali, mantenendo nello stesso modo libero anche il fondo di cui alla part. 45 sub 2 e sub. 3 del fg. 194; ritenere e dichiarare illegittimo
l'eventuale inserimento nel proprio fascicolo aziendale dei fondi in questione (fg.194 patt.45 sub.2 e sub.3 e 46) ed ordinarne la cancellazione”, con vittoria di spese e compensi di lite (cfr. pag. 4 del ricorso).
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 23.12.2024, si sono costituiti in giudizio in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4
e , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 Parte_6 del ricorso ex art. 2909 c.c. e il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Parte_6
, e , e ulteriormente Parte_3 Parte_5 Parte_5 Persona_1 contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande, di cui hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, disporsi l'integrale rigetto.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 17 ottobre 2025, con contestuale lettura del dispositivo.
2. Così esposti i fatti, le domande proposte da vanno dichiarate Parte_1 inammissibili.
2.1. In diritto, giova premettere che, a norma dell'art. 2909 c.c., “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La disposizione si lega a quella dell'art. 324 c.p.c., secondo cui si intende passata in giudicato formale la sentenza non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione.
L'accertamento definitivo è, quindi, irretrattabile per il giudice chiamato a pronunciarsi di nuovo sulla stessa domanda giudiziale.
Più precisamente, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, “il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum (Cass., 9 gennaio 2020, n. 212; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5138; Cass.,
Sez. U., 14 giugno 1995, n. 6689; Cass., 2 marzo 1988, n. 2217). Più in particolare,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente preclude il riesame della questione anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e l'effetto preclusivo riguarda il successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della azione, cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum, secondo la interpretazione della decisione affidata al giudice del merito e insindacabile in sede di
3 legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici (Cass., 2 marzo 1988, n. 2217; Cass., 1 febbraio 1994, n. 990)” (così, tra le tante, Cass., sez. I, 12/02/2021, n. 3635).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, è incontroverso tra le parti, oltre che documentalmente provato, che, con ricorso depositato in data 12.02.2016, l'odierno ricorrente aveva già agito in giudizio nei confronti degli odierni resistenti, chiedendo al Tribunale di Caltanissetta, Sezione
Specializzata Agraria, di “ordinare alla ditta resistente di dare piena esecuzione al contratto di affitto agrario oggetto del presente giudizio (i.e.: il contratto di affitto agrario del giorno
05.01.2012, stipulato, tra gli altri concedenti, con . Per l'effetto ordinare alla Parte_5 ditta resistente il pronto rilascio dei fondi abusivamente occupati (part. 45 e part. 46). Ritenere
e dichiarare illegittimo l'inserimento proprio fascicolo aziendale sui fondi in questione” (cfr. sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 247/2016 in atti).
Ancora, è pacifico che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 247/2016 del
23.06.2016, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, da un lato, ha accertato “il diritto di a condurre in affitto i fondi insistenti sulle particelle n. Parte_1
45 sub 2 e 3 e 46 del foglio n. 194 in territorio di Caltanissetta, c.da Gibil Gabib”; dall'altro, in mancanza di prova dell'effettiva occupazione, ad opera dei resistenti, della particella n. 46, ha ordinato ai medesimi resistenti, il rilascio della sola particella n. 45, sub. nn. 2 e 3, con i
“conseguenti adempimenti” (cfr. sentenza cit. in atti).
Orbene, gli accertamenti di fatto compiuti nel suddetto giudizio precludono ex art. 2909 c.c. il riesame delle medesime questioni e circostanze, siccome riproposte nella presente causa.
Va, infatti, rilevato che le azioni esperite nel presente procedimento hanno i medesimi elementi costitutivi di quelle già proposte nel procedimento definito con sentenza n. 247/2016 del
23.06.2016, stante l'identità di soggetti, causa petendi (contratto di affitto agrario del giorno
05.01.2012, concluso tra l'odierno ricorrente, in qualità di affittuario, e, tra gli altri concedenti,
cui sono succeduti mortis causa gli odierni resistenti) e petitum (ossia, il Parte_5
“pronto rilascio” dei fondi siti in Caltanissetta, contrada Gibil Gabib, in catasto al foglio n.194, particelle 45, sub. nn. 2 e 3, e 46, con dichiarazione di illegittimità dell'“eventuale inserimento nel proprio fascicolo aziendale dei fondi in questione”).
Segnatamente, il ricorrente, a sostegno delle domande di adempimento contrattuale spiegate, lungi dal dedurre nuovi e diversi fatti di inadempimento rispetto a quelli già dedotti ed esaminati nel precedente procedimento, da un lato, con riferimento alla particella n. 45, nulla ha specificamente allegato, dall'altro, con riferimento alla particella n. 46, ha dedotto, in assenza di qualsivoglia nuova e diversa caratterizzazione, il medesimo inadempimento, ossia la
4 medesima “occupazione abusiva”, già fatto valere, protrattosi, in tesi, dall'anno 2013, e definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato, come insussistente.
Ne consegue che le domande proposte da parte ricorrente vanno dichiarate inammissibili ex art. 2909 c.c., atteso il vincolo di giudicato determinato dalla sentenza del Tribunale di
Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria, n. 247/2016 del 23.06.2016.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia (I scaglione della tabella n. 2) e all'attività processuale concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Esse, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, vanno versate in favore dell'erario, stante l'ammissione dei resistenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1675/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione, così dispone:
DICHIARA inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese processuali, Parte_1 che liquida in complessivi euro 660,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Caltanissetta, il giorno 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione
Specializzata Agraria del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata Agraria
riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. dott. Dario Albergo Giudice dott. Antonio Sergio Cutrera Esperto dott. Michele IZ Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1675/2024 R.G., avente ad oggetto: “azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi”, promossa da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scuzzarella, giusta C.F._1 procura in atti ricorrente
contro
:
, nata a [...], il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...], il giorno 05.09.2008, codice fiscale Persona_1
, , nato a [...], il [...], codice C.F._3 Parte_3 fiscale , , nato a [...], il giorno C.F._4 Parte_4
11.07.2004, codice fiscale , , nato C.F._5 Parte_5
a Caltanissetta, il 30.09.1998, codice fiscale , e , C.F._6 Parte_6
1 nato a [...], il [...], codice fiscale , tutti rappresentati e C.F._7 difesi dall'avvocato Checco Calandra Melinda, giusta procura in atti resistenti
*****
All'udienza del 17 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 12.09.2024, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_2 genitoriale sul minore , nonché di , , Persona_1 Parte_3 Parte_4
e , esponendo: Pt_1 Parte_5 Parte_6
- che, con contratto del giorno 05.01.2012, stipulato, tra gli altri concedenti, con Pt_5
ha condotto in affitto i fondi rustici siti in Caltanissetta, contrada Gibil Gabib,
[...] identificati in catasto al foglio n. 194, particelle nn. 45, sub. nn. 2 e 3, e 46;
- che, sopravvenuto il decesso del concedente a questi sono succeduti, nel Parte_5 contratto di affitto, la moglie e i figli , , Parte_2 Parte_6 Parte_3 [...]
, ; Parte_5 Parte_4 Persona_1
- che il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 247/2016, passata in giudicato, emessa tra le stesse parti del presente giudizio, ha definitivamente accertato il proprio diritto a condurre in affitto i fondi di cui sopra, condannando, altresì, “gli allora resistenti al rilascio della sola particella n. 45 sub 2 e 3…”, non anche della particella n. 46, “avendo la dichiarato che Pt_2 tale fondo non era oggetto di occupazione da parte sua”;
- che “ancora oggi i resistenti occupano abusivamente, dal 2013 il fondo affittato al ricorrente
(fg.194 part.46) e gli impediscono il libero godimento”.
Ha concluso, quindi, domandando all'intestato Tribunale di: “ordinare ai resistenti in proprio e
n.q. il pronto il rilascio del fondo abusivamente continuato ad occupare (part. 46, fg.194) liberandolo da cose persone mezzi propri ed animali, mantenendo nello stesso modo libero anche il fondo di cui alla part. 45 sub 2 e sub. 3 del fg. 194; ritenere e dichiarare illegittimo
l'eventuale inserimento nel proprio fascicolo aziendale dei fondi in questione (fg.194 patt.45 sub.2 e sub.3 e 46) ed ordinarne la cancellazione”, con vittoria di spese e compensi di lite (cfr. pag. 4 del ricorso).
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 23.12.2024, si sono costituiti in giudizio in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4
e , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_5 Parte_6 del ricorso ex art. 2909 c.c. e il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Parte_6
, e , e ulteriormente Parte_3 Parte_5 Parte_5 Persona_1 contestando, nel merito, la fondatezza delle avverse domande, di cui hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, disporsi l'integrale rigetto.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 17 ottobre 2025, con contestuale lettura del dispositivo.
2. Così esposti i fatti, le domande proposte da vanno dichiarate Parte_1 inammissibili.
2.1. In diritto, giova premettere che, a norma dell'art. 2909 c.c., “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. La disposizione si lega a quella dell'art. 324 c.p.c., secondo cui si intende passata in giudicato formale la sentenza non più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione.
L'accertamento definitivo è, quindi, irretrattabile per il giudice chiamato a pronunciarsi di nuovo sulla stessa domanda giudiziale.
Più precisamente, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, “il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma, su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico, il che determina un effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum (Cass., 9 gennaio 2020, n. 212; Cass., 21 febbraio 2019, n. 5138; Cass.,
Sez. U., 14 giugno 1995, n. 6689; Cass., 2 marzo 1988, n. 2217). Più in particolare,
l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente preclude il riesame della questione anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e l'effetto preclusivo riguarda il successivo giudizio, che abbia identici elementi costitutivi della azione, cioè i soggetti, la causa petendi ed il petitum, secondo la interpretazione della decisione affidata al giudice del merito e insindacabile in sede di
3 legittimità, ove immune da vizi logici e giuridici (Cass., 2 marzo 1988, n. 2217; Cass., 1 febbraio 1994, n. 990)” (così, tra le tante, Cass., sez. I, 12/02/2021, n. 3635).
2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, è incontroverso tra le parti, oltre che documentalmente provato, che, con ricorso depositato in data 12.02.2016, l'odierno ricorrente aveva già agito in giudizio nei confronti degli odierni resistenti, chiedendo al Tribunale di Caltanissetta, Sezione
Specializzata Agraria, di “ordinare alla ditta resistente di dare piena esecuzione al contratto di affitto agrario oggetto del presente giudizio (i.e.: il contratto di affitto agrario del giorno
05.01.2012, stipulato, tra gli altri concedenti, con . Per l'effetto ordinare alla Parte_5 ditta resistente il pronto rilascio dei fondi abusivamente occupati (part. 45 e part. 46). Ritenere
e dichiarare illegittimo l'inserimento proprio fascicolo aziendale sui fondi in questione” (cfr. sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 247/2016 in atti).
Ancora, è pacifico che il suddetto giudizio è stato definito con sentenza n. 247/2016 del
23.06.2016, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Caltanissetta, da un lato, ha accertato “il diritto di a condurre in affitto i fondi insistenti sulle particelle n. Parte_1
45 sub 2 e 3 e 46 del foglio n. 194 in territorio di Caltanissetta, c.da Gibil Gabib”; dall'altro, in mancanza di prova dell'effettiva occupazione, ad opera dei resistenti, della particella n. 46, ha ordinato ai medesimi resistenti, il rilascio della sola particella n. 45, sub. nn. 2 e 3, con i
“conseguenti adempimenti” (cfr. sentenza cit. in atti).
Orbene, gli accertamenti di fatto compiuti nel suddetto giudizio precludono ex art. 2909 c.c. il riesame delle medesime questioni e circostanze, siccome riproposte nella presente causa.
Va, infatti, rilevato che le azioni esperite nel presente procedimento hanno i medesimi elementi costitutivi di quelle già proposte nel procedimento definito con sentenza n. 247/2016 del
23.06.2016, stante l'identità di soggetti, causa petendi (contratto di affitto agrario del giorno
05.01.2012, concluso tra l'odierno ricorrente, in qualità di affittuario, e, tra gli altri concedenti,
cui sono succeduti mortis causa gli odierni resistenti) e petitum (ossia, il Parte_5
“pronto rilascio” dei fondi siti in Caltanissetta, contrada Gibil Gabib, in catasto al foglio n.194, particelle 45, sub. nn. 2 e 3, e 46, con dichiarazione di illegittimità dell'“eventuale inserimento nel proprio fascicolo aziendale dei fondi in questione”).
Segnatamente, il ricorrente, a sostegno delle domande di adempimento contrattuale spiegate, lungi dal dedurre nuovi e diversi fatti di inadempimento rispetto a quelli già dedotti ed esaminati nel precedente procedimento, da un lato, con riferimento alla particella n. 45, nulla ha specificamente allegato, dall'altro, con riferimento alla particella n. 46, ha dedotto, in assenza di qualsivoglia nuova e diversa caratterizzazione, il medesimo inadempimento, ossia la
4 medesima “occupazione abusiva”, già fatto valere, protrattosi, in tesi, dall'anno 2013, e definitivamente accertato, con sentenza passata in giudicato, come insussistente.
Ne consegue che le domande proposte da parte ricorrente vanno dichiarate inammissibili ex art. 2909 c.c., atteso il vincolo di giudicato determinato dalla sentenza del Tribunale di
Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria, n. 247/2016 del 23.06.2016.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia (I scaglione della tabella n. 2) e all'attività processuale concretamente espletata, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Esse, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, vanno versate in favore dell'erario, stante l'ammissione dei resistenti al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata Agraria, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1675/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione, così dispone:
DICHIARA inammissibili le domande proposte da;
Parte_1
CONDANNA alla rifusione, in favore dei resistenti, delle spese processuali, Parte_1 che liquida in complessivi euro 660,00, per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Così deciso in Caltanissetta, il giorno 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione
Specializzata Agraria del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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