CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 25/02/2026, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3247/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20735/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-128 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 e depositato il 28.11.2025, è impugnato l'avviso di accertamento Imu per il 2020, con importo di € 5.088,77 emesso da Napoli Obiettivo Valore nella qualità di società concessionaria del Comune di Napoli, notificato in data 1.8.2025.
L'atto impugnato riguarda n. 3 immobili recanti i seguenti estremi catastali: Sez. SGO, Foglio 5, Numero
148, Sub. 68, 79, 82; classe A10.
Con un unico motivo di diritto la parte ricorrente contesta il difetto di legittimazione passiva in quanto nell'anno
2019, quindi antecedentemente all'annualità alla quale si riferisce la pretesa impositiva, ha proceduto ad una operazione straordinaria di scissione con costituzione di due nuove società ed assegnazione ad una di esse (Cirma Real Estate) della piena ed esclusiva proprietà degli immobili oggetto della pretesa impositiva.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto le dedotte illegittimità afferiscono all'attività di Napoli Obiettivo Valore, in qualità di concessionaria per la riscossione.
Non si è costituita Napoli Obiettivo Valore, sebbene ritualmente evocata in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal: “possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Nel caso in esame la società ha documentato, mediante allegazione dell'atto denominato “scissione parziale simmetrica della società” del 27.12.2019, il trasferimento della proprietà dei beni di cui all'impugnato avviso di accertamento ad altra società neocostituita.
In ragione di quanto sopra, non sussiste in capo alla società ricorrente il presupposto della titolarità degli immobili con la conseguenza che il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico di Napoli
Obiettivo Valore, nella qualità di società concessionaria affidataria dei servizi di accertamento e riscossione per conto del Comune di Napoli. Viceversa, va disposta la compensazione nei confronti del predetto ente locale, tenuto conto della relativa estraneità rispetto alla dedotta illegittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20735/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-128 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30.10.2025 e depositato il 28.11.2025, è impugnato l'avviso di accertamento Imu per il 2020, con importo di € 5.088,77 emesso da Napoli Obiettivo Valore nella qualità di società concessionaria del Comune di Napoli, notificato in data 1.8.2025.
L'atto impugnato riguarda n. 3 immobili recanti i seguenti estremi catastali: Sez. SGO, Foglio 5, Numero
148, Sub. 68, 79, 82; classe A10.
Con un unico motivo di diritto la parte ricorrente contesta il difetto di legittimazione passiva in quanto nell'anno
2019, quindi antecedentemente all'annualità alla quale si riferisce la pretesa impositiva, ha proceduto ad una operazione straordinaria di scissione con costituzione di due nuove società ed assegnazione ad una di esse (Cirma Real Estate) della piena ed esclusiva proprietà degli immobili oggetto della pretesa impositiva.
Resiste in giudizio il Comune di Napoli che eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto le dedotte illegittimità afferiscono all'attività di Napoli Obiettivo Valore, in qualità di concessionaria per la riscossione.
Non si è costituita Napoli Obiettivo Valore, sebbene ritualmente evocata in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal: “possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Nel caso in esame la società ha documentato, mediante allegazione dell'atto denominato “scissione parziale simmetrica della società” del 27.12.2019, il trasferimento della proprietà dei beni di cui all'impugnato avviso di accertamento ad altra società neocostituita.
In ragione di quanto sopra, non sussiste in capo alla società ricorrente il presupposto della titolarità degli immobili con la conseguenza che il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico di Napoli
Obiettivo Valore, nella qualità di società concessionaria affidataria dei servizi di accertamento e riscossione per conto del Comune di Napoli. Viceversa, va disposta la compensazione nei confronti del predetto ente locale, tenuto conto della relativa estraneità rispetto alla dedotta illegittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Napoli Obiettivo Valore al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.