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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/12/2025, n. 2824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2824 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 942/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Melfi presso lo studio Parte_1 dell'avv. Maria Rita Di Ciommo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 01.04.2025 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Pescopagano il 10.10.2009 con e che con decreto n. cron. 5235/2013 Controparte_1 del 14.05.2013 il Tribunale di Macerata ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha dichiarato che dal matrimonio non sono nati figli;
che la resistente ha lasciato la casa familiare ed è andata a vivere in Argentina;
che in sede di separazione i coniugi hanno definito i reciproci rapporti economici.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
All'udienza del 03.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha così concluso: “chiede l'accoglimento del ricorso, evidenziando che per mero errore è stato errato il nome della resistente che risulta essere e non Maria;
allega i documenti CP_1 non visibili: mail inviata dalla resistente al sottoscritto difensore con la quale fa presente di essere concorde con le conclusioni rassegnate allegando il ricorso notificato oltre il documento che sostituisce la
Carta di Identità Italiana e dal quale si evince che il nome risulta essere . Chiede che la causa venga decisa con rinuncia a CP_1 qualsiasi termine”.
Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, come emerge dagli atti depositati.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza di comparizione, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto n. cron. 5235/13 del 14.05.2013 del Tribunale di Macerata, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento della resistente, che è rimasta contumace ma ha fatto pervenire al difensore del coniuge la propria comunicazione di adesione alla domanda di divorzio (v. mail in produzione ricorrente), evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pescopagano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nessun'altra statuizione va adottata, in mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e di domanda di assegno divorzile.
La mera pronuncia sullo status e il comportamento della resistente, la quale, pur non costituendosi in giudizio ha fatto pervenire la propria adesione alla domanda, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso del 01.04.2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Pescopagano il Parte_1 Controparte_1
10.10.2009, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Pescopagano dell'anno 2009, Parte II, Serie A, n. 13;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 09.12.2025
La Presidente est.