Art. 16.
Il diritto all'indennita' diretta una volta tanto e' esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' art. 25 e dalla lettera e) dell' art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 .
Nei casi previsti dal comma precedente la misura, dell'indennita', per l'ufficiale giudiziario e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione dello, lettera b) dell'art. 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, e pari ad un terzo dell'importo stesso.
Il diritto all'indennita' diretta una volta tanto e' esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall' art. 25 e dalla lettera e) dell' art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 .
Nei casi previsti dal comma precedente la misura, dell'indennita', per l'ufficiale giudiziario e' pari alla meta' dell'importo risultante dall'applicazione dello, lettera b) dell'art. 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, e pari ad un terzo dell'importo stesso.