Sentenza 30 gennaio 2026
Decreto cautelare 6 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11920/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11920 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ES NA 2020 S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fanasca e Antonio Ciarciaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate – IO e Agenzia delle Entrate, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NI EP e UI DI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Leccisi ed OA Giontella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto prot. n. 4888212/2025 del 06.08.2025 dell'Agenzia delle Entrate – IO, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 07.08.2025, recante diniego all'istanza di accesso documentale trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. il 17.06.2025;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, ivi espressamente incluso il silenzio dell'Agenzia delle Entrate – IO alla richiesta trasmessa dalla ricorrente con p.e.c. del 27.08.2025;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere l'accesso integrale alla documentazione richiesta con istanza del 17.06.2025, e per l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 ottobre 2025 :
- della nota dell’Agenzia delle Entrate-IO Direzione Regionale, trasmessa via p.e.c. il 29.09.2025, di riscontro alla richiesta trasmessa dalla ricorrente con p.e.c. del 27.08.2025;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, e dunque in particolare dell’atto prot. n. 4888212/2025 del 06.08.2025 dell’Agenzia delle Entrate – IO, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 07.08.2025, recante diniego all’istanza di accesso documentale trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. il 17.06.2025;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere l’accesso integrale alla documentazione richiesta con istanza del 17.06.2025, e per l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AD e AD – IO e di NI EP e UI DI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IG OA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 16 giugno 2025, ES NA 2020 s.r.l. in liquidazione ha richiesto all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate IO di accedere alla documentazione attestante il pagamento, ad opera degli odierni controinteressati, delle somme portate da tre distinti atti impositivi ivi compiutamente indicati, unitamente all’indicazione di una serie di informazione in ordine a tali atti.
1.1. L’Agenzia delle Entrate ha riscontrato la detta istanza rilevando, quanto all’avvenuta estinzione degli obblighi di pagamento, ovvero all’avvenuta adesione ad istituti definitori, che “ tali informazioni sono nella disponibilità dell’Agenzia delle Entrate – IO ”, la quale, a sua volta, ha respinto l’istanza con provvedimento del 6 agosto 2025, fondato sulla seguente motivazione: “ con riferimento alla nostra comunicazione del 17/07/2025 (Ns. rif. Prot. 4539018), La informiamo che la Sua istanza in oggetto (Ns. rif. Prot. 3926681) non può essere accolta ai sensi della Legge n. 241/1990, in quanto il soggetto controinteressato ha depositato motivate opposizioni alla sua istanza ”.
1.2. Tale diniego è stato gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio (notificato il 29 settembre 2025 e depositato il 10 ottobre 2025), affidato ad un unico mezzo, così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. e in particolare dell’art. 24, co. 7. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 184/06. Eccesso di potere. Radicale difetto di motivazione e di istruttoria. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e ingiustizia manifeste ”.
1.3. Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate – IO, in riscontro alla richiesta della ricorrente, formalizzata con pec del 27 agosto 2025, di indicazione delle “ motivate ragioni addotte dai controinteressati, che hanno indotto AD a rispondere negativamente all’istanza di accesso agli atti ”, si è ulteriormente pronunciata in data 29 settembre 2025, affermando che “ lo scrivente Agente ritiene di dover precisare preliminarmente che la valutazione è stata effettuata bilanciando i contrapposti diritti dell’istante e dei controinteressati. Le rappresentiamo inoltre, che ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 112/1999, Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario (n.d.r. oggi Agente della IO) in ragione dell’attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d’ufficio. Peraltro, nel pendente giudizio di opposizione, sembrerebbe emerso che le esigenze difensive dell’istante, siano state già trattate con sentenza n. 9700/2021 del 03/06/2021 (RG.54192/2017) passata in giudicato e che in tale circostanza il Giudice Civile si sia pronunciato in senso negativo, ritendendo che non sussistente la lamentata incertezza del debito al cui pagamento la ES NA era stata condannata in via definitiva con sentenza n. 2150 del 05/04/2016 (RGA. 3714/2009) della Corte di Appello di Roma ”.
1.4. Tale atto è stato gravato con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 28 ottobre 2025 e depositato il 29 ottobre 2025, affidato anch’esso a un mezzo, rubricato allo stesso modo di quello articolato con il ricorso principale.
2. In data 15 ottobre 2025, la difesa erariale ha depositato atto di costituzione formale, espressamente riferito alla sola Agenzia delle Entrate – IO.
3. Gli odierni controinteressati si sono costituiti in resistenza il 30 ottobre 2025.
4. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, formulata con la memoria del 22 novembre 2025, congiuntamente presentata da quest’ultima e dalla parte resistente Agenzia delle Entrate – IO, è fondata, in quanto il diniego di accesso oggetto del presente giudizio è riconducibile esclusivamente a quest’ultimo ente, il quale, ancorché strumentale all’Agenzia delle Entrate, ne è in ogni caso distinto.
6. In ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dai controinteressati, basata sul rilievo che la domanda di accesso sarebbe generica, e in ogni caso avente ad oggetto informazioni va richiamato il condivisibile orientamento secondo cui “ Specificati i documenti richiesti e la loro correlazione con le competenze istituzionali dell’ente intimato ” spetta all’amministrazione destinataria dell’accesso “ assumersi la formale responsabilità di dichiarare e così comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti, ivi compresi documenti ad essi assimilabili, siano presenti o meno nei propri archivi cartacei o digitali nonché se, parimenti, siano detenuti documenti di tipologia diversa ma recanti i dati di interesse della richiedente. Se tale dichiarazione viene resa, affermando l’impossibilità oggettiva e assoluta dell’accesso per l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) di quanto richiesto dall’istante, è necessario specificare puntualmente le ragioni per le quali i documenti richiesti non siano stati mai formati ovvero, se formati, non siano più detenuti ” (Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2022, n. 7896), dovendosi a questo riguardo considerare che l’amministrazione non ha dedotto l’inesistenza della documentazione richiesta.
6.1. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi ammissibile con riguardo alla richiesta di accesso alla “ documentazione afferente la quantificazione dell’importo effettivamente e complessivamente dovuto a titolo definitivo dai Sigg.ri EP /DI, nonché delle somme versate e/o ancora da versare ”, ovvero afferente “ all’eventuale adesione dei Sigg.ri EP / DI ad istituti “definitori” (quali ad esempio Rottamazioni dei ruoli et similia) afferenti i carichi relativi ai sopra detti atti ” e, viceversa, inammissibile nella parte in cui richiede all’amministrazione resistente un’attività di elaborazione di dati non già trasfusa in preesistente documentazione, consistente nell’indicazione delle somme che sarebbero prescritte e nella comunicazione di “ ogni ulteriore informazione relativa alla satisfazione delle obbligazioni recate dagli atti impositivi sopra detti ”, essendo a questo riguardo noto che l’istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell’istanza, ponendo in capo alla stessa un mero dovere di dare, ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito, non anche un preliminare dovere di facere , ossia di confezionare una documentazione prima inesistente: cfr. ex multis , Cons. Stato, III, 23 febbraio 2023, n. 1884; Cons. Stato, IV; 14 dicembre 2021, n. 8333.
7. In ordine al segreto d’ufficio opposto dall’Agenzia delle Entrate – IO ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 112/1999 (sostituito dall’art. 225 del D.lgs. 33/2025 con decorrenza dal 1° gennaio 2027), va rammentato che i commi 1 e 2 dell’art. 24, della L. n. 241/90 pongono un divieto generale all’accesso ai documenti che siano coperti da segreto espressamente previsto da norme di legge o regolamento, ma tale divieto è, tuttavia, temperato dal successivo comma 7, relativamente al c.d. “accesso difensivo” (secondo cui “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”), laddove il criterio fondamentale del giudizio di bilanciamento tra accesso difensivo e segreto è rappresentato dal nesso di strumentalità tra i documenti e la finalità difensiva prospettata dall’istante: in sostanza, l’Amministrazione deve valutare in termini di necessarietà il collegamento dei documenti richiesti con le esigenze difensive rappresentate dall’interessato, senza tuttavia trasmodare in un giudizio di utilità, che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria investita del merito della vicenda cui attiene la predetta documentazione (così, in tema di segreto ex art. 7 T.U.B., ma stabilendo principi che appaiono applicabili anche alla presente fattispecie, rispettivamente, Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2024, n. 3131 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 18 novembre 2025, n. 20541).
7.1. Nel caso di specie vengono in rilievo i dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cd. finanziaria ed economica degli odierni controinteressati, sicché, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza (nella specie, cd. finanziaria ed economica), secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell’indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza (così, Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4), a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell’accesso documentale di tipo difensivo (da valutare con rigore, in quanto, a diversamente opinare, il diritto di difesa diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze ostensive su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato – come nel caso in esame – dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare come limite legale all’accesso: così Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 4843).
7.2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha rappresentato, a p. 9 del ricorso introduttivo, che “ mediante la conoscenza dei dati, delle informazioni e dei documenti di cui si è chiesta l’ostensione la società ricorrente potrebbe contestare in modo pieno, compiuto e consapevole le pretese agitate a suo carico dai suddetti controinteressati ”, “ nell’ambito del contenzioso pendente (e di quello di futura proposizione) nei confronti dei sig.ri EP e DI ”.
7.2.1. In sostanza, a fronte del disposto della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2150/2016 (ove si legge che l’odierna ricorrente “ va condannata al pagamento ”, in favore degli odierni controinteressati “ degli importi corrispondenti ai maggiori onere fiscali «effettivamente pagati» o da pagare in via definitiva all’Agenzia del Territorio in conseguenza della notifica degli atti di accertamento di valore riferiti alle due compravendite del 6 aprile 2000 e del 10 ottobre 2001 ”) sussiste un obiettivo interesse della ricorrente alla conoscenza dell’importo effettivamente corrisposto al Fisco dagli odierni controinteressati, in quanto a sua volta fonte del credito che questi ultimi vantano nei riguardi della prima.
7.3. L’ipotesi che l’eventuale utilizzabilità di tale documentazione possa ritenersi preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 9700/2021, e in generale la questione se la pretesa dei controinteressati debba coincidere con quella oggetto degli atti impositivi e non con quella, eventualmente differente, dagli stessi effettivamente pagata in esecuzione di tali atti, esula dall’oggetto del presente giudizio, essendo noto che la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso – per quanto detto in precedenza, non ricorrente nel caso di specie – di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 (così, Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).
8. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso, con i limiti evidenziati al precedente paragrafo 6.1, è meritevole di accoglimento.
9. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità e della complessità delle questioni oggetto di causa, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando, previa estromissione dell’Agenzia delle Entrate:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente di accedere agli atti richiesti con l’istanza di accesso del 16 giugno 2025, nei limiti e nei termini di cui in parte motiva;
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
IG OA FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG OA FI | LA MA |
IL SEGRETARIO