TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1822
TAR
Sentenza 30 gennaio 2026
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CS
Decreto cautelare 6 febbraio 2026
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CS
Ordinanza cautelare 27 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 13 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione artt. 22 e ss. L. 241/90 e art. 24, co. 7; Violazione DPR 184/06; Eccesso di potere; Difetto di motivazione e istruttoria; Travisamento presupposti; Illogicità

    Il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il diniego è imputabile solo all'Agenzia delle Entrate-IO. Ha dichiarato ammissibile il ricorso con riguardo alla richiesta di accesso alla documentazione afferente la quantificazione e il pagamento delle somme dovute dai controinteressati, ma inammissibile per la richiesta di elaborazione dati non preesistenti. Ha ritenuto prevalente il diritto di accesso difensivo, necessario per la tutela degli interessi della ricorrente nel contenzioso pendente con i controinteressati, nonostante il segreto d'ufficio e il precedente giudicato, poiché l'amministrazione non deve valutare l'utilità del documento ma solo la sua esistenza e la sua potenziale attinenza difensiva.

  • Accolto
    Diritto di accesso difensivo

    Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente ad accedere agli atti richiesti nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che la conoscenza dei documenti fosse necessaria per la difesa dei propri interessi nel contenzioso pendente con i controinteressati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 30/01/2026, n. 1822
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1822
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo