CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2025/258
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa SP Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 258 del ruolo contenzioso civile dell'anno 2025 promossa da
(c.f. e p. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Cabras (OR), Via Tharros n° 150, elettivamente domiciliata in Oristano, Via
Cagliari n° 107, presso lo studio legale dell'avv. Luigi Delitala (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al reclamo,
reclamante
contro
( c.f. e p. I.V.A. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore Dott.ssa (c.f. , con sede in Nurachi, Via G. Persona_1 C.F._2
Agnelli n.3, rappresentata e difesa dall'avv. Marco di Fortunato ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Sonnino n° 77, presso lo studio del suo difensore,
Pagina 1 reclamata
e
in persona del curatore Dott.ssa Controparte_2 Persona_1
[...]
reclamata non costituita
e
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta a decisione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della reclamante: “L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
in via preliminare:
- sospendere, in tutto ovvero in parte ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo della
società reclamante, la formazione dello stato passivo e il compimento dei conseguenti atti di
gestione;
nel merito:
- accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare e/o revocare la sentenza emessa dal
Tribunale di Oristano n. 10/2025;
- con vittoria di spese e competenze professionali.
Nell'interesse della reclamata: L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, accertati i fatti esposti,
voglia rigettare il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 29.04.2025 e,
per l'effetto, confermare l'esistenza della società di fatto costituita tra la soc. e Controparte_1
la soc. ed il suo stato di insolvenza, nonchè disporre la liquidazione Parte_1
giudiziale della società di fatto e della , quale socio di fatto illimitatamente responsabile Pt_1
Nell'interesse del Procuratore Generale: Chiede il rigetto dell'impugnazione ritenendo del tutto
condivisibile le argomentazioni, svolte nella sentenza oggetto di gravame, in punto di sussistenza
della società di fatto tra e Controparte_3 Controparte_1
Pagina 2 Motivi della decisione
Con sentenza n. 24/2024 pubblicata il 20/05/2025 il Tribunale di Oristano, sull'istanza di
[...]
in persona del Curatore della liquidazione giudiziale, nella procedura aperta con Controparte_1
sentenza n. 7 del 14.08.2024, dichiarava la liquidazione giudiziale del socio Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in estensione della già dichiarata
[...]
liquidazione giudiziale della società nominando il medesimo Controparte_1
Curatore, dottoressa . Persona_1
Il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 256 comma 5 CCII - secondo cui, se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una impresa individuale o di una società,
risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui l'imprenditore individuale o la società è socio illimitatamente responsabile, viene disposta l'apertura della procedura anche nei loro confronti -
riteneva ricorrere, nella specie, la sussistenza di una società di fatto tra le due società, sulla base di una serie di elementi sintomatici riscontrati, reputati in linea con i requisiti delineati da copiosa giurisprudenza formatasi sulla specifica materia, all'uopo richiamata.
Le risultanze emerse, in particolare, portavano il Tribunale a ritenere che ricorressero nella specie:
l'identità della sede operativa, l'identità della compagine societaria e del procuratore, l'identità
dell'attività economica svolta, l'intercorrenza, fra le società, di contratti di locazione con clausole favorevoli e cessioni reciproche di beni aziendali, la sussistenza di movimenti finanziari (flussi)
reciproci, elementi tutti atti a denotare, fra l'altro, la cosiddetta affectio societatis fra le due società.
Nella valutazione posta a supporto della decisione, fondamentali erano state, inoltre, le dichiarazioni confessorie rese dal procuratore SP al Curatore della liquidazione giudiziale della
CP_
[<< la società ha lavorato abbastanza bene fino all'incirca sette/otto anni fa, ovvero si
pagavano regolarmente i mutui....Intorno al 2016 abbiamo ricevuto una cartella esattoriale....dopo
di che le banche non ci hanno più concesso finanziamenti, nonostante fossimo regolari con i
pagamenti. In particolare, la Banca di Arborea ci disse che, purtroppo, nonostante fossimo bravi
pagatori, non potevano più finanziarci e mi dissero che eventualmente avrebbero potuto valutare
Pagina 3 altre operazioni però non con ma, eventualmente con un'altra società. Dunque, Controparte_1
abbiamo costituito per continuare a lavorare, perchè noi potevamo costruire solo se le Parte_1
banche ci davano i mutui, perchè la nostra società era improntata a costruire e a vendere.>>; nella medesima audizione, alla domanda del curatore <dunque avete continuato l'attività con la
?>> lo SP rispondeva: << si è così >>], tali da confermare la volontà di proseguire Pt_1
l'attività di non più in grado da sola di svolgere l'attività di impresa di impresa stante il CP_4
diniego d'accesso a nuovi finanziamenti bancari- tramite la neocostituita . Risultava CP_5
dimostrata, inoltre, a giudizio del Tribunale, anche la (necessaria) esteriorizzazione del vincolo societario, emergendo, dalle stesse dichiarazioni del suo procuratore, la consapevolezza di tale situazione da parte della Banca di Arborea, erogatrice di credito.
CP_ Accertato, infine, lo stato di insolvenza di per un passivo di euro 2.034.515,11 e di CP_5
per un passivo, nell'esercizio 2022, di euro 960.726,00 più che raddoppiato rispetto all'anno 2020, a fronte di un utile di euro 6.358,00, il Tribunale concludeva osservando che non sarebbe Pt_1
stata in grado di ripianare le sue passività.
***
ha proposto reclamo avverso la sentenza: ì. contestando la sussistenza Parte_1
di una super società di fatto;
ìì. sostenendo l'assenza di esteriorizzazione del vincolo societario verso i terzi, elemento, questo, ritenuto essenziale dalla giurisprudenza perché ricorra l'ipotesi configurata
CP_ dal tribunale, e non desumibile dai finanziamenti delle banche in favore di e non di i CP_5
quali dimostrerebbero, al contrario, la percezione di posizioni di autonomia fra le due società,
venendo in considerazione anche la tutela dell'affidamento dei terzi ai sensi del disposto dell'art. 256 CCII.; iii. negando l'esistenza di un' affectio societatis e di un fondo comune, in quanto i rapporti contrattuali fra le società (locazione e cessione di beni) sarebbero stati regolari,
contabilizzati e definiti ai prezzi di mercato.
Alla luce di tali argomentazioni semmai, a giudizio della reclamante, il Tribunale avrebbe potuto configurare una holding di fatto, incompatibile con la società di fatto e non comportante la
Pagina 4 liquidazione giudiziale (al limite una azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. a tutela dei creditori eventualmente pregiudicati). In siffatto contesto la non verserebbe in stato di insolvenza, Pt_1
essendo in grado di adempiere le proprie obbligazioni. Per converso avrebbe Controparte_1
contratto la pressoché totalità dei debiti che la avevano condotta alla liquidazione in epoca antecedente alla costituzione della . Pt_1
La curatela di si è costituita e ha resistito al reclamo, sostanzialmente aderendo Controparte_1
all' impostazione del Tribunale in relazione agli elementi sintomatici individuati, ponendo l'accento sulla peculiarità dei contratti di locazione, connotati da clausole favorevoli, sulla cessione di beni aziendali, ritenuti strumenti per la costituzione di un fondo comune, nonché interpretando i flussi finanziari fra le due società come partecipazione agli utili. Configurata la società di fatto, ha osservato la reclamata, ne era risultato accertato lo stato di insolvenza, desumibile dai debiti del
CP_ socio di fatto già posto in liquidazione giudiziale e dall'impossibilità per l'altro socio di fatto,
, di farvi fronte stante la il passivo a sua volta accumulato nell'anno 2022. Pt_1
***
Il reclamo non può trovare accoglimento.
L'esame delle ragioni poste a suo supporto deve opportunamente muovere dalla distinzione tra la ipotesi configurata dal Tribunale (società di fatto) sulla base degli elementi fattuali individuati e descritti, rispetto alla holding di fatto, che l'odierna reclamante sostiene ricorrere, semmai, nel caso in esame, così da ritenere non giustificata l'estensione a sé della procedura concorsuale.
In proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “La supersocietà di fatto si
differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune
intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne
hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e
coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono
anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei
soggetti legittimati.” (Cass. civ., sez. 1, Ord. n. 4784 del 15/02/2023), nonché: “In tema di
Pagina 5 supersocietà di fatto, la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone
fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del
fenomeno "supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding
di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può
eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire
autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano
accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa
imputabili.”(Cass. sez. 1, Ord. n. 36378 del 29/12/2023), dovendosi però, anche precisare che:
“L'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo
la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza
della c.d. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto,
non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone
e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per
modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla
società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la
società abusata, era in condizione di farlo.” (Cass. sez. 1, Ord. n. 204 del 04/01/2024). Pare utile,
ai fini in esame, richiamare anche quanto, da ultimo, ulteriormente precisato dai giudici di legittimità: “L'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone
il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude in concreto la sussistenza di un
supersocietà di fatto tra tali soggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non
egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, non sono elementi incompatibili con
la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. e con la conseguente sussunzione di essa nel paradigma
dell'art. 147, comma 5, l.fall.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso
l'esistenza di una supersocietà di fatto in ragione di elementi che avevano indotto i giudici di merito
a ritenere che la prima società dichiarata fallita fosse stata dolosamente svuotata in pregiudizio dei
Pagina 6 creditori, per favorire gli interessi del soggetto che la controllava).”(Sez. 1, Ord.
n. 7105 del 17/03/2025). Quanto agli elementi probatori atti a disvelare la ricorrenza di una società
di fatto, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito: “La prova della partecipazione, anche
di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere
fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività
economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva
partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato,
dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto
l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole
utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post
vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e
dell'amministratore unico).”. (Cass. civ., Ord. n. 11604 del 03/05/2025).
L'agire comune, la non subordinazione ad un soggetto dominante e l'affectio societatis sono dunque gli elementi distintivi della supersocietà di fatto rispetto alla holding di fatto, implicante subordinazione all'interesse del soggetto dominante.
Ciò posto, è bene sottolineare come sia agevole cogliere, nella fattispecie in esame -così come diffusamente colto dal primo giudice- gli indici sintomatici della società di fatto, la cui sussistenza non risulta smentita dagli argomenti svolti dalla reclamante.. Ciò con particolare riguardo alla sua percepibilità in capo ai terzi, segnatamente in capo all'istituto di credito finanziatore, come confermato dalle stesse dichiarazioni rese al curatore dal comune procuratore delle due società,
nonché da una serie di significative, quanto inconfutabili circostanze di fatto percepibili all'esterno,
quali, appunto, la comunanza di sede operativa, di compagine sociale, di attività imprenditoriale ecc.
Né può convincere l'assunto della reclamante, volto ad escludere l' affectio societatis perché non si riscontrerebbero transazioni fra le due società a condizioni vantaggiose od operazioni simulate o fittizie. Ebbene, il primo giudice ha approfondito tale aspetto mettendo in rilievo gli innegabili tratti
Pagina 7 vantaggiosi del contratto di locazione inter partes (laddove è prevista una tolleranza di 24 mesi in caso di ritardo nel pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice nonché la possibilità per quest'ultimo di apportare modifiche e innovazioni agli immobili senza alcuna autorizzazione della locatrice, oltre alla previsione della fornitura gratuita di acqua e luce).
A ciò si aggiunge la cessione di svariati beni aziendali e movimenti di denaro fra le due società
indicati dal Tribunale, oltre a pagamenti non interamente giustificati.
Ulteriormente è da evidenziare come, alla domanda del curatore in sede di audizione (cfr. dich.
prodotta dalla liquidazione giudiziale) sul perché la non fosse stata messa in Controparte_1
liquidazione, il legale rappresentante SP aveva risposto “Pensavamo che le cose potessero
risolversi però purtroppo non è stato così”, con ciò evidenziando, ancora una volta, il comune intento di cooperare nell'ambito di un sodalizio e per uno scopo comune atto a disvelare la sussistenza dell' affectio societatis.
Con riguardo, da ultimo, al profilo dell'insolvenza in capo (anche) alla , il Tribunale ha Pt_1
bene argomentato muovendo dai bilanci depositati, segnatamente quello relativo all'esercizio 2022,
riscontrando, come sopra illustrato, un passivo di euro 960.726,00 (doc. 8 ricorso), più che raddoppiato rispetto al precedente esercizio (euro 398.988,) a fronte di un utile modestissimo.
Situazione che evidenzia l'impossibilità per la di far fronte ai debiti della società di fatto. Pt_1
In ultima analisi, non sussistono i presupposti per accogliere il reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sui parametri minimi riferiti allo scaglione
valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
rigetta il reclamo proposto da in persona del suo legale rappresentante Parte_1
avverso la sentenza il Tribunale di Oristano n. 24/2024 pubblicata il 20/05/2025;
Condanna in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore di in persona del Controparte_1
Pagina 8 curatore Dott.ssa , che liquida in euro 3473,00 a titolo di compensi professionali Persona_1
oltre accessori come per legge e rimborso forfettario;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 9 nel DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott.ssa Maria Teresa SP
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa SP Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 258 del ruolo contenzioso civile dell'anno 2025 promossa da
(c.f. e p. I.V.A. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., con sede in Cabras (OR), Via Tharros n° 150, elettivamente domiciliata in Oristano, Via
Cagliari n° 107, presso lo studio legale dell'avv. Luigi Delitala (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al reclamo,
reclamante
contro
( c.f. e p. I.V.A. in persona del Controparte_1 P.IVA_2
curatore Dott.ssa (c.f. , con sede in Nurachi, Via G. Persona_1 C.F._2
Agnelli n.3, rappresentata e difesa dall'avv. Marco di Fortunato ed elettivamente domiciliata in
Cagliari, Via Sonnino n° 77, presso lo studio del suo difensore,
Pagina 1 reclamata
e
in persona del curatore Dott.ssa Controparte_2 Persona_1
[...]
reclamata non costituita
e
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
All'udienza del 24 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta a decisione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della reclamante: “L'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
in via preliminare:
- sospendere, in tutto ovvero in parte ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo della
società reclamante, la formazione dello stato passivo e il compimento dei conseguenti atti di
gestione;
nel merito:
- accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare e/o revocare la sentenza emessa dal
Tribunale di Oristano n. 10/2025;
- con vittoria di spese e competenze professionali.
Nell'interesse della reclamata: L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, accertati i fatti esposti,
voglia rigettare il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Oristano del 29.04.2025 e,
per l'effetto, confermare l'esistenza della società di fatto costituita tra la soc. e Controparte_1
la soc. ed il suo stato di insolvenza, nonchè disporre la liquidazione Parte_1
giudiziale della società di fatto e della , quale socio di fatto illimitatamente responsabile Pt_1
Nell'interesse del Procuratore Generale: Chiede il rigetto dell'impugnazione ritenendo del tutto
condivisibile le argomentazioni, svolte nella sentenza oggetto di gravame, in punto di sussistenza
della società di fatto tra e Controparte_3 Controparte_1
Pagina 2 Motivi della decisione
Con sentenza n. 24/2024 pubblicata il 20/05/2025 il Tribunale di Oristano, sull'istanza di
[...]
in persona del Curatore della liquidazione giudiziale, nella procedura aperta con Controparte_1
sentenza n. 7 del 14.08.2024, dichiarava la liquidazione giudiziale del socio Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in estensione della già dichiarata
[...]
liquidazione giudiziale della società nominando il medesimo Controparte_1
Curatore, dottoressa . Persona_1
Il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 256 comma 5 CCII - secondo cui, se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una impresa individuale o di una società,
risulti che l'impresa è riferibile a una società di cui l'imprenditore individuale o la società è socio illimitatamente responsabile, viene disposta l'apertura della procedura anche nei loro confronti -
riteneva ricorrere, nella specie, la sussistenza di una società di fatto tra le due società, sulla base di una serie di elementi sintomatici riscontrati, reputati in linea con i requisiti delineati da copiosa giurisprudenza formatasi sulla specifica materia, all'uopo richiamata.
Le risultanze emerse, in particolare, portavano il Tribunale a ritenere che ricorressero nella specie:
l'identità della sede operativa, l'identità della compagine societaria e del procuratore, l'identità
dell'attività economica svolta, l'intercorrenza, fra le società, di contratti di locazione con clausole favorevoli e cessioni reciproche di beni aziendali, la sussistenza di movimenti finanziari (flussi)
reciproci, elementi tutti atti a denotare, fra l'altro, la cosiddetta affectio societatis fra le due società.
Nella valutazione posta a supporto della decisione, fondamentali erano state, inoltre, le dichiarazioni confessorie rese dal procuratore SP al Curatore della liquidazione giudiziale della
CP_
[<< la società ha lavorato abbastanza bene fino all'incirca sette/otto anni fa, ovvero si
pagavano regolarmente i mutui....Intorno al 2016 abbiamo ricevuto una cartella esattoriale....dopo
di che le banche non ci hanno più concesso finanziamenti, nonostante fossimo regolari con i
pagamenti. In particolare, la Banca di Arborea ci disse che, purtroppo, nonostante fossimo bravi
pagatori, non potevano più finanziarci e mi dissero che eventualmente avrebbero potuto valutare
Pagina 3 altre operazioni però non con ma, eventualmente con un'altra società. Dunque, Controparte_1
abbiamo costituito per continuare a lavorare, perchè noi potevamo costruire solo se le Parte_1
banche ci davano i mutui, perchè la nostra società era improntata a costruire e a vendere.>>; nella medesima audizione, alla domanda del curatore <dunque avete continuato l'attività con la
?>> lo SP rispondeva: << si è così >>], tali da confermare la volontà di proseguire Pt_1
l'attività di non più in grado da sola di svolgere l'attività di impresa di impresa stante il CP_4
diniego d'accesso a nuovi finanziamenti bancari- tramite la neocostituita . Risultava CP_5
dimostrata, inoltre, a giudizio del Tribunale, anche la (necessaria) esteriorizzazione del vincolo societario, emergendo, dalle stesse dichiarazioni del suo procuratore, la consapevolezza di tale situazione da parte della Banca di Arborea, erogatrice di credito.
CP_ Accertato, infine, lo stato di insolvenza di per un passivo di euro 2.034.515,11 e di CP_5
per un passivo, nell'esercizio 2022, di euro 960.726,00 più che raddoppiato rispetto all'anno 2020, a fronte di un utile di euro 6.358,00, il Tribunale concludeva osservando che non sarebbe Pt_1
stata in grado di ripianare le sue passività.
***
ha proposto reclamo avverso la sentenza: ì. contestando la sussistenza Parte_1
di una super società di fatto;
ìì. sostenendo l'assenza di esteriorizzazione del vincolo societario verso i terzi, elemento, questo, ritenuto essenziale dalla giurisprudenza perché ricorra l'ipotesi configurata
CP_ dal tribunale, e non desumibile dai finanziamenti delle banche in favore di e non di i CP_5
quali dimostrerebbero, al contrario, la percezione di posizioni di autonomia fra le due società,
venendo in considerazione anche la tutela dell'affidamento dei terzi ai sensi del disposto dell'art. 256 CCII.; iii. negando l'esistenza di un' affectio societatis e di un fondo comune, in quanto i rapporti contrattuali fra le società (locazione e cessione di beni) sarebbero stati regolari,
contabilizzati e definiti ai prezzi di mercato.
Alla luce di tali argomentazioni semmai, a giudizio della reclamante, il Tribunale avrebbe potuto configurare una holding di fatto, incompatibile con la società di fatto e non comportante la
Pagina 4 liquidazione giudiziale (al limite una azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. a tutela dei creditori eventualmente pregiudicati). In siffatto contesto la non verserebbe in stato di insolvenza, Pt_1
essendo in grado di adempiere le proprie obbligazioni. Per converso avrebbe Controparte_1
contratto la pressoché totalità dei debiti che la avevano condotta alla liquidazione in epoca antecedente alla costituzione della . Pt_1
La curatela di si è costituita e ha resistito al reclamo, sostanzialmente aderendo Controparte_1
all' impostazione del Tribunale in relazione agli elementi sintomatici individuati, ponendo l'accento sulla peculiarità dei contratti di locazione, connotati da clausole favorevoli, sulla cessione di beni aziendali, ritenuti strumenti per la costituzione di un fondo comune, nonché interpretando i flussi finanziari fra le due società come partecipazione agli utili. Configurata la società di fatto, ha osservato la reclamata, ne era risultato accertato lo stato di insolvenza, desumibile dai debiti del
CP_ socio di fatto già posto in liquidazione giudiziale e dall'impossibilità per l'altro socio di fatto,
, di farvi fronte stante la il passivo a sua volta accumulato nell'anno 2022. Pt_1
***
Il reclamo non può trovare accoglimento.
L'esame delle ragioni poste a suo supporto deve opportunamente muovere dalla distinzione tra la ipotesi configurata dal Tribunale (società di fatto) sulla base degli elementi fattuali individuati e descritti, rispetto alla holding di fatto, che l'odierna reclamante sostiene ricorrere, semmai, nel caso in esame, così da ritenere non giustificata l'estensione a sé della procedura concorsuale.
In proposito la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “La supersocietà di fatto si
differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune
intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne
hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e
coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono
anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei
soggetti legittimati.” (Cass. civ., sez. 1, Ord. n. 4784 del 15/02/2023), nonché: “In tema di
Pagina 5 supersocietà di fatto, la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone
fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del
fenomeno "supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding
di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può
eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire
autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano
accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa
imputabili.”(Cass. sez. 1, Ord. n. 36378 del 29/12/2023), dovendosi però, anche precisare che:
“L'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo
la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza
della c.d. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto,
non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone
e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per
modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi, l'esercizio di un abuso sulla
società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la
società abusata, era in condizione di farlo.” (Cass. sez. 1, Ord. n. 204 del 04/01/2024). Pare utile,
ai fini in esame, richiamare anche quanto, da ultimo, ulteriormente precisato dai giudici di legittimità: “L'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che, avendone
il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non esclude in concreto la sussistenza di un
supersocietà di fatto tra tali soggetti e la società abusata, poiché anche un assetto distributivo non
egualitario o una ripartizione non paritaria di benefici e utili, non sono elementi incompatibili con
la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. e con la conseguente sussunzione di essa nel paradigma
dell'art. 147, comma 5, l.fall.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso
l'esistenza di una supersocietà di fatto in ragione di elementi che avevano indotto i giudici di merito
a ritenere che la prima società dichiarata fallita fosse stata dolosamente svuotata in pregiudizio dei
Pagina 6 creditori, per favorire gli interessi del soggetto che la controllava).”(Sez. 1, Ord.
n. 7105 del 17/03/2025). Quanto agli elementi probatori atti a disvelare la ricorrenza di una società
di fatto, la Corte di Cassazione ha anche di recente ribadito: “La prova della partecipazione, anche
di fatto, di una società di capitali a una società di persone (cd. supersocietà di fatto) deve essere
fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività
economica, dall'esistenza di un fondo comune (da apporti o attivi patrimoniali) e dall'effettiva
partecipazione ai profitti e alle perdite e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato,
dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto
l'esistenza di una società di fatto tra due imprese, di cui una fallita, sulla base del vicendevole
utilizzo del personale dipendente e della comunanza di intenti nella vendita ed assistenza post
vendita di macchine edili-stradali, unitamente all'identità della compagine sociale e
dell'amministratore unico).”. (Cass. civ., Ord. n. 11604 del 03/05/2025).
L'agire comune, la non subordinazione ad un soggetto dominante e l'affectio societatis sono dunque gli elementi distintivi della supersocietà di fatto rispetto alla holding di fatto, implicante subordinazione all'interesse del soggetto dominante.
Ciò posto, è bene sottolineare come sia agevole cogliere, nella fattispecie in esame -così come diffusamente colto dal primo giudice- gli indici sintomatici della società di fatto, la cui sussistenza non risulta smentita dagli argomenti svolti dalla reclamante.. Ciò con particolare riguardo alla sua percepibilità in capo ai terzi, segnatamente in capo all'istituto di credito finanziatore, come confermato dalle stesse dichiarazioni rese al curatore dal comune procuratore delle due società,
nonché da una serie di significative, quanto inconfutabili circostanze di fatto percepibili all'esterno,
quali, appunto, la comunanza di sede operativa, di compagine sociale, di attività imprenditoriale ecc.
Né può convincere l'assunto della reclamante, volto ad escludere l' affectio societatis perché non si riscontrerebbero transazioni fra le due società a condizioni vantaggiose od operazioni simulate o fittizie. Ebbene, il primo giudice ha approfondito tale aspetto mettendo in rilievo gli innegabili tratti
Pagina 7 vantaggiosi del contratto di locazione inter partes (laddove è prevista una tolleranza di 24 mesi in caso di ritardo nel pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice nonché la possibilità per quest'ultimo di apportare modifiche e innovazioni agli immobili senza alcuna autorizzazione della locatrice, oltre alla previsione della fornitura gratuita di acqua e luce).
A ciò si aggiunge la cessione di svariati beni aziendali e movimenti di denaro fra le due società
indicati dal Tribunale, oltre a pagamenti non interamente giustificati.
Ulteriormente è da evidenziare come, alla domanda del curatore in sede di audizione (cfr. dich.
prodotta dalla liquidazione giudiziale) sul perché la non fosse stata messa in Controparte_1
liquidazione, il legale rappresentante SP aveva risposto “Pensavamo che le cose potessero
risolversi però purtroppo non è stato così”, con ciò evidenziando, ancora una volta, il comune intento di cooperare nell'ambito di un sodalizio e per uno scopo comune atto a disvelare la sussistenza dell' affectio societatis.
Con riguardo, da ultimo, al profilo dell'insolvenza in capo (anche) alla , il Tribunale ha Pt_1
bene argomentato muovendo dai bilanci depositati, segnatamente quello relativo all'esercizio 2022,
riscontrando, come sopra illustrato, un passivo di euro 960.726,00 (doc. 8 ricorso), più che raddoppiato rispetto al precedente esercizio (euro 398.988,) a fronte di un utile modestissimo.
Situazione che evidenzia l'impossibilità per la di far fronte ai debiti della società di fatto. Pt_1
In ultima analisi, non sussistono i presupposti per accogliere il reclamo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate sui parametri minimi riferiti allo scaglione
valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
rigetta il reclamo proposto da in persona del suo legale rappresentante Parte_1
avverso la sentenza il Tribunale di Oristano n. 24/2024 pubblicata il 20/05/2025;
Condanna in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore di in persona del Controparte_1
Pagina 8 curatore Dott.ssa , che liquida in euro 3473,00 a titolo di compensi professionali Persona_1
oltre accessori come per legge e rimborso forfettario;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 9 nel DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente
Il Consigliere estensore Dott.ssa Maria Teresa SP
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 9