Art. 10.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la quota da destinare, nell'esercizio finanziario 1957-58, agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge 4 agosto 1955, n. 730 , concernente l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona, nonche' ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la quota da destinare, nell'esercizio finanziario 1957-58, agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge 4 agosto 1955, n. 730 , concernente l'autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona, nonche' ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.