Ordinanza collegiale 22 luglio 2025
Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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- 1. Il Quotidiano del CommercialistaAccesso limitatoEmanuele Greco · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2025, proposto da SI RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Marco Spataro, Valentina Cappello e Simonetta Tumino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- della determinazione del Comune di Scicli n. 47 in data 18 marzo 2025, relativa alla graduatoria finale della procedura comparativa finalizzata alla progressione verticale “speciale” ai sensi dell’art. 13, sesto comma, del Contratto Collettivo in data 16 novembre 2022, per la copertura di tre posti di funzionario tecnico - Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni;
- del verbale n. 3 in data 9 aprile 2025 della commissione valutatrice per la progressione verticale anno 2024 per la copertura di nove posti dell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni per la copertura di quattro profili professionali, relativo all’esame del reclamo proposto dall’odierno interessato;
- della determinazione del Comune di Scicli n. 83 in data 22 aprile 2025, relativa all’assunzione, all’esito della progressione verticale “speciale” , di nove unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, per quattro profili professionali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scicli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. MA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 maggio 2025 e depositato il 27 maggio 2025, il sig. RA ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta dal Comune di Scicli con Determinazione n. 279 del 27.12.2024 per la progressione verticale di personale interno verso l'Area dei Funzionari e delle E.Q., profilo Funzionario Tecnico.
La lex specialis della selezione, conformemente al Regolamento comunale n. 119/2024, ammetteva alla procedura i dipendenti in possesso, alternativamente, di laurea con 5 anni di esperienza o di diploma di scuola secondaria di secondo grado con 10 anni di esperienza.
La tabella valutativa allegata all'avviso prevedeva, tra l'altro, l'attribuzione di un punteggio di 2,5 per il possesso di un titolo di studio ulteriore, purché attinente al profilo professionale di destinazione.
Il ricorrente, sig. RA, in possesso sia del diploma di Maturità Classica che del diploma di Geometra, inoltrava istanza di partecipazione indicando, nella sezione della domanda deputata ai "Requisiti di accesso" , il "diploma di geometra" .
Nella successiva sezione, finalizzata alla valutazione dei titoli, dichiarava il possesso della "maturità classica" , specificando testualmente trattarsi di "titolo di studio ulteriore al diploma di geometra" .
All'esito della valutazione, la Commissione esaminatrice, non assegnava alcun punteggio per il diploma di maturità classica, giudicato non attinente al profilo tecnico messo a concorso.
Il sig. RA si collocava così in posizione non utile in graduatoria, con un punteggio di 42,10, mentre la controinteressata, sig.ra EN, risultava vincitrice al terzo posto con 44,50 punti.
Avverso gli atti della procedura, meglio specificati in epigrafe, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 della L. n. 241/1990, carenza di istruttoria, eccesso di potere, ingiustizia manifesta, violazione del principio del soccorso istruttorio e dell’art. 3 dell’Avviso di selezione . Il ricorrente sostiene di essere incorso in un mero errore nella compilazione della domanda, avendo invertito i titoli di studio. Afferma di aver voluto utilizzare il diploma di maturità classica come titolo di accesso e il diploma di geometra come titolo ulteriore valutabile. A fronte di tale errore, riconoscibile dall'Amministrazione, quest'ultima avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire la rettifica della domanda.
2. Violazione dell’art. 1 comma 2 bis della L. 241/90, violazione del principio di buona fede, correttezza e leale collaborazione. L'errore del ricorrente era riconoscibile, come dimostrato dal verbale di riesame del reclamo, in cui la Commissione ha dato atto del possesso di entrambi i diplomi. L'Amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e collaborazione, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti anziché confermare una valutazione penalizzante.
3. Violazione art. 3 L. 241/1990, irrazionalità e illogicità manifesta, eccesso di potere. La motivazione addotta dalla Commissione nel verbale n. 3, secondo cui il candidato avrebbe fatto valere il diploma di geometra come titolo di accesso, sarebbe erronea e contraddittoria rispetto a quanto indicato nella domanda. L'Amministrazione, pur consapevole del possesso di entrambi i titoli, avrebbe di fatto impedito la valutazione del diploma di geometra come titolo ulteriore, che è "attinente" al profilo tecnico.
4. Violazione degli artt. 51 e 97 Cost., violazione dei principi generali in tema di accesso al pubblico impiego e del principio del favor partecipationis. La condotta della P.A. violerebbe il principio del buon andamento, penalizzando un candidato meritevole per mere formalità e impedendo una corretta selezione basata sulle effettive capacità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scicli con memoria depositata in data 1 luglio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa dell'Ente ha sostenuto che la domanda del ricorrente era inequivocabile: nella sezione "Requisiti di accesso" , egli ha specificato "DIPLOMA DI GEOMETRA" , e nella sezione per il punteggio ha indicato la "Maturità Classica" come "titolo di studio ulteriore al diploma di Geometra" . Non vi era quindi alcun errore palese che giustificasse il soccorso istruttorio. Inoltre, ha eccepito che il ricorrente non avrebbe comunque potuto partecipare con la maturità classica come titolo di accesso, poiché la giurisprudenza richiede la pertinenza del titolo di studio alle funzioni da svolgere, anche nelle progressioni verticali.
Si è costituita altresì la controinteressata, sig.ra RE EN, con atto depositato in data 11 luglio 2025, la quale ha argomentato per l'infondatezza del ricorso, sottolineando la chiarezza della domanda presentata dal ricorrente e l'impossibilità di invocare il soccorso istruttorio per modificare una scelta consapevole, in ossequio al principio di autoresponsabilità e a tutela della par condicio dei concorrenti.
Con successive memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi. In particolare, la difesa del ricorrente, con memoria del 20 ottobre 2025 e del 23 gennaio 2026, ha precisato che né la legge né la lex specialis richiedevano un titolo di studio specifico e attinente per l'accesso, ma solo un generico diploma di scuola secondaria, essendo la pertinenza richiesta solo per i titoli ulteriori da valutare. Ha ribadito che l'errore nella collocazione dei titoli, entrambi dichiarati, era materiale ed evidente, e che il soccorso istruttorio era doveroso per non alterare l'esito della selezione per un mero formalismo.
Le difese del Comune e della controinteressata, con memorie del 30 ottobre 2025, del 2 febbraio 2026 e del 3 febbraio 2026, hanno insistito sull'inequivocabilità della volontà espressa dal candidato nella domanda e sull'inapplicabilità del soccorso istruttorio per sanare scelte strategiche del concorrente, richiamando il principio di autoresponsabilità. Hanno inoltre ribadito che il principio di pertinenza del titolo di studio si applica anche ai requisiti di accesso per le progressioni verticali, con la conseguenza che il ricorrente sarebbe stato comunque escluso se avesse indicato la maturità classica come titolo di accesso per un profilo tecnico.
All'udienza pubblica del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La controversia in esame verte sulla mancata attribuzione al ricorrente, sig. SI RA, di un punteggio aggiuntivo di 2,5 punti per il possesso del diploma di geometra (nell'ambito di una procedura di progressione verticale per la copertura di n. 3 posti di Funzionario Tecnico presso il Comune di Scicli).
In estrema sintesi, il ricorrente sostiene di aver commesso un mero errore materiale nella compilazione della domanda, indicando il diploma di geometra come titolo di accesso anziché come titolo ulteriore valutabile, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per emendare tale errore.
Il ricorso è infondato e, per l’effetto, deve essere rigettato.
Il Collegio ritiene che l'operato della Commissione esaminatrice risulti esente da censure, essendosi basata sulle risultanze della domanda di partecipazione presentata dal sig. RA.
In tale istanza, il candidato ha operato una scelta chiara, non equivocabile, imputando il diploma di geometra a requisito di ammissione e il diploma di maturità classica a titolo valutabile.
Più specificatamente, nella sezione dedicata ai "requisiti di accesso" , il sig. RA ha specificato, nell'apposito spazio, "diploma di geometra" ; successivamente, nella sezione destinata all'indicazione dei "titoli di studio (ulteriori o superiori all’obbligo scolastico) attinenti al profilo oggetto di selezione" ai fini dell'attribuzione del punteggio, ha dichiarato di possedere la "maturità classica" , aggiungendo tra parentesi la specificazione: "titolo di studio ulteriore al diploma di Geometra" .
Come già rilevato, la formulazione utilizzata dal candidato non lascia adito a dubbi interpretativi: egli ha consapevolmente scelto di utilizzare il diploma di geometra come titolo di accesso alla procedura e di presentare la maturità classica come titolo ulteriore da sottoporre a valutazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Il Decidente non ravvisa in tale dichiarazione alcuna ambiguità, contraddizione interna o errore materiale riconoscibile che potesse o dovesse indurre il potere-dovere di soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione.
Come è noto, l’istituto del soccorso istruttorio, nelle procedure concorsuali costituisce espressione del principio del “favor partecipationis” ed è circoscritto dalla giurisprudenza a sanare mere irregolarità formali o documentali, senza potersi estendere fino a consentire una modifica sostanziale della domanda di partecipazione; esso non può essere invocato per rimediare a negligenze o a scelte strategiche del concorrente che si rivelino “ex post” non ottimali.
In materia di procedure selettive, vige infatti, quale limite e contraltare al principio del “favor partecipationis” il principio di autoresponsabilità.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che il soccorso istruttorio è limitato dal principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascun partecipante sopporta le conseguenze delle proprie dichiarazioni e delle eventuali omissioni o imprecisioni commesse nella compilazione della domanda (cfr. Consiglio di Stato n. 343 del 24 aprile 2025 secondo cui “Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati”; cfr. Consiglio di Stato n. 7118 del 27 agosto 2025 secondo cui “ Nelle procedure comparative (…), il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), l. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost. (…)” ).
Consentire al ricorrente di modificare ex post la qualificazione dei titoli dichiarati, invertendo la qualificazione dei titoli di studio ( rectius trasformando il titolo di accesso in titolo ulteriormente valutabile e viceversa), dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, si tradurrebbe in una palese violazione del principio della par condicio , in quanto si consentirebbe una modifica sostanziale della domanda di partecipazione a termini ormai scaduti, riconoscendo a uno di essi un'opportunità di ottimizzare la propria posizione in graduatoria preclusa agli altri; non è ammissibile consentire una "riconfigurazione" della domanda per massimizzare il punteggio, quando la dichiarazione originaria era chiara e priva di ambiguità.
Pertanto, la Commissione ha agito legittimamente, attenendosi a quanto dichiarato dal candidato e valutando la maturità classica come titolo ulteriore, correttamente ritenuto "non attinente" al profilo di Funzionario Tecnico e, di conseguenza, non meritevole di punteggio, in conformità con la lex specialis .
Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tali dirimenti considerazioni, il Collegio osserva che qualora si accedesse alla tesi del ricorrente e, quindi, si considerasse la maturità classica come titolo di accesso, l’esito della procedura non muterebbe in suo favore ossia non condurrebbe al conseguimento del bene della vita anelato (ossia al riposizionamento in graduatoria).
In termini più chiari, qualora il sig. RA avesse utilizzato il diploma di maturità classica quale titolo di accesso per un profilo di "Funzionario Tecnico" , la sua domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di un requisito essenziale.
Giova evidenziare al riguardo che per l'accesso a posizioni pubbliche, comprese le progressioni verticali, vige il principio di pertinenza del titolo di studio rispetto alle funzioni e alle mansioni da svolgere. Tale principio, espressione dei canoni di ragionevolezza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., impone che il titolo di accesso sia congruente con le mansioni specifiche del profilo da ricoprire.
Nel caso di specie, un diploma di maturità classica è non attinente alle mansioni tecniche specialistiche proprie di un "Funzionario Tecnico" , che attengono a materie quali edilizia, urbanistica, topografia e infrastrutture.
Ne consegue che, se il ricorrente avesse effettivamente utilizzato la maturità classica come titolo di accesso, l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto escluderlo dalla procedura per carenza del requisito di accesso pertinente.
Infine, è infondato anche il motivo relativo al vizio di motivazione. La Commissione, nel verbale n. 3 del 9 aprile 2025 con cui ha respinto il reclamo del ricorrente, ha fornito una motivazione logica, congrua e sufficiente. Ha correttamente esposto di aver considerato il diploma di geometra come titolo di accesso, in conformità alla dichiarazione resa dal candidato nella domanda, e di aver ritenuto il diploma di maturità classica, indicato come titolo ulteriore, non attinente al profilo tecnico e quindi non valutabile ai fini del punteggio.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate e la natura della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE UR, Presidente
MA IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IT | IE UR |
IL SEGRETARIO