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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/12/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 2843/23 R.Gen.
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato in [...] il [...]), elettivamente domiciliata Parte_1
in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Elena Eugenia Ruggiero che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- ricorrente -
E
(P.iva/C.f. ), Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Achille Papa n. 7, presso lo studio dell'Avv.
EF CA De SI che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
- resistente -
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Ruperto giusta procura generale in atti
- litisconsorte necessario -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Dalla documentazione in atti risulta che ha lavorato alle Parte_1 dipendenze della ditta individuale dal 10.6.2006 al Controparte_1
1 14.6.2022, come operaio edile inquadrato nel I livello del CC Imprese Edili -
Artigianato con orario part-time di 24 ore settimanali (cfr. contratto di assunzione, lettera di dimissioni, cedolini paga, CU ed estratto previdenziale in atti).
Lo ha sostenuto di aver svolto, per l'intero periodo lavorativo, Parte_1 mansioni di operaio specializzato riconducibili al superiore III livello del citato CC
(ovvero in subordine al II livello del medesimo CC) e di aver sempre osservato un orario di lavoro full time, così articolato: “dal 10.06.2005 al mese di gennaio del 2008 dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 17,00 con pausa pranzo dalle 12,00 alle
13,00; successivamente e sino alla data delle dimissioni ha osservato un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 17,00 con pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00”.
Sulla base di quanto sostenuto e ritenuto di non aver percepito l'intero dovuto, il ricorrente ha chiesto la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di euro 330.990,60 (oppure – in subordine – di euro 302.906,91 ove le sue mansioni siano ricondotte al II livello) a titolo di differenze retributive per paga base, tredicesima mensilità e tfr, come da allegati conteggi al ricorso, oltre regolarizzazione della posizione contributiva.
Si è costituita in giudizio la , Controparte_3 eccependo la nullità del ricorso per carenza di idonee allegazioni alla base della domanda e l'infondatezza della medesima.
Con ordinanza emessa il 16.11.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con l' in relazione alla domanda di condanna al versamento dei CP_2
maggiori contributi dovuti sulle differenze retributive rivendicate.
In data 22.1.2024, l' si è costituito in giudizio chiedendo, ove venisse CP_2
accertata la fondatezza dei fatti dedotti dal ricorrente, la condanna della datrice di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali omessi nei limiti del termine di prescrizione quinquennale.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e rinviata per discussione, concedendo alle parti termine per note.
2 Con decreto del 6.11.2025 è stata disposta la trattazione della causa mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
I procuratori delle parti hanno presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.
All'esito del giudizio, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata nei termini di seguito indicati.
II. Preliminarmente, va chiarito che si è reso necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in quanto il ricorrente ha chiesto, nelle CP_2
conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo, la condanna della parte convenuta alla regolarizzazione della propria posizione lavorativa.
Invero, è stato affermato dalla Suprema Corte che, in presenza di una domanda volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di contributi in relazione alle rivendicate differenze retributive, deve disporsi l'integrazione del contradittorio nei confronti dell' in applicazione del seguente recente principio CP_2 giurisprudenziale: “In tema di omissioni contributive, nel giudizio promosso dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi, sussiste un litisconsorzio necessario con l' previdenziale, sicché, alla mancata CP_2
evocazione in giudizio dell'ente non consegue l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cass. n. 8956 del 14/05/2020, nonché
Cass. n. 17320 del 19/08/2020).
III. Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Al riguardo, deve rammentarsi il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, essendo invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione “attraverso l'esame complessivo dell'atto”, effettuabile
3 anche d'ufficio, con apprezzamento del giudice del merito. Inoltre, in ordine all'eccepita genericità e contraddittorietà dei “conteggi” allegati al ricorso, giova ricordare come la Suprema Corte abbia chiarito che, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo debba essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, atteso che in tale ipotesi il convenuto è posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
Nel caso in esame, il ricorso presentato dallo non può ritenersi Parte_1
affetto da nullità, in quanto dalla disamina complessiva dell'atto, effettuata con criteri non meramente formali, si evince che la domanda è volta ad ottenere l'accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive connesse: 1) all'espletamento di mansioni superiori analiticamente descritte nell'atto introduttivo con richiamo delle declaratorie contrattuali poste a comparazione;
b) allo svolgimento di un orario di lavoro superiore rispetto a quello contrattualizzato.
In sostanza, l'analisi complessivo dell'atto introduttivo del giudizio rivela l'adeguata indicazione sia dell'oggetto della domanda (accertamento del rapporto subordinato con le modalità indicate in ricorso, condanna della parte convenuta al pagamento della somma complessiva ivi riportata, per i titoli specificamente elencati), che le circostanze fattuali (il soggetto datoriale, le mansioni svolte, l'orario osservato, il periodo interessato, le somme complessivamente richieste per ciascuno dei titoli dedotti in ricorso) e gli elementi di diritto (contrattazione collettiva, disposizioni legislative) sui quali la stessa si fonda, sicchè la parte datoriale è stata posta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, come di fatto avvenuto.
Per quanto riguarda i rilievi critici evidenziati dal datore di lavoro nella propria memoria difensiva rispetto ai conteggi presentati da parte ricorrente (rilievi incentrati
– principalmente - sul mancato scomputo dell'intero compenso percepito in costanza di rapporto per come dichiarato in ricorso e sull'omesso inserimento della voce
“lavoro straordinario” pur menzionata nell'atto introduttivo), deve osservarsi che
4 trattasi di profili che rilevano sotto l'aspetto contabile che non sono in grado di condurre all'immediato rigetto della domanda per genericità e contraddittorietà delle allegazioni, piuttosto tali rilievi meriteranno di essere approfonditi in sede di determinazione delle differenze retributive laddove fossero accertati i fatti dedotti dal lavoratore.
IV. Passando all'esame del merito della domanda, essa – come detto – concerne lo svolgimento di mansioni superiori asseritamente espletate dal ricorrente e l'osservanza di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello formalmente indicato in contratto.
Per accertare tali circostanze è stata espletata la prova orale.
Al riguardo, giova evidenziare, sin da subito, che, nella valutazione del materiale probatorio acquisito, va assegnata preminente rilevanza alle dichiarazioni rilasciate dal teste . Testimone_1
Invero, sebbene tale testimone abbia riferito di essere il cognato del ricorrente, non sono emersi particolati motivi per dubitare sulla genuinità delle dichiarazioni da egli rese: detto testimone, oltre ad essere comparso per rendere testimonianza solo all'esito di accompagnamento coattivo, ha precisato di essere tutt'oggi dipendente della ditta convenuta e di non aver alcun contenzioso con quest'ultima; egli ha reso dichiarazioni particolarmente precise e scevre di evidenti profili di contraddittorietà.
E del resto il testimone è unico tra quelli ascoltati che ha lavorato con il Tes_1 ricorrente per tutto il periodo dedotto in giudizio (come confermato anche al punto
15 della memoria difensiva di parte convenuta) e, quindi, ha potuto avere compiuta e diretta conoscenza delle circostanze di fatto oggetto di accertamento.
Di contro, dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni ascoltati possono trarsi scarni elementi di prova in quanto gli stessi hanno avuto scarsa contezza dei fatti in questione: il teste di parte ricorrente , pur avendo riferito in ordine Testimone_2
alle capacità lavorative dello , ha lavorato con quest'ultimo in un periodo Per_1 di tempo diverso da quello in cui si collocano i fatti da accertarsi in questa sede (il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nel “periodo tra il 2002 ed il
2005”); i testi di parte convenuta, e hanno reso Testimone_3 Tes_4 dichiarazione estremamente generiche poiché hanno avuto modo di osservare
5 direttamente l'attività lavorativa del ricorrente in pochissime occasioni (il teste
[...]
ha dichiarato: “Sono architetto e ho diretto dei lavori affidati alla ditta del Tes_3 convenuto presso un cantiere di Capena via Roma (committenza . […] Erano Tes_5
lavori di manutenzione straordinaria (demolizione partizioni interne, pavimento, sottofondo, copertura lastrico solare, distribuzioni interne, posa impianti) e sono durati circa 5/6 mesi e mi pare furono eseguiti circa tre o quattro anni fa. Mi recavo presso il cantiera circa una volta ogni due giorni. […]Non ricordo i nominativi degli operai impiegati perché mi relazionano con il , suo figlio e la CP_1
committenza. Il ricorrente presente in aula era uno degli operai addetti al cantiere.
Ricordo che faceva mansioni di operaio, ma non so dire esattamente di cosa si occupò, ricordo che stava nel cantiere e lavorava fisicamente. Mi risultava che fosse un operaio generico, era sicuramente in cantiere”; il teste ha narrato che “Sono Tes_4
lavoratore autonomo e mi occupavo della posa di pavimentazione e rivestimenti. Non sono mai stato dipendente della ditta del convenuto. Solitamente collaboro con la ditta del convenuto […] Sono anni che ho rapporti con la ditta del convenuto e anche oggi la collaborazione si protrae. Sicuramente una lavorazione l'anno mi viene affidata, magari può essere capitato che per un anno non ho ricevuto incarichi, così come che in uno stesso anno mi vengono affidati più lavori. Ovviamente dipende dal tipo di cantiere, comunque mediamente lavoro una settimana presso i cantieri del convenuto, ma può essere anche un mese come due giorni […] Mi è capitato di lavorare nello stesso cantiere con il ricorrente. Quest'ultimo si occupava di attività di manovalanza e muratura, ma di preciso non so. L'ho visto scaricare materiale,
Non ho visto il ricorrente occuparsi della pittura (anche perché in questo caso il pavimento è stato già completato). Può darsi che il ricorrente si sia occupato della costruzione di tramezzi, ma principalmente se ne occupava il CP_1
Solitamente ditte esterne si occupavano dell'intonaco, come avveniva per la pavimentazione, magari per cose piccole se ne occupava la ditta di . Ho CP_1 visto il ricorrente eseguire tracce. Ho visto il ricorrente installare pozzetti ma lo faceva insieme al titolare, questo era sempre presente, ma non so dire poi chi lo faceva materialmente. Analogo discorso vale per la costruzione dei tetti, io li vedono sopra il tetto ma non so dire cosa facessero esattamente. Non mi è capitato di vedere
6 il ricorrente occuparsi di demolizioni e della costruzione di marciapiedi. Il ricorrente sicuramente lavorava la mattina, mentre non l'ho mai visto il pomeriggio.
Io lavoravo anche il pomeriggio ma non sempre, in queste occasioni mi è capitato di vedere poche volte il ricorrente lavorare di pomeriggio”).
IV.1 Fatta questa premessa, si può passare al vaglio della domanda volta ad ottenere un inquadramento superiore.
A tal fine, si deve notare che appartengono al rivendicato livello III del CC
Imprese Edili – Artigianato “quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale”, vale a dire “operai specializzati” che sono “quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnicopratica”; a titolo di esempio
“Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti”;
“Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte
a crociere, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scule in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti ”; “Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di gesso ed in cemento, su modello o disegno”; “Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati sia al banco che sul posto”; “Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettature a mano libera”; “Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica: marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione”
“Posatore di rivestimenti: capace di eseguire tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione”.
Sono ricompresi invece nel II livello del cit. CC (richiesto in via subordinata dal ricorrente) “i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che
7 richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione”, ossia gli operai qualificati “che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione”, tra cui – a titolo esemplificativo –
“Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria”; “Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, ecc. perfettamente a livello in angoli e rigature”; “Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcature di servizi o con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno”, “Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.”; “Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno”; “Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per
l'armatura di struttura in cemento armato precompresso”; “Stuccatore comune di soffitti e pareti”; “Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà”.
Di contro, appartengono al I livello (quello formalmente posseduto dal ricorrente) gli operai comuni, vale a dire “Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni come aiuto operai di livelli superiori. Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni. Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificatamente idoneo per l'esecuzione delle murature nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi
8 costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici
(sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti a scala, la preparazione di sottofondi grezzi). Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. propria dei cantieri di prefabbricazione: al montaggio o smontaggio di stampi preformati e delle relative parti competenti già predisposte; al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno; alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tasserine, piastrelle in cottogres, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere; al getto di calcestruzzo negli stampi; alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, ecc.; alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso; all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio testati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso; al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc., nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale; alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc. Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
Terrazziere: l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiature (non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchiettatura. […] Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati.
Aiutante posatore di coperture impermeabili. Bitumatore o catramista stradale”.
Come si può evincere dall'esame delle declaratorie contrattuali sopra riportate,
i tratti differenziali dei livelli in comparazione sono essenzialmente i seguenti: il lavoratore di III livello è un operaio specializzato in grado di eseguire lavori particolarmente complessi nonché ogni lavorazione di una determinata tipologia di
9 tecnica edilizia;
il lavoratore di II livello, pur essendo in grado eseguire autonomamente operazioni esecutive, non ha una preparazione tale che gli permette di eseguire lavorazioni che presentano particolari difficoltà, per cui le sue capacità vengono definite normali;
il lavoratore di I livello esegue invece semplici lavorazioni di supporto ad altri operai più qualificati alla cui stretta supervisione è sottoposto, tale attività è caratterizzata dal prevalente sforzo fisico e riguarda operazioni complementari di cantiere.
Ebbene, dall'espletata istruttoria (e in particolare dalle dichiarazioni dal teste
) è emerso che il ricorrente non si è limitato a svolgere compiti di mero supporto Tes_1 come manovale, ma ha eseguito plurime incombenze lavorative richiedenti una qualificata capacità professionale. Ed infatti il ricorrente ha eseguito per la ditta convenuta lavori di intonacatura, di costruzione tramezzi, predisposizione tracce, montaggio di scatole per impianti e pozzetti fognari, posa di tegola e porfido.
Sebbene le lavorazioni assegnate al ricorrente non implicassero una particolare specializzazione e nonostante non sia emerso che egli abbia svolto compiti che presentassero particolari difficoltà di esecuzione (si pensi allo stuccatore “capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati” oppure al posatore di rivestimenti “capace di eseguire tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione”), caratteristiche tipiche del III livello cit. CC, deve evidenziarsi che comunque è stato accertato che lo sapesse eseguire, con un adeguato grado di autonomia e sulla base Parte_2 delle direttive generali del titolare della ditta, molteplici lavorazioni del settore della muratura, che sicuramente richiedevano, per la loro esecuzione, il possesso di normali capacità professionali tipiche del II livello del CC in questione.
Invero, va considerato che, come dichiarato dai testi escussi, la ditta convenuta fosse affidataria anche di appalti per lavori di muratura di rilevante entità (come costruzioni di villette o ristrutturazioni complete di appartamenti), nell'ambito dei quali vi lavoravano solo 4 unità (il titolare della ditta, il figlio di quest'ultimo,
l'odierno ricorrente ed il testimone , per cui deve ragionevolmente ritenersi Tes_1
che i due operai impiegati dal titolare della ditta fossero in grado di eseguire operazioni esecutive con una certa autonomia e grado di qualificazione professionale.
10 Ed infatti, il testimone ha riferito che le lavorazioni più complesse erano Tes_1
eseguite direttamente dal titolare oppure affidate ad altre imprese Controparte_1
(come realizzazione impianti elettrici e idraulici o posa della pavimentazione), precisando, però, che il ricorrente eseguiva tutte le operazioni di cantiere (e non semplici attività complementari), pur sulla base delle direttive generali del titolare della ditta che si occupava anche della programmazione dei lavori.
Inoltre, ai fini della verifica della capacità professionale dello , non Parte_1 può trascurarsi che egli ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta per un cospicuo numero anni e che, anche prima dell'assunzione con quest'ultima, avesse pacificamente già lavorato per una società che si occupava di lavori edilizi a partire dal giugno 2002.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte, deve ritenersi che, in ragione dell'accertata attività di lavoro prestata dal lavoratore a favore della ditta convenuta e della considerevole esperienza lavorativa da egli posseduta, il ricorrente avesse diritto ad essere inquadrato nel II livello CC Imprese Edili – Artigianato, avendo espletato operazioni esecutive lavori che implicavano il possesso di normali capacità
e qualificazioni professionali.
IV.2 In merito all'orario svolto dal ricorrente, deve rilevarsi che il teste Tes_1 ha confermato che lo ha sempre osservato un normale orario full time. Parte_1
Sul punto, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente ha lavorato dalle ore 8.00 alle
17.00, con pausa pranzo di un'ora da lunedì al venerdì a partire dal 2011, ma prima lavoravamo anche di sabato con orario sempre 8.00 – 17.00. Questo è sempre stato
l'orario di lavoro del ricorrente”.
In ordine alla scarsa pregnanza probatoria delle dichiarazioni rilasciate dagli altri testi escussi si rimanda alle considerazioni svolte in precedenza.
V. In definitiva, va affermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta convenuta dal 10.6.2005 al 14.6.2022 osservando un orario di lavoro full time e svolgendo mansioni riconducibili al II livello CC Imprese Edili – Artigianato.
Dunque, il ricorrente ha diritto ad ottenere le differenze retributive per paga base, mensilità aggiuntiva e tfr in ragione del riconosciuto inquadramento superiore
11 e dell'accertato orario prestato, detratto quanto effettivamente percepito in costanza di rapporto.
Ai fini del computo del trattamento dovuto possono essere presi in considerazione i conteggi elaborati da parte ricorrente che, oltre ad essere privi di evidenti anomalie, non sono stati specificatamente contestati da parte convenuta nella parte determinativa del dovuto.
A tal proposito, va precisato che, sebbene sia emerso che il ricorrente avesse prestato ore di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro, il medesimo non ha rivendicato il pagamento del compenso per lavoro straordinario.
Con riguardo invece alla tredicesima mensilità, va osservato che, siccome il ricorrente ha richiesto solamente la differenza tra trattamento dovuto e quello effettivamente elargito, egli ha correttamente evocato in giudizio solo il datore di lavoro e non anche la , la quale va chiamata in giudizio laddove la parte CP_4 datoriale abbia integralmente adempiuto agli obblighi verso la medesima (cfr. CP_4
Cass. n. 17961 del 2018), mentre, nella specie, anche se il datore di lavoro ha dimostrato di aver versato gli accontamenti a favore della , è evidente che CP_4 questi sono stati calcolati sul minore valore della retribuzione corrisposta al lavoratore.
Ebbene, dall'importo complessivamente spettante al ricorrente per i suddetti titoli alla luce di quanto sopra accertato vanno detratte le somme elargite in costanza di rapporto di lavoro.
In proposito, il ricorrente ha allegato di aver percepito una retribuzione mensile pari alla somma netta di euro 900,00, inferiore ai minimi contrattuali per la quantità
e qualità del lavoro prestato. Tuttavia, il ricorrente, nei propri conteggi, non ha scomputato i compensi percepiti nelle annualità dal 2010 al 2022.
Di contro, parte convenuta ha analiticamente allegato che, con riferimento a tali annualità, sono stati corrisposti al lavoratore emolumenti dal complessivo valore di euro 196.808,87 (vedi punti da 82 a 133 della memoria difensiva), importo completamente non considerato nei conteggi di parte ricorrente e risultante dalle buste paga e dagli assegni prodotti dalla parte datoriale come da prospetto riepilogativo sub. doc. 202.
12 Dunque, dalla somma di euro 302.906,91 pretesa in via subordinata dal ricorrente deve essere detratto detto ulteriore importo di euro 196.808,87, giungendo alla somma di euro 106.098,04 dovuta al ricorrente a titolo di differenze retributive ed al cui pagamento va condannata la parte convenuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Il parziale accoglimento della domanda determina la compensazione delle spese processuali in ragione di 2/3. La parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, della restante parte, liquidata come in dispositivo, pur tenendo conto della non particolare complessità delli fasi istruttoria e decisionale, le quali vengono perciò ridotte sino al 50%.
P.Q.M.
- dichiara che aveva diritto ad essere inquadrato nel II livello Parte_1
del CCNL Imprese Edili – Artigianato ed a ricevere il corrispondente trattamento economico sulla base di un orario full time per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso con la ditta Costruzione Di Girolamo Buno dal 10.6.2005 al 14.6.2022;
- condanna la ditta convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 106.098,04, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo;
- rigetta, per il resto, la domanda;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la ditta convenuta a rimborsare, in favore del procuratore antistatario del ricorrente, la restante parte che liquida in €
4.723,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti.
Così deciso in data 12.12.2025.
Il Giudice
SI Di PI
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