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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 20/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2024 promossa da:
, , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SALA VERA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
OT , nata in [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LONGHI FRANCESCO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO- SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. disporre l'affido esclusivo della figlia al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso;
2. disporre che la madre possa vedere la figlia liberamente previ accordi e comunque a weekend alterni, dal venerdì alle 19.00 fino alle 19.00 della domenica;
inoltre, madre e figlia potranno sentirsi telefonicamente, ogni giorno, tra le 18 e le 19. Inoltre, la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel periodo delle vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni nel periodo estivo, questi ultimi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. La madre potrà trascorrere periodi di vacanza all'estero con la minore solo in Europa. Il padre si impegna comunque, allorché si recherà in India con la figlia, a far trascorrere alla minore alcuni dei giorni di vacanza con i parenti della madre e con la madre stessa ove si trovasse in India nel medesimo periodo. I genitori si impegnano a scambiarsi la carta d'identità della minore nei periodi di lunga permanenza presso l'uno o l'altro;
3. disporre che parte resistente corrisponda a parte ricorrente a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di Euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024;
4. porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 80 % a carico del padre e del 20% a carico della madre le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre;
6. spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con , unione dalla quale nasceva la figlia CP_2 Per_1 in data 20.01.2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno
[...] in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa il 29.06.2023.
Stante la mancata costituzione della resistente, la stessa è stata dichiarata contumace e, previo ascolto del ricorrente, sono stati assunti i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Su istanza del ricorrente, è stata altresì emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, pubblicata in data 30.10.2024.
Successivamente, nel corso dell'istruttoria, si è tardivamente costituita la resistente, con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia.
Le parti hanno dunque dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno precisato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di ulteriori memorie conclusionali.
pagina 2 di 3 ***
Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 862/2024, pubblicata da questo Tribunale il 30.10.2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg. Parte_1
e è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del
[...] CP_2 relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Quanto alle domande accessorie, ritiene il Collegio che, anche alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati, quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della figlia minorenne, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere omologate dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. omologa le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate dalle parti come da conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 19/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 363/2024 promossa da:
, , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SALA VERA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
OT , nata in [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LONGHI FRANCESCO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO- SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. disporre l'affido esclusivo della figlia al padre, con collocamento prevalente presso lo stesso;
2. disporre che la madre possa vedere la figlia liberamente previ accordi e comunque a weekend alterni, dal venerdì alle 19.00 fino alle 19.00 della domenica;
inoltre, madre e figlia potranno sentirsi telefonicamente, ogni giorno, tra le 18 e le 19. Inoltre, la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana nel periodo delle vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni nel periodo estivo, questi ultimi da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. La madre potrà trascorrere periodi di vacanza all'estero con la minore solo in Europa. Il padre si impegna comunque, allorché si recherà in India con la figlia, a far trascorrere alla minore alcuni dei giorni di vacanza con i parenti della madre e con la madre stessa ove si trovasse in India nel medesimo periodo. I genitori si impegnano a scambiarsi la carta d'identità della minore nei periodi di lunga permanenza presso l'uno o l'altro;
3. disporre che parte resistente corrisponda a parte ricorrente a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore la somma mensile di Euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di febbraio 2024;
4. porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 80 % a carico del padre e del 20% a carico della madre le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
5. disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre;
6. spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con , unione dalla quale nasceva la figlia CP_2 Per_1 in data 20.01.2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno
[...] in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa il 29.06.2023.
Stante la mancata costituzione della resistente, la stessa è stata dichiarata contumace e, previo ascolto del ricorrente, sono stati assunti i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Su istanza del ricorrente, è stata altresì emessa sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, pubblicata in data 30.10.2024.
Successivamente, nel corso dell'istruttoria, si è tardivamente costituita la resistente, con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia.
Le parti hanno dunque dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio e hanno precisato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe, rinunciando ai termini per il deposito di ulteriori memorie conclusionali.
pagina 2 di 3 ***
Va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 862/2024, pubblicata da questo Tribunale il 30.10.2024, il vincolo matrimoniale che legava i sigg. Parte_1
e è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del
[...] CP_2 relativo status a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Quanto alle domande accessorie, ritiene il Collegio che, anche alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali incaricati, quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge, non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della figlia minorenne, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere omologate dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. omologa le condizioni di scioglimento del matrimonio concordate dalle parti come da conclusioni indicate in epigrafe;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 19/06/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini
Giorgio Bertola
pagina 3 di 3