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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10402/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10402 /2021 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Candioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Piazza Vinci n. 53.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi Di Castelvetere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Costantino
Morin n. 45;
APPELLATA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.01.2021, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 21696/2020, emessa dal giudice di pace di Roma e pubblicata il 12.11.2020, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 1200/2018 con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “Il Giudice di Pace,
Mariateresa Gitto, definitivamente decidendo nella causa n.1200/2018 R.G.A.C., così provvede: Rigetta la domanda proposta da , per effetto, lo condanna Parte_1
al pagamento, in favore della in persona del suo procuratore Controparte_1
speciale delle spese di lite che liquida in euro 1.990,00 per compensi oltre Parte_2
il rimborso forfetario, il Cpa e l'Iva spese come per legge;
Compensa le spese di lite tra l'attore, e la società Roma 12.11.2020”. Controparte_2 CP_3
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti di della e della Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno materiale subito dall'autovettura CP_3
Contro Mercedes GL targata FE314PD (assicurata in relazione al sinistro stradale verificatosi il giorno 28.01.2017 alle ore 15,15, a Formello (RM), nei pressi del centro commerciale “Le Rughe”.
Nel giudizio di primo grado, si è costituita la chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, ritenendo satisfattivo del pregiudizio subito dall'attore l'acconto di 1800,00 euro corrisposto.
Secondo la ricostruzione fornita da parte appellante nel presente giudizio: “ 1) Il giorno
28.01.2017, verso le ore 15,15 in Formello (RM), nei pressi del centro commerciale, sito in località Le Rughe, l'attore, alla guida della propria autovettura Mercedes GL con targa FE314PD, percorreva regolarmente la via Africa, adibita, in parte, a parcheggio del Centro Commerciale e, mentre si apprestava a parcheggiare, veniva tamponato violentemente dall'autovettura Fiat Doblo con targa CE185XL, condotta da , il quale sopraggiungeva da retro e ad elevata velocità. 2) A Controparte_2
seguito del violento tamponamento subito il veicolo Mercedes GL, condotto dall'attore, veniva sospinto a ridosso della struttura di cemento del palo della luce ubicato al centro del parcheggio riportando gravi danni alla carrozzeria sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, oltre che danni alle parti meccaniche ed elettriche e per le cui riparazioni, l'attore medesimo, ha dovuto esborsare la somma di € 13.761,47 (come da fattura in atti – doc.5), oltre l'esborso della somma di € 122,00 per soccorso stradale (v. fattura 9/2017 APAF –doc. 4) oltre il maggior danno per
“fermo tecnico” e “deprezzamento commerciale del veicolo stesso che si quantificano rispettivamente in € 600 (fermo tecnico) ed € 3.000,00 (svalutazione commerciale).
Il Giudice di prime cure ha così motivato il rigetto: “Entrambi i testimoni escussi hanno confermato le circostanze per come ammesse e cioè che l'attore in data
28.01.2017, verso le ore 15.15, in Formello (RM), nei pressi del centro commerciale
“Le Rughe”, alla guida della propria autovettura Mercedes GL Tg. FE314PD, mentre percorreva regolarmente la Via Africa, è stato tamponato dall'autovettura Fiat
Doblo Tg. CE185XL, condotta da , il quale sopraggiungeva dal retro Controparte_2
ad alta velocità. Altresì, i testi hanno confermato che a seguito dell'urto il veicolo dell'attore è stato sospinto a ridosso della struttura di cemento del palo della luce ubicato sulla destra della carteggiata. Di contro però entrambi hanno dichiarato un'altra dinamica e cioè che il sinistro è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale. Infatti, il teste ha testualmente dichiarato: “Ho Testimone_1
notato che il signor che si trovava alla guida del veicolo Mercedes di Parte_1
colore nero, stava cercando parcheggio quando, nel momento in cui lo ha trovato e aveva già girato per inserirsi nel parcheggio è stato tamponato dal furgoncino, di colore bianco sporco che procedeva a velocità sostenuta”. Lo stesso teste ha dichiarato che la Mercedes è stata sospinta a ridosso di una base di cemento armato di circa 50 cm di altezza che sostiene il palo della luce “che si trovava al centro dell'area del parcheggio dove si stava inserendo la Mercedes”. Per cui anche sulla posizione del palo il teste prima ammette che la struttura di cemento del palo Tes_1
della luce era ubicato sulla destra della carreggiata di Via Africa e poi dichiara che il palo era al centro dell'area di parcheggio. Anche il teste ha Testimone_2
confermato circostanze contrastanti. Infatti, prima ammette le circostanze di cui all'atto di citazione e poi dichiara che la Mercedes stava parcheggiando quando è stata tamponata. Inoltre anche questo teste ha dichiarato che la base di cemento, alta circa 80 cm o un metro, si trovava “più o meno al centro del parcheggio”. Si ritiene, pertanto, che le deposizioni rese dai testi non siano attendibili per la ricostruzione del sinistro per cui è causa. Altresì le circostanze dedotte dall'attore nell'atto introduttivo contrastano con quanto emerge dall'esame del CID offerto in produzione. In particolare dal grafico dell'incidente al momento dell'urto, risulta che il sinistro è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale. Difatti si rileva che il grafico riproduce i parcheggi sia a destra che a sinistra divisi da una corsia. Infine, questo giudice non può non tenere conto che all'esito della perizia, effettuata dalla convenuta Contro la Fiat Doblo Tg. CE185XL non presentava danni nella parte inferiore compatibili con il tipo di tamponamento descritto dall'attore, per come emerge dalle Contro fotografie prodotte anche dalla convenuta on contestate. Per cui alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra rilevato, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto non è stata accertata la dinamica del sinistro in conformità a quanto esposto dall'attore nel libello introduttivo” (cfr. sentenza di I grado depositata il 12.11.2020. fascicolo.attore).
Nell'ambito del presente procedimento, sono stati dedotti i seguenti motivi di appello:
1. Con il primo motivo, “Violazione del diritto di difesa” parte appellante ha dedotto che: “Orbene, con “note di trattazione scritta”, depositate il
06.10.2020, il sottoscritto procuratore chiedeva al Giudice di Pace che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, mentre la difesa dell
[...]
insisteva per l'ammissione di c.t.u. tecno-modale. Il Giudice di Pace, CP_1
invece di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni e/o l'espletamento della c.t.u. tecno-modale, riteneva autonomamente ed ingiustificatamente di decidere la causa rigettando la domanda attorea”;
2. Con il secondo motivo, “Travisamento da parte del giudice di pace, delle risultanze istruttorie ed, in particolare, delle prove testimoniali e della ubicazione dei danni” parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato la perizia espletata sul veicolo Fiat LÒ di proprietà di parte convenuta nonché le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado ritenendole inattendibili;
3. Con il terzo motivo, “Violazione di legge ed, in particolare dell'Art. 143 del codice delle assicurazioni private- D.L.
7.09.2005 n.209” parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe violato l'art.143 del codice delle assicurazioni private disattendendo il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro in difetto di prova contraria da parte dell'assicurazione;
4. Con il quarto motivo, “omessa valutazione degli altri elementi istruttori acquisiti nel processo: contumacia dei convenuti e e CP_3 Controparte_2
mancata risposta all'interrogatorio formale deferito a quest'ultimo. Artt.232,
291 e 171 cpc” parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe erroneamente omesso di valutare gli altri elementi acquisiti nel processo di primo grado, tra cui la contumacia delle parti convenute e la mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale deferitole.
L'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.21696/2020, emessa dal Giudice di Pace di Roma,
Secondo Ufficio Ufficio, Giudice Dott.ssa Mariateresa Gitto, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1200/2018 depositata in cancelleria in data 24.11.2020 accogliere le seguenti conclusioni, dichiarare che l'incidente di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Signor conducente al momento del sinistro Controparte_2
dell'autoveicolo Fiat Doblo con targa CE185XL e, per l'effetto condannarlo in solido e/o alternativamente con la (proprietario) e la Controparte_4 CP_5
il persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento per i danni
[...]
materiali patiti, e patiendi dall'attore in conseguenza del sinistro de quo e nella residua somma di € 15.983,47, al netto della somma di € 1.500,00, offerta prima del giudizio di primo grado dalla Compagnia assicuratrice convenuta o, in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa,
IVA e CAP come per legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva di non avendo questi provato di essere proprietario Parte_1
dell'autovettura Mercedes GL tg. FE314PD, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n. 21696/2020 emessa dal giudice di pace di Roma ritenendo inverosimile il sinistro descritto da parte attrice alla luce degli elementi probatori acquisiti nell'ambito del giudizio di primo grado.
Non si sono costituiti in giudizio e la e ne veniva pertanto Controparte_2 CP_3
dichiarata la contumacia all'udienza del 23.03.2022 (cfr. verbale di udienza del
23.03.2022).
2) Dell'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto dell'appellante al risarcimento del danno
In via preliminare, deve darsi atto che il giudice di primo grado non ha violato il diritto di difesa di parte appellante consentendo regolarmente alle parti di precisare le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta (cfr. ordinanza del
10.08.2020. fascicolo . Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'eventuale omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni, costituisce una semplice irregolarità: “L'omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio” (Cassazione civile sez. III,
11/12/2012, n.22618/2012).
Quanto all'eccezione di legittimazione attiva sollevata dalla Controparte_1
deve rilevarsi che alla data di verificazione del sinistro non era il Parte_1
proprietario dell'autovettura Mercedes GL, bensì un semplice utilizzatore del veicolo concesso in leasing (cfr. consultazione sistema informativo A.C.I. fascicolo primo grado)
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato la legittimazione attiva dell'utilizzatore di un veicolo concesso in leasing a domandare il risarcimento del danno riportato dal veicolo stesso in un sinistro stradale” (Cassazione civile sez. III, 12/10/2010, n.21011).
Alla luce della giurisprudenza citata, l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da parte appellata va rigettata in quanto sebbene alla data del sinistro l'odierno appellante non fosse proprietario dell'autovettura, aveva in ogni caso il possesso del veicolo con il conseguente interesse alla riparazione dello stesso.
Il presente giudizio, verte sulla richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Mercedes GL tg.FE314PD condotta da in Parte_1
conseguenza al tamponamento causato dal veicolo Fiat Doblo tg.CE185XL condotto da avvenuto il giorno 28.01.2017 a Formello (RM) nei pressi del Controparte_2
centro commerciale Le Rughe. Il giudice di pace, nel giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda in relazione a una serie di incongruenze emerse nel corso della fase istruttoria ritenendo non provata la dinamica del sinistro prospettata dall'appellante/attore nell'atto di citazione.
Il compendio probatorio offerto da parte attrice/appellante nel corso del giudizio di primo grado, che ha inciso sul convincimento del giudice di pace, è composto dai seguenti elementi di prova:
1. Le dichiarazioni rese in sede di testimonianza da e Testimone_1 Tes_3
che hanno riferito in ordine a un tamponamento verificatosi all'interno del
[...]
parcheggio del centro commerciale Le Rughe (cfr. testimonianze di Tes_1
e fascicolo di primo grado);
[...] Testimone_3
2. Modulo di contestazione amichevole di incidente sottoscritto da Parte_1
e con annesso grafico dell'incidente attestante un Controparte_2
tamponamento tra i due veicoli all'interno del parcheggio (cfr. modulo di contestazione amichevole. fascicolo di primo grado)
3. La perizia eseguita dalla sul veicolo Fiat Doblo e le fotografie Controparte_1
finalizzate a mettere in evidenza i danni materiali relativi alla parte anteriore di tale autovettura (cfr. perizia eseguita dalla e fotografie Controparte_1
relative al veicolo Fiat doblo allegate al fascicolo di primo grado).
Gli elementi innanzi riportati non consentono una diversa valutazione circa il mancato raggiungimento della prova della dinamica del sinistro già effettuata dal giudice di pace.
Invero, le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado da Tes_1
e non collimano con quanto prospettato da in
[...] Testimone_4 Parte_1
primo grado nell'atto di citazione avendo questi originariamente riferito di essere stato urtato dall'autovettura Fiat Doblo mentre percorreva Viale Africa e di aver colliso a causa del tamponamento con una struttura di cemento del palo della luce che era collocato sulla destra della carreggiata riportando gravi danni alla carrozzeria sia nella parte anteriore che posteriore (cfr. atto di citazione. fascicolo di primo grado). I testimoni escussi, come del resto già correttamente rilevato dal giudice di pace, avrebbero invece riferito di un tamponamento avvenuto all'interno del parcheggio del centro commerciale Le Rughe per effetto del quale l'autovettura Mercedes GL, finiva per essere sospinta contro una struttura in cemento che sorreggeva il palo della luce collocato al centro del parcheggio e non sulla destra della carreggiata di Viale Africa.
Alla luce delle superiori considerazioni, considerata inoltre l'assenza di verbale, di fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro e la mancata individuazione del palo della luce contro cui sarebbe stato sospinto il veicolo condotto da non Parte_1
può essere individuato il luogo in cui si sarebbe concretizzato il sinistro descritto da parte appellante.
Quanto alla valenza probatoria del modulo di contestazione amichevole di incidente, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che: “La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” ( Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770), nello stesso senso anche (Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770).
Peraltro, il contenuto del modulo di contestazione amichevole di incidente potrà essere disatteso nel caso di accertata incompatibilità tra quanto prospettato nel documento e quanto accertato nel corso del giudizio :“Le valutazioni sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto modello CAI) devono ritenersi precluse dall'esistenza di un'incompatibilità oggettiva ed accertata tra il fatto così come descritto in tale documento e le conseguenze dell'incidente così come accertate in giudizio (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.845).
Ciò premesso, occorre rilevare che nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare in relazione ai danni oggettivamente riscontrabili, le parti dell'autovettura da sostituire e il costo necessario per la riparazione del veicolo condotto all'epoca del sinistro da Parte_1
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto ispezionare l'autovettura Mercedes GL targata FE314PD in quanto alla data di esecuzione delle operazioni peritali, risultava esser stata venduta dall'odierno appellante.
In relazione all'entità dei danni materiali riportati dall'autovettura Mercedes GL, il consulente tecnico d'ufficio ha esposto quanto segue: “Non risultano effettuati alla data dell'evento accertamenti sul campo del sinistro tesi ad analizzare il palo coinvolto
e la relativa struttura di cemento. In assenza di tali elementi e soprattutto in assenza di fotografie raffiguranti i danni della MERCEDES GL non è possibile entrare nel merito della riconducibilità dei danni anteriori della MERCEDES al campo del sinistro. I danni posteriori della MERCEDES appaiono compatibili con la dinamica denunciata e verosimilmente coerenti con le altezze dei punti d'urto. L'unica analisi possibile è quella effettuata con la comparazione tra i veicoli attraverso la metodologia delle sagome in scala sopra riportate. Relativamente all'estimo dei danni della
MERCEDES GL lo scrivente non è in possesso di documentazione fotografica raffiguranti gli stessi, ne tanto meno ha avuto modo di visionare il veicolo al fine di accertarne i danni o le relative riparazioni. Per tali motivazioni si è fatto esclusivo riferimento all'estimo effettuato dalla convenuta così come esposto nella relativa perizia estimativa. Sono stati adeguati i costi orari della mano d'opera e dei materiali di consumo” e ha così concluso: “La vettura MERCEDES GL non è stata messa a disposizione del collegio peritale in quanto venduta, non risultano presenti in atti fotografie raffiguranti i danni della stessa e pertanto in assenza dell'impronta dei danni stessi non è possibile effettuare una stima analitica dei costi di ripristino.
Vengono pertanto condivise tutte le parti riconosciute in sostituzione ed in riparazione così come esposte nella perizia analitica prodotta agli atti della convenuta” (cfr. ctu a firma di depositata in data 16.10.2024). Persona_1 Il consulente tecnico d'ufficio, impossibilitato ad ispezionare il suddetto veicolo, ha potuto esprimersi esclusivamente in termini probabilistici ed esclusivamente in ordine ai danni posteriori dell'autovettura ricorrendo alla metodologia delle sagome in scala mediante la comparazione tra l'altezza dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. pag 4-5 ctu a firma di e nulla ha potuto riferire in merito ai presunti danni Persona_1
anteriori lamentati da parte appellante.
A ciò aggiungasi che nell'ambito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, l'autovettura Mercedes GL era stata ispezionata soltanto a riparazioni ultimate e pertanto il perito incaricato dalla nulla ha potuto constatare in Controparte_1
merito ai danni subiti dall'autovettura condotta in occasione del sinistro da Pt_1
(cfr. perizie eseguite sui veicoli coinvolti nel sinistro. fascicolo di primo grado).
[...]
Analogamente dall'analisi delle fotografie relative alla parte anteriore del veicolo Fiat
Doblo che avrebbe tamponato il veicolo dell'appellante, si evidenziano danni di lieve entità non compatibili con quanto prospettato da ossia un urto di Parte_1
violenza tale da sospingere in avanti la sua autovettura.
In conclusione, tenuto conto dell'assenza di verbale e di fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro idonee ad individuare il luogo in cui si è concretizzato l'impatto tra i due veicoli, delle incongruenze tra quanto dichiarato dai testimoni e e quanto prospettato nell'atto di citazione Testimone_1 Testimone_4
dall'appellante in merito alla dinamica del sinistro, della mancata ispezione dell'autovettura Mercedes GL da parte del consulente tecnico a causa della contestuale vendita del mezzo e l'impossibilità di accertare i danni subiti e le riparazioni necessarie, l'appello va rigettato in difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i danni materiali asseritamente subiti e la dinamica del sinistro prospettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 21696/2020 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata il 12.11.2020;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, relative al presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
PONE definitivamente a carico di parte appellante le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 04/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10402 /2021 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Candioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, Piazza Vinci n. 53.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi Di Castelvetere, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Costantino
Morin n. 45;
APPELLATA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
(C.F. ) CP_3 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.01.2021, l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 21696/2020, emessa dal giudice di pace di Roma e pubblicata il 12.11.2020, a conclusione del giudizio avente R.G. n. 1200/2018 con cui è stata rigettata la domanda da questi proposta col seguente dispositivo: “Il Giudice di Pace,
Mariateresa Gitto, definitivamente decidendo nella causa n.1200/2018 R.G.A.C., così provvede: Rigetta la domanda proposta da , per effetto, lo condanna Parte_1
al pagamento, in favore della in persona del suo procuratore Controparte_1
speciale delle spese di lite che liquida in euro 1.990,00 per compensi oltre Parte_2
il rimborso forfetario, il Cpa e l'Iva spese come per legge;
Compensa le spese di lite tra l'attore, e la società Roma 12.11.2020”. Controparte_2 CP_3
Il provvedimento è stato reso all'esito del giudizio di primo grado instaurato da nei confronti di della e della Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno materiale subito dall'autovettura CP_3
Contro Mercedes GL targata FE314PD (assicurata in relazione al sinistro stradale verificatosi il giorno 28.01.2017 alle ore 15,15, a Formello (RM), nei pressi del centro commerciale “Le Rughe”.
Nel giudizio di primo grado, si è costituita la chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea, ritenendo satisfattivo del pregiudizio subito dall'attore l'acconto di 1800,00 euro corrisposto.
Secondo la ricostruzione fornita da parte appellante nel presente giudizio: “ 1) Il giorno
28.01.2017, verso le ore 15,15 in Formello (RM), nei pressi del centro commerciale, sito in località Le Rughe, l'attore, alla guida della propria autovettura Mercedes GL con targa FE314PD, percorreva regolarmente la via Africa, adibita, in parte, a parcheggio del Centro Commerciale e, mentre si apprestava a parcheggiare, veniva tamponato violentemente dall'autovettura Fiat Doblo con targa CE185XL, condotta da , il quale sopraggiungeva da retro e ad elevata velocità. 2) A Controparte_2
seguito del violento tamponamento subito il veicolo Mercedes GL, condotto dall'attore, veniva sospinto a ridosso della struttura di cemento del palo della luce ubicato al centro del parcheggio riportando gravi danni alla carrozzeria sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, oltre che danni alle parti meccaniche ed elettriche e per le cui riparazioni, l'attore medesimo, ha dovuto esborsare la somma di € 13.761,47 (come da fattura in atti – doc.5), oltre l'esborso della somma di € 122,00 per soccorso stradale (v. fattura 9/2017 APAF –doc. 4) oltre il maggior danno per
“fermo tecnico” e “deprezzamento commerciale del veicolo stesso che si quantificano rispettivamente in € 600 (fermo tecnico) ed € 3.000,00 (svalutazione commerciale).
Il Giudice di prime cure ha così motivato il rigetto: “Entrambi i testimoni escussi hanno confermato le circostanze per come ammesse e cioè che l'attore in data
28.01.2017, verso le ore 15.15, in Formello (RM), nei pressi del centro commerciale
“Le Rughe”, alla guida della propria autovettura Mercedes GL Tg. FE314PD, mentre percorreva regolarmente la Via Africa, è stato tamponato dall'autovettura Fiat
Doblo Tg. CE185XL, condotta da , il quale sopraggiungeva dal retro Controparte_2
ad alta velocità. Altresì, i testi hanno confermato che a seguito dell'urto il veicolo dell'attore è stato sospinto a ridosso della struttura di cemento del palo della luce ubicato sulla destra della carteggiata. Di contro però entrambi hanno dichiarato un'altra dinamica e cioè che il sinistro è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale. Infatti, il teste ha testualmente dichiarato: “Ho Testimone_1
notato che il signor che si trovava alla guida del veicolo Mercedes di Parte_1
colore nero, stava cercando parcheggio quando, nel momento in cui lo ha trovato e aveva già girato per inserirsi nel parcheggio è stato tamponato dal furgoncino, di colore bianco sporco che procedeva a velocità sostenuta”. Lo stesso teste ha dichiarato che la Mercedes è stata sospinta a ridosso di una base di cemento armato di circa 50 cm di altezza che sostiene il palo della luce “che si trovava al centro dell'area del parcheggio dove si stava inserendo la Mercedes”. Per cui anche sulla posizione del palo il teste prima ammette che la struttura di cemento del palo Tes_1
della luce era ubicato sulla destra della carreggiata di Via Africa e poi dichiara che il palo era al centro dell'area di parcheggio. Anche il teste ha Testimone_2
confermato circostanze contrastanti. Infatti, prima ammette le circostanze di cui all'atto di citazione e poi dichiara che la Mercedes stava parcheggiando quando è stata tamponata. Inoltre anche questo teste ha dichiarato che la base di cemento, alta circa 80 cm o un metro, si trovava “più o meno al centro del parcheggio”. Si ritiene, pertanto, che le deposizioni rese dai testi non siano attendibili per la ricostruzione del sinistro per cui è causa. Altresì le circostanze dedotte dall'attore nell'atto introduttivo contrastano con quanto emerge dall'esame del CID offerto in produzione. In particolare dal grafico dell'incidente al momento dell'urto, risulta che il sinistro è avvenuto nel parcheggio del centro commerciale. Difatti si rileva che il grafico riproduce i parcheggi sia a destra che a sinistra divisi da una corsia. Infine, questo giudice non può non tenere conto che all'esito della perizia, effettuata dalla convenuta Contro la Fiat Doblo Tg. CE185XL non presentava danni nella parte inferiore compatibili con il tipo di tamponamento descritto dall'attore, per come emerge dalle Contro fotografie prodotte anche dalla convenuta on contestate. Per cui alla luce delle risultanze istruttorie per come sopra rilevato, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento in quanto non è stata accertata la dinamica del sinistro in conformità a quanto esposto dall'attore nel libello introduttivo” (cfr. sentenza di I grado depositata il 12.11.2020. fascicolo.attore).
Nell'ambito del presente procedimento, sono stati dedotti i seguenti motivi di appello:
1. Con il primo motivo, “Violazione del diritto di difesa” parte appellante ha dedotto che: “Orbene, con “note di trattazione scritta”, depositate il
06.10.2020, il sottoscritto procuratore chiedeva al Giudice di Pace che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, mentre la difesa dell
[...]
insisteva per l'ammissione di c.t.u. tecno-modale. Il Giudice di Pace, CP_1
invece di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni e/o l'espletamento della c.t.u. tecno-modale, riteneva autonomamente ed ingiustificatamente di decidere la causa rigettando la domanda attorea”;
2. Con il secondo motivo, “Travisamento da parte del giudice di pace, delle risultanze istruttorie ed, in particolare, delle prove testimoniali e della ubicazione dei danni” parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe erroneamente valutato la perizia espletata sul veicolo Fiat LÒ di proprietà di parte convenuta nonché le testimonianze assunte nel corso del giudizio di primo grado ritenendole inattendibili;
3. Con il terzo motivo, “Violazione di legge ed, in particolare dell'Art. 143 del codice delle assicurazioni private- D.L.
7.09.2005 n.209” parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe violato l'art.143 del codice delle assicurazioni private disattendendo il modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro in difetto di prova contraria da parte dell'assicurazione;
4. Con il quarto motivo, “omessa valutazione degli altri elementi istruttori acquisiti nel processo: contumacia dei convenuti e e CP_3 Controparte_2
mancata risposta all'interrogatorio formale deferito a quest'ultimo. Artt.232,
291 e 171 cpc” parte appellante ha dedotto che il giudice di pace avrebbe erroneamente omesso di valutare gli altri elementi acquisiti nel processo di primo grado, tra cui la contumacia delle parti convenute e la mancata risposta di parte convenuta all'interrogatorio formale deferitole.
L'appellante ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.21696/2020, emessa dal Giudice di Pace di Roma,
Secondo Ufficio Ufficio, Giudice Dott.ssa Mariateresa Gitto, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1200/2018 depositata in cancelleria in data 24.11.2020 accogliere le seguenti conclusioni, dichiarare che l'incidente di cui in premessa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Signor conducente al momento del sinistro Controparte_2
dell'autoveicolo Fiat Doblo con targa CE185XL e, per l'effetto condannarlo in solido e/o alternativamente con la (proprietario) e la Controparte_4 CP_5
il persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento per i danni
[...]
materiali patiti, e patiendi dall'attore in conseguenza del sinistro de quo e nella residua somma di € 15.983,47, al netto della somma di € 1.500,00, offerta prima del giudizio di primo grado dalla Compagnia assicuratrice convenuta o, in quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa,
IVA e CAP come per legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
attiva di non avendo questi provato di essere proprietario Parte_1
dell'autovettura Mercedes GL tg. FE314PD, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza n. 21696/2020 emessa dal giudice di pace di Roma ritenendo inverosimile il sinistro descritto da parte attrice alla luce degli elementi probatori acquisiti nell'ambito del giudizio di primo grado.
Non si sono costituiti in giudizio e la e ne veniva pertanto Controparte_2 CP_3
dichiarata la contumacia all'udienza del 23.03.2022 (cfr. verbale di udienza del
23.03.2022).
2) Dell'accertamento in ordine alla sussistenza del diritto dell'appellante al risarcimento del danno
In via preliminare, deve darsi atto che il giudice di primo grado non ha violato il diritto di difesa di parte appellante consentendo regolarmente alle parti di precisare le conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta (cfr. ordinanza del
10.08.2020. fascicolo . Controparte_1
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che l'eventuale omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni, costituisce una semplice irregolarità: “L'omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio” (Cassazione civile sez. III,
11/12/2012, n.22618/2012).
Quanto all'eccezione di legittimazione attiva sollevata dalla Controparte_1
deve rilevarsi che alla data di verificazione del sinistro non era il Parte_1
proprietario dell'autovettura Mercedes GL, bensì un semplice utilizzatore del veicolo concesso in leasing (cfr. consultazione sistema informativo A.C.I. fascicolo primo grado)
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quanto segue: “Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato la legittimazione attiva dell'utilizzatore di un veicolo concesso in leasing a domandare il risarcimento del danno riportato dal veicolo stesso in un sinistro stradale” (Cassazione civile sez. III, 12/10/2010, n.21011).
Alla luce della giurisprudenza citata, l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da parte appellata va rigettata in quanto sebbene alla data del sinistro l'odierno appellante non fosse proprietario dell'autovettura, aveva in ogni caso il possesso del veicolo con il conseguente interesse alla riparazione dello stesso.
Il presente giudizio, verte sulla richiesta di risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura Mercedes GL tg.FE314PD condotta da in Parte_1
conseguenza al tamponamento causato dal veicolo Fiat Doblo tg.CE185XL condotto da avvenuto il giorno 28.01.2017 a Formello (RM) nei pressi del Controparte_2
centro commerciale Le Rughe. Il giudice di pace, nel giudizio di primo grado, ha rigettato la domanda in relazione a una serie di incongruenze emerse nel corso della fase istruttoria ritenendo non provata la dinamica del sinistro prospettata dall'appellante/attore nell'atto di citazione.
Il compendio probatorio offerto da parte attrice/appellante nel corso del giudizio di primo grado, che ha inciso sul convincimento del giudice di pace, è composto dai seguenti elementi di prova:
1. Le dichiarazioni rese in sede di testimonianza da e Testimone_1 Tes_3
che hanno riferito in ordine a un tamponamento verificatosi all'interno del
[...]
parcheggio del centro commerciale Le Rughe (cfr. testimonianze di Tes_1
e fascicolo di primo grado);
[...] Testimone_3
2. Modulo di contestazione amichevole di incidente sottoscritto da Parte_1
e con annesso grafico dell'incidente attestante un Controparte_2
tamponamento tra i due veicoli all'interno del parcheggio (cfr. modulo di contestazione amichevole. fascicolo di primo grado)
3. La perizia eseguita dalla sul veicolo Fiat Doblo e le fotografie Controparte_1
finalizzate a mettere in evidenza i danni materiali relativi alla parte anteriore di tale autovettura (cfr. perizia eseguita dalla e fotografie Controparte_1
relative al veicolo Fiat doblo allegate al fascicolo di primo grado).
Gli elementi innanzi riportati non consentono una diversa valutazione circa il mancato raggiungimento della prova della dinamica del sinistro già effettuata dal giudice di pace.
Invero, le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado da Tes_1
e non collimano con quanto prospettato da in
[...] Testimone_4 Parte_1
primo grado nell'atto di citazione avendo questi originariamente riferito di essere stato urtato dall'autovettura Fiat Doblo mentre percorreva Viale Africa e di aver colliso a causa del tamponamento con una struttura di cemento del palo della luce che era collocato sulla destra della carreggiata riportando gravi danni alla carrozzeria sia nella parte anteriore che posteriore (cfr. atto di citazione. fascicolo di primo grado). I testimoni escussi, come del resto già correttamente rilevato dal giudice di pace, avrebbero invece riferito di un tamponamento avvenuto all'interno del parcheggio del centro commerciale Le Rughe per effetto del quale l'autovettura Mercedes GL, finiva per essere sospinta contro una struttura in cemento che sorreggeva il palo della luce collocato al centro del parcheggio e non sulla destra della carreggiata di Viale Africa.
Alla luce delle superiori considerazioni, considerata inoltre l'assenza di verbale, di fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro e la mancata individuazione del palo della luce contro cui sarebbe stato sospinto il veicolo condotto da non Parte_1
può essere individuato il luogo in cui si sarebbe concretizzato il sinistro descritto da parte appellante.
Quanto alla valenza probatoria del modulo di contestazione amichevole di incidente, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato che: “La dichiarazione confessoria, contenuta nel relativo modulo (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve e essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” ( Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770), nello stesso senso anche (Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25770).
Peraltro, il contenuto del modulo di contestazione amichevole di incidente potrà essere disatteso nel caso di accertata incompatibilità tra quanto prospettato nel documento e quanto accertato nel corso del giudizio :“Le valutazioni sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto modello CAI) devono ritenersi precluse dall'esistenza di un'incompatibilità oggettiva ed accertata tra il fatto così come descritto in tale documento e le conseguenze dell'incidente così come accertate in giudizio (Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.845).
Ciò premesso, occorre rilevare che nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare in relazione ai danni oggettivamente riscontrabili, le parti dell'autovettura da sostituire e il costo necessario per la riparazione del veicolo condotto all'epoca del sinistro da Parte_1
Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio non ha potuto ispezionare l'autovettura Mercedes GL targata FE314PD in quanto alla data di esecuzione delle operazioni peritali, risultava esser stata venduta dall'odierno appellante.
In relazione all'entità dei danni materiali riportati dall'autovettura Mercedes GL, il consulente tecnico d'ufficio ha esposto quanto segue: “Non risultano effettuati alla data dell'evento accertamenti sul campo del sinistro tesi ad analizzare il palo coinvolto
e la relativa struttura di cemento. In assenza di tali elementi e soprattutto in assenza di fotografie raffiguranti i danni della MERCEDES GL non è possibile entrare nel merito della riconducibilità dei danni anteriori della MERCEDES al campo del sinistro. I danni posteriori della MERCEDES appaiono compatibili con la dinamica denunciata e verosimilmente coerenti con le altezze dei punti d'urto. L'unica analisi possibile è quella effettuata con la comparazione tra i veicoli attraverso la metodologia delle sagome in scala sopra riportate. Relativamente all'estimo dei danni della
MERCEDES GL lo scrivente non è in possesso di documentazione fotografica raffiguranti gli stessi, ne tanto meno ha avuto modo di visionare il veicolo al fine di accertarne i danni o le relative riparazioni. Per tali motivazioni si è fatto esclusivo riferimento all'estimo effettuato dalla convenuta così come esposto nella relativa perizia estimativa. Sono stati adeguati i costi orari della mano d'opera e dei materiali di consumo” e ha così concluso: “La vettura MERCEDES GL non è stata messa a disposizione del collegio peritale in quanto venduta, non risultano presenti in atti fotografie raffiguranti i danni della stessa e pertanto in assenza dell'impronta dei danni stessi non è possibile effettuare una stima analitica dei costi di ripristino.
Vengono pertanto condivise tutte le parti riconosciute in sostituzione ed in riparazione così come esposte nella perizia analitica prodotta agli atti della convenuta” (cfr. ctu a firma di depositata in data 16.10.2024). Persona_1 Il consulente tecnico d'ufficio, impossibilitato ad ispezionare il suddetto veicolo, ha potuto esprimersi esclusivamente in termini probabilistici ed esclusivamente in ordine ai danni posteriori dell'autovettura ricorrendo alla metodologia delle sagome in scala mediante la comparazione tra l'altezza dei veicoli coinvolti nel sinistro (cfr. pag 4-5 ctu a firma di e nulla ha potuto riferire in merito ai presunti danni Persona_1
anteriori lamentati da parte appellante.
A ciò aggiungasi che nell'ambito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, l'autovettura Mercedes GL era stata ispezionata soltanto a riparazioni ultimate e pertanto il perito incaricato dalla nulla ha potuto constatare in Controparte_1
merito ai danni subiti dall'autovettura condotta in occasione del sinistro da Pt_1
(cfr. perizie eseguite sui veicoli coinvolti nel sinistro. fascicolo di primo grado).
[...]
Analogamente dall'analisi delle fotografie relative alla parte anteriore del veicolo Fiat
Doblo che avrebbe tamponato il veicolo dell'appellante, si evidenziano danni di lieve entità non compatibili con quanto prospettato da ossia un urto di Parte_1
violenza tale da sospingere in avanti la sua autovettura.
In conclusione, tenuto conto dell'assenza di verbale e di fotografie scattate nell'immediatezza del sinistro idonee ad individuare il luogo in cui si è concretizzato l'impatto tra i due veicoli, delle incongruenze tra quanto dichiarato dai testimoni e e quanto prospettato nell'atto di citazione Testimone_1 Testimone_4
dall'appellante in merito alla dinamica del sinistro, della mancata ispezione dell'autovettura Mercedes GL da parte del consulente tecnico a causa della contestuale vendita del mezzo e l'impossibilità di accertare i danni subiti e le riparazioni necessarie, l'appello va rigettato in difetto di prova in ordine alla sussistenza del nesso causale tra i danni materiali asseritamente subiti e la dinamica del sinistro prospettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
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Il Tribunale di Roma, pronunciando definitivamente sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. 21696/2020 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Roma e pubblicata il 12.11.2020;
CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del procuratore speciale, relative al presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
PONE definitivamente a carico di parte appellante le spese di consulenza.
Così deciso in Roma il 04/04/2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)