Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, la condotta di ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva imposto dal sindaco poiché a tale omissione consegue l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza del termine, mentre la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., avendo natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell'obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2015, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/01/2015
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 33
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34159/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AL GI N. IL 09/03/1970;
avverso la sentenza n. 3169/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 22/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 22.11.2013 il Tribunale di Palermo in composizione monocratica dichiarava i coniugi Di LV AN e GI RI colpevoli del reato di cui all'art. 650 cod. pen. così condannandoli alla pena di Euro 200 - di ammenda ciascuno. Il giudice riteneva invero provato che i predetti imputati, nella qualità di proprietari di un edificio costruito senza licenza, non avessero ottemperato, entro il concesso termine di giorni novanta, all'ordine di demolizione loro imposto dal Comune di Palermo con diffida in data 01.06.2010, fatto accertato il 21.09.2010. In particolare rilevava il Tribunale come il fatto materiale, consistente nella mancata demolizione entro i termini imposti, fosse stato accertato e risultasse non controverso, mentre fosse altrettanto certo che si trattava di un ordine legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il solo imputato Di LV che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: a) la condotta incriminata, consistente nell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non poteva rientrare nell'ambito del contestato reato, essendovi disciplina specifica che prevede la demolizione coattiva;
b) il Tribunale non aveva tenuto conto, mancando di esaminare la questione, che l'inottemperanza era dovuta alla pendenza di ricorso davanti al giudice amministrativo per l'annullamento dell'ordinanza in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto con ogni conseguenza di legge.
2. Essendo pacifica e non controversa la vicenda in fatto, come sopra sintetizzata, deve essere rilevata la fondatezza della questione di diritto sulla quale il ricorrente incentra il suo primo, prioritario, motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, che il Collegio condivide e che va qui richiamata e ribadita (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 33451 in data 26.06.2001, Rv. 220026, Testa;
Cass. Pen. Sez. 3, n. 6742 in data 06.06.1997, Rv. 209996, Milone;
Cass. Pen. Sez. 3, n. 4696 in data 24.01.1994, Rv. 197493, Di Modica), secondo cui -in ragione della natura sussidiaria del reato di cui all'art. 650 c.p. - non sussiste la contestata contravvenzione in tutti i casi nei quali, come nella fattispecie in esame, vige normativa specifica che regola la materia e sanziona l'eventuale inottemperanza;
è ben noto, invero, che la normativa edilizia prevede ed impone la demolizione dei manufatti abusivi e sanzioni in via autonoma (con l'automatica acquisizione al patrimonio del Comune) l'inottemperanza a tale obbligo. In tal senso la pertinente giurisprudenza di questa Corte ha, in coerenza, stabilito lo specifico scopo dell'ordine sindacale di demolizione di far decorrere il termine di legge funzionale a detta automatica acquisizione (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, n. 2912 in data 17.11.2009, Rv. 246048, Calise:
"L'ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà". In conseguenza di quanto sopra, deve essere rilevata l'insussistenza del reato per difetto della condizione di legge.
3. L'efficacia della presente pronuncia, essendo basata su motivo del tutto oggettivo e non personale, deve essere estesa, ai sensi dell'art. 587 c.p.p., anche all'imputata non ricorrente GI RI.
4. In definitiva si impone annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, nei confronti di entrambi gli imputati, per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Di LV AN e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di GI RI perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015